Novità fiscali del 26 luglio In evidenza: regime franchigia Iva: a settembre l invio telematico dei corrispettivi

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Novità fiscali del 26 luglio 2007. In evidenza: regime franchigia Iva: a settembre l invio telematico dei corrispettivi di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 26 luglio 2007 1) REGIME FRANCHIGIA IVA: A SETTEMBRE L INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI Con un Comunicato stampa del 24 luglio 2007, l Agenzia delle Entrate ha preannunciato che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un Provvedimento con il quale sono definite le modalità tecniche e la tempistica di trasmissione telematica dei corrispettivi mensili, da parte dei soggetti in regime di franchigia (volume d affari annuo non superiore ad 7000). Il primo invio dei dati dovrà avvenire entro il 25/9/2007, in relazione ai corrispettivi conseguiti dal 1 gennaio al 31/8/2007. Invece, a regime, la trasmissione andrà effettuata entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. In particolare, i soggetti obbligati dovranno comunicare i seguenti dati: codice fiscale; 1

numero di Partita Iva speciale attribuito dall ufficio, solo se già registrata in Anagrafe Tributaria; mese solare di riferimento; ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti nel mese di riferimento; presenza di cessioni all esportazione nel mese di riferimento. La comunicazione va eseguita anche per i mesi in cui vi sia assenza di corrispettivi, per consentire all Amministrazione finanziaria di verificare il rispetto dei requisiti richiesti ai fini della permanenza nel regime di franchigia. Riguardo le modalità di trasmissione delle informazioni, i contribuenti potranno: utilizzare il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) e i software di controllo forniti dall Agenzia delle Entrate, rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento; avvalersi degli intermediari abilitati (Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 24/7/2007) 2) REA: NUOVI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2

Il Ministero delle attività produttive ha fornito chiarimenti in merito all istituto del repertorio economico amministrativo (REA). In particolare, nel citato documento vengono individuate le seguenti problematiche: Tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili; modalità di aggiornamento dei dati; soggetti legittimati alla presentazione delle denunce con particolare riferimento ai dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali. In particolare, ai fini dell iscrizione o meno di un dato nel REA non è sufficiente di per sé che questo abbia un suo valore economico-amministrativo o una sua rilevanza esterna tale da divenire un dato senz altro interessante per i terzi. L intenzione del legislatore è quella di dare un carattere di maggiore ordine e chiarezza al REA che sarà, in tal modo, in grado di costituire un efficace strumento di pubblicità consentendo agli utenti di accedere ad ogni utile informazione sul mondo delle imprese. La registrazione d ufficio di notizie afferenti le imprese e interessanti la compilazione del REA può essere possibile solo nel caso in cui le notizie stesse provengano, da altre amministrazioni o emergano in occasione della gestione di istruttorie curate nell ambito delle iscrizioni nel Registro delle imprese. 3

E, comunque, opportuno prima di provvedere all acquisizione d ufficio della notizia appresa, invitare l interessato a presentarne denuncia. Infine, gli uffici del registro delle imprese non possono accettare una denuncia al REA sottoscritta digitalmente, invece che dai diretti interessati, dai professionisti (commercialisti) a ciò incaricati dai legali rappresentanti di una società. Ciò, invece, è possibile solo per l iscrizione nel Registro delle Imprese e non vale, pertanto, per il REA. (Ministero delle attività produttive, Circolare 20/7/2007, n. 3611) 3) SETTORE DELLA PESCA: LA COMMISSIONE UE HA ADOTTATO UN NUOVO REGOLAMENTO SUGLI AIUTI DI STATO La Commissione europea ha adottato un regolamento che aumenta il massimale degli aiuti de minimis nel settore della pesca: Il massimale viene fissato a 30.000 per periodo triennale e per beneficiario, a condizione che l importo totale di questo tipo di aiuti rappresenti meno del 2,5% della produzione nazionale annua del settore della pesca. 4

Nessuno di questi aiuti può essere utilizzato per l acquisto o la costruzione di nuove navi o per accrescere l attuale capacità della flotta. Gli Stati membri dovranno registrare tutte le informazioni pertinenti che dimostrino il rispetto di queste condizioni. (Comunicato stampa Commissione UE 24/07/2007, n. IP/07/1161) 4) RIUTILIZZATORI COMMERCIALI AUTORIZZATI DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI CATASTALI: E STATO DETERMINATO L IMPORTO FISSO ANNUALE DOVUTO L importo fisso annuale dovuto dai riutilizzatori commerciali autorizzati per l acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali è stato determinato nella misura di 1.000,00. (D.M. Ministero Economia e Finanze 06/07/2007, G.U. 24/07/2007, n. 170) 5) NOTIFICA DI ATTI: VALE L INDIRIZZO COMUNICATO AL FISCO PER ULTIMO 5

Ai fini delle notificazioni non rileva l indirizzo della sede legale indicato in precedenza si deve tenere conto di quello indicato nell ultimo modello Unico, presentato successivamente alla comunicazione stessa. Tale pronuncia appare ispirata ai criteri di logica amministrativa, per cui l Erario, prima di fare notificare un atto tributario, si deve prima appurare, tramite i documenti in proprio possesso, dell ultimo indirizzo fiscale comunicato dallo stesso contribuente. (Corte di Cassazione, Sentenza n. 9393, 20/4/2007) 6) AVVIAMENTO NEGATIVO: IL FONDO RISCHI NON PUO ESSERE UTILIZZATO DALLA SOCIETA ACQUIRENTE COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FISCALE Il fondo rischi ed oneri futuri imputato in bilancio a seguito dell imputazione del badwill (c.d. avviamento negativo ) deve concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura (nella misura in cui eccedano i componenti positivi), conseguiti nell arco temporale (previsto dal piano di risanamento) e deve rimanere effettivamente correlato alle perdite previste senza potere divenire strumento di pianificazione fiscale o, comunque, di utilizzo arbitrario. Il chiarimento dell Agenzia delle Entrate 6

L Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento fiscale dell' avviamento negativo allocato in un Fondo rischi ed oneri futuri del passivo dello Stato patrimoniale dell acquirente, in ragione della previsione di perdite future che dovrà sostenere successivamente all acquisizione. L avviamento negativo (badwill) è dato dalla differenza negativa tra il valore del patrimonio netto di un ramo d azienda, oggetto di una operazione traslativa a titolo oneroso, e il valore economico attribuito al medesimo complesso aziendale, che si sostanzia nel prezzo pagato dall acquirente. Nel caso specifico, quando il prezzo di acquisto di un compendio aziendale é inferiore al valore netto contabile del patrimonio ad esso riferito, la differenza tra questi due valori (prezzo e patrimonio) genera un cd. avviamento negativo, che deve essere correttamente contabilizzato ed esposto nel bilancio dell acquirente. L Amministrazione finanziaria, ritiene corretto, sul piano civilistico, accantonare (non si tratta di un accantonamento vero e proprio, giacché il fondo si genera direttamente nel passivo dello Stato patrimoniale della società acquirente) il badwill generato dalla stima di perdite future in un apposito fondo del passivo. In definitiva, il fondo rischi deve concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito dell acquirente a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura, conseguiti nell arco temporale stimato in sede di acquisto (nel piano di risanamento). L eventuale eccedenza del fondo al termine di tale periodo dovrà essere stralciata, 7

tramite la rilevazione di una sopravvenienza attiva imponibile. Parimenti, il fondo dovrà essere stralciato, tramite la rilevazione di una sopravvenienza attiva avente rilevanza fiscale, nel primo esercizio (durante il periodo di risanamento) in cui le stimate previsioni di perdita non dovessero più verificarsi, o a seguito di un eventuale trasferimento, a qualsiasi titolo, del patrimonio, o parte di esso, che evidentemente non giustificherebbe oltre il mantenimento in bilancio del fondo stesso. In conclusione, secondo l Agenzia delle Entrate il fondo deve rimanere effettivamente correlato alle perdite previste, a causa delle quali è stato generato, senza poter divenire strumento di pianificazione fiscale o, comunque, di utilizzo arbitrario. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 184 del 25/07/2007) 7) ANCHE IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA DI LAUREA È SOGGETTO ALL IMPOSTA DI BOLLO Il Supplemento al diploma di laurea è soggetto all imposta di bollo nella misura di 14,62 per ogni foglio. Ciò poiché, il certificato integrativo del diploma di laurea rientra tra i certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all originale 8

rilasciati da pubblici ufficiali, per i quali è prevista l applicazione del tributo nella misura indicata (articolo 1, tariffa, allegata al Dpr n. 642/1972). (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 185 del 25/07/2007) 8) SOFTWARE DI COMPILAZIONE MODELLO 770 ORDINARIO: DISPONIBILE LA VERSIONE SOFTWARE GRATUITA 1.0.0 DEL 25/07/2007 Dal 25/7/2007, sul Sito dell Agenzia delle Entrate, disponibile il software 770 ordinario 2007 che consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d imposta modello 770 ordinario 2007. Il prodotto 770 ordinario 2007 è utilizzabile dai sostituti d imposta che predispongono la propria dichiarazione, dagli intermediari e dalle Amministrazioni dello stato che predispongono la propria dichiarazione o che predispongono la dichiarazione per conto di altre Amministrazioni. Gli utenti devono prestare particolare attenzione, all avvio dell applicazione, alla scelta del profilo utente; questo guiderà l utente alla compilazione corretta dei quadri della dichiarazione, in particolare le Amministrazioni dello stato che devono compilare solo i quadri SF ed SR. (Agenzia delle Entrate, Nota del 25/07/2007) 9

Vincenzo D Andò Luglio 2007 10