REGOLAMENTO GENERALE E DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE. Articolo 1 Autonomia organizzativa e didattica



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REGOLAMENTO GENERALE E DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE Articolo 1 Autonomia organizzativa e didattica 1. Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dei pertinenti articoli dello Statuto e dei Regolamenti d ateneo, disciplina le modalità di funzionamento degli organi collegiali, dei corsi di studio e delle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà di Scienze politiche (d ora in avanti Facoltà), nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e d Ateneo. 2. Espletate le procedure previste dallo Statuto d Ateneo, il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l emanazione del relativo decreto da parte del Rettore. Gli stessi termini valgono nel caso di modifiche. 3. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio istituiti dalla Facoltà, deliberati nel rispetto delle normative in vigore, sono stabiliti, ai sensi delle disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo, nella seconda parte del Regolamento stesso. Le norme generali che regolano l organizzazione didattica dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facoltà, approvate ai sensi della normativa in vigore, sono riportate nella seconda parte del presente Regolamento. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facoltà, approvati ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riportati nella terza parte del presente Regolamento. 4. Per quanto non disposto esplicitamente dal presente Regolamento, la Facoltà si uniforma alle norme generali contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo e alle deliberazioni degli organi accademici. PARTE PRIMA STRUTTURA E ORGANI DELLA FACOLTA Articolo 2 Consiglio di Facoltà 1. Il Consiglio di Facoltà esercita le funzioni previste per tale organo dallo Statuto e dai pertinenti Regolamenti d Ateneo, con le ulteriori specificazioni disposte dal presente Regolamento. 2. Fanno parte del Consiglio di Facoltà: a) i professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà; b) i ricercatori; c) gli assistenti del ruolo ad esaurimento; d) una rappresentanza degli studenti eletta ai sensi dell art. 25, punto 4, comma 3, dello Statuto. Partecipano a titolo consultivo, su invito del Preside, alle sedute plenarie del Consiglio di Facoltà, quando sono all ordine del giorno questioni attinenti al rispettivo settore, il Direttore della Biblioteca di Facoltà, il responsabile della Segreteria studenti e i responsabili di altre strutture ed uffici. 3. Il Consiglio di Facoltà si riunisce di norma in seduta plenaria, alla quale sono convocati tutti i componenti. I rappresentanti degli studenti sono convocati e partecipano alle sedute, o alle parti di seduta, che non comportino deliberazioni riguardanti la destinazione di risorse per l attivazione di posti di ruolo di professore o 1

di ricercatore, le relative modalità di copertura e le conseguenti chiamate, i conferimenti di affidamenti e le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori. I ricercatori sono convocati e partecipano alle sedute, o alle parti di seduta, che non riguardino la destinazione di risorse alla attivazione di posti di ruolo di professore, le relative modalità di copertura e le conseguenti chiamate e le questioni attinenti alle persone dei professori. I professori di seconda fascia sono convocati e partecipano alle sedute, o alle parti di seduta, che non riguardino la destinazione di risorse alla attivazione di posti di ruolo di professore di prima fascia, le relative modalità di copertura e le conseguenti chiamate, le questioni attinenti alle persone dei professori di ruolo di prima fascia. Le proposte in ordine alla destinazione di risorse per posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia o di ricercatore sono avanzate, in relazione alle rispettive attribuzioni, dai Consigli di coordinamento didattico e dai Dipartimenti, secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 dello Statuto dell Ateneo. 4. Le sedute ordinarie del Consiglio di Facoltà sono convocate dal Preside, di norma ogni mese e con sei giorni di anticipo sulla data di svolgimento. Di norma, la convocazione è effettuata tramite e-mail. La medesima modalità di invio vale anche per l eventuale documentazione da allegare, relativa ai punti in esame, o per la comunicazione degli indirizzi delle pagine internet eventualmente predisposte per lo stesso fine. In ogni caso, la documentazione è messa a disposizione dei componenti il Consiglio presso la Presidenza, possibilmente cinque giorni prima dell adunanza. Il Preside fissa l ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Facoltà e delle indicazioni della Giunta di Facoltà di cui al successivo art. 3 e della Commissione didattica, di cui al successivo art.11. Il Preside è comunque tenuto ad iscrivere all ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno 10 giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno 10 componenti il Consiglio o da almeno un terzo della rappresentanza studentesca. Sono altresì inseriti obbligatoriamente nell ordine del giorno gli argomenti per i quali sia stata avanzata richiesta da un Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, da un Direttore di Master, da un Direttore di Dipartimento. 5. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta dello stesso sono tenuti ad inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante e-mail o a mezzo fax, al Preside entro l orario di convocazione della seduta. Le giustificazioni pervenute successivamente non sono considerate valide. 6. In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Preside o di un componente del Consiglio proposte di inversione degli argomenti all ordine del giorno. L inversione è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti. 7. Il Preside può designare il Segretario tra i professori di ruolo di prima fascia componenti il Consiglio. La designazione vale per un anno accademico ed è rinnovabile. Il Segretario può essere assistito nelle sue funzioni da altri componenti del Consiglio, individuati d intesa con il Preside. In mancanza di designazioni da parte del Preside, o in assenza del Segretario designato, il compito è assolto dal professore di prima fascia con la minore anzianità di ruolo presente alla seduta. 8. Il Consiglio di Facoltà può deliberare, con riferimento a specifiche materie o a settori di attività, la costituzione di apposite commissioni istruttorie, rappresentative di tutte le sue componenti interne, stabilendo i criteri per la validità delle sedute. Le commissioni istruttorie di Facoltà sono convocate e presiedute dal Preside o da un suo delegato, che provvede alla determinazione dell ordine del giorno e alla designazione del segretario. Le riunioni di tali commissioni sono comunque aperte a tutti i membri del Consiglio. Di esse viene redatto un verbale-sommario, che, ove se ne presenti la necessità, viene messo a disposizione di tutti i componenti del 2

Consiglio presso la Segreteria della Presidenza, in tempo utile per le eventuali delibere del Consiglio di Facoltà collegate ai lavori delle commissioni in questione. 9. Per le restanti norme riguardanti le procedure di funzionamento e le modalità di verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Facoltà valgono le disposizioni al riguardo stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo. Art. 3 Elezione e prerogative del Preside 1. Il Preside è eletto secondo le modalità definite dall art. 25 dello Statuto dell Ateneo. I professori che, avendo titolo all elettorato passivo, intendono candidarsi alla presidenza della Facoltà possono avanzare la loro candidatura entro 60 giorni dalla data fissata per l elezione del Preside e presentare i loro programmi in una apposita riunione del Consiglio di Facoltà. Le schede utilizzate nella prima e seconda votazione riportano prestampati i nomi dei candidati e prevedono un apposito spazio per il suffragio ad un altro eventuale nominativo. 2. I compiti e le prerogative del Preside sono definiti dall art. 25 dello Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. Per i casi di temporaneo impedimento o assenza il Preside può delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia. Il Preside può delegare, con il loro consenso e dandone comunicazione al Consiglio di Facoltà, lo svolgimento di particolari compiti a componenti del Consiglio di Facoltà. Articolo 4 Giunta di Facoltà 1. Al fine di agevolare la gestione ordinaria della Facoltà e un più efficace coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai diversi corsi dì studio è costituita la Giunta di Facoltà. La Giunta, - ha compiti istruttori e preparatori delle sedute del Consiglio di Facoltà; - avanza proposte ed esprime pareri in merito ai piani di sviluppo della Facoltà e alla promozione della sua presenza nel territorio; - istruisce le decisioni relative a nuove iniziative e alla attivazione o disattivazione dei corsi di studio; - avanza proposte in ordine all allocazione delle risorse finanziarie (contributi universitari, fondi per affidamenti e contratti); - avanza proposte in ordine al reclutamento e alla destinazione delle risorse per il personale docente; - coadiuva il Preside nell'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Facoltà; - assume le eventuali funzioni delegate che le vengono assegnate dal Consiglio di Facoltà. Su materie per le quali sia necessario provvedere con urgenza, la Giunta può, su proposta del Preside, assumere delibere operative, che devono comunque essere ratificate dal Consiglio di Facoltà nella prima seduta utile. 2. La Giunta è presieduta e convocata, di norma almeno una volta al mese, dal Preside. Partecipano alle riunioni della Giunta, quale organo rappresentativo delle istanze della Facoltà, i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale attivati presso la Facoltà ed i Coordinatori di tali corsi, nei casi in cui i due incarichi non coincidano. Partecipano alla Giunta anche i Direttori delle scuole di dottorato attivate nella Facoltà. Possono inoltre partecipare, per le questioni di loro competenza, i Direttori dei master attivati nella Facoltà. Possono infine parteciparvi, per le questioni loro affidate, i delegati del Preside. 3

3. La Giunta designa nel suo ambito un Segretario verbalizzante. I verbali delle riunioni della Giunta sono depositati e resi consultabili per i componenti il Consiglio di Facoltà presso la Segreteria della Presidenza di Facoltà. La Giunta può essere convocata dal Preside in composizioni differenziate in ragione della specificità delle questioni in discussione e delle relative competenze. In caso di assenza o di impedimento del Preside, la Giunta è presieduta da un professore di prima fascia delegato dal Preside. Articolo 5 Corsi e titoli di studio 1. La Facoltà organizza i corsi al termine dei quali si conseguono i titoli di studio di cui all art. 3 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, e precisamente: - la laurea (L) - la laurea magistrale (LM) 2. La Facoltà organizza, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore, e con riferimento alle disposizioni di cui al successivo art. 25. Articolo 6 Corsi di laurea e di laurea magistrale 1. Ai sensi del D.M. 22.10.2004, n. 270, presso la Facoltà di Scienze politiche sono istituiti i seguenti corsi di studio: corsi di laurea Comunicazione e Società (CES) - L-20 Scienze della comunicazione Economia europea (ECE) - L-33 Scienze economiche Scienze sociali per la globalizzazione (GLO) - L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace Management pubblico (MAP) - L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione Mediazione linguistica e culturale applicata all ambito economico, giuridico e sociale (MED), istituito in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia - L-12 Mediazione linguistica Organizzazione e risorse umane (ORU) - L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) - L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali Scienze politiche (SPO) - L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali corsi di laurea magistrale Amministrazione e politiche pubbliche (APP) - LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni Comunicazione pubblica e d'impresa (COM) - LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d impresa e pubblicità Droit et Politiques de l intégration européenne: Droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism (DIE) - LM-90 Studi europei Economia e finanza internazionale (EFI) - LM-77 Scienze economico-aziendali 4

Economics and Political Science (EPS) - LM-56 Scienze dell economia - LM-62 Scienze della politica Scienze politiche e di governo (GOV) - LM-62 Scienze della politica Scienze del lavoro (LAV) - LM-62 Scienze della politica Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LIN), istituito in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia - LM- 38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale Relazioni internazionali (REL) - LM-52 Relazioni internazionali Scienze cognitive e processi decisionali (SCO), istituito in collaborazione con le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Medicina e Chirurgia - LM-55 Scienze cognitive Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (SOC) - LM-88 Sociologia e ricerca sociale. Articolo 7 Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale 1. Ai sensi dell art. 26 dello Statuto dell Ateneo, i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale attivati dalla Facoltà, ad esclusione dei corsi interfacoltà, sono raggruppati ai fini del loro coordinamento didattico, come riportato nella seguente tabella: Corsi di laurea Corsi di laurea magistrale 1 Comunicazione e Società (CES) Comunicazione pubblica e d'impresa (COM) 2 Economia europea (ECE) Economia e finanza internazionale (EFI) Economics and Political Science (EPS) 3 Scienze sociali per la globalizzazione (GLO) Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (SOC) 4 Management pubblico (MAP) Amministrazione e politiche pubbliche (APP) 5 Organizzazione e risorse umane (ORU) Scienze del lavoro (LAV) 6 Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) Relazioni internazionali (REL) 7 Scienze politiche (SPO) Scienze politiche e di governo (GOV) Il coordinamento di ciascun gruppo di corsi spetta a uno specifico Consiglio. 2. Su proposta di uno o più Consigli di coordinamento didattico, il Consiglio di Facoltà può modificare in parte o totalmente l assetto di cui al punto 1 con la stessa maggioranza richiesta per la modifica del presente Regolamento. 3. La costituzione e il funzionamento dei Consigli di coordinamento didattico sono regolati dal successivo art. 8. Articolo 8 Competenze e funzionamento dei Consigli di coordinamento didattico 1. I Consigli di coordinamento didattico sono l organo collegiale cui spetta esercitare le funzioni definite dall art. 26 dello Statuto di Ateneo e attribuite ai Consigli di corso di studio dai Regolamenti di Ateneo. I Consigli di coordinamento didattico possono assumere altre funzioni, anche deliberative, su delega del Consiglio di Facoltà. 5

2. I Consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori responsabili di insegnamenti, di moduli di insegnamento o di altre attività didattiche svolte nei corsi di studio che fanno capo al Consiglio, così come specificato ai successivi punti a), c), d), e), e da una rappresentanza degli studenti, così come specificato al punto 4 dell art. 26 dello Statuto di Ateneo. Afferiscono e partecipano con diritto di voto alle sedute di ciascun Consiglio di coordinamento didattico: a) i docenti di ruolo nella Facoltà (professori di prima e seconda fascia e ricercatori) che tengono insegnamenti in uno dei corsi di studio che fanno capo al Consiglio di coordinamento didattico. Nel caso in cui un docente abbia titolo per afferire a più di un Consiglio di coordinamento didattico, il Consiglio di Facoltà, sentiti l interessato e i Presidenti dei Consigli di coordinamento coinvolti, stabilisce il Consiglio di coordinamento didattico cui il docente afferisce ed esercita il diritto di voto. Nella scelta, il Consiglio di Facoltà si attiene al criterio di garantire ai Consigli di coordinamento didattico un numero adeguato di docenti con diritto di voto e un ampia rappresentatività dei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti, secondo i principi indicati nel DM n.544 del 31.10.2007 (Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrali), anche al fine di favorire l effettivo coordinamento degli insegnamenti; b) i rappresentanti degli studenti. Partecipano senza diritto di voto alle sedute di ciascun Consiglio di coordinamento didattico: c) i docenti che, pur tenendo insegnamenti nel corso (o nei corsi) di studio che fanno capo al Consiglio di coordinamento didattico, afferiscono, ai sensi della lettera a), ad altro Consiglio di coordinamento didattico della Facoltà; d) i docenti con affidamento e i docenti a contratto responsabili di insegnamenti o di moduli d insegnamento o di altre attività didattiche specificamente svolte per i corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo al Consiglio; e) i docenti responsabili di insegnamenti o di moduli d insegnamento che vengano mutuati dai corsi di laurea o dai corsi di laurea magistrale che fanno capo al Consiglio. I rappresentanti degli studenti e i docenti di cui alle lettere c), d) e e) non vengono considerati al fine del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Possono infine partecipare senza diritto di voto alle sedute dei Consigli di coordinamento didattico, su invito dei rispettivi Presidenti, altre figure con responsabilità amministrative o didattiche non previste al punto 4 dell art. 26 dello Statuto di Ateneo. 3. Fermo restando che le questioni riguardanti gli obiettivi formativi, l organizzazione e la valutazione della didattica sono trattate dai Consigli nella loro composizione plenaria, gli studenti non partecipano alla formazione dei pareri riguardanti la destinazione dei posti, i conferimenti di affidamenti e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. I pareri concernenti la destinazione dei posti e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori sono formulati con partecipazione limitata ai soli docenti di ruolo della fascia corrispondente e di quella superiore. 4. Per le procedure di convocazione e le modalità di funzionamento e di verbalizzazione delle sedute dei Consigli di coordinamento didattico si applicano le disposizioni previste nel presente Regolamento per le sedute dei Consigli di Facoltà nonché le disposizioni stabilite all art.11 del Regolamento Generale di Ateneo. 5. Ogni Consiglio di coordinamento didattico elegge nel suo ambito un Presidente tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti ai corsi di studio che fanno capo al Consiglio, con le modalità definite al punto 5 dell art. 26 dello Statuto di Ateneo. L elettorato attivo è riservato alle componenti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3. Ai Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico competono le funzioni stabilite dalla stessa norma statutaria. 6

All atto dell insediamento, il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico assume anche il coordinamento di uno dei corsi di studio nei quali ha la responsabilità di un insegnamento. 6. Se a un Consiglio di coordinamento didattico fanno capo più corsi di studio, si provvede alla elezione di un Coordinatore per ciascuno dei corsi di studio non coordinati dal Presidente. L elettorato attivo per tale funzione spetta ai docenti di ruolo nella Facoltà (professori di prima e seconda fascia e ricercatori) che tengono l insegnamento nel corso di studio in questione, assegnato quale compito didattico primario dal Consiglio di Facoltà. L elettorato passivo spetta ai professori di prima e seconda fascia cui compete l elettorato attivo. Nel caso in cui un docente svolga compiti didattici primari per più di uno dei corsi di studio facenti capo a uno stesso Consiglio di coordinamento didattico, il Consiglio di Facoltà stabilisce il corso di studio di riferimento ai fini dell elezione del Coordinatore. La durata in carica del Coordinatore è regolata dalle stesse norme che regolano la durata in carica del Presidente del Consiglio di coordinamento didattico. Il Coordinatore del corso di studio: - collabora con il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico per garantire il perseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio del quale è responsabile; - cura l organizzazione della didattica e sovrintende all esame delle pratiche studenti; - partecipa alle riunioni della Giunta di Facoltà e della Commissione didattica; - cura la comunicazione delle informazioni e le attività per la promozione del corso di studio. 7. I Consigli di coordinamento didattico possono adottare articolazioni funzionali specifiche, per corso di studio o in base ad altri criteri organizzativi. Tali Consigli possono delegare a commissioni presiedute dai Coordinatori dei corsi di studio ad essi facenti capo l esame e l approvazione delle pratiche studenti di loro competenza. Articolo 9 Corsi di studio interfacoltà 1. Il coordinamento del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale applicata all ambito economico, giuridico e sociale (MED) e del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LIN), istituiti in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia, è esercitato secondo le disposizioni del relativo Regolamento didattico. Esclusivamente ai fini della partecipazione alla Giunta i docenti del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale applicata all ambito economico, giuridico e sociale e i docenti del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale, appartenenti alla Facoltà di Scienze politiche, eleggono il docente incaricato di rappresentare il Consiglio di coordinamento didattico, scegliendolo nel proprio ambito tra i professori di prima fascia, e designano il professore di prima o seconda fascia facente funzione di Coordinatore per il secondo corso di studio. 2. Il coordinamento del corso di laurea magistrale in Droit et Politiques de l intégration européenne: Droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism (DIE) - istituito in consorzio con le seguenti Università: Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna), Uniwersytet Szczecinski (Polonia), Université de Montpellier I (Francia) - è esercitato secondo le disposizioni del relativo Regolamento didattico. Esclusivamente ai fini della partecipazione alla Giunta, i docenti del corso di laurea magistrale in Droit et Politiques de l intégration européenne: Droit constitutionnel européen et multilevel constitutionalism, appartenenti alla Facoltà di Scienze politiche, eleggono nel proprio ambito, tra i professori di prima e seconda fascia, il docente facente funzione di Coordinatore. 3. Il coordinamento del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (SCO), istituito in collaborazione con le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Medicina e Chirurgia, è esercitato secondo le disposizioni del relativo Regolamento didattico. Esclusivamente ai fini della partecipazione alla Giunta, i 7

docenti del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali, appartenenti alla Facoltà di Scienze politiche, eleggono nel proprio ambito, tra i professori di prima e seconda fascia, il docente facente funzione di Coordinatore. Articolo 10 Commissione di Facoltà per la programmazione e la vigilanza sulla didattica 1. La Commissione di Facoltà per la programmazione e la vigilanza sulla didattica (d ora in avanti, Commissione didattica) è istituita con compiti di coordinamento, proposta, analisi, organizzazione e vigilanza per le attività didattiche che fanno capo ai corsi di studio attivati dalla Facoltà. 2. Compete in particolare alla Commissione didattica, senza pregiudizio delle competenze della Giunta e dei Consigli di coordinamento didattico: - coadiuvare il Preside nella predisposizione delle proposte annuali di attribuzione dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori e nelle altre mansioni che possano richiedere la sua collaborazione; - coordinare la pubblicazione annuale delle informazioni sui corsi di studio attraverso la guida e il sito di Facoltà; - formulare pareri in merito all orario delle lezioni, al calendario didattico di Facoltà e all utilizzazione degli spazi disponibili - condurre istruttorie per la valutazione di contratti, convenzioni, consorzi che interessino i corsi di studio della Facoltà; - proporre iniziative per migliorare l informazione circa i corsi di studio attivati in Facoltà; - verificare periodicamente la funzionalità, l efficienza e la rispondenza agli obiettivi delle varie attività d insegnamento, anche con riferimento alle valutazioni espresse dagli studenti; - avanzare proposte ed esprimere pareri sulla utilizzazione delle risorse di competenza della Facoltà destinate, ai sensi delle disposizioni in vigore, al potenziamento della didattica e alle tutorship; - proporre modifiche ai regolamenti riguardanti le diverse fasi della carriera degli studenti: ammissione, progressione, laurea; - proporre soluzioni tecniche per l armonizzazione degli ordinamenti, dei regolamenti e dei manifesti didattici; - pronunciarsi su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Preside, dalla Giunta, dal Consiglio di Facoltà o da singoli Consigli di coordinamento didattico. 3. La Commissione didattica è presieduta dal Preside o da un suo delegato ed è composta: - dai Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico; - dai Coordinatori dei diversi corsi di studio - da una rappresentanza degli studenti, designata dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, nella misura di un terzo della componente docente. 4. Il Presidente della Commissione didattica presiede le sedute e provvede alle convocazioni anche in composizioni differenziate in ragione della specificità delle questioni in discussione. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute della Commissione funzionari delle segreterie didattiche e degli altri servizi per la didattica. La Commissione didattica designa nel suo ambito un Segretario verbalizzante. I verbali delle riunioni della Commissione sono depositati e resi consultabili per i componenti il Consiglio di Facoltà presso la Segreteria della Presidenza di Facoltà. 8

Articolo 11 Commissione paritetica per la didattica 1. Per le materie che, ai sensi del punto 3 dell art. 12 del D.M. 22.11.2004, n. 270, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti, è istituita la Commissione paritetica di Facoltà per la didattica. Per procedere alla sua costituzione, la Commissione didattica designa al proprio interno almeno 5 e non più di 10 professori. A loro volta, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà procedono alla designazione di un uguale numero di studenti. 2. La Commissione paritetica è convocata e presieduta dal professore con la maggiore anzianità di ruolo. Le determinazioni adottate dalla Commissione sono trasmesse a cura del suo Presidente al Preside, al Consiglio di Facoltà e ai competenti organi dell Ateneo. Le riunioni della Commissione paritetica sono aperte, senza diritto di voto, a tutti i componenti il Consiglio di Facoltà. Delle riunioni della Commissione paritetica viene redatto un verbale, che è depositato e reso consultabile per i componenti il Consiglio di Facoltà presso la Segreteria della Presidenza di Facoltà. PARTE SECONDA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: NORME GENERALI Articolo 12 Principi e criteri di riferimento 1. La Facoltà promuove e organizza, ai sensi e in osservanza della normativa in vigore e delle disposizioni statutarie e regolamentari dell Ateneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Regolamento, corsi di studio finalizzati al conseguimento della laurea, della laurea magistrale, del master universitario, nonché corsi di perfezionamento e altre attività di aggiornamento e di formazione permanente e ricorrente, unitamente a servizi didattici propedeutici e integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta per i diversi corsi di studio. Le attività di cui sopra possono essere promosse e organizzate anche in collaborazione con altri Atenei e con enti e soggetti esterni, nel rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni dei competenti Organi di governo dell Ateneo. 2. La Facoltà può concorrere alla attivazione e al funzionamento di corsi di studio promossi e coordinati da altra Facoltà dell Ateneo ovvero promuovere, d intesa con altre Facoltà dell Ateneo, corsi di studio interfacoltà, le cui modalità di funzionamento e di coordinamento andranno stabilite nel relativo Regolamento didattico, approvato dal Senato accademico. Nel quadro di accordi interuniversitari, la Facoltà può altresì concorrere alla realizzazione di corsi di studio congiunti con Atenei italiani o stranieri. 3. La Facoltà impronta le attività didattiche e formative dei propri corsi di studio e di quelli ai quali concorre a criteri di rigore culturale, aggiornamento scientifico, scrupolo critico, funzionalità organizzativa, efficace promozione delle diverse competenze e professionalità di interesse delle aree di attinenza della Facoltà. La Facoltà definisce i percorsi didattici dei diversi corsi di studio che fanno ad essa capo nel rispetto delle norme in vigore e operando in modo da ridurre, e possibilmente eliminare, abbandoni e rallentamenti nella carriera universitaria determinati o comunque condizionati da inadeguatezze dei programmi formativi o da disfunzioni e inadempienze delle strutture organizzative. 9

La Facoltà nel contempo stimola e valorizza le energie e le capacità degli studenti iscritti garantendo una larga e articolata offerta didattica e culturale, anche favorendo percorsi d eccellenza e comunque graduati in termini di impegno e di disponibilità. 4. Professori e ricercatori sono tenuti a garantire piena rispondenza alle finalità di cui sopra mediante gli insegnamenti loro affidati e le connesse forme di assistenza didattica e di rapporto con gli studenti, assolvendo i loro compiti didattici nel rispetto della normativa in vigore e ottemperando alle disposizioni dei competenti Organi collegiali, applicative di quanto disposto dall art. 32 del Regolamento didattico d Ateneo e dal presente Regolamento. Articolo 13 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo. Sono altresì richiesti il possesso o l acquisizione di un adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l accesso e ne prevedono la verifica secondo le modalità stabilite nei regolamenti didattici dei corsi, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicato al successivo comma 3. 2. Se la verifica della preparazione iniziale di cui al punto 1 non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 3. Le verifiche e le relative attività formative propedeutiche o integrative sono organizzate secondo modalità definite dal competente Consiglio di coordinamento didattico e dal Consiglio di Facoltà e sono svolte a cura dei docenti responsabili degli ambiti interessati, anche avvalendosi di docenti della scuola secondaria o di altri esperti. Tali modalità sono riportate annualmente nei manifesti degli studi e nella Guida di Facoltà. 4. Per favorire il possesso o l acquisizione di un adeguata preparazione iniziale da parte degli studenti che intendono accedere ai suoi corsi di laurea, la Facoltà si impegna a promuovere la più ampia collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli istituti di istruzione secondaria, anche sulla base di apposite convenzioni da sottoporre all approvazione del Senato Accademico. Articolo 14 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato, occorre che gli studenti possiedano i requisiti curriculari indicati negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di laurea magistrale e dimostrino l'adeguatezza della personale preparazione. 2. Le modalità per la verifica della adeguatezza della preparazione personale sono definite nei regolamenti didattici di ciascun corso di laurea magistrale e specificate nei manifesti degli studi. Le verifiche sono effettuate da apposite Commissioni la cui composizione è deliberata annualmente dal Consiglio di coordinamento didattico competente. 10

3. Possono presentare domanda di ammissione con riserva a un corso di laurea magistrale gli studenti iscritti a un corso di laurea ai quali manchi per il conseguimento del titolo l acquisizione di non più di 24 crediti, comprensivi dei crediti previsti per il superamento della prova finale. L approvazione dell ammissione è subordinata al conseguimento dei crediti formativi in questione e degli eventuali requisiti curriculari mancanti entro la sessione autunnale di laurea. Essa è inoltre subordinata alla verifica di cui al punto precedente. 4. Qualora ricorrano particolari esigenze determinate dalla carenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati, il Consiglio di Facoltà può deliberare la limitazione dell accesso allo specifico corso di studio ai sensi della vigente normativa. Articolo 15 Obblighi di frequenza e sostitutivi 1. Agli studenti iscritti è richiesta la frequenza continuativa alle attività formative previste nei loro piani di studio. 2. La frequenza continuativa alle lezioni o esercitazioni previste per ciascun insegnamento curricolare, con l impegno, in caso di assenze saltuarie, a recuperarne le conseguenti lacune, è condizione per l acquisizione e la registrazione nella carriera dello studente, superata la prova di profitto, della quota di crediti formativi universitari riferiti all insegnamento in questione. Lo studente che, per qualsiasi motivo, non sia in grado di frequentare con la dovuta continuità un insegnamento, può sostenere la relativa prova di profitto, acquisendo la quota di crediti formativi universitari riferiti all insegnamento in questione, a condizione di integrare lo studio individuale con le attività aggiuntive o sostitutive eventualmente stabilite dal docente responsabile dell insegnamento. I Consigli di coordinamento didattico possono definire le modalità di accertamento della frequenza per singoli corsi di studio. 3. Per favorire la maggiore partecipazione degli studenti alla didattica, la Facoltà offre specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza. Articolo 16 Iscrizione a tempo parziale 1. I corsi di laurea attivati nella Facoltà possono prevedere nei loro regolamenti didattici la modalità di iscrizione a tempo parziale, come previsto dall art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo. Sono autorizzati ad attivare tale modalità di iscrizione gli studenti che per dimostrate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non possono garantire la frequenza continuativa di tutti gli insegnamenti previsti nei diversi anni di corso. L iscrizione a tempo parziale consente di fare fronte a tali obblighi lungo un arco di anni accademici che va da un minimo di quattro a un massimo di cinque, senza cadere nella condizione di fuori corso. 2. Il passaggio dall iscrizione a tempo pieno a quella a tempo parziale o viceversa è consentito una sola voltanel corso della carriera universitaria e può essere chiesto entro il termine massimo del 31 dicembre di ogni anno accademico. E in ogni caso disposto il ritorno a tempo pieno qualora lo studente intenda conseguire il titolo entro il terzo anno di corso. 11

Articolo 17 Attività formative e relativa suddivisione dei crediti 1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati nella Facoltà danno luogo all acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo. 2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale determinano: - l elenco degli insegnamenti con l indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento - l eventuale articolazione in moduli;- i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità; - la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;- le attività a scelta dello studente e i relativi crediti; - le altre attività formative previste, le modalità di verifica e i relativi crediti;- le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti; - le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;- le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all estero e i relativi crediti;- i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima. 3. I regolamenti didattici sono sottoposti a revisione, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa, di norma, ogni tre anni. La revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio è approvata dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà, non oltre il mese di febbraio dell anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio della Facoltà possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione del Consiglio di Facoltà. 4. Ai sensi di quanto previsto nell art. 10 del Regolamento didattico d Ateneo, nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare: a. almeno 6 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale; b. almeno 12 ore e non più di 18 dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale; c. 25 ore di pratica individuale in laboratorio; d. 25 ore di studio individuale; e. 25 ore di tirocinio. 5. Con riferimento al precedente punto 4 a.) gli insegnamenti ufficiali della Facoltà consentono l acquisizione di 3, 6, 9, o 12 crediti, a seconda che il numero delle ore di lezione erogate sia rispettivamente di 20, 40, 60 o 80 ore. 6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite dall art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. 7. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole della Commissione paritetica per la didattica di cui al precedente art. 11, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. 12

Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. 8. Possono essere riconosciute come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l Università degli Studi di Milano abbia concorso. I crediti riconosciuti a tale titolo non possono comunque essere più di 30 per i corsi di laurea e 20 per i corsi di laurea magistrale. Per il corso di laurea in Comunicazione e Società (CES) e il corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (COM), tale limite è elevato rispettivamente a 40 e 30 crediti. Le attività già riconosciute ai fini dell attribuzione di crediti formativi universitari nell ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell ambito di corsi di laurea magistrale. Articolo 18 Programmazione e attivazione degli insegnamenti 1. Annualmente il Consiglio di Facoltà, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di coordinamento didattico interessati, delibera sulla programmazione del successivo anno accademico, ai sensi dell art. 17 del Regolamento didattico di Ateneo e secondo le norme e le disposizioni in vigore. La programmazione prevede le seguenti fasi. a. Entro il mese di gennaio di ogni anno, sono adottate le delibere in merito ai corsi di studio da attivare o eventualmente da disattivare nell anno accademico successivo e sono approvate le eventuali revisioni dei relativi regolamenti didattici. b. Entro il mese di marzo di ogni anno, sono approvati i manifesti degli studi dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui è stata disposta l attivazione per l anno accademico seguente, secondo il successivo art. 19. c. Entro lo stesso mese di marzo è deliberata l attribuzione dei compiti didattici istituzionali, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, ai professori e ai ricercatori di ruolo; questi ultimi possono avvalersi nell anno accademico successivo della qualifica di professori aggregati. d. Entro il 30 aprile di ogni anno sono deliberate le modalità di copertura degli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale che non trovino copertura mediante l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti della Facoltà o mediante mutuazione. 2. Il Consiglio di Facoltà, sulla base delle proposte dei Consigli di coordinamento didattico e nei limiti delle risorse annualmente assegnate, procede ad individuare: a. gli insegnamenti da coprire mediante affidamento; b. gli insegnamenti da coprire mediante contratti di diritto privato per incarichi d'insegnamento a tempo determinato; c. le eventuali proposte per il conferimento diretto di incarichi di insegnamento ad eminenti studiosi italiani o stranieri. Affidamenti e incarichi di insegnamento sono banditi e attribuiti secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo per gli incarichi di insegnamento e di ricerca. Nell'attribuzione dell'affidamento va data priorità, da parte della Facoltà, ai professori e ricercatori universitari. 3. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono, di norma, sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell anno in corso e gli iscritti dell anno precedente, sia superiore a 250. I criteri per ripartire in maniera equilibrata gli studenti sono approvati dai competenti Consigli di coordinamento didattico, sentiti il responsabile o i responsabili dell'insegnamento in questione, ai quali compete altresì definire le condizioni e i limiti per l accoglimento delle eventuali richieste avanzate da singoli studenti per poter 13

frequentare un insegnamento diverso da quello al quale sarebbero assegnati. L eventuale opzione deve comunque intervenire entro le tre settimane successive all avvio del corso di assegnazione ed essere motivata da esigenze effettive e dimostrate di frequenza. 4. Il Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di coordinamento didattico interessati, può prevedere, in relazione ai rispettivi regolamenti didattici, l organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, anche affidate a docenti diversi. Articolo 19 Manifesto annuale degli studi e calendario didattico 1. Il manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico è predisposto dalla Facoltà sulla base dei manifesti degli studi proposti dai Consigli di coordinamento didattico ad essa afferenti. I manifesti indicano - i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio; - i piani di studio ufficiali dei corsi di studio, con i relativi insegnamenti; - le eventuali propedeuticità; - le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; - i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; - i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali; - ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati. 2. Entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico la Facoltà predispone la Guida didattica, con i manifesti annuali dei diversi corsi di studio, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. La versione online della guida riporta anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e della prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. 3. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di Facoltà delibera il calendario didattico di Facoltà, con l indicazione dei periodi per: - le diverse attività formative; - gli appelli d esame; - le prove finali, da distribuire sull arco di almeno quattro appelli; - le prove d esame, da distribuire su un numero di appelli comunque non inferiore a sei; - la presentazione dei piani di studio; - le prove di ammissione. Il periodo ordinario di svolgimento dei corsi di lezioni e delle relative attività integrative è di norma stabilito tra il 1 ottobre e il 30 giugno. Il Consiglio di Facoltà può anticipare l inizio dello svolgimento dei corsi per garantire una più efficiente utilizzazione delle risorse. 4. Le lezioni dei diversi insegnamenti possono svolgersi su base quadrimestrale (due periodi) o trimestrale (tre periodi), secondo un calendario definito dal Preside, di concerto con i rispettivi Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. L orario delle lezioni dei corsi di studio è stabilito, ai sensi dell art. 20, punto 5, del Regolamento didattico d Ateneo, dal responsabile della direzione degli stessi, previo accordo, ove necessario, con il Preside della Facoltà. 14

Articolo 20 Curricula e piani di studio 1. Nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla relativa classe di riferimento e dall ordinamento didattico, i regolamenti didattici di ciascun corso di studio prevedono uno o più curricula, costituenti l insieme delle attività formative universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, con il relativo numero di crediti e le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto a seguire ai fini del conseguimento del titolo. Nel caso di più curricula, i piani di studio comprenderanno una parte di insegnamenti comuni, o opzionali entro liste comuni, e una parte di insegnamenti differenziati. I curricula sono riportati nel Manifesto degli studi annuale. 2. I piani di studio conformi ai curricula previsti nei regolamenti didattici sono approvati in modo automatico tramite il sistema informatico, previa validazione del relativo modulo da parte del competente Consiglio di coordinamento didattico prima della sua pubblicazione. 3. E facoltà degli studenti presentare proposte di piani di studio individuali che si discostino dai curricula ufficiali. Tali proposte sono valutate dal competente Consiglio di coordinamento didattico che delibera, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall ordinamento didattico in vigore nell anno di immatricolazione dello studente. Il Consiglio di coordinamento didattico può delegare tale adempimento ad apposite commissioni referenti, che possono fungere altresì da strutture di orientamento in materia. 4. Salvo diversa disposizione dei regolamenti dei corsi di studio, l approvazione delle attività a scelta libera dello studente è automatica quando queste comprendono attività formative impartite nei corsi di studio della Facoltà. 5. L approvazione è automatica per i piani di studio che adottano integralmente il curriculum di un manifesto di un anno accademico successivo a quello di immatricolazione dello studente, purché tale curriculum sia compatibile con l ordinamento didattico in vigore nell anno di immatricolazione. 6. Non è consentita la presentazione o la variazione del piano di studio in periodi diversi da quelli stabiliti e da parte di studenti non iscritti all anno accademico. 7. E fatta salva la possibilità di includere comunque insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, ai sensi di quanto previsto al riguardo dal punto 2 dell art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo. 8. Nel caso in cui uno o più insegnamenti previsti dal manifesto della laurea magistrale siano già stati sostenuti dallo studente, in quanto rientranti nel piano di studi per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di laurea magistrale, la Commissione di cui all art. 14, comma 2, provvede a sostituire l insegnamento o gli insegnamenti già sostenuti con altri per lo stesso numero di crediti, nel rispetto dell ordinamento didattico. 9. Nel caso in cui, invece, un insegnamento sia stato sostenuto come aggiuntivo rispetto al piano di studi per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di laurea magistrale, o per un master universitario, la Commissione di cui all art. 14, comma 2, può convalidare i crediti conseguiti con conseguente abbreviazione del corso di studi. 15

Articolo 21 Verifiche del profitto 1. A ciascun insegnamento e a ciascuna attività formativa previsti nell ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza della Facoltà corrisponde una prova di accertamento delle conoscenze e della preparazione acquisita alla quale gli studenti interessati sono tenuti a sottoporsi e il cui superamento è condizione per l acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l approfondimento, l obiettività e l equità della valutazione in rapporto con l insegnamento o l attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. I Regolamenti dei singoli corsi di studio stabiliscono quali attività formative diano luogo ad accertamenti con votazione (esami di profitto: comunque richiesti per gli insegnamenti ufficiali) e quali comportino un giudizio di approvazione o riprovazione. Il numero complessivo degli esami o valutazioni finali di profitto per ogni corso di studio è determinato entro i limiti previsti dalle norme nazionali e di Ateneo. 2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio. In assenza di tali disposizioni, possono essere adottate specifiche determinazioni dal Consiglio di coordinamento didattico competente. Restano in ogni caso ferme le prerogative dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti. La verifica del profitto può prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte da prove successive, anche scritte, da concludersi comunque con una valutazione finale. Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive, devono essere garantite la massima informazione sulle modalità di svolgimento, la pubblicità nel caso di prove orali e, nel caso di prove scritte, la possibilità di accesso agli elaborati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della loro valutazione. 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o di moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli. E comunque facoltà dei docenti titolari degli insegnamenti o dei moduli effettuare prove in itinere e utilizzare i relativi voti ai fini della formulazione della valutazione finale. 4. Dei risultati di tutte le forme di verifica del profitto, siano esse complessive o parziali, viene data adeguata informazione agli interessati, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali. Specifiche disposizioni in proposito possono essere deliberate dal Consiglio di Facoltà. 5. La composizione delle commissioni per gli esami di profitto e per gli accertamenti della preparazione previsti per i vari corsi di studio è disposta dal Preside, su proposta dei professori ufficiali della materia. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, comma 1, le commissioni degli esami di profitto sono composte da almeno due membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni. 6. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di studio che fanno capo alla Facoltà possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, con un numero complessivo di appelli non inferiore a sei annui. Lo studente in regola con l iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di profitto che si riferiscano a corsi di insegnamento o a loro moduli conclusi, per i quali possieda l attestazione di frequenza, ove richiesta dal Consiglio di coordinamento didattico, nel rispetto delle eventuali propedeuticità. 16

Salva espressa e specifica deroga, concessa dal professore ufficiale dell insegnamento, lo studente sostiene l esame sul programma e con le modalità aggiornati all ultima edizione dell insegnamento che si è conclusa rispetto al momento nel quale avviene l iscrizione all appello. ( 1 ) 7. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell anno accademico successivo sono pertinenti all anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione a un nuovo anno di corso. Il calendario degli esami dei corsi di studio è stabilito, ai sensi dell art. 20, punto 5, del Regolamento didattico d Ateneo, dal responsabile della direzione degli stessi corsi di studio, previo accordo, ove necessario, con il Preside della Facoltà. Il Consiglio di Facoltà delibera la distribuzione nell anno del numero degli appelli, evitando per quanto possibile che si sovrappongano ai periodi di svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative. 8. Ulteriori appelli di esami possono essere riservati ai soli studenti fuori corso nonché a quelli dei previgenti ordinamenti didattici. I docenti responsabili di ciascun insegnamento ufficiale e delle altre attività che diano luogo a prove di verifica sono tenuti a indicare le date di svolgimento delle prove stesse entro i termini stabiliti dal Consiglio di Facoltà. Ogni eventuale spostamento della data d inizio dell appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Preside di Facoltà e al responsabile del Servizio SIFA. L intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore a due settimane. 9. Per tutto quanto riguarda l accesso degli studenti alle verifiche del profitto e le modalità della loro organizzazione, attuazione e registrazione, valgono le disposizioni di cui all art. 22 del Regolamento didattico d Ateneo, e all art. 18 del Regolamento studenti d Ateneo, alle quali le commissioni esaminatrici incaricate di provvedere per gli insegnamenti che fanno capo ai corsi di studio della Facoltà sono tenute a uniformarsi. Articolo 22 Prova finale 1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, secondo le disposizioni dell art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo e dell art. 19 del Regolamento studenti. Il numero di crediti attribuito alla prova finale e le modalità del suo svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto o multimediale, sono stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio. Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la presentazione e discussione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore e di un correlatore. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l elaborato scritto o la tesi. 2. L argomento dell elaborato finale/tesi di laurea magistrale deve essere scelto nell ambito di uno degli insegnamenti nei quali lo studente ha superato l esame, d intesa con il docente responsabile che sovrintende alla preparazione dell elaborato/tesi e funge da relatore dello stesso. Lo studente non può chiedere l argomento dell elaborato finale/tesi di laurea magistrale nell ambito di un insegnamento di un corso di studi diverso da quello a cui è iscritto, salvo autorizzazione del coordinatore del corso di studi a cui è iscritto. Lo studente che abbia conseguito la laurea presso la Facoltà può chiedere al Presidente del proprio Consiglio di coordinamento didattico di svolgere la tesi magistrale in un insegnamento del corso triennale nel quale abbia superato l esame. La proposta deve essere corredata da un progetto di tesi approvato dal docente titolare dell insegnamento prescelto. ( 1 ) Si applica a decorrere dall anno accademico 2010/2011. 17

Relatore o correlatore dell elaborato finale/tesi di laurea magistrale può essere anche un docente di un altra Facoltà, purché espressamente richiesto ed autorizzato dal coordinatore del corso di studio a cui lo studente risulta iscritto. Per le lauree magistrali è prevista l eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente aggiunto della commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame, da parte del Consiglio di Coordinamento Didattico al quale fa capo il corso di studio a cui lo studente è iscritto. L accertamento della qualificazione si intende automaticamente acquisito per i cultori della materia e i titolari di contratto ex art. 47 del Regolamento generale di Ateneo. Nei corsi di laurea magistrale interuniversitari internazionali possono essere nominati, come relatori e correlatori, professori di università estere incaricati di docenza in quei corsi. 3. Le Commissioni per la valutazione delle prove finali sono composte di norma da: - non meno di tre membri per gli esami di laurea, di cui almeno due professori ufficiali della Facoltà di Scienze Politiche) - non meno di sette membri per gli esami di laurea magistrale, di cui almeno quattro professori ufficiali della Facoltà di Scienze Politiche e, di questi, almeno due, di norma, professori di prima fascia. Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione. La composizione delle Commissioni, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside, ed è comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell incarico ad altri docenti. 4. Ai fini del superamento dell esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. Nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto, l esame non è superato e l elaborato scritto o la tesi devono essere rifatti. 5. Lo svolgimento dell esame di laurea è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale. 6. Il Consiglio di Facoltà approva disposizioni più specifiche con riferimento alla definizione: - delle caratteristiche degli elaborati scritti e delle tesi; - dei criteri per l attribuzione degli argomenti; - delle modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori; - dei criteri di valutazione; - delle modalità per la richiesta della lode; - del deposito delle copie. Di tali disposizioni è assicurata la massima pubblicità. Articolo 23 Passaggi interni e trasferimenti da altre università 1. A integrazione di quanto stabilito dall art. 24 del Regolamento didattico di Ateneo e dagli art. 8, 9, e 14 del Regolamento studenti di Ateneo, le richieste riguardanti il passaggio interno da un corso di studio ad un altro della Facoltà o dell Ateneo, o il trasferimento da altro Ateneo, sono soggette alle seguenti disposizioni: a. nel caso di passaggio o trasferimento verso i corsi di laurea ad accesso libero, non sono previste prove di ammissione; b. nel caso di passaggio interno o di trasferimento esterno verso il corso di laurea in Comunicazione e società occorre superare la relativa prova di ammissione; 18

c. nel caso di passaggio interno verso il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale applicata all ambito economico, giuridico e sociale, non occorre procedere alla pre-iscrizione; d. nel caso di trasferimento esterno verso il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale applicata all ambito economico, giuridico e sociale occorre procedere alla pre-iscrizione; e. nel caso di passaggio interno o di trasferimento esterno verso i corsi di laurea magistrale della Facoltà occorre essere in possesso degli specifici requisiti curricolari richiesti e superare la prova d ammissione prevista. 2. Compiuti tali adempimenti, agli studenti che chiedano il passaggio interno o il trasferimento da altro Ateneo verranno riconosciuti tutti i crediti corrispondenti agli esami della carriera già svolta che siano ricompresi o comunque riconducibili a quelli inseriti nel manifesto del Corso di studio al quale lo studente chiede di trasferirsi, con specifico ed esclusivo riferimento al curriculum prescelto. Saranno riconosciuti automaticamente gli esami relativi ad insegnamenti che hanno la stessa denominazione o considerati equivalenti dal Consiglio di Coordinamento didattico del Corso di studio al quale lo studente chiede di trasferirsi. Qualora all'insegnamento corrispondente del corso di studio al quale lo studente chiede di trasferirsi sia assegnato un numero di crediti inferiore a quello assegnato all'insegnamento di cui è stato superato l'esame, lo studente potrà utilizzare i crediti residui fra quelli attribuiti dal manifesto degli studi alle attività formative a scelta. Se invece all'insegnamento corrispondente del Corso di studio al quale lo studente chiede di trasferirsi è assegnato un numero di crediti superiore, il riconoscimento dell insegnamento è subordinato al superamento dell'esame relativo al modulo integrativo che si renda necessario. In quest ultimo caso, il voto dell intero insegnamento sarà dato dalla media ponderata dei voti riportati nelle due prove. 3. Ai fini della valutazione della carriera svolta, i Consigli di coordinamento didattico devono tenere conto, oltre che della congruenza con l ordinamento del corso cui il richiedente chiede di essere ammesso, anche della eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti. In ogni caso, il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato, ai sensi dell art. 3 comma 8 dei DDMM del 16 marzo 2007, relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale. Nel caso di passaggio o di trasferimento ad un corso della stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. 4. Gli studenti che richiedono il passaggio o il trasferimento verso un corso di laurea della Facoltà saranno iscritti al 2 anno di corso se siano loro riconosciuti almeno 30 crediti della carriera svolta; saranno iscritti al 3 anno di corso se siano stati iscritti almeno al secondo anno di corso e siano loro riconosciuti 60 crediti della carriera svolta. Gli studenti che richiedono il passaggio o il trasferimento verso un corso di laurea magistrale della Facoltà saranno iscritti al 2 anno se siano loro riconosciuti almeno 33 crediti della carriera svolta. 5. I Consigli di coordinamento didattico possono nominare specifiche commissioni di corso di studio, composte da professori e ricercatori, per valutare, anche preventivamente, le richieste di riconoscimento della carriera svolta da studenti in ingresso per passaggio o trasferimento. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di passaggio da un corso disciplinato ai sensi del Dm 509/99 al corrispondente corso riordinato ai sensi del Dm 270/2004. Articolo 24 Abbreviazione degli studi 1. I Consigli di coordinamento didattico deliberano sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l Ateneo o in altro Ateneo italiano, che chiedano, 19

contestualmente all iscrizione, l abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. Tale valutazione può essere affidata: - nel caso di ammissione a corsi di laurea, alle commissioni istituite secondo l ultimo punto del precedente articolo 23; - nel caso di ammissione a corsi di laurea magistrale, alle commissioni responsabili delle prove d ammissione previste da ciascun corso di laurea magistrale. Il riconoscimento è disposto entro i limiti indicati nel punto successivo. 2. Agli studenti che si iscrivono ad uno dei Corsi triennali per conseguire una seconda laurea possono essere riconosciuti non più di sette esami annuali, computati di norma ognuno per 9 crediti, nel caso di una prima laurea quadriennale, o non più di 60 crediti nel caso di una prima laurea triennale. Essi non potranno essere ammessi oltre il 2 anno. L'ammissione al 2 anno è comunque subordinata al riconoscimento di almeno quattro esami (nel caso di prima laurea quadriennale) oppure di 30 crediti (nel caso di prima laurea triennale). Qualora ad un insegnamento corrispondente del corso di laurea al quale lo studente chiede di iscriversi sia assegnato un numero di crediti inferiore a quello assegnato all'insegnamento di cui è stato superato l'esame durante la prima laurea, lo studente potrà utilizzare i crediti residui fra quelli attribuiti dal manifesto degli studi alle attività formative a scelta dello studente; se invece all'insegnamento corrispondente del corso di laurea al quale lo studente chiede di iscriversi è assegnato un numero di crediti superiore, il riconoscimento dell insegnamento è subordinato al superamento dell'esame relativo al un modulo integrativo che si renda necessario. In quest ultimo caso, il voto dell intero insegnamento sarà dato dalla media ponderata dei voti riportati nelle due prove. Nel caso di domanda di iscrizione al corso di laurea in Comunicazione e società occorre preliminarmente aver superato l'esame di ammissione. 3. Agli studenti che si iscrivono ad uno dei corsi di laurea magistrale per conseguire una seconda laurea magistrale possono essere riconosciuti non più di 40 crediti della laurea specialistica/magistrale già conseguita. Dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti curricolari richiesti e superare la prova d ammissione prevista da ciascun corso di laurea magistrale. Tali studenti saranno iscritti al 2 anno se siano loro riconosciuti almeno 33 crediti della carriera pregressa. Qualora ad un insegnamento corrispondente del corso di laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi sia assegnato un numero di crediti inferiore a quello assegnato all'insegnamento di cui è stato superato l'esame durante la prima laurea magistrale, lo studente potrà utilizzare i crediti residui fra quelli attribuiti dal manifesto degli studi alle attività formative a scelta dello studente; se invece all'insegnamento corrispondente del corso di laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi è assegnato un numero di crediti superiore, il riconoscimento dell insegnamento è subordinato al superamento dell'esame relativo al un modulo integrativo che si renda necessario. In quest ultimo caso, il voto dell intero insegnamento sarà dato dalla media ponderata dei voti riportati nelle due prove. Articolo 25 Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all estero 1. La Facoltà promuove la mobilità internazionale e il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all estero. I periodi di studio all estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. Per la partecipazione al programma, gli studenti iscritti ai corsi di laurea devono aver conseguito almeno 18 crediti alla data di presentazione della domanda. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale (ad eccezione di quelli iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale) devono aver conseguito almeno 6 crediti alla data di presentazione della domanda. 20