Regolamento J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a



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Regolamento J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a Agosto 2015

Regolamento Regolamento In base dell art. 8 dello statuto della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a (qui di seguito chiamata Fondazione), viene emanato il seguente regolamento: Al fine di migliorare la comprensibilità linguistica, tutte le designazioni di persone riguardano ambedue i sessi. Il termine «coniuge/partner» utilizzato nel testo si riferisce alle persone coniugate e alle/ai partner registrati ai sensi della Legge sul partenariato (Lpart). A Disposizioni generali Art. 1 Scopo La Fondazione espleta la previdenza individuale e vincolata per chiudere le lacune nella previdenza del 1º e del 2º pilastro. A tale scopo la Fondazione accetta dei pagamenti da parte degli assicurati fino agli importi massimi previsti dall articolo 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) e della relativa ordinanza (OPP3). Art. 2 Contenuto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l organizzazione e la gestione della Fondazione e i diritti e gli obblighi degli assicurati nei confronti della Fondazione. Art. 3 L assicurato L assicurato si associa alla Fondazione con la firma dell accordo di previdenza. Affinché possa essere concluso un accordo di previdenza, l assicurato deve esercitare un attività professionale ed essere assicurato presso il 1º pilastro (AVS/AI). Se l assicurato è disoccupato temporaneamente egli può versare degli importi alla Fondazione fintanto che riceve delle indennità dall assicurazione contro la disoccupazione. Non è possibile associarsi alla Fondazione: se l assicurato non percepisce alcun reddito da lavoro; se il suo reddito imponibile è costituito unicamente da ricavi da titoli, ricavi da immobili o da prestazioni alimentari; se non è ancora assicurato presso la AVS (minorenni prima del compimento dei 17 anni) oppure se ha già raggiunto l età AVS; se è domiciliato all estero (ciò è possibile se esercita un attività professionale in Svizzera ed è assicurato al 1º pilastro). La Fondazione accetta pure versamenti da altri istituti di previdenza individuale e vincolata, se l assicurato avente diritto lo desiderasse. Regolamento 3

B Organizzazione della Fondazione Art. 4 Consiglio di fondazione Secondo l atto della Fondazione, la direzione della Fondazione spetta al Consiglio di fondazione. Esso è composto da almeno 4 membri nominati dalla società fondatrice. Il Consiglio di fondazione nomina al suo seno il presidente e il vicepresidente. Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. Il Consiglio di fondazione si riunisce secondo necessità e su invito del presidente. Ogni membro può chiedere al presidente per iscritto la convocazione di una riunione del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all anno. La durata della carica del Consiglio di fondazione è di 3 anni. Il Consiglio di fondazione raggiunge il quorum se la maggioranza dei suoi membri è presente. Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei voti dei membri presenti. Il presidente vota pure. In caso di parità dei voti, il voto del presidente vale il doppio. Le decisioni possono essere prese per corrispondenza se nessuno dei membri richiede la discussione orale. Tutte le decisioni vengono iscritte in un verbale da firmare dal presidente e dal verbalista. Il Consiglio di fondazione si occupa di tutti gli affari della Fondazione, in modo particolare anche della gestione partrimoniale e decide definitivamente su tutte le questioni concernenti la Fondazione sotto osservanza delle disposizioni legali sempre che questo regolamento non preveda un altra regolamentazione. In singoli casi motivati, e tutelando le pretese degli aventi diritto e le disposizioni legali, esso può prendere delle decisioni che derogano dal regolamento. Esso nomina la direzione, l amministrazione e le commissioni speciali. Il Consiglio di fondazione può delegare determinati compiti alla direzione, all amministrazione oppure a commissioni speciali, in modo particolare ad una commissione degli investimenti. Il Consiglio di fondazione trasmette la conduzione degli affari correnti alla direzione e all amministrazione secondo l articolo 5 che segue. Esso fissa il regolamento interno per la commissione investimenti e le relative direttive d investimento per la gestione patrimoniale. Art. 5 Direzione Il Consiglio di fondazione può incaricare anche dei terzi per l amministrazione della Fondazione che non devono essere membri del Consiglio di fondazione. Gli affari correnti vengono evasi dalla direzione e dall amministrazione sotto sorveglianza del Consiglio di fondazione. Al direttore spetta in modo particolare l esecuzione delle decisioni del Consiglio di fondazione in collaborazione con l amministrazione. Il direttore presiede l amministrazione e controlla le sue attività. Il Consiglio di fondazione incarica e designa le persone aventi diritto di rappresentare la Fondazione e ne regola le modalità del diritto di firma. Art. 6 Organo di revisione La Fondazione designa un organo di revisione per la verifica annua della gestione, della contabilità e dell investimento patrimoniale. Il mandato all organo di revisione viene conferito ogni volta per un esercizio. Art. 7 Copertura delle spese Le spese amministrative della Fondazione sono coperte: a) dai contributi della società fondatrice b) dai contributi alle spese da parte degli assicurati; c) dall impiego del patrimonio libero della Fondazione Per lo svolgimento del prelevamento anticipato o della costituzione in pegno di mezzi di previdenza per l acquisto di proprietà abitative, la Fondazione mette in conto una tassa supplementare di elaborazione di CHF 300. (situazione 1. 1. 2007). Art. 8 Esercizio L esercizio della Fondazione è l anno civile. La contabilità viene chiusa ogni anno il 31 dicembre e, dopo essere stata approvata dal Consiglio di fondazione e verificata dall organo di revisione, dovrà essere sottoposta alla competente autorità di vigilanza. 4 Regolamento

C Gestione dei conti Art. 9 Gestione del patrimonio Per ogni assicurato viene tenuto un conto separato. Gli averi vengono costituiti da versamenti dell assicurato, da trasferimenti da altri istituti riconosciuti della previdenza individuale vincolata e da bonifici di ricavi da investimenti dopo la deduzione di eventuali costi come da art. 7. L assicurato riceve annualmente un estratto conto sullo stato del suo avere e i relativi certificati per le autorità fiscali. L assicurato può concludere al massimo due accordi previdenziali con la Fondazione e la somma massima dei versamenti annui non può essere superata. Non è possibile la ripartizione posticipata di averi già esistenti. Art. 10 Versamenti e interessi L assicurato può determinare il momento e l ammontare dei suoi versamenti fino al massimo dell importo di imposizione agevolata nel suo caso. Dal giorno di valuta viene pagato un interesse sui versamenti, conforme al mercato. Il tasso d interesse viene fissato dal Consiglio di fondazione. Gli interessi saranno accreditati sul conto dell assicurato ogni volta il 31 dicembre, inglobati nell avere di previdenza sul quale matureranno di nuovo gli interessi. Art. 11 Libero passaggio Nell ambito delle disposizioni legali e degli accordi tra l assicurato e la Fondazione esiste il libero passaggio per il capitale vincolato per quanto riguarda la scelta ed eventualmente il cambiamento secondo le forme di previdenza riconosciute legalmente. Art. 12 Investimento del patrimonio della Fondazione L investimento del patrimonio della Fondazione avviene da parte del Consiglio di fondazione nell ambito delle prescrizioni legali in materia. I versamenti dell assicurato vengono investiti dalla Fondazione quale avere fruttifero. Quando l avere individuale raggiunge un determinato ammontare che sarà fissato dal Consiglio di fondazione, l assicurato potrà acquistare quote in un portafoglio comune di titoli oppure, nell ambito delle disposizioni legali, egli potrà acquistare dei titoli propri. I dettagli sono fissati nell appendice «investimento in titoli» del presente regolamento. Art. 13 Diritto all avere individuale di previdenza L assicurato può disporre del suo avere quando avrà raggiunto l età del pensionamento secondo l AVS. L avere diventa pure disponibile al decesso dell assicurato. Inoltre, egli ha il diritto di sciogliere questo accordo al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell età del pensionamento AVS, o 5 anni dopo, fino a quando si lavoro, mediante una comunicazione scritta. Inoltre esiste la possibilità di utilizzare l avere per l acquisto e la costruzione di proprietà abitative ad uso proprio, per partecipazioni ad una proprietà abitativa ad uso proprio oppure per l ammortamento di un ipoteca su proprietà abitative ad uso proprio. Di questa prestazione si può fare uso soltanto ogni cinque anni ed è necessario il consenso scritto del coniuge/partner. Una liquidazione anticipata è possibile soltanto nei seguenti casi: a) se l assicurato percepisce una rendita completa di invalidità dell Assicurazione federale di invalidità e se il rischio dell invalidità non è assicurato in aggiunta; b) se l assicurato utilizza l avere di previdenza per fare un acquisto in un istituto di previdenza professionale esente da imposte o se chiede il versamento ad un altro 3º pilastro; c) se l assicurato lascia la Svizzera definitivamente; d) se l assicurato inizia un attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; e) se l assicurato cessa la sua attività lucrativa indipendente ed inizia un altra attività lucrativa indipendente; f) in caso di un avere inferiore e al di sotto dell importo massimo attuale, a tassazione agevolata. Gli assicurati coniugati e i partner registrati devono presentare, per il pagamento come da articolo 13, lit c fino a f), il consenso scritto del coniuge/partner. La firma del coniuge/partner deve essere autenticata pubblicamente (notaio, comune). Il pagamento della prestazione di previdenza sottostà all imposizione, secondo le disposizioni valide al momento del pagamento imposta federale, imposta sul reddito, imposta alla fonte, ecc. In caso di pagamento dell avere, la Fondazione adempierà all obbligo fiscale mediante notifica della prestazione imponibile all autorità fiscale e, se del caso, effettuerà una deduzione dell imposta alla fonte. Regolamento 5

Art. 14 Ordine dei beneficiari Sono ammesse quali beneficiari le seguenti persone: a) in caso di vita l assicurato; b) dopo il suo decesso le seguenti persone nell ordine che segue: 1. il coniuge/partner superstite 2. i discendenti diretti e le persone fisiche che hanno beneficiato di un sostentamento considerevole da parte dell assicurato oppure la persona che negli ultimi cinque anni prima del suo decesso ha vissuto in comunione di vita oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più dei loro figli in comune; 3. i genitori; 4. i fratelli e le sorelle; 5. i rimanenti eredi legali. L assicurato ha il diritto di modificare l ordine dei beneficiari come da art. 14, lit. b, cifra 3 a 5 e di designare in modo più preciso i loro diritti. L assicurato può determinare una o più persone beneficiarie fra i beneficiari indicati negli art. 14, lit. b, cifra 2 e designare in modo più preciso i loro diritti. La regolamentazione dei beneficiari deve essere depositata dall assicurato per iscritto presso la Fondazione. Sempre che l assicurato non debba designare meglio i diritti dei beneficiari di uno stesso gruppo, la Fondazione suddividerà l avere in parti uguali, a seconda del numero dei beneficiari. D Rapporti tra assicurati e Fondazione Art. 15 Cessione, compensazione e costituzione in pegno Prima della sua scadenza, l avere di previdenza individuale non può essere né ceduto né compensato con altri crediti, né costituito in pegno. Rimangono riservate le eccezioni come dalle disposizioni sul promovimento della proprietà abitativa. In questi casi è pure imperativo il consenso scritto del coniuge/partner. Se il regime dei beni, a causa di divorzio o di un altra circostanza viene sciolto, l avere può essere ceduto completamente o parzialmente da parte dell assicurato oppure può essere attribuito dal giudice. Il tribunale, in questo caso, informa d ufficio la Fondazione dell importo da trasferire con le indicazioni necessarie sul mantenimento della protezione previdenziale. Art 16 Assicurazione Per la copertura dei rischi invalidità e decesso, la Fondazione non offre alcuna protezione assicurativa propria. Su richiesta, essa procura un assi-curatore specializzato in materia e, su richiesta dell assicurato, chiede le relative offerte. Art. 17 Dati personali degli assicurati Gli assicurati comunicano alla Fondazione i cambiamenti di elementi rilevanti dell accordo di previdenza e l indirizzo postale. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze relative ad una comunicazione insufficiente, ritardata o inesatta. Tutta la corrispondenza deve essere indirizzata alla sede della Fondazione. La stessa invia le comunicazioni e le pezze giustificative agli assicurati al loro ultimo indirizzo notificato. Art. 18 Responsabilità La Fondazione non risponde delle conseguenze risultanti dal fatto che un assicurato non rispetta gli obblighi contrattuali e regolamentari. Art. 19 Modifica Il Consiglio di fondazione può modificare questo regolamento osservando i diritti acquisiti dagli assicurati. Le modifiche importanti del regolamento e delle condizioni quadro legali, vengono comunicate dalla Fondazione in modo adeguato agli assicurati. 6 Regolamento

Art. 20 Lacune nel regolamento Per quanto il presente Regolamento non contenga disposizioni per fattispecie particolari, il Consiglio di fondazione emana una regolamentazione corrispondente allo scopo della Fondazione. Art. 21 Controversie, foro competente In caso di controversie sul diritto alle prestazioni, la Fondazione è autorizzata a depositare l avere secondo gli art. 96 e 472 e ss CO. Il luogo di adempimento e il foro competente per tutti i procedimenti è il luogo della sede della Fondazione. La Fondazione ha tuttavia il diritto di istruire una causa presso qualsiasi altro tribunale competente. Art. 22 Entrata in Vigore Questo regolamento entra in vigore il 7 giugno 2007 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti. Cambiamento come da decisione del Consiglio di Fondazione del 26 Settembre 2013 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2014. Adattamento del nome della Fondazione conformemente della decisione del Consiglio di fondazione del 3 giugno 2015 ed entrata in vigore il 1º agosto 2015. Basilea, agosto 2015 Regolamento 7

Appendice: Investimento Appendice: Investimento In base all art. 12 del Regolamento della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a, vengono emanate le seguenti disposizioni: Art. 1 Scopo All assicurato è data la possibilità di investire il suo patrimonio di previdenza completamente o parzialmente in quote dei relativi gruppi d investimento LPP della Fondazione d investimento J. Safra Sarasin (qui di seguito chiamata SAST). Si possono acquistare quote complete, respettivamente delle frazioni. La SAST è una Fondazione d investimenti soggetta alle direttive dell Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP2). La società cofondatrice è la J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a (qui di seguito chiamata Fondazione). Art. 2 I diritti La Fondazione acquista a suo nome e per conto degli assicurati, secondo gli ordini ad essa impartiti dagli assicurati, le relative quote nei gruppi di investimento LPP. Le quote vengono gestite in un deposito attribuito al conto dell assicurato. I diritti dell assicurato valgono nei confronti della Fondazione. Le quote non hanno alcun valore fisso nominale e non sono certificate da titoli. Per le quote valgono le stesse disposizioni regolamentari come per gli averi individuali di previdenza. Per la parte dell avere di previdenza investita in quote, non esiste alcun diritto né ad un interesse minimo né ad un mantenimento del valore del capitale. Il rischio dell investimento è a carico dell assicurato. Art. 3 Acquisto e riscatto di quote L assicurato può acquistare e restituire le quote nei giorni di riferimento fissati dal Consiglio di fondazione (ad eccezione della prima ed ultima settimana dell esercizio finanziario). Gli ordini di acquisto/vendita dell assicurato devono essere presentati alla Fondazione per iscritto. Si trattano quote intere, respettivamente delle frazioni. All acquisto delle quote SAST viene riscossa una tassa che viene addebitata sul conto pilastro 3a. I prezzi di acquisto e di riscatto corrispondono al relativo valore di inventario. Il ricavo del riscatto viene in ogni caso accreditato sul conto individuale pilastro 3a dell assicurato, per tutta la durata dell accordo di previdenza. Art. 4 Valutazione Il valore di una quota viene calcolato mediante suddivisione del valore d inventario del patrimonio complessivo al giorno del calcolo per il numero di quote già esistenti. Questa valutazione avviene il giorno di valutazione prestabilito e alla fine dell esercizio contabile. Il conteggio dell acquisto avviene al prezzo d acquisto accertato nel giorno successivo di riferimento per la valutazione, il conteggio della vendita al prezzo di riscatto accertato in ultimo, prima dell accredito sul conto. Art. 5 Estinzione del conto L estinzione del conto comporta automaticamente l alienazione delle quote SAST esistenti. Art. 6 Modifica del regolamento Questo regolamento aggiuntivo può essere modificato dal Consiglio di fondazione della Fondazione pilastro 3a, tutelando i diritti acquisiti degli assicurati. Le modifiche essenziali saranno comunicate agli assicurati in modo adeguato e per iscritto. Art. 7 Altre disposizioni Per quanto applicabili valgono il regolamento della Fondazione e il regolamento della SAST. Basilea, agosto 2015 Appendice: Investimento 9

J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a Elisabethenstrasse 62 Casella postale CH-4002 Basilea Telefono + 41 (0)58 317 49 48 Telefax + 41 (0)58 317 48 96 www.jsafrasarasin.ch/vorsorge rl360ch0815it