LA CONVENZIONE ART.14 IN PROVINCIA DI BERGAMO. Anno 2014 IL SEGNO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE



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LA CONVENZIONE ART.14 IN PROVINCIA DI BERGAMO Anno 2014

SOGGETTI AMMESSI le cooperative sociali di tipo B e i consorzi di cooperative sociali iscritti all albo delle Società cooperative all Albo Regionale delle cooperative sociali, nonché ad una Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative. I consorzi dovranno essere operanti con almeno una unità locale nel territorio della Provincia di Bergamo ed indicare anche la cooperativa sociale che svolgerà l attività e che assumerà il o i lavoratori; i datori di lavoro o gruppi di impresa (come indicato dall art. 2359 del c.c. ed introdotto dal D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011), ottemperanti agli obblighi a loro carico determinati ai sensi dell art. 3 della L. 68/99, (costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 5, 11 e 12 della L. 68/99), che siano aderenti alle Associazioni datoriali, firmatarie del presente accordo, o non associati ma che aderiscano alla convenzione quadro sottoscrivendola.

DESTINATARI I principali destinatari sono soggetti con particolari difficoltà di inserimento, quali i disabili con disabilità psichiche o con disabilità superiore al 79% Qualora la cooperativa/consorzio effettuasse più di 1 assunzione nell ambito della stessa convenzione, a seguito di approvazione dell Ufficio Collocamento Mirato Disabili, potrà attingere anche alle seguenti categorie: Disabili ultraquarantacinquenni Disabili disoccupati da minimo 24 mesi Disabili con invalidità dal 67% al 79% Disabili ritenuti di difficile inserimento su valutazione del Comitato Tecnico L Ufficio Collocamento Mirato Disabili in raccordo con la Cooperativa e le Parti interessate provvederà ad individuare i lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali di tipo B

MODALITA INSERIMENTO La convenzione ha per oggetto effettivi nuovi inserimenti di disabili in cooperativa assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato non inferiore ai 12 mesi. La convenzione, in subordine può avere per oggetto l ampliamento del contratto di lavoro da part time a tempo pieno o la proroga dei contratti in essere per almeno 12 mesi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la Cooperativa ha 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione.

COPERTURE E ASSUNZIONI Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale in esecuzione della convenzione, per la copertura di un numero di posti così come determinati dal coefficiente di calcolo di seguito esplicitato. Il valore delle commesse deve rispettare la seguente formula VUC CP + (N * CL) VUC = valore unitario commesso al netto dell IVA CP = costo di produzione N = numero dei lavoratori disabili inseriti CL = costo annuo dei lavoratori disabili

PROCEDURA 1. La cooperativa sociale (o il consorzio di cooperative) e l impresa che intendono sottoscrivere la convenzione, presentano una comunicazione dove indicano: le caratteristiche della commessa, il numero di lavoratori necessari, i nominativi dei lavoratori eventualmente individuati e le mansioni disponibili 2. Richiesta di nulla osta all assunzione, del lavoratore disabile da parte della cooperativa 3. Entro 30 giorni dal rilascio del nulla osta, presentazione di tutta la documentazione necessaria alla sottoscrizione della convenzione Dal momento della presentazione della comunicazione è sospeso l obbligo di cui all art. 3 della 68/99 limitatamente al numero di lavoratori disabili che la cooperativa intende assumere. Con la stipula della convenzione ex art. 14 del D.Lgs 276/03 il privato datore di lavoro potrà rideterminare con l Ufficio Collocamento Mirato Disabili le modalità di adempimento della quota d obbligo IL SEGNO SCIETA COOPERATIVA SOCIALE

DOCUMENTI E DOCUMENTAZIONE DOCUMENTI 1. Comunicazione preventiva per la stipula di convenzione 2. Convenzione ai sensi dell art. 14 3. Accordo ex art. 14 DOCUMENTAZIONE 1. Copia dell atto di affidamento della commessa 2. Attestazione di adesione rilasciata dall associazione di appartenenza 3. Progetto Individualizzato di Inserimento 4. Copia della comunicazione di avvenuta assunzione 5. Copia dello Statuto della Cooperativa 6. Attestazione di iscrizione all albo delle società cooperative e all albo regionale

ASPETTI GENERALI La convenzione quadro ha durata di cinque anni. Le singole convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a 1 anno. Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14 della L. 276/2003, sono applicati i seguenti limiti: o 1 lavoratore disabile per datori di lavoro fino a 50 dipendenti o o 2personedisabili per aziende che occupano da 51 a 78 dipendenti 30% della quota di riserva per datori di lavoro con più di 78 dipendenti L Azienda già in possesso di provvedimento di autorizzazione all esonero parziale può ridurre la percentuale di esonero con conseguente ampliamento del limite massimo dei posti deducibili in convenzione art. 14 per l aliquota corrispondente, fino al raggiungimento della percentuale massima del 60% della propria quota di riserva