Opzioni in Modello IRAP/2016

Documenti analoghi
Opzioni in Unico N Trasparenza fiscale Tonnage tax Consolidato.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017

Informativa n. 9. dell 8 febbraio 2012

Roma, 14/02/2014 INDICE

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

genzia ntrate COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L OPZIONE IRAP

genzia ntrate COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L OPZIONE IRAP

Anno 2016 N.RF044. La Nuova Redazione Fiscale

Opzione Irap entro il 03.03

IRAP: opzione entro il 29 febbraio 2012 per gli imprenditori individuali e per società di persone in contabilità ordinaria

Circolare N.22 del 15 febbraio 2012

MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AUTOMATICA DI REDDITI D IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali

Guida al modello Iva (10)

Risposta n. 39 QUESITO

QUADRO VO COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Dichiarazione Iva 2009: il regime dei minimi a cura di Ennio Vial

QUADRO VO COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali

IVA 2017 MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL ANNO 2016

ISTRUZIONI 1. PREMESSA

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Quadro IP SOCIETÀ DI PERSONE

REDDITI SP 2018: LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E IL CRITERIO DI CASSA

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Modello IVA/2019: opzioni quadro VO

Liquidazione Iva per il 2014

LEGGE DI BILANCIO 2017 IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

Circolare n. 3. del 18 gennaio Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di IRAP INDICE

IRAP 2010: la determinazione della base imponibile

Regimi agevolati - passaggio tra regimi, revoca delle opzioni, calcoli di convenienza

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

QUADRO VO COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

IRAP 2011: determinazione della base imponibile

IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF

Inizio 2017: opzioni, revoche e conferme nei regimi di determinazione di imposta. E' possibile optare per il regime forfettario?

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Oggetto: Decreto Legge n. 185, del 29 novembre 2008 parziale deducibilità forfetaria dell Irap ai fini delle imposte sui redditi.

Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017.

Modello IRAP 2014: le principali novità Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners

NEW S LETT ER NOVITÀ F ISCA LI Marzo 2017

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

- Art. 32-bis, DL n. 83/ DM Provvedimento Agenzia Entrate

Periodico informativo n. 133/2012. Trasparenza fiscale opzione entro il 31.12

OPZIONE IRAP: Determinazione del valore della produzione netta -Regime opzionale dell art. 5-bis, comma 2, del decreto IRAP

LA DICHIARAZIONE IVA 2013

Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

La Comunicazione Dati Iva 2012 entro il

Speciale nuovi adempimenti 2017

IL MODELLO IVA 2013 QUADRO VE

Decreto Milleproroghe: inalterate le scadenze 2017 per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni Iva

Novità DICHIARAZIONE IRAP 2016

RISOLUZIONE 93/E DEL 18 LUGLIO 2017

Comunicazione per i regimi di Tonnage TAX, Consolidato, Trasparenza e per l opzione IRAP

Regime forfettario i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Fiscal News N. 50. IVA per cassa: modalità dichiarative. La circolare di aggiornamento professionale

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

Studio Pacella Commercialisti Associati

Circ. 30 Risposte a dubbi su regime forfettario CIRCOLARE 30 DEL 15 APRILE 2019 CHIARIMENTI A DUBBI SU REGIME FORFETTARIO

Circolare 24. del 27 luglio Proroghe dei versamenti per i contribuenti titolari di reddito d impresa

Regime Forfettario dopo le recenti modifiche della Legge di bilancio Dott. Michele Bolognesi

RISOLUZIONE N. 27/E QUESITO

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

CIRCOLARE. Numero 7 del 08/05/2017 COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DATI LIQUIDAZIONI IVA

RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI: AL VIA LA PROCEDURA DI RIMBORSO

Le novità del modello di dichiarazione annuale IVA 2019

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO

CIRCOLARE CLIENTI N.06/2014

Cedolare secca sul contratto di locazione

LEGGE DI BILANCIO 2017

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

OGGETTO: La separazione delle attività ai fini IVA

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Contribuenti minimi e forfettari Il passaggio tra regimi

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

Si riportano, per memoria, le principali scadenze fiscali di interesse generale relative al mese di dicembre 2012.

Proroghe dei versamenti per i contribuenti titolari di reddito d impresa

genzia ntrate TIVA A AL REGIME DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE IMPRESE MARITTIME DI CUI AGLI ARTT

IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 1-bis. del 10 gennaio Il regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali - Principali novità INDICE

DICHIARAZIONE IVA 2016

RISOLUZIONE N. 67/E. Con l interpello specificato in oggetto è stato posto il seguente QUESITO

Dichiarazioni redditi 2011: deduzione del 10% dell'irap versata - con casi pratici Data Articolo: 23 Giugno 2011 Autore Articolo: Giovanni Fanni

Fisco Report 03/17 Il nuovo regime per cassa delle imprese minori A cura di Antonio Sanges Aprile 2017

PROROGA DEI VERSAMENTI COLLEGATI ALLE DICHIARAZIONI CONTRIBUENTI INTERESSATI

le interessantissime e praticissime risposte ai quesiti del dott. Antonio Gigliotti QUESITO N. 1: Regime dei minimi e cessione bene strumentale

Transcript:

Opzioni in Modello IRAP/2016 N.24 21.06.2016 Le opzioni Il rigo IS33 Il rigo IS34 Il rigo IS35 0

Sommario Opzioni in IRAP... 1 1. Attività di agriturismo e Attività agricola 3 2. Produttore agricolo e revoca in Modello IRAP/2016... 3 3. Scelta tra metodo da bilancio e metodo fiscale... 4 4. Rigo IS34 ed esonero dalla dichiarazione IVA... 4 5. Rigo IS35 e decorrenza opzione... 4 6. Rinnovo tacito dell opzione... 5 7. Opzione esercitata nel 2014 e revoca nel 2017... 5 8. Revoca dell opzione e vincolo triennale. 6 9. Soggetto che ha iniziato l attività nel 2016 6 10. Ditta in contabilità semplificata... 7 11. Professionista in contabilità ordinaria... 7 12. Il vincolo è anche per il regime contabile 7 13. Da società di capitali a s.n.c.... 8 14. Da s.n.c. a società di capitali... 8 15. Attività iniziata dopo il 30/09/2016... 9 0

Opzioni in IRAP La scelta nel Modello IRAP/2016 Il Legislatore, nel tempo ha via via eliminato i modelli con cui i contribuenti erano chiamati a comunicare all Amministrazione Finanziaria l opzione per eventuali regimi diversi da quelli ordinari, come ad esempio la scelta prevista ai sensi del comma 2 art. 5-bis D.Lgs. 446/1997, ai sensi del quale le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell art. 55, TUIR e le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell art. 5, TUIR, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. Oggi, infatti, la predetta opzione (così come l eventuale revoca) è comunicata, direttamente all Agenzia delle Entrate, in sede di Modello dichiarativo IRAP. L opzione è comunicata nel Modello di dichiarazione presentato nell anno stesso di decorrenza della scelta. Quindi, ciò sta significando che ad esempio nel Modello IRAP/2016 è comunicata la scelta con decorrenza dallo stesso periodo d imposta 2016 (e non 2015 oggetto della dichiarazione dei redditi). In particolare, nel Modello IRAP/2016, tre sono i righi interessati dall esercizio di eventuali opzioni, ossia: IS33 - Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446); IS34 - Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446); IS35 - Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446). I predetti righi si compongono di due caselle (che vanno barrate a seconda della scelta da effettuare): Opzione; Revoca. 1

Rigo IS33 - Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446); I seguenti soggetti: soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell art. 32 del TUIR; le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 32 secondo le regole dell art. 56, comma 5; le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfettario di determinazione del reddito di cui all art. 5 L. 413/1991; possono optare, ai sensi dell art. 9, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste per le imprese commerciali. La scelta deve essere fatta, barrando la relativa casella al rigo IS33 del Modello IRAP/2016. La scelta eseguita nel Modello IRAP/2016 avrà decorrenza dal periodo d imposta 2016 e vincola il contribuente per almeno un triennio, al termine del quale può essere esercitata la revoca (barrando la relativa casella). Rigo IS34 - Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446); Le amministrazioni e gli enti pubblici che esercitano anche attività commerciali possono optare, ai sensi del comma 2 dell art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997, per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell articolo 5 dello stesso D.Lgs. Alla predetta opzione si applicano le regole previste dal D.P.R. 442/1997. La casella opzione va barrata solo qualora, non è stato possibile esercitare l opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA (perché ad esempio esonerati). La casella revoca deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell opzione precedentemente esercitata. Rigo IS35 - Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446). Ai sensi dell articolo 5-bis, comma 2, le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell articolo 55 del TUIR e le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed 2

equiparate ai sensi dell articolo 5 del TUIR, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. L opzione è irrevocabile per tre periodi d imposta e, deve essere comunicata, in base all articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con la dichiarazione presentata nel periodo d imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. 1. Attività di agriturismo e Attività agricola Svolgo sia attività di agriturismo (per la quale mi avvalgo del regime forfettario di determinazione del reddito di cui all art. 5 L. 413/1991) che attività agricola (nei limiti dell art. 32 TUIR). È possibile optare per la determinazione della base imponibile IRAP nella modalità ordinaria prevista per le imprese commerciali? Dalle istruzioni ministeriali al Modello IRAP/2016 sezione IV quadro IE Modello IRAP, si legge che la predetta sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all articolo 32 del TUIR, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso articolo 32 secondo le disposizioni del successivo articolo 56, comma 5, del TUIR nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfettario di cui all articolo 5 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le istruzioni continuano affermando che nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l attività agricola e quella di agriturismo per la quale ci si avvale del regime forfetario, è consentito compilare la predetta sezione, riepilogando i dati delle due attività. I suindicati soggetti possono optare compilando la sezione II per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, per l esercizio dell opzione si rinvia alla sezione VII del quadro IS, rigo IS33. Dunque, ne scaturisce, che il soggetto in esame può optare per la determinazione della base imponibile, secondo i criteri ordinari, comunicando la scelta nel Modello IRAP/2016. Tale scelta decorre dal periodo d imposta 2016 (pertanto troverà la sua prima applicazione nel Modello IRAP/2017) e sarà vincolante per almeno un triennio. 2. Produttore agricolo e revoca in Modello IRAP/2016 Sono un produttore agricolo che ha esercitato l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le modalità previste per le imprese commerciali. In particolare, ho effettuato la scelta nel Modello IRAP/2015 con decorrenza, quindi, dal periodo d imposta 2015. Posso revocarla nel Modello IRAP/2016? I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell art. 32 del TUIR, possono optare, ai sensi dell art. 9, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste per le imprese commerciali. La scelta deve essere fatta, barrando la relativa casella al rigo IS33 del Modello IRAP ed ha decorrenza dal periodo d imposta in cui la scelta è effettuata. Inoltre, vincola il contribuente per almeno un triennio, al termine del quale può essere esercitata la revoca (barrando la relativa casella devono barrare la casella). Dunque, la scelta dell opzione eseguita nel Modello IRAP/2015 (presentato nel 2015 con riferimento 3

all anno 2014) avrà decorrenza dal periodo d imposta 2015 (e non 2014) e vincola il contribuente per un triennio ossia 2015 2016 2017. Ne consegue, che la revoca potrà essere esercitata solo nel 2018 (nel Modello IRAP/2018) con decorrenza dal periodo d imposta 2018 stesso. 3. Scelta tra metodo da bilancio e metodo fiscale Sono titolare di agriturismo che si avvale del regime forfettario di determinazione del reddito di cui all art. 5 L. 413/1991, e nel Modello IRAP/2015 ho optato per la determinazione della base imponibile nelle modalità ordinarie. Poiché, la disciplina per la predetta opzione fa rinvio al solo art. 5 D.Lgs. 446/1997, è possibile, comunque, determinare la base imponibile seconde le regole previste, invece, per le imprese commerciali esercitate in forma di società di persone (art. 5- bis D.Lgs. 446/1997)? L esercizio dell opzione di determinare la base imponibile IRAP nella modalità ordinaria prevista per le imprese commerciali, prevede che questa sia poi determinata secondo le regole previste dall art. 5 D.Lgs. 446/1997 (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali). Tuttavia, in base ai chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 3 del 9 gennaio 2012, per i soggetti IRPEF il rinvio operato nel comma 2 dell articolo 9 all articolo 5 D.Lgs. 446/1997, deve essere esteso anche all articolo 5-bis dello stesso decreto (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). Pertanto, si può procedere a determinare la base imponibile IRAP secondo le regole dettate dal predetto art. 5-bis (c.d. metodo fiscale). 4. Rigo IS34 ed esonero dalla dichiarazione IVA Le amministrazioni e gli enti pubblici che esercitano anche attività commerciali possono optare, ai sensi del comma 2 dell articolo 10-bis, per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell articolo 5. Come esercitare l opzione in caso di esonero dalla presentazione del Modello IVA? Come si legge dalle istruzioni ministeriali al Modello IRAP/2016, nell ipotesi in cui il soggetto sia esonerato dall obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e dei redditi (e quindi non abbia potuto comunicare l opzione nel quadro VO), al fine di comunicare l esercizio dell opzione va barrata l apposita casella opzione del rigo IS34 e compilata anche la sezione II del quadro IK. 5. Rigo IS35 e decorrenza opzione Siamo una società di persone (s.n.c.) che opera in regime di contabilità ordinaria. Vorremmo optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo il metodo da bilancio previsto per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997). Esercitando l opzione nel Modello IRAP/2016 al rigo IS35, possiamo già determinare nella stessa dichiarazione la base imponibile con il predetto metodo? Ai sensi dell art. 5-bis, c. 2, D.Lgs. 446/1997, le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell art. 55, TUIR e le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell art. 5, TUIR, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997). L opzione deve essere comunicata, in base all articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con la dichiarazione presentata nel periodo d imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. Dunque, se l opzione è 4

esercitata nel Modello IRAP/2016 (barrando la casella presenta al rigo IS35) da presentarsi entro il prossimo 30 settembre 2016, essa avrà effetto dal periodo d imposta 2016 e non dal periodo d imposta 2015 (oggetto del Modello IRAP/2016). Ne consegue che il metodo da bilancio troverà la sua prima applicazione nel Modello IRAP/2017 (riferito al periodo d imposta 2016). 6. Rinnovo tacito dell opzione Sono titolare di una ditta individuale che opera in regime di contabilità ordinaria ed il mio consulente mi ha prospettato la possibilità di optare, in sede di Modello IRAP/2016, per la determinazione della base imponibile secondo le regole previste per le società di capitali. Se dovessi eseguire tale scelta, sarò sempre vincolato o il prossimo anno potrò scegliere per un eventuale revoca? 7. Opzione esercitata nel 2014 e revoca nel 2017 Nel 2014, ho esercitato l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali (c.d. metodo da bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997). L esercizio dell opzione fu esercitato con la presentazione dell apposito modello predisposto dall Agenzia delle Entrate, non essendo all epoca previsto nel Modello IRAP il rigo IS35. Sono a conoscenza che l opzione mi vincola per tre anni (l ultimo anno è il 2016) e a decorrere dal 2017 vorrei eseguire la revoca. Sono a chiedere se per l esercizio della revoca dovrà riutilizzare lo stesso modello con cui ho esercitato l opzione, oppure posso farlo nel Modello IRAP/2017 da presentare il prossimo anno? Il rigo IS35 è un nuovo rigo che trova la sua prima applicazione dal Modello IRAP/2015. Esso Come anticipato, in risposta al quesito va barrato da parte delle persone fisiche esercenti precedente, la possibilità, per le ditte che operano attività commerciali ai sensi dell art. 55, TUIR e in contabilità ordinaria, di optare per la dalle società in nome collettivo e in accomandita determinazione della base imponibile IRAP semplice ed equiparate ai sensi dell art. 5, TUIR, in secondo il metodo previsto per le società di capitali regime di contabilità ordinaria, che decidono di (c.d. metodo di bilancio) è espressamente previsto optare, ai sensi del comma 2 art. 5-bis D.Lgs. dal comma 2 dell art. 5-bis D.Lgs. 446/1997. 446/1197, per la determinazione del valore della La scelta è eseguita nel Modello IRAP (barrando la produzione (base imponibile IRAP) secondo le casella al rigo IS35) ed avrà effetto dal periodo regole dettate per le società di capitali e per gli enti d imposta in cui il modello è presentato. commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997). L opzione è irrevocabile per tre periodi d imposta. Barrando la casella opzione, il contribuente, Dunque, barrando la casella Opzione presente al comunica la scelta con efficacia a decorre dal rigo IS35 del Modello IRAP/2016, la scelta avrà periodo d imposta in cui la dichiarazione IRAP è effetto dal periodo d imposta 2016 e vincolerà il presentata. Quindi, barrando la casella, nel Modello contribuente fino al periodo d imposta 2018. IRAP/2016, l opzione decorrerà dal periodo Al termine del triennio l opzione si intende d imposta 2016 (e non 2015). tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno In precedenza, l opzione andava comunicata con che l impresa non eserciti la revoca dell opzione apposito modello predisposto dall Agenzia delle precedentemente comunicata. Dunque, la ditta Entrate. In ogni caso, la scelta, vincola il individuale in questione, non potrà revocare la contribuente per almeno un triennio, al termine del scelta prima del Modello IRAP/2019, in cui potrà quale, si intende tacitamente rinnovata, salvo la esercitare l eventuale revoca con decorrenza dallo scelta di revoca. Dunque, nel caso in esame, la stesso anno 2019. scelta fu comunicata con l apposito modello nel 2014 e vincola il contribuente fino al periodo d imposta 2016 (incluso). Egli può revocare la 5

scelta solo a decorrere dal periodo d imposta 2017. Per la revoca, egli può tranquillamente barrare la relativa casella revoca presente allo stesso rigo IS35. Ovviamente, la scelta va fatta nel Modello IRAP/2017 con decorrenza della revoca dallo stesso periodo d imposta 2017 (presumendo che il rigo di riferimento rimanga sempre IS35). 8. Revoca dell opzione e vincolo triennale Sono un imprenditore individuale e nel 2014, ho esercitato l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali (c.d. metodo da bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997. L esercizio dell opzione fu esercitato con la presentazione dell apposito modello predisposto dall Agenzia delle Entrate, non essendo all epoca previsto nel Modello IRAP il rigo IS35. Poiché, il 2016, rappresenta l ultimo anno di vincolo, nel 2017 vorrei esercitare la revoca e valutare se mi conviene riesercitare l opzione a decorre dal 2018. Sono a chiedere se ciò è possibile o anche l esercizio della revoca mi vincola per un triennio? Comunicando l opzione nel 2014, l imprenditore si è vincolato per la scelta fino al periodo d imposta 2016. Dunque, fino al periodo d imposta 2016 (Modello IRAP/2017), egli dovrà determinare la base imponibile IRAP, secondo il metodo da bilancio previsto per le società di capitali dall art. 5 D.Lgs. 446/1997. Al termine del triennio, e quindi dal periodo d imposta 2017, l opzione si intende tacitamente rinnovata, salvo il caso in cui l imprenditore effettui la scelta di revocarla. La revoca va comunicata con il Modello IRAP/2017 (barrando la relativa casella presente al rigo IS35 presumendo che il rigo di riferimento resti tale anche il prossimo anno) ed avrà efficacia a decorrere dallo stesso anno 2017. Tuttavia, l imprenditore deve tener presente che la scelta di revoca, così come la scelta per l opzione, lo vincola per almeno un triennio (2017 2019). Dunque, effettuando la revoca nel 2017, la base imponibile IRAP dovrà essere determinata, di nuovo, secondo le regole del comma 1 dell articolo 5-bis (c.d. metodo fiscale) per almeno un triennio (quindi, fino al 2019), al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall articolo 5. Pertanto, in caso di revoca esercitata nel Modello IRAP/2017, l imprenditore potrà riesercitare l opzione solo nel Modello IRAP/2020 con decorrenza dallo stesso 2020. 9. Soggetto che ha iniziato l attività nel 2016 Ho iniziato l attività nel 2016 come ditta individuale in regime di contabilità ordinaria, e sono intenzionato ad esercitare l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste dall art. 5 D.Lgs. per le società di capitali (c.d. metodo da bilancio). Poiché l esercizio dell opzione va comunicato in dichiarazione IRAP con decorrenza dallo stesso periodo in cui la dichiarazione è presentata e siccome per me il 2016 è il primo anno di attività (quindi la prima dichiarazione IRAP la presenterà solo nel 2017) come devo agire per l esercizio dell opzione già a decorrere da quest anno? Come più volte messo in evidenza nelle risposte ai quesiti precedenti, ai sensi del comma 2 art. 5-bis D.Lgs. 446/1997, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (metodo di bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997). A tal fine è necessario l esercizio esplicito dell opzione attraverso la compilazione dell apposito rigo presente nel Modello IRAP. Con riferimento al modello IRAP/2016 (periodo d imposta 2015) occorre, dunque, barrare la casella opzione presente al rigo IS35. In questo modo, l opzione avrà efficacia a decorrere dal 2016 e vincola il contribuente per 3 6

anni (2016 2017-2018). Ovviamente, il soggetto che inizia l attività nel 2016 non presenterà nessun Modello IRAP/2016 (periodo d imposta 2015), ma il suo primo Modello IRAP sarà il Modello IRAP/2017 (periodo d imposta 2016) che però presenterà solo il prossimo anno. Pertanto, nel caso in esame, se il contribuente vuole che l opzione abbia effetto già a decorrere dal 2016, potrà eseguire la scelta presentando, l apposito modello reso disponibile dall Agenzia delle Entrate. In particolare si tratta del modello Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP, nelle cui istruzioni, si legge che con riferimento ai contribuenti che si costituiscono nel 2016, e che vogliono già optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell articolo 5 del D.Lgs. n. 446/97 possono esercitare la predetta opzione utilizzando il modello citato. Dunque, il contribuente in esame può esercitare l opzione barrando l apposita casella presente nel modello. Il modello di comunicazione dell opzione, è da inviarsi telematicamente all Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, ossia entro il 30/09/2016. 10. Ditta in contabilità semplificata Una ditta individuale operante in contabilità semplificata, può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo il metodo di bilancio previsto per le società di capitali? Al quesito, occorre dare risposta negativa, poiché ai sensi dell art. 5-bis comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, solo le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (metodo di bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997). 11. Professionista in contabilità ordinaria Un professionista operante in contabilità ordinaria, può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo il metodo di bilancio previsto per le società di capitali? Anche in tal caso, come al quesito n. 10, occorre dare risposta negativa, ribadendo che ai sensi dell art. 5-bis comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, solo le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (metodo di bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997). Ne sono, quindi, espressamente esclusi gli esercenti arti e professioni. 12. Il vincolo è anche per il regime contabile Una ditta individuale in contabilità ordinaria che nel Modello IRAP/2015 ha optato per la determinazione della base imponibile secondo il metodo da bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), e che dunque è vincolata a mantenere tale criterio per tre anni (fino al periodo d imposta 2018) può in questo triennio passare in contabilità semplificata oppure è vincolata a mantenere per lo stesso periodo la contabilità ordinaria? Premesso che l opzione per il metodo da bilancio può essere esercitata solo da impresa individuale, snc, società semplici e società ad esse equiparate, a condizione che tali soggetti operano in contabilità ordinaria, la scelta vincola il contribuente per un triennio. Dunque, egli per tre periodi d imposta è vincolato a determinare la base imponibile IRAP secondo il metodo da bilancio. Poiché, come detto, l opzione è possibile solo per l impresa individuale operante in contabilità ordinaria, conseguenza logica è che l imprenditore è vincolato anche al regime contabile. Questi per 7

tre periodi d imposta è vincolato a mantenere anche il regime di contabilità ordinaria. 13. Da società di capitali a s.n.c. La nostra attuale s.n.c. è frutto di una trasformazione di una precedente società di capitali. Nel 2015 eravamo una s.r.l. mentre dal 2016 siamo divenuti una s.n.c. in contabilità ordinaria. Siamo intenzionati a mantenere il criterio di determinazione della base imponibile IRAP secondo quanto previsto per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997). Siamo a chiedere se, provenendo da una trasformazione da società di capitali a società di persona (s.n.c.) occorre comunque esercitare l opzione. Inoltre, nel caso in cui occorre esercitare l opzione, come dobbiamo agire in tal senso, per far si che essa abbia efficacia sin dal periodo d imposta 2016? determinazione della base imponibile IRAP previsto per le società di persone (art. 5-bis D.Lgs. 446/1997). Qualora la s.n.c. voglia mantenere il metodo da bilancio, deve esercitare l apposita opzione. Tuttavia, poiché la sua prima dichiarazione IRAP da presentare in qualità di s.n.c. sarà il Modello IRAP/2017 dovrebbe attendere il prossimo anno per esercitare l opzione. Ma esercitando l opzione nel Modello IRAP/2017 questa avrà efficacia solo a decorrere dal 2017 e non dal 2016. Ne consegue, che, come nel caso di una ditta individuale che ha iniziato l attività nel 2016 (quesito n. 9), anche in caso di trasformazione societaria, è possibile esercitare l opzione attraverso il modello Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP, da presentare entro il 30/09/2016 per far si che l opzione abbia efficacia sin dal periodo d imposta 2016. Ai sensi del comma 2 art. 5-bis D.Lgs. 446/1997, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (metodo di bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997). La regola prevede che è necessario esercitare apposita opzione attraverso la compilazione dell apposito rigo presente nel Modello IRAP. Con riferimento al modello IRAP/2016 (periodo d imposta 2015) occorre, dunque, barrare la casella opzione presente al rigo IS35. In questo modo, l opzione avrà efficacia a decorrere dal 2016 e vincola il contribuente per 3 anni (2016 2017-2018). Nel caso in esame, la s.n.c. è frutto di una trasformazione di una società che fino al 2015 era società di capitali la quale determinava la base imponibile IRAP secondo il metodo da bilancio. Dal 2016, invece, essendo diventata s.n.c. (società di persona) in maniera automatica, dal periodo d imposta 2016, si renderà applicabile in metodo di 14. Da s.n.c. a società di capitali La nostra attuale s.r.l. è frutto di una trasformazione di una precedente s.n.c. in contabilità ordinaria. La trasformazione è avvenuta con decorrenza 2016. Nel 2014 abbiamo esercitato l opzione per la determinazione della base imponibile secondo il metodo da bilancio previsto per le società di capitali, inviando l apposito modello. Sappiamo che l opzione ci vincolava per tre anni (2014-2015 2016) salvo poi successiva revoca al termine del triennio. Dunque, nel Modello IRAP/2017 avremmo dovuto comunicare l eventuale revoca. Siccome è avvenuta nel frattempo la trasformazione, divenendo una società di capitali, siamo a chiedere se nel Modello IRAP/2016, da presentare quest anno, occorre comunicare la revoca e quindi barrare la relativa casella presente al rigo IS35. In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, non è necessaria alcuna comunicazione (né di revoca né di opzione), poiché queste ultime determinano la base imponibile, esclusivamente, in base all art. 5 del 8

Decreto IRAP (metodo da bilancio), a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile, in precedenza applicate dalla società trasformanda. 15. Attività iniziata dopo il 30/09/2016 Una ditta individuale che inizia, ad esempio, l attività il 1 novembre 2016, e che opererà in contabilità ordinaria, in che modo potrà esercitare l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP, secondo il metodo da bilancio, visto che è già decorso il termine del 30/09/2016? Come già detto in risposta al quesito n. 9, nel caso di ditta neocostituita se si vuole esercitare l opzione con effetto già a decorrere dal 2016, occorrerà eseguire la scelta presentando, l apposito modello reso disponibile dall Agenzia delle Entrate. In particolare si tratta del modello Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP, nelle cui istruzioni, si legge che con riferimento ai contribuenti che si costituiscono nel 2016, e che vogliono già optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell articolo 5 del D.Lgs. n. 446/97, questi possono esercitare la predetta opzione utilizzando il modello citato e inviandolo telematicamente all Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, ossia entro il 30/09/2016. Tuttavia, nel caso in esame, il termine del 30/09/2016 è già trascorso. In tal caso si renderebbe applicabile la vecchia regola, secondo cui il modello per l esercizio dell opzione deve essere inviato entro 60 giorni dalla data di inizio attività. 9

LE DATE DA RICORDARE Argomento Già pubblicati Bilancio 2015 01.03.2016 Il Modello 730-2016 08.03.2016 Le Operazioni con San Marino 15.03.2016 Oneri e detrazioni. Casi risolti dalla prassi 22.03.2016 Spesometro 29.03.2016 Il Deposito del Bilancio 05.04.2016 Superammortamento 12.04.2016 Oneri e detrazioni in Unico PF 19.04.2016 Redditi Internazionali in UNICO 2016 26.04.2016 Reddito di lavoro autonomo Quadro E/Quadro L 03.05.2016 UNICO ENC 10.05.2016 Operazioni Straordinarie in Unico 17.05.2016 Imu e Tasi 24.05.2016 Dichiarazione IRAP/2016 31.05.2016 Opzione IVA 07.06.2016 Opzioni in Unico 14.06.2016 Opzioni in IRAP 21.06.2016 Argomento Da pubblicare Regimi Iva in agricoltura 28.06.2016 10