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Transcript:

Circolare N. 51 Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale 6 luglio 2007 IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE A seguito dei numerosi e spesso contraddittori interventi legislativi, anche dell ultima ora, riceviamo numerose richieste di chiarimento in merito ai nuovi termini di versamento delle II.DD. Questa circolare fornisce la nuova tempistica, aggiornata alla data di oggi. I NUOVI TERMINI Come noto, a seguito delle modifiche apportate con il DL 223/2006, i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 128 del 6 giugno 2007 ed il DPCM in corso di pubblicazione sulla GU, i termini per il versamento delle imposte sui redditi (saldo 2006 e primo acconto 2007) divengono i seguenti: 18 GIUGNO (18 LUGLIO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% A TITOLO D INTERESSI) Tali termini risultano applicabili per i contribuenti non tenuti agli studi di settore ovvero: soggetti non titolari di partita IVA; soggetti tenuti all applicazione dei parametri; imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario; soggetti con ricavi superiori a 5,16 milioni di ; titolari di redditi di partecipazione in soggetti che non beneficiano della proroga. 9 LUGLIO (8 AGOSTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% A TITOLO D INTERESSI) Per i contribuenti per i quali sono elaborati gli studi di settore compresi i titolari di reddito di partecipazione in tali soggetti (collaboratori dell impresa familiare, soci di società di persone, soci di associazioni professionali, soci di srl trasparenti, ecc.). SOCIETÀ DI CAPITALI Relativamente alle società di capitali, i cui termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio, la proroga al 9 luglio (8 agosto) trova applicazione solo per le società tenute al versamento entro il 18 giugno (18 luglio con lo 0,40%). RIEPILOGO DEGLI ORDINARI TERMINI DI VERSAMENTO APPROVAZIONE BILANCIO 2006 TERMINE ORDINARIO DI VERSAMENTO entro il 30.4.2007 18.6.2007 (18.7 con lo 0,40%) entro il 29.6.2007 16.7.2007 (16.8.2007 con lo 0,40%) (per particolari esigenze, art. 2364 C.C.) entro il 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura entro 120 gg. dalla chiusura di esercizio* (nei 30 gg. successivi con lo 0,40%) entro il 16 del mese successivo a quello di entro 180 gg. dalla chiusura di esercizio* approvazione del bilancio (nei 30 gg. successivi con lo 0,40%) *Per periodi di imposta non coincidenti con l anno solare 070706 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag 1

Se il bilancio non viene approvato entro i suddetti termini la società è comunque tenuta ad effettuare il versamento nei termini ordinari salvo la proroga per le società soggette agli studi di settore. Per i soggetti non tenuti all approvazione del bilancio invece, il termine ordinario di versamento è fissato al giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. Le imposte oggetto della proroga sono: il saldo e l acconto IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP; il saldo IVA annuale per le dichiarazioni in forma unificata (con maggiorazione dell 1,20% per il differimento al 18.6); la maggiore IVA per adeguamento agli studi; la maggiorazione del 3% in caso di scostamento superiore al 10% per i vecchi studi; l imposta sostitutiva del 10% per le nuove iniziative e per i contribuenti marginali; l acconto del 20% per i redditi assoggettati a tassazione separata. GLI ACCONTI PER IL 2007 Per determinare gli acconti delle imposte relative ai redditi che verranno conseguiti nel periodo 2007 si possono utilizzare come di consueto i seguenti metodi alternativi: metodo storico: in base alle imposte dovute per il periodo precedente (2006), con le modalità esposte nel prospetto in calce; metodo previsionale: nel caso si presuma di conseguire un reddito 2007 che comporti un acconto d imposta inferiore a quello risultante dall applicazione del metodo storico. L opzione per tale metodo va valutata con particolare attenzione in quanto nel 2007 sono in vigore le nuove regole di determinazione dell imposta (reintroduzione delle detrazioni d imposta in luogo delle deduzioni) e gli eventuali minori versamenti comportano la sanzione del 30% per insufficiente versamento oltre agli interessi del 2,5%. Le società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza con decorrenza dal 2005 o dal 2006 non sono tenute al versamento dell acconto IRES per il 2007 (rimane comunque l obbligo dell acconto IRAP), che invece è dovuto dalle società che intendono optare per tale regime con decorrenza 2007 (triennio 2007-2009); tale acconto sarà successivamente portato in detrazione dai singoli soci. Nell ipotesi poi di società trasparente nel triennio 2004-2006 che non intenda rinnovare l opzione per il triennio successivo, gli acconti 2007 devono essere versati sia dalla società sia dai soci (per questi ultimi al netto di quanto imputato per trasparenza). Nell utilizzo del metodo storico si ricorda che: occorre considerare l imposta del periodo precedente determinata con l applicazione del limite di deducibilità dell 80% delle spese di telefonia sia fissa che mobile; è possibile con riferimento al solo acconto IRAP considerare quale imposta del periodo precedente (2006) la minor imposta che si sarebbe determinata con l applicazione delle nuove deduzioni previste dall art. 1, commi da 266 a 268 della Finanziaria 2007 per i lavoratori a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale); con riguardo all acconto IRPEF e IRES occorre portare in aumento dell imposta di riferimento: - le eventuali ritenute d acconto scomputate nel 2006 ed abrogate dal D.Lgs 461/1997 (ad es. ritenuta del 10% sugli utili di società); 070706 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag 2

- il 70% delle eventuali ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli scomputate nel 2006 per effetto del D.Lgs 239/1996 - le eventuali minusvalenze realizzate fino a concorrenza dell importo non imponibile dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo (art. 5-quinquies, DL 203/2005). ACCONTO IRPEF 2007 UNICO PF rigo RN23 differenza misura dell acconto 99% non superiore a 51,65 non dovuto superiore a 51,65 fino a versamento in un'unica soluzione entro il 30.11.2007 260,11 versamento in 2 rate: - 39,6% (40% del 99%) di rigo RN23 entro il 18.6.2007 superiore a 260,11 (18.7.2007 con lo 0,40%) - 59,4% (60% del 99%) entro il 30.11.2007 ACCONTO IRES 2007 UNICO SC (ENC) rigo RN16 (RN28 ENC) misura dell acconto 100% non superiore a 20,66 non dovuto superiore a 20,66 fino a versamento in un'unica soluzione entro il 30.11.2007 se esercizio 257,50 solare altrimenti entro l 11 mese dell esercizio versamento in 2 rate: - 40% di rigo RN16 al 18.6.2007 se esercizio solare* superiore a 257,50-60% di rigo RN16 entro il 30.11.2007 se esercizio solare altrimenti entro l 11 mese dell esercizio *Bilancio approvato nei termini. Diversamente entro il termine per il versamento del saldo come da precedente prospetto. ACCONTO IRAP 2007 L acconto IRAP va determinato con le modalità rispettivamente dell IRPEF e dell IRES considerando l ammontare riportato al rigo Totale imposta e precisamente: IRAP 2007 PF rigo IQ90 IRAP 2007 SP rigo IQ90 IRAP 2007 SC rigo IQ104 Si ricorda che dal 2007 è stato introdotto l obbligo dell acconto anche per l addizionale comunale IRPEF nella misura del 30% dell aliquota prevista per il 2007, se deliberata dal comune entro il 15 febbraio 2007. LA COMPENSAZIONE E LE SCRITTURE CONTABILI Nel bilancio chiuso al 31.12.2006 le imprese hanno contabilizzato le imposte di competenza del periodo 2006 con registrazioni del seguente tenore: Imposte dell esercizio a Debiti tributari per rilevare il carico dell esercizio sotto l aspetto economico e: 070706 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag 3

Debiti tributari a diversi Acconto IRES 2006 Acconto IRAP 2006 per lo storno degli acconti versati nel 2006 e per determinare l importo residuo a fine esercizio del debito per imposte dirette. Il debito per il saldo IRES/IRPEF/IRAP può essere estinto in unica soluzione o ratealmente. Analogamente, se dovuta, va corrisposta la prima rata degli acconti relativi al periodo d imposta 2007 Il versamento può essere compensato con eventuali crediti d imposta/contributi emergenti dalle dichiarazioni. In particolare è possibile avvalersi della compensazione: verticale se si utilizzano crediti della stessa natura e nei confronti dello stesso ente impositore (ad es. saldo IRPEF a credito in compensazione dell acconto IRPEF 2007). Tale compensazione, senza limiti d importo, non comporta l obbligo di utilizzare la delega di versamento F24; orizzontale se si utilizzano crediti di imposte e contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, nel limite massimo annuale di 516.456,90 elevato ad 1.000.000 per le imprese subappaltatrici tenute al meccanismo del reverse charge. Tale compensazione (ad esempio saldo IRPEF a credito che compensa il saldo IRAP a debito) deve essere evidenziata nella delega F24 da presentare sempre anche con saldo a 0. Si ricorda che ora anche l ICI rientra tra le imposte che possono essere oggetto di compensazione. Per completezza si segnala inoltre che, in base all art. 1, comma 30, della Finanziaria 2007, le compensazioni di importi superiori a 10.000 devono essere comunicate all Agenzia delle Entrate entro i 5 giorni precedenti l operazione; tale adempimento tuttavia non trova ancora applicazione mancando l apposito Provvedimento contenente le modalità di attuazione della norma. UN ESEMPIO Rilevazione del versamento delle imposte al 18.6.2007 con utilizzo del credito IVA pari a 5.550. Si ipotizzi che il mod. UNICO 2007 SC della società Example Srl presenti la seguente situazione: IRES RN10 imposta 3.185 RN14 ritenute d acconto 185 RN15 crediti e ritenute 185 RN16 differenza dovuta 3.000 RN20 acconti versati 2.200 RN21 imposta a debito 800 Per il 2007 la società deve versare il primo acconto IRES pari a 1.200. IRAP IQ104 totale imposta 2.470 IQ107 acconti versati 1.320 IQ108 imposta a debito 1.150 070706 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag 4

Per il 2007 la società deve versare il primo acconto IRAP pari a 988. La società ha effettuato il versamento in data 18.6.2007 utilizzando il credito IVA per compensare quanto dovuto a titolo di IRES ed IRAP (sia saldo che acconto). diversi Debiti tributari (D.11) Acconto IRES (C.II.5) Acconto IRAP (C.ll.5) a Erario c/iva da compensare (C.ll.5) 1.950 1.200 988 4.138 Se in data 16.7.2007 la società per effettuare il versamento del debito IVA del mese di giugno, pari ad 600, intende utilizzare in compensazione parte del residuo credito IVA 2006 rileverà: Erario c/iva (D.11) a Erario c/iva da compensare(c.ll.5) 600 070706 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag 5