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Pomara Scibetta & Partners Commercialisti Revisori Legali Luciana Pomara Giuseppe Scibetta Onorina Zilioli Alessia Carla Vinci Roberto Scibetta Sabrina Iannuzzi Stefania Zilioli Rosaria Marano Nunzio Incampo Your Global Advantage Via F.lli Gabba, 1/A I- 20121 Milano - Italy Tel. +39 02 784 241 Fax +39 02 782 464 e-mail: info@pomarascibetta.it www.pomarascibetta.com Corso Italia, 25/A I- 22060 Campione d Italia (Como) Italy Tel. e Fax +4191 649 60 76 News per i clienti dello studio N. 74 22 Maggio 2019 Ai gentili clienti e Loro Sedi Invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per il primo trimestre 2019 entro il 31 Maggio 2019 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, anche nel 2019 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno inviare a cadenza trimestrale i dati delle liquidazioni periodiche mediante un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al II trimestre, per i quali la comunicazione è fissata al 16 settembre. Conseguentemente, il prossimo 31.05.2019 scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al primo trimestre 2019. Sono esonerati dall adempimento soltanto coloro che non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni e/o non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sempreché tali condizioni di esonero non vengano meno nel corso dell'anno. Inoltre, come indicato nelle FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017, non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle 1

liquidazioni coloro che nel periodo di riferimento non hanno realizzato né operazioni attive né operazioni passive. Ai sensi dell'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA: i) effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata; ii) oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata. Per l'assolvimento delle suddette sanzioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, co. 1, lett. a-bis) e ss., del DLgs.472/1997 (R.M. 104/E/2017). A seconda di quando si perfeziona il ravvedimento, la sanzione di cui all'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 è ridotta da a 1/9 a 1/5. Il ravvedimento si applica: i) sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il 15 giorno successivo alla scadenza; ii) sulla sanzione piena, qualora la correzione avvenga a partire dal 16 giorno successivo alla scadenza. La suddetta sanzione, ridotta dall applicazione del ravvedimento operoso, deve essere versata utilizzando il seguente codice tributo: 8911. Premessa L art. 4, co. 2, del D.L. 193/2016 ha introdotto l art. 21-bis del D.L. 78/2010, stabilendo, a decorrere dall 1.1.2017, l obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate ai sensi dell art. 1, co. 1 e 1-bis, del D.P.R. 23.3.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, co. 1, lett. e), e 74, co. 4, del D.P.R. 633/1972. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 sono stati approvati, fra gli altri, il modello per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e le istruzioni per la sua compilazione, nonché le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica. Sono tenuti all adempimento tutti i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile, ovvero trimestrale in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione. In particolare, sono obbligati alla presentazione della comunicazione, ai sensi dell art. 21- bis, co. 1, del D.L. 78/2010, i soggetti passivi IVA: esercenti attività d impresa (art. 4 del D.P.R. 633/1972); esercenti arti e professioni (art. 5 del D.P.R. 633/1972). Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell art. 21-bis, co. 3, del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA: non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA; 2

non obbligati all effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA, purché, nel corso dell anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate (FAQ n. 11 del 26.5.2017), l obbligo di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, per il trimestre interessato, non sussiste in assenza di dati da indicare nel quadro VP (ad esempio, il contribuente che nel periodo di riferimento non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva), salvo che si debba dare evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente. Conseguentemente, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione in commento. Un soggetto passivo IVA che liquida l imposta mensilmente: può presentare la comunicazione senza includere i moduli dei mesi privi di dati da indicare nel quadro VP, qualora non sussista un credito derivante dal mese precedente al quale dare evidenza; non è tenuto a presentare la comunicazione se per tutti i mesi del trimestre (ad esempio, aprile, maggio e giugno) non ha dati da indicare nel quadro VP e non sussiste un credito da riportare dal mese precedente (ad esempio, marzo). Dati oggetto della comunicazione La comunicazione ha ad oggetto i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, siano esse mensili o trimestrali. Tali dati devono essere indicati nel quadro VP del modello di comunicazione. Rigo VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP10 Descrizione Periodo di riferimento (mese o trimestre); segnalazione di situazioni particolari (subforniture, agevolazioni in caso di eventi eccezionali o operazioni straordinarie) Totale delle operazioni attive, al netto dell'iva (imponibili, non imponibili, esenti e quelle non soggette ad IVA per le quali è obbligatoria la fatturazione); sono incluse anche le operazioni ad esigibilità differita e quelle soggette a reverse charge. Totale delle operazioni passive, al netto dell'iva; sono inclusi gli acquisti intracomunitari, le importazioni, gli acquisti ad esigibilità differita, gli acquisti con IVA indetraibile IVA esigibile IVA detratta IVA dovuta o a credito (quale differenza tra l'iva esigibile e l'iva detratta) Debito IVA risultante dal periodo precedente non superiore a 25,82 euro Credito IVA del periodo precedente Credito IVA dell'anno precedente Versamenti effettuati per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto 3

VP11 VP12 VP13 VP14 intracomunitario Eventuali crediti d'imposta Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali Importo dell acconto IVA e metodo di calcolo Importo dell'iva da versare Termini per l invio della comunicazione La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche deve essere presentata entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9, senza che ciò comporti alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell IVA (mensili o trimestrali). La trasmissione tempestiva della comunicazione in esame è comprovata dalla ricevuta di avvenuta presentazione telematica all Agenzia delle Entrate, resa disponibile al contribuente: nel proprio Cassetto fiscale; nella sezione Consultazione dell area autenticata dell interfaccia web Fatture e Corrispettivi. I soggetti passivi IVA che liquidano l imposta mensilmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2018 e annualità successive, dovranno presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche entro le scadenze sotto indicate. Liquidazioni IVA mensili Scadenza anno 2019 Gennaio Febbraio 31.5.2019 Marzo Aprile Maggio 16.9.2019 Giugno Luglio Agosto 2.12.2019 Settembre Ottobre Novembre 29.2.2020 (il 2020 è anno bisestile) Dicembre I soggetti passivi IVA che liquidano l imposta trimestralmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2018 e annualità successive, dovranno presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche entro le scadenze sotto indicate. 4

Liquidazioni IVA trimestrali Scadenza anno 2019 I trimestre 31.5.2019 II trimestre 16.9.2019 III trimestre 2.12.2019 IV trimestre 29.2.2020 Conseguentemente, il prossimo 31.5.2019 scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al primo trimestre 2019 (per i contribuenti trimestrali), ovvero dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 (per i contribuenti mensili) Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini di legge, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Qualora il soggetto passivo IVA, entro il termine di presentazione, abbia presentato più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l ultima sostituisce quelle precedenti. Regime sanzionatorio La comunicazione può essere predisposta anche mediante il software di compilazione reso disponibile dall'agenzia delle Entrate sul relativo sito istituzionale e deve essere presentata: esclusivamente in via telematica, utilizzando il canale web "Fatture e corrispettivi" dell'agenzia delle Entrate ovvero uno dei canali abilitati per il colloquio con il Sistema di Interscambio; direttamente dal contribuente ovvero mediante intermediari abilitati. Il file da trasmettere deve essere generato in formato XML e, a partire dalla comunicazione dei dati relativi al 2018, rispettando le specifiche tecniche di cui al provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018. L'eventuale invio di una seconda comunicazione successivamente alla prima, al fine di correggere errori od omissioni, sostituisce la comunicazione precedentemente trasmessa. Regime sanzionatorio L art. 11, co. 2-ter, del DLgs. 18.12.1997, n. 471, prescrive il regime sanzionatorio previsto in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: è prevista, infatti, l applicazione di una sanzione amministrativa compresa da un minimo di euro 500 ad un massimo 5

di euro 2.000. La sanzione è ridotta della metà (minimo euro 250 massimo di euro 1.000), se entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto, il soggetto passivo IVA: effettua la trasmissione della comunicazione in precedenza non eseguita, oppure; presenta correttamente la comunicazione in precedenza errata. Secondo quanto chiarito dall Agenzia delle entrate (R.M. 28.7.2017 n. 104), l'invio della comunicazione "correttiva" (in caso di comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata) si rende necessario laddove si intenda regolarizzare la violazione anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al medesimo anno. L'obbligo di invio viene meno, invece, qualora il soggetto passivo IVA provveda alla regolarizzazione: direttamente nell'ambito della dichiarazione IVA annuale; ovvero successivamente alla presentazione di quest'ultima. Per l'assolvimento delle sanzioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, co. 1, lett. a-bis) e ss., del DLgs. 472/1997 (R.M. 104/E/2017). PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA I TRIMESTRE 2019 TERMINE PRESENTAZIONE CORREZIONE ENTRO 15 GIORNI CORREZIONE OLTRE 15 GIORNI 31.05.2019 Entro 15.6.2019 dal 16.6.2019 RAVVEDIMENTO OPEROSO SANZIONE RIDOTTA SANZIONE RIDOTTA Entro il 29.8.2019 27,78 = (250*1/9) 55,56= (500*1/9) (lett. a-bis) Entro il 30.4.2020 31,25 = (250* 1/8) 62,50 = (500*1/8) (lett. b) Entro il 30.4.2021 35,71 = (250*1/7) 71,43 = (500*1/7) (lett. b-bis) Entro il 31.12.2025 41,67 = (250*1/6) 83,33 = (500*1/6) (lett. b-ter) Fino alla notifica dell atto impositivo (lett. b quater) 50 = (250*1/5) 100 = (500 *1/5) La suddetta sanzione, ridotta dall applicazione del ravvedimento operoso, deve essere versata utilizzando il seguente codice tributo: 8911 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 6

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