Aggiornata la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

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1 Ai gentili clienti Loro sedi Aggiornata la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (Provv. Agenzia delle Entrate n ) Con provv. Agenzia delle Entrate n è stata approvata una nuova versione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, delle relative istruzioni, nonché delle specifiche tecniche. Nel quadro VP sono state inserite: i) la casella "Operazioni straordinarie" (rigo VP1) che deve essere barrata dal soggetto avente causa in caso di trasferimento del credito IVA maturato dal soggetto dante causa; ii) la casella "Metodo" (rigo VP13) da compilare con il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto IVA. il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche dei mesi di gennaio/febbraio e marzo 2018 (primo trimestre 2018), da presentare entro il Diversamente, la precedente versione del modello potrà ancora essere utilizzata, nella particolare ipotesi in cui la correzione non sia stata effettuata nell ambito della dichiarazione annuale IVA, fino al prossimo (ovvero sino alla data di presentazione della dichiarazione annuale), al fine di correggere eventuali errori /omissioni commessi in occasione delle liquidazioni del Tale comportamento è conforme con quanto precisato nella nuova versione delle istruzioni al modello, con le quali è stato chiarito ulteriormente quanto indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 104 circa la possibilità di correggere errori od omissioni, mediante la presentazione di una comunicazione delle liquidazioni sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Premessa Ambito soggettivo L art. 4, co. 2, del D.L , n. 193 ha introdotto l art. 21-bis del D.L , n. 78, stabilendo, a decorrere dall , l obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate ai sensi dell art. 1, co. 1 e 1-bis, del D.P.R , n. 100, nonché degli artt. 73, co. 1, lett. e), e 74, co. 4, del D.P.R , n Sono tenuti all adempimento in esame tutti i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile, ovvero trimestrale in presenza dei

2 presupposti per esercitare la relativa opzione. In particolare, sono obbligati alla presentazione della comunicazione, ai sensi dell art. 21-bis, co. 1, del D.L. 78/2010, i soggetti passivi IVA: gli esercenti attività d impresa (art. 4 del D.P.R. 633/1972); gli esercenti arti e professioni (art. 5 del D.P.R. 633/1972). SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE Le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia; Gli imprenditori individuali residenti in Italia; Gli artisti e professionisti residenti in Italia; Le stabili organizzazioni in Italia di società estere; I soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell art. 17, co. 3, del D.P.R. 633/1972; I soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell art. 35-ter, del D.P.R. 633/1972. Sono esonerati, invece, dalla presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell art. 21-bis, co. 3, del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA: non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA; SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA Soggetti passivi IVA che, per il periodo d imposta, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del D.P.R. 633/1972; I soggetti passivi IVA che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui all art. 36-bis del D.P.R. 633/1972, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti ( 1 ). I soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. regime forfetario), di cui all art. 1, co , della L , n. 190 o che hanno aderito al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. contribuenti minimi) di cui all art. 27, co. 1 e 2, del D.L , n L esonero non ricorre qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata ovvero siano state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, co. 2, del D.L , n. 331), eseguite le rettifiche di cui all art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972 ovvero effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.).

3 I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972; Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R , n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell art. 74, co. 6, del D.P.R. 633/1972, che non hanno optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; Le imprese individuali che hanno concesso in affitto l unica azienda e che non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell IVA; I soggetti passivi IVA che si avvalgono del c.d. rappresentante fiscale leggero (art. 44, co. 3, secondo periodo, del D.L. 331/1993), avendo effettuato nell anno d imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; I soggetti che hanno esercitato l opzione per l applicazione delle disposizioni della L , n. 398 (ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti assimilati), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dall Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall art. 74-quinquies del D.P.R. 633/1972 per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro (sistema del Mini one stop shop, in sigla MOSS ). non obbligati all effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA, purché, nel corso dell anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero. SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL EFFETTUAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA I soggetti che, nel corso del periodo d imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del D.P.R. 633/1972 (tranne quelle indicate nel co. 1 ai n. 11, 18 e 19 del medesimo articolo), se hanno optato per la dispensa da adempimenti ex art. 36-bis del D.P.R. 633/1972; I soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. regime forfetario), di cui all art. 1, co , della L. 190/2014 o che hanno aderito al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. contribuenti minimi), di cui all art. 27, co. 1 e 2, del DL 98/2011; I produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972. Termini di presentazione

4 La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche deve essere presentata entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9 (2), senza che ciò comporti alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell IVA (mensili o trimestrali). Conseguentemente, i soggetti passivi IVA che liquidano l imposta: 1. mensilmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2017 e annualità successive, dovranno presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche entro le scadenze sotto indicate. Liquidazioni IVA mensili Scadenza primo anno Scadenza anni successivi Gennaio Febbraio Marzo Aprile (3) 31.5 Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre dell anno successivo Novembre Dicembre trimestralmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2017 e annualità successive, dovranno presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche entro le scadenze sotto indicate. Liquidazioni IVA Scadenza anni successivi Scadenza primo anno trimestrali I trimestre (4) Il termine di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è posticipato al primo giorno feriale successivo, qualora l ordinario termine cada di sabato o in un giorno festivo. 3 Il D.P.C.M ha disposto il differimento dal al del termine entro il quale effettuare la comunicazione relativa al I trimestre Si veda la nota precedente.

5 II trimestre III trimestre IV trimestre dell anno successivo La trasmissione tempestiva della comunicazione in esame è comprovata dalla ricevuta di avvenuta presentazione telematica all Agenzia delle Entrate, resa disponibile al contribuente: nel proprio Cassetto fiscale; nella sezione Consultazione dell area autenticata dell interfaccia web Fatture e Corrispettivi. Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini di legge, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Qualora il soggetto passivo IVA, entro il termine di presentazione, abbia presentato più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l ultima sostituisce quelle precedenti. Come precisato dall Agenzia delle Entrate (FAQ n. 14 del ), il sistema telematico accoglie eventuali comunicazioni trasmesse dopo la prima, anche oltre il termine di scadenza ordinario, per correggere errori od omissioni; anche in questo caso la comunicazione successiva sostituisce quella precedente. Struttura e contenuto del modello Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 58793/2017 ha approvato e pubblicato la prima versione del modello della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, fornendo altresì le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione dello stesso. Con il recente provv. Agenzia delle Entrate n è stata approvata, invece, una nuova versione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, delle relative istruzioni, nonché delle specifiche tecniche, che sostituisce quanto in precedenza approvato con il provvedimento Analogamente alla precedente versione, il nuovo modello che deve essere presentato esclusivamente in via telematica - è formato dai seguenti documenti:

6 un frontespizio, nel quale devono essere indicati i dati identificativi essenziali del soggetto passivo (nonché i dati del dichiarante, qualora diverso da quest ultimo); un modulo comprendente il solo quadro VP, composto dai righi da VP1 a VP14, in cui il soggetto passivo IVA deve indicare i dati attraverso i quali è possibile determinare l IVA da versare o quella a credito per il periodo interessato. Il frontespizio Con riferimento al frontespizio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche non si riscontra alcuna novità. Infatti, analogamente al precedente, il frontespizio si compone di due facciate: la prima riportante l informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell art. 13 del DLgs , n. 196; la seconda richiedente l esposizione delle seguenti informazioni: il codice fiscale del soggetto passivo IVA cui si riferisce la Comunicazione; alcuni dati generali; la firma del modello; l impegno alla presentazione telematica. Quadro VP Le novità più importanti si riscontrano, invece, con riferimento al quadro VP, all interno del quale sono state inserite due nuove caselle:

7 la casella "Operazioni straordinarie" (rigo VP1) che deve essere barrata dal soggetto avente causa in caso di trasferimento del credito IVA maturato dal soggetto dante causa; la casella "Metodo" (rigo VP13) Come precisato nelle istruzioni di compilazione del suddetto modello: la casella 5 operazioni straordinarie del rigo VP1, deve essere barrata in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (ad esempio, fusione, scissione, cessione d azienda, conferimento d azienda, ecc.) nel caso in cui l avente causa riporti, a rigo VP8 Credito periodo precedente della propria

8 comunicazione, il credito maturato dal soggetto dante causa nell ultima liquidazione periodica; La nuova casella va barrata altresì nel caso in cui il soggetto avente causa riporti, a rigo VP9 Credito anno precedente, una quota o l intero ammontare del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA del soggetto dante causa relativa all anno precedente quello indicato nel Frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell operazione straordinaria. la casella 1 Acconto dovuto del rigo VP13 è utilizzabile per indicare il codice (1, 2, 3 o 4) relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell acconto IVA. Il contribuente è tenuto, infatti, a dare evidenza, nella dichiarazione annuale IVA (rigo VH17 del modello IVA 2018), del metodo adottato ai fini della determinazione dell acconto Iva, utilizzando uno dei seguenti codici: 1 per il metodo storico; 2 per il metodo previsionale; 3 per il metodo analitico; 4 per i soggetti che operano in particolari settori. Aggiornamento delle istruzioni Importanti novità sono contenute nelle istruzioni allegate al suddetto modello, il cui aggiornamento si è reso necessario al fine di recepire i chiarimenti resi dalla medesima agenzia delle entrate nell ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito internet. In particolare, le nuove istruzioni ricordano che: non sussiste l obbligo di invio della comunicazione in mancanza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, nel periodo di riferimento non sono state effettuate operazioni, né attive né passive);

9 sussiste l obbligo di invio della comunicazione nel caso in cui sia necessario il riporto del credito del trimestre precedente; la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica della comunicazione è disponibile nell apposita Sezione dell area autenticata del sito Internet dell Agenzia delle Entrate nonché nella Sezione Consultazione dell area autenticata dell interfaccia web Fatture e Corrispettivi ; per le operazioni per cui l IVA è dovuta dall acquirente / committente (ad esempio, acquisti intraue di beni / operazioni di cui all art. 17-ter, DPR n. 633/72 se la relativa imposta ha partecipato alla liquidazione periodica), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari attività di cui agli artt. 74, comma 1, lett. e), DPR n.633/72 (esercente attività di trasporto / gestione autoparcheggio) e 74- ter, comma 8, DPR n. 633/72 (agenzie di viaggio) per le provvigioni da loro corrisposte, la stessa va ricompresa a rigo VP4 quale IVA esigibile e quale IVA detratta a rigo VP5; rigo VP5 va ricompreso il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell agricoltura di cui all art. 34, DPR n. 633/72 a quello ordinario. Regolarizzazione delle comunicazioni Con riguardo alla regolarizzazione delle comunicazioni delle liquidazioni presentate per il 2017 appare interessante una precisazione inserita nelle nuove istruzioni: è possibile correggere errori od omissioni, mediante la presentazione di una comunicazione sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, mentre dopo la correzione deve avvenire direttamente in dichiarazione annuale. Quanto descritto chiarisce ulteriormente le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 104/2017 in base alla quale l obbligo di invio della comunicazione delle liquidazioni con i dati corretti viene meno se la regolarizzazione è operata direttamente con la dichiarazione annuale IVA o successivamente, tenuto conto che se le omissioni/irregolarità non sono sanate con la dichiarazione annuale occorre presentare una dichiarazione integrativa ai fini del ravvedimento. Alla luce di quanto descritto, è utile analizzare la relazione esistente fra: la comunicazione delle liquidazioni e il quadro VH della dichiarazione annuale IVA 2018 per il 2017.

10 Il quadro VH deve essere compilato solo se il soggetto passivo intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni e la situazione non è già stata regolarizzata in precedenza mediante l invio della comunicazione corretta. Il predetto quadro non deve essere compilato, invece, se non è necessario operare variazioni alle comunicazioni già trasmesse oppure se i dati omessi, incompleti o errati relativi a quest ultime non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH. Si deve considerare che: nel quadro VP della comunicazione delle liquidazioni è presente una ricostruzione dettagliata degli importi che concorrono alla determinazione dell IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica, mentre nel quadro VH è indicato solo quest ultimo ammontare, oltre a quello dell acconto IVA dovuto; gli importi indicati nei righi da VP4 a VP13 della comunicazione delle liquidazioni concorrono, tuttavia, alla determinazione del risultato finale della liquidazione periodica. Di conseguenza, i dati omessi, incompleti o errati relativi ai predetti righi comportano, generalmente, un errata determinazione dell ammontare indicato nel rigo VP14.

11 La compilazione del quadro VH permette principalmente di inviare, integrare o correggere i dati dell IVA da versare o a credito risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Considerato che il quadro VH contiene anche ulteriori dati, alcuni dei quali (ammontare dell acconto IVA dovuto e casella Subfornitori per il 2017) sembrano trovare diretta corrispondenza nei righi della comunicazione delle liquidazioni, si ritiene possibile compilare il quadro in esame anche per regolarizzare questi dati, pur in presenza di un importo corretto dell IVA da versare o a credito risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni trasmesse. Qualora il soggetto passivo compili il quadro VH, tuttavia, è tenuto a riportare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Anziché compilare detto quadro, pertanto, nella situazione descritta potrebbe risultare più agevole procedere a regolarizzare solo i dati della comunicazione delle liquidazioni interessata trasmettendone una con i dati prima omessi, incompleti o errati. Il quadro VH non deve essere compilato se i dati omessi, incompleti o errati non rientrano fra quelli da indicare nello stesso. Si ritiene che tale situazione riguardi, principalmente, i dati della comunicazione delle liquidazioni relativi: ai righi VP2 e VP3, in quanto il totale delle operazioni attive e passive (al netto dell IVA) non è indicato nel quadro VH e questi dati non concorrono alla determinazione dell IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica. Si pensi, per esempio, al mancato computo dei dati riguardanti l effettuazione di un operazione esente o non imponibile IVA, la quale concorre al totale delle operazioni attive, ma non comporta l insorgenza di un imposta esigibile;

12 ai righi da VP4 a VP12, nel caso particolare in cui omissioni, incompletezze o errori riguardanti questi dati non diano luogo a una variazione dell IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica. Si pensi, a titolo esemplificativo, al mancato computo di un operazione passiva soggetta al meccanismo dell inversione contabile. In questo caso, l omissione incide per lo stesso ammontare sull IVA esigibile e sull IVA detratta (ipotizzando l assenza di limiti all esercizio del diritto alla detrazione) lasciando inalterato l ammontare dell IVA da versare o a credito relativo alla liquidazione periodica interessata. Decorrenza del nuovo modello Il modello aggiornato della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche deve essere utilizzato a decorrere dalle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2018, da presentare entro il Sul proprio sito Internet l Agenzia specifica altresì che il vecchio modello può essere utilizzato fino al 30 aprile 2018 per correggere eventuali errori od omissioni relativi alle comunicazioni del 2017, sempreché la correzione di eventuali errori non sia stata effettuata nel frattempo direttamente nel modello dichiarativo IVA. Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Csa International Consulting Srl Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco Milano, 17 aprile 2018

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