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SCRITTURA PRIVATA I sig.ri: - N.C., residente. c.f. CCNNCL62E25G702V - Comune di Livorno, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Livorno, P.zza del Municipio n. 1, p.iva e c.f. 00104330493 - Avv. Silvio Monti, nella qualità di Procuratore del Sig. N.C.. CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Con atto prot. 530 del 4/1/2007 veniva notificato il ricorso presentato dal sig. C proponeva avanti il Tribunale di Livorno ex art. 700 cpc per ottenere l immediato ripristino delle condizioni ante trasferimento presso l Ufficio Affissioni e Pubblicità, avvenuto in data 24/5/2005, lamentando un demansionamento rispetto alla categoria ed alla professionalità acquisita nei precedenti servizi svolti presso il settore tecnico. Si costituiva in giudizio il Comune di Livorno chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, nonché per insussistenza delle ragioni di urgenza previste dalla legge per la sua concessione. Con ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro di Livorno in data 15/5/2007, veniva accolto il ricorso ed ordinato al Comune di Livorno di riassegnare il dipendente alle funzioni svolte anteriormente al trasferimento presso l Ufficio Affissioni e Pubblicità in data 24/5/2005 o altre ad essa equivalenti e corrispondenti all inquadramento ed alla qualifica formalmente rivestita. In applicazione della suddetta ordinanza, il dipendente veniva destinato all Ufficio Gestione Verde dal 22/6/2007, dove ha lavorato 1

fino alla cessazione per mobilità presso il Comune di Roma, avvenuta in data 19/12/2007; In data 3/11/2009 il dipendente richiedeva il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cpc per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per danno all immagine personale e professionale da demansionamento quantitativo e qualitativo dal 24/05/2007 al 20/12/2007, per danno biologico, alla relazione familiare per il trasferimento in altra città e danno emergente per spese future e di trasferimento e pernottamento, da perdita di chance e di carriera, e di percezione degli incentivi ex L. Merloni per la progettazione, e differenze in più di incentivi ex L. Merloni per la progettazione relativamente agli anni 2003-2004 e 2005; il tentativo di conciliazione dava esito negativo; in data 20/5/2011 veniva notificato il ricorso al Tribunale di Livorno per gli stessi motivi esposti in sede del tentativo obbligatorio di conciliazione; con sentenza del 6/2/2014, al termine di vari ma inefficaci tentativi di trovare un accordo transattivo tra le parti,, il Giudice del lavoro accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il danno non patrimoniale per effetto del demansionamento del dipendente, ed ha condannato il Comune di Livorno al pagamento in favore del ricorrente della somma di 28.000,00 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale, riconoscendo anche la perdita di chance di percepire le indennità ex L. Merloni, per la quale condannava il Comune di Livorno a risarcire il relativo danno, da definirsi in separato giudizio; 2

il dipendente presentava comunque appello avverso la sentenza di 1 grado per ottenere il riconoscimento pieno di quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno; in attesa della definizione del ricorso in appello, il Comune di Livorno provvedeva al pagamento del quantum definito nella sentenza del 2014 per il danno non patrimoniale, ed avviava una trattativa per definire la somma relativa alla mancata percezione degli incentivi ex L.Merloni per il periodo dal 24/5/2005 al 19/12/2007, senza giungere ad un accordo pieno con la controparte; la Corte d Appello di Firenze, con la sentenza n. 573/2015 respingeva l appello parziale del ricorrente, condannando lo stesso al pagamento delle spese legali; successivamente, venivano ripresi i contatti con l avvocato del dipendente, per addivenire ad un conclusione definitiva del contenzioso, con riferimento specifico al riconoscimento del quantum dovuto a titolo di incentivi ex L. Merloni, in esecuzione della condanna generica al risarcimento del danno da perdita di chance di cui alla sentenza del 2014; Tutto ciò premesso e considerato e le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura privata, le parti convengono e stipulano quanto segue. a) Il Comune di Livorno, vista la decisione di G.C. n.230/2016, al fine di definire transattivamente la vertenza de qua, corrisponderà la somma di 16.500,00, al lordo delle trattenute fiscali di legge (IRPEF), al sig. N.C. con bonifico bancario da versare sul conto corrente del sig. N.C., coordinate 3

bancarie entro due mesi dalla data di sottoscrizione della presente transazione; b) Il sig. N.C. accetta la corresponsione di tale importo con le riportate modalità e dichiara di non aver più nulla a pretendere dal Comune di Livorno con riferimento a quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Livorno n. 64/2014, relativamente al risarcimento del danno derivante da perdita di chance di percepire le indennità ex L. Merloni dal 24/5/2005 alla data del trasferimento preso il Comune di Roma, ed a quanto già riconosciuto al Sig. N.C. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari alla somma stabilità dal Giudice di 28.000,00, oltre accessori per legge. Rinuncia inoltre ad ogni altra azione legale nei confronti del Comune di Livorno per qualsivoglia pretesa risarcitoria relativamente al periodo di lavoro svolto presso il Comune di Livorno; c) Le parti convengono che qualora il Comune di Livorno non ottemperi corrispondendo le somme di cui al punto a), che precede, ovvero in ipotesi di inesatto, parziale o non puntuale pagamento, decadrà dal beneficio del termine e la presente scrittura privata costituirà titolo esecutivo. d) La presente scrittura si deve intendere pertanto quale espresso riconoscimento di debito della somma indicata. e) Le parti si danno atto che con la presente transazione, nulla avranno reciprocamente a pretendere in relazione al contenzioso giudiziario sopra descritto 4

f) Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del Comune di Livorno. g) Sottoscrivono il presente atto i procuratori delle parti ai sensi dell art. 68 L.P. 5