DENOMINAZIONE D ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE BASILICO GENOVESE ART. 1. Denominazione.



Documenti analoghi
BASILICO GENOVESE DOP Sistema delle Camere di Commercio Liguri SCHEDE RIASSUNTIVE

Disciplinare di Produzione della DOP Pecorino Romano

DOP & IGP_ Checklist documenti

RICHIESTA DI INSERIMENTO SISTEMA DI CONTROLLO

ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

Rappresentazione delle saldature

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA INDUSTRIALE

COMUNE DI SOLBIATE ARNO

PRODOTTI DI QUALITA PUGLIA

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

LA QUALITÀ. Prof. Vincenzo Leo - Trasformazione dei prodotti- ITA Emilio Sereni

ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

Capitolo 1. Lavoro autonomo, attività d impresa: alcune nozioni fondamentali

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Procedura tecnico-statistica per il calcolo dell Indice di Disagio Socioeconomico (IDS)

ALLEGATO B. Procedura di Utilizzo Logo. Qualità Sicura Sicilia

COMPETENZE ED AMBITI PROFESSIONALI DELLA FIGURA DEL PERITO AGRARIO

[ ] G D GESTIONE DEL PRODOTTO BIOLOGICO NELLE IMPRESE DELLA FILIERA COSA DEVONO FARE GLI OPERATORI

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

5.1.1 Politica per la sicurezza delle informazioni

ISTITUZIONE DELLA De.Co (Denominazione Comunale)

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

16) CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E SOTTOPOSTA L ESECUZIONE DELL APPALTO: Come indicato nel Foglio Condizioni;

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Allegato 2 al Decreto n. del composto di n. 8 pagine

[ ] Per garantire questo, negli organi che decidono sulla

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PIEGHEVOLI INFORMATIVI NEI SITI DELLA RETE NATURA

TABELLE ONERI ANNO 2016

Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari. Graziella Lasi. Bologna, 03 ottobre 2014

approvato con le modifiche apportate dalla Giunta Comunale con deliberazione del n.

NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA DEL VINO

ALLEGATO C1 RELAZIONE TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL ARTICOLO 3 DELLA L.R. 19/99

Presentazione del Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Ai Dirigenti degli STAPA CePICA LORO SEDI. Autoriproduzioni vivaistiche

Comune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO

CLeFFe News del 16 gennaio 2012

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEL MARCHIO CONSORZIO PRODUTTORI AGLIO ROSSO DI SULMONA

La progettazione centrata sull utente nei bandi di gara

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

RELAZIONE TECNICA. Aziende non cooperative

ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

Quando l abito fa la sicurezza. Gli indumenti e il nodo igiene

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE MAGGIO 2016

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

DOCUMENTO PER FACILITARE LA COMPRENSIONE E L ATTUAZIONE DELL ETICHETTATURA NEI PRODOTTI BIOLOGICI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Il Centro Aziendale dell UTE n. 2 ricade in Zona Svantaggiata ai sensi della Dir. 75/268/CEE? (barrare la casella corrispondente alla risposta)

BISCIOLA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE. Art. 1 Denominazione. Art. 2 Zona di produzione

PANETTONE TERRA DI SAN MARINO

Informazioni Manuale per l uso del marchio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone

PIANO REGOLATORE DEI SENTIERI

Il nuovo stemma del Comune di Sesto Fiorentino

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEL LOGO AZIENDALE E LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Gli oggetti dovranno essere punzonati manualmente e soprattutto i punzoni dovranno essere leggibili.

Riferimenti normativi

L 368/60 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONSIGLIO REGIONALE. VII Legislatura

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP)

Art. 1 Campo di applicazione

Scheda operativa Versione rif c00. Libro Inventari

2.0 Gli archivi. 2.1 Inserire gli archivi. 2.2 Archivio Clienti, Fornitori, Materiali, Noleggi ed Altri Costi. Impresa Edile Guida all uso

Provincia Autonoma di Trento. Il bio è servito! Dott. Federico Bigaran Ufficio per le produzioni biologiche

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI ALER MILANO

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone DISCIPLINARE DI PRODUZIONE ROSMARINO DA PRODUZIONE INTEGRATA

FARRO TERRA DI SAN MARINO

Il Ministro delle Attività Produttive

ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

MODELLO UNICO DI DOMANDA

Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale SIL Sardegna

2. Sezione SOGGETTO RICHIEDENTE

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

VALUTAZIONE DELLA STATO DI CONSERVAZIONE DEI SIC O ZPS GESTITI DAL WWF ITALIA E DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Elenchi Intrastat. Indice degli argomenti. Premessa. Operazioni preliminari. Inserimento manuale dei movimenti e presentazione

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI DI CONSUMO AD USO DOMESTICO

Marchio e immagine coordinata FIAF. Disciplinare d'uso.

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

Manuale d identità visiva

Aggiornamenti in merito alla trasformazione delle IPAB in ASP

AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE ELENCO IMPRESE PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA ANNO 2014

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

S i s t e m a d i v a l u t a z i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i d e i d i p e n d e n t i

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento.

Accordo di programma sul trattamento ed il riutilizzo dei panni tecnici di pulizia industriali FIERA DI RIMINI - ECOMONDO 2010

GUIDA - Business Plan Piano d impresa a 3/5 anni

Transcript:

DENOMINAZIONE D ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE BASILICO GENOVESE ART. 1 Denominazione. La denominazione di origine protetta "BASILICO GENOVESE", di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, nel settore orticolo, al basilico (Ocimum Basilicum L.) di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. ART. 2 Sementi e caratteristica della pianta. Le sementi impiegabili per la produzione del "BASILICO GENOVESE" D.O.P. devono appartenere alla specie Ocimum Basilicum L., di ecotipi o selezioni autoctone ed avere le caratteristiche di seguito elencate: - pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico; - densità del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta); - forma della foglia ellittica; - bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli; - piano della lamina fogliare piatto o convesso; - assenza totale di aroma di menta; - aroma intenso e caratteristico. ART. 3 Zone ed epoca di produzione La zona di produzione del "BASILICO GENOVESE" D.O.P. è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della Regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la rintracciabilità e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del prodotto facilmente deteriorabile. Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno. ART. 4 Legame storico della coltura con l area geografica. Il basilico è stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprietà curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario. Il nucleo originario di produzione era circoscritto all areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si è allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.

ART. 5 Elenco dei produttori e denunce di coltivazione. I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della DOP Basilico Genovese, dovranno iscriversi all'elenco dei Produttori gestito dallo specifico organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno 30 giorni prima della semina: le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta la varietà di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione) dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare. Entro il 31 gennaio dell anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati. E fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti nel presente disciplinare. Terreno e ambienti di coltivazione La coltivazione del "BASILICO GENOVESE" DOP può essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto e in pieno campo. In ambiente protetto la coltivazione può essere svolta tutto l anno purchè venga assicurata una ventilazione continua 24 ore/giorno rinnovando l intero volume di aria contenuta nella serra almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al tramonto. Tale ricambio di aria deve essere garantito dall opportuna gestione delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell impianto di riscaldamento di soccorso. Sono esplicitamente escluse dal presente disciplinare serre insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi. La coltivazione del BASILICO GENOVESE DOP in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. E vietata la produzione di BASILICO GENOVESE DOP su substrati privi di terreno naturale. Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l azienda. In particolare, alfine di restituire al terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie, è ammesso miscelare ammendanti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume. E vietato l uso di bromuro di metile per la disinfezione delle terreno. Denuncia di produzione Le produzioni consentite nell arco dell intero anno sono: 1) CONSUMO FRESCO: in coltura protetta: 7000 piantine/mq./anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.

in piena aria: 2000 piantine/mq./anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine. 2) PER LA TRASFORMAZIONE: in coltura protetta: 10 Kg./mq./anno; in piena aria: 8 Kg./mq./anno. ART. 6 Elementi che comprovano il legame dell ambiente. E noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria è caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre è esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l uso in cucina di questa pianta. La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché la provenienza del prodotto saranno verificati dall organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto organismo gestirà un apposito elenco di produttori di BASILICO GENOVESE DOP. ART 7. Organismo di controllo Il controllo sarà effettuato da un Organismo conforme alle previsioni dell'art.10 Regolamento (CEE) n. 2081/92. Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro. 1) basilico da commercializzare fresco: ART. 8 Confezionamento La pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere. Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o ''mazzetto'' e il mazzo grande o ''bouquet''. Il mazzetto è composto da 3 a 10 piante intere complete di radici è confezionato con carta per alimenti contrassegnata dalla dicitura BASILICO GENOVESE DOP, dal simbolo comunitario della DOP e dal logo del prodotto come più avanti descritto, ed è legato singolarmente. Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del ''bouquet''; un bouquet è costituito dall equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle piante. Nella preparazione dei mazzi è consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute. Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con la dicitura BASILICO GENOVESE DOP, con il simbolo comunitario della DOP, con il marchio aziendale completo e con il logo del prodotto più avanti descritto. L identificazione aziendale dovrà avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al simbolo comunitario della DOP e al logo del prodotto.

Logo del prodotto Il logo identificativo del Basilico Genovese D.O.P. è costituito da una forma circolare della stessa dimensione del simbolo comunitario della DOP. Nella corona circolare esterna è inserita la dicitura per esteso BASILICO GENOVESE (blu reflex su sfondo bianco) ed evidenziato al centro l acronimo D.O.P. (blu reflex su sfondo giallo Pantone 109). Completano il marchio, la forma stilizzata della regione Liguria (contorno blu reflex con interno bianco) posizionata nel semicerchio inferiore leggermente debordante a sinistra, ancora sotto, in parziale sovrapposizione della circonferenza esterna, compare una piantina stilizzata di basilico (di colore verde Pantone 368) composta da tre coppie di foglie a dimensione decrescente dall esterno all interno. I tre elementi che ne caratterizzano il prodotto sono: il sole (in giallo) elemento di vitalità, primario ed essenziale per ogni coltivazione; la Liguria (in blu) territorio di produzione, ricco, fertile e bagnato dal mare; il Basilico (in verde) segno di naturalità, genuinità e qualità del prodotto D.O.P.. L immagine potrà essere utilizzata anche in monocromia. Il font utilizzato per la scritta è Arial Black in grassetto, dello stesso blu utilizzato per la Liguria, le misure sono 6 pt. per la scritta Basilico Genovese e 6,5 pt. per la scritta DOP.

2) Basilico per la trasformazione. Per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovrà essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovrà riportare la definizione DOP.