RAPPORTI TRA AZIONE DI SIMULAZIONE ED AZIONE DI RIDUZIONE Luca D'Apollo Sommario: 1. Limiti probatori dell erede legittimo. 2. L erede pretermesso è parte o terzo? 3. La prescrizione dell azione di simulazione. 4. Rapporti tra le domande di simulazione e collazione nella divisione ereditaria. * Il tema dei rapporti tra azione di simulazione ed azione di riduzione assume sempre più importanza nei procedimenti aventi ad oggetto l impugnazione dell eredità. 1. Limiti probatori dell erede legittimo Una prima rilevante questione è quella dei limiti probatori cui va incontro l erede legittimo che agisce in giudizio per ottenere una dichiarazione di simulazione della vendita (o altro contratto) posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione. 1 / 8
Com è intuibile il problema si pone in ragione del fatto che il legislatore del 42 disciplina un doppio regime probatorio in materia di simulazione, regime che si dipana nella distinzione tra parti e terzi (art. 1417 cod. civ.), sottoponendo le prime ai limiti probatori di cui agli artt. 2722, 2724 e 2729, comma 2, cod. civ. e, al contrario, lasciando i secondi liberi di utilizzare incondizionatamente qualunque mezzo di prova, e dunque anche quelle per testimoni e presunzioni. 2. L erede pretermesso è parte o terzo? Definire la posizione dell erede attore appare pertanto estremamente importante, atteso che l esito del giudizio eventualmente proposto per far dichiarare la simulazione di un contratto solenne stipulato dal de cuius è fortemente condizionato dalla circostanza che l erede rientri o meno nella nozione di parte o terzo. Solo in tale ultimo caso egli potrebbe infatti giovarsi della prova testimoniale e per presunzioni per provare la simulazione del contratto posto in essere dal proprio dante causa. Sul punto si sono registrate numerose pronunce della Suprema Corte, tutte piuttosto chiare nello statuire che l erede legittimario opera in giudizio come parte allorchè agisca come successore a titolo universale «mortis causa» subentrando nella posizione giuridica del «de cuius», con tutte le limitazioni della prova per testi e per presunzioni alle quali era soggetto quest'ultimo come parte contraente. Diverso è invece il caso in cui il legittimario agisca in giudizio per far valere un proprio autonomo diritto che gli spetta per legge, poiché proprio tale circostanza vale a renderlo terzo rispetto agli atti impugnati. In tale ultimo caso, infatti, l attore, che attraverso l azione ex art. 1414 cod. civ. miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario, difendendo un diritto proprio, si pone in una posizione di terzo antagonista rispetto al «de cuius», con ciò 2 / 8
giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall art. 1417 cod. civ. (1). Un importante precisazione arriva poi da una recente e interessante pronuncia dei giudici della Corte di Cassazione, che chiarisce alcuni particolari aspetti dell esonero dai limiti probatori che l ordinamento riconosce a chi è terzo rispetto all atto simulato impugnato Secondo la Corte il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal «de cuius» ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l'impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso, nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario se ne avvantaggia sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso egli è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria, e per un'altra parte una regola diversa (Cass. sez. II, sent. 6.10.05, n. 19468). La strategia processuale scelta dall erede che voglia rimediare alla diminuzione della propria quota di riserva è dunque - senz altro decisiva ai fini dell assunzione della qualità di parte o di terzo, giacchè solo se contestualmente all azione di simulazione l erede proponga anche quella di riduzione sarà possibile sottrarsi alle strettoie probatorie dell art. 1417 cod. civ. È appena il caso di sottolineare infatti che l'erede che agisca ad esempio per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius" perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua 3 / 8
"causa petendi" nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva (2). 3. La prescrizione dell azione di simulazione Sul diverso versante del termine prescrizionale dell azione di simulazione esercitata dal legittimario, la giurisprudenza ha più volte statuito che l azione di simulazione che sia esercitata dal legittimario in relazione di strumentalità con quella di reintegrazione della quota di riserva, proposta contestualmente, è soggetta allo stesso termine prescrizionale decennale In tali ipotesi infatti l azione di reintegra è diretta ad ottenere una declaratoria di inefficacia degli atti impugnati di simulazione e la ricostruzione dell asse ereditario che comporti una rideterminazione più favorevole dei diritti riservati,. Il termine prescrizionale decorre per entrambe le dette azioni non dalla data di stipulazione dell atto che si assume simulato, bensì dalla data di apertura della successione, atteso che solo da tale momento, che coincide con quello di acquisto della qualità di erede, l atto compiuto dal de cuius assume l idoneità a ledere i diritti del legittimario e né rende concreto ed attuale l interesse ad agire in giudizio (Cass. 25.1.92, n. 817). Nella medesima direzione sempre la Suprema Corte insegna poi che quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale; quando invece essa è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso di specie, di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione. Ne consegue che nel caso del legittimario che è terzo rispetto al negozio di cessione dei beni ereditari compiuto dal «de cuius» (e rispetto all'accordo simulatorio) il termine di prescrizione 4 / 8
dell'azione di simulazione del contratto, esercitata in funzione dell'azione di riduzione, decorre dall'apertura della successione dell'alienante, in quanto è solo da tale momento che, da un lato, il legittimario può proporre la domanda di simulazione esercitando un'azione personale per la tutela di un diritto proprio, e, dall'altro, l'atto compiuto dal «de cuius» assume l'idoneità a ledere i diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l'interesse ad agire in giudizio per la ricostruzione dell'asse ereditario al fine della determinazione per lui più favorevole dei diritti riservati (Cass., sez. II, 30.7.04, n. 14562). Importanti sono peraltro quelle pronunce che, individuando e disciplinando il nesso di strumentalità che lega l azione di simulazione a quella di riduzione, statuiscono circa la necessità da parte dell erede che voglia agire in giudizio per la dichiarazione di simulazione dell atto posto in essere dal de cuius di accettare o meno l eredità con beneficio di inventario, pronunciandosi pertanto sull ambito applicativo dell art. 564 cod. civ. (3) Si tenga conto inoltre che il giudicato formatosi sulla sentenza che abbia rigettato la domanda di simulazione nei confronti dell erede dell attore, non preclude al medesimo di chiedere nuovamente l accertamento della simulazione dello stesso contratto in altro autonomo e distinto processo (Cass., 26.4.94, n. 3944). 4. Rapporti tra le domande di simulazione e collazione nella divisione ereditaria Da ultimo, è certamente il caso di esaminare il tema dei rapporti tra le domande di simulazione e collazione nella divisione ereditaria. La questione merita particolare attenzione poiché non è inusuale che in un giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria insorgano questioni che all atto della formulazione della domanda attorea appaiono estranee all oggetto dell accertamento giudiziale. Corrente è l esempio della domanda di simulazione dell atto di vendita di un bene, effettuato dal de cuius in favore di uno dei coeredi, e la conseguente domanda di collazione del bene nella massa ereditaria, che vengono proposte successivamente nel corso del giudizio di primo grado per la divisione (giudiziale) dei beni ereditari. 5 / 8
In casi siffatti, le domande sono inammissibili perché proposte successivamente nel corso del giudizio di primo grado oppure vanno esaminate come incidente relativo all unico, inscindibile, giudizio principale e perciò non possono ritenersi nuove o precluse in quanto volte a far rientrare nell asse ereditario il bene fittiziamente compravenduto? Il problema ha suscitato qualche piccolo contrasto giurisprudenziale, oggi definitivamente risolto a favore della tesi della ammissibilità delle domande di simulazione e della conseguente domanda di collazione, tesi che affonda le sue ragioni nella circostanza che l obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell apertura della successione, salva l espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, e pertanto i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti. Invero ciò che conta è che nella domanda di divisione si faccia menzione dei beni oggetto della vendita simulata, sollecitando tale richiamo il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell asse ereditario anche con riguardo ai predetti beni (4). * Il presente contributo è un adattamento tratto dal capitolo La simulazione, D Apollo- Cataldo, inserito in Il contratto, Viola ( a cura di), Cedam, 2009. (1) Secondo Cass., sez. II, 14.03.08, n. 7048: Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione. 6 / 8
(2) Secondo Cass., sez. II, 28.10.04, n. 20868: L erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius celante in realtà una donazione dissimulata agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova presuntiva quando, contestualmente all azione di simulazione, proponga sulla premessa che l atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell asse ereditario e che la quota spettategli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di simulazione, la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di riduzione in un futuro giudizio. (3) Cass., sez. II, 18.4.03, n. 6315:L'esperimento dell'azione di simulazione da parte dell'erede nei confronti di soggetti estranei alla comunione ereditaria, per far valere la simulazione assoluta di un negozio posto in essere dal «de cuius», ovvero per far valere la simulazione relativa allorché il negozio dissimulato sia affetto da nullità assoluta per mancanza della forma prescritta, non è condizionato all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, richiesta dall'art. 564 cod. civ. per le azioni di riduzione. In tali casi, infatti, sussiste l'interesse del legittimario a far accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'inesistenza del negozio giuridico meramente apparente posto in essere dal dante causa, spettando ad esso le stesse azioni che sarebbero spettate al «de cuius», che ben avrebbe potuto in vita far valere la simulazione assoluta, ovvero la nullità assoluta del negozio dissimulato per carenza della prescritta forma. Viceversa, allorquando l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto dissimulato lesivo della sua quota di legittima abbia tutti i requisiti di validità (come nell'ipotesi di donazione dissimulata), l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione ex art. 564 cod. civ. e non può che soggiacere alle condizioni in detta norma previste per questa azione; perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l'accettazione con beneficio d'inventario. (4) Cass. 20.2.03, n. 2568: Poiché, inoltre, il giudizio di divisione è per sua natura universale, id est deve comprendere tutti i beni relitti dal de cuius e deve ritenersi instaurato al fine di pervenire al completo scioglimento della comunione, siffatta ampiezza della domanda di divisione comporta che tutte le questioni insorte nel corso del giudizio, anche se riferite ad un solo bene da dividere, debbano essere esaminate nell'insieme dei rapporti reciproci dei vari condividenti e, quindi, considerate accertamenti incidentali finalizzati alla definizione dell'unico, inscindibile, giudizio principale, ond'è che non può ritenersi nuova ne', per tal motivo, preclusa la domanda di simulazione, relativa alla compravendita d'un bene stipulata tra il de cuius ed uno dei coeredi condividenti, che sia proposta, quand'anche in corso di causa, ai fini della collazione del bene stesso nella massa, in quanto trattasi di richiesta d'accertamento incidentale che non sovverte l'originario thema decidendum quale introdotto con l'atto di citazione per la divisione, siffatta domanda di simulazione essendo volta, al pari di quella di collazione, a far rientrare 7 / 8
nell'asse ereditario ed assoggettare alla pronunzia di divisione il bene che si deduca fittiziamente compravenduto. 8 / 8