Numero circolare 1 Data 20/01/2014 LA LEGGE DI STABILITA 2014 Abstract: Rif.to normativo: Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2014, c.d. Legge di stabilità 2014, che tra le principali disposizioni di natura fiscale prevede: la rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni; la rivalutazione dei terreni e partecipazioni all 1.1.2014; l introduzione di nuove regole per la deduzione dei canoni di leasing; l introduzione del visto di conformità anche ai fini della compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP; la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; l obbligo di pagare i canoni di locazione ad uso abitativo con mezzi tracciabili; l aumento della detrazione IRPEF lavoro dipendente; la proroga delle detrazioni 50% - 65% fino al 31.12.2014 e per l acquisto di mobili / elettrodomestici; l introduzione della nuova Imposta unica comunale (IUC) composta dall IMU, dalla TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e dalla TARI (Tassa sui rifiuti). Legge 27.12.2013 n. 147 cosiddetta legge di stabilità 2014 Decorrenza: 01/01/2014 Soggetti interessati: Tutti È stata pubblicata sul S.O. n. 87/L della G.U. 27.12.2013, n. 302 la Finanziaria 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147) c.d. Legge di stabilità 2014, in vigore dall 1.1.2014, che si compone di 1 articolo suddiviso in 749 commi. 1
RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA E PARTECIPAZIONI Le società di capitali e gli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali, hanno la possibilità, nel bilancio 2013, di effettuare la rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d imposta. È possibile provvedere all affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un imposta sostitutiva dei redditi e dell IRAP in misura pari al 10%. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI PER SOGGETTI IRPEF Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. Le partecipazioni e i terreni devono essere posseduti da a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi nel caso dei terreni edificabili e agricoli e a titolo di proprietà e usufrutto in caso di partecipazioni. La nuova data di riferimento del possesso è il 1 gennaio 2014, i terreni e le partecipazioni non devono essere in regime di impresa, e devono essere possedute da parte persone fisiche o società semplici e associazioni professionali oppure da enti non commerciali. Il termine di versamento dell imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e 30 giugno 2016) e la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2014. L imposta sostitutiva viene calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote: 2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI Mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, si modificano l'art.54, co.2 Tuir (concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo) e l'art.102, co.7 dello stesso Tuir (reddito di impresa) prevedendo i seguenti periodi minimi di deducibilità fiscale: 1. beni mobili: metà periodo ammortamento (anziché 2/3); 2. beni immobili: 12 anni (anziché 18); 3. veicoli: periodo ammortamento (invariato). L'applicazione delle novità riguarda i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 01.01.14. COMPENSAZIONE CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 15.000,00 Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a 15.000 annui richiede l apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014. In alternativa, per le società di capitali la dichiarazione può essere è sottoscritta dall organo di controllo contabile, ove esistente. DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO Viene prevista la possibilità di estinguere i debiti relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Deve essere pagato quanto iscritto a ruolo (ovvero il residuo), e l aggio a favore degli Agenti della riscossione, senza corresponsione degli 2
interessi. La sanatoria interessa anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati alla riscossione entro il 31.10.2013. Il versamento va eseguito entro il 28.02.2014, mentre entro il 30 giugno successivo il contribuente sarà informato della estinzione del debito. La riscossione delle somme, e la maturazione della prescrizione, rimangono sospese sino al 15.03.2014. PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI E disposto l obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali. Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali. Inoltre, al fine di contrastare l evasione fiscale, viene attribuito ai Comuni il potere di controllo sui contratti di locazione. AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall art. 13, comma 1, TUIR sono stati modificati sia gli importi della detrazione sia le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante. La detrazione è ora così determinata: Reddito complessivo Detrazione spettante non superiore a 8.000 1.880 superiore a 8.000 ma non a 28.000 978 + [902 x 28.000 reddito complessivo] 20.000 superiore a 28.000 ma non a 55.000 978 x [ 55.000 reddito complessivo] 27.000 Sono abrogati gli incrementi della detrazione, previsti dal comma 2 del citato art. 13, in presenza di un reddito complessivo superiore a 23.000 e fino a 28.000. DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E stata disposta un ulteriore proroga relativamente ai lavori di riqualificazione energetica. Le percentuali su cui calcolare la detrazione IRPEF o IRES è del: 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) 50% per le spese sostenute dall 1.1 al 31.12.2015. Per quanto riguarda gli agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del: 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 30.06.2015 50% per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016 DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis, comma 1, TUIR, è disposta un ulteriore proroga relativamente alla detrazione IRPEF. In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del: 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) 40% per le spese sostenute dall 1.1 al 31.12.2015 su un tetto massimo di spese di euro 96.000. 3
Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di 48.000). rag. Sergio Corrente DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a 10.000. LAVORATORI TRANSFRONTALIERI È stabilita a regime l esenzione IRPEF, nel limite di 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi. INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE É prorogato al 31.12.2016 l indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 riconosciuto agli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 1.1.2012 31.12.2016. Le domande possono essere presentate entro il 31.1.2017. Conseguentemente è prorogato fino al 2018 l aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti. ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS Dal 2014, l aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%. Per il 2015 l aliquota è fissata al 23,5%. L aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27%. Considerato l aumento dello 0,72% l aliquota contributiva è quindi confermata al 27,72%. ONERI DETRAIBILI Entro il 31.1.2014 è prevista l adozione di specifici Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all art. 15, TUIR. In caso di mancata adozione dei predetti Provvedimenti la detrazione IRPEF (19%) di cui al comma 1 del citato art. 15 (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) si riduce al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014. NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Dal 1 gennaio è istituita la nuova Imposta unica comunale, c.d. IUC. Questa nuova service tax è l imposta chiamata a riunire il collage delle diverse imposizioni fiscali sulla casa e la sua caratteristica principale è la composizione in tre parti: quella patrimoniale, cioè l IMU, che tassa il possesso di un unità immobiliare (esclusa l abitazione principale); quella sui servizi indivisibili, detta TASI, che copre i costi di quelle attività comunali offerte in modo tout court a vantaggio di tutta la cittadinanza (si va dall illuminazione cittadina alla manutenzione delle strade); quella sui rifiuti, chiamata TARI, che prende il posto della Tares o di altre sigle utilizzate per la tassa sui rifiuti, dalla Tia alla vecchia Tarsu. L IMU sopravvive per i possessori di prime abitazioni di lusso, per le seconde case e per tutti gli immobili diversi dall abitazione principale (case, capannoni, negozi, alberghi, etc). La TASI, sarà a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile. La TARI sarà a carico degli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. 4
Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI). TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%. DEDUZIONI IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE E stata prevista una deduzione dalla base imponibile IRAP, di euro 15.000, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato in aggiunta rispetto alla media dell esercizio precedente. Tale deduzione spetta per tre anni ed è, in ogni caso, limitata all incremento complessivo del costo del personale per il periodo d imposta in cui è avvenuta e per i due successivi. PERDITE SU CREDITI Per effetto dell ulteriore modifica dell art. 101, comma 5, TUIR, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza, inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. INTERESSE LEGALE 1% Si ricorda inoltre che, con il D.M. del 12/12/2013 pubblicato in G.U. n. 292 del 13/12/2013, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha aggiornato il saggio dell'interesse legale dal precedente 2,5% al valore dell'1%. Il nuovo valore dell'1% entrerà in vigore a partire dal 01/01/2014, sostituendo il precedente 2,5% approvato con D.M. del 12/12/2011 ed in vigore dal 01/01/2012. 5