PROFILI OPERATIVI DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO LA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE



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PROFILI OPERATIVI DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO LA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA A cura di ICC Italia Camera di Commercio Internazionale

PARTE I: PROBLEMI E RISCHI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 1 - Operazioni con l estero: diversità rispetto alle operazioni interne La successione dinamica dei rischi nel commercio internazionale Inesatta formulazione contrattuale Rischio di produzione Rischio di pagamento anticipato Variazione dei prezzi di produzione Rischio di trasporto Rischio di mancato ritiro documenti e/o merce Rischio di pretestuosa contestazione merce Differenze di qualità / quantità Mancato pagamento parziale e/o totale Rischio Paese e Rischio Cambio Rischio di indebita escussione garanzie prestate 2 - I rischi di cui tener conto nelle operazioni con l estero Sono evidenziati i rischi principali che l operatore dovrebbe considerare al fine di una consapevole gestione delle proprie vendite all estero (i rischi dell acquirente estero risultano, nella maggioranza dei casi, quasi esattamente capovolti). Vi sono rischi che sono conosciuti o che comunque possono essere individuati solamente dall azienda stessa: rischi inerenti alla qualità ed alle caratteristiche del prodotto venduto, rispetto alle richieste del compratore ed al mercato di inserimento. I rischi contrattuali e quelli legati al regolamento possono essere individuati e valutati all interno dell azienda, qualora essa abbia una struttura adeguata ed esperimentata, ovvero (qualora così non fosse) ricorrendo a strutture esterne.

Oltre all individuazione ed alla valutazione di un rischio, è importante sapere se e come è possibile la sua eliminazione o, in alternativa, come è possibile attenuarlo, coprirlo o cederlo. I rischi che in questa sede interessa considerare sono quelli elencati nella tabella sottostante Tipologia di rischio Riguarda: vedi: Inesatta formulazione contrattuale Import/Export R1 Produzione (annullamento ordine) Import/Export R2 Pagamento anticipato Import R3 Variazione prezzi di produzione Import/Export R4 Trasporto Import/Export R5 Mancato ritiro documenti e/o merce Export R6 Contestazione merce Export R7 Differenze qualitative/quantitative sulla merce Import R8 Mancato pagamento totale o parziale Export R9 Paese Export R10 Cambio Import/Export R11 Indebita escussione garanzie Import/Export R12 Contenuto dei rischi indicati in tabella: R1: Rischio per inesatta formulazione contrattuale Riguarda qualsiasi punto/termine/condizione del contratto mal formulato o interpretabile unilateralmente. R2: Rischio di produzione. Riguarda il rischio che il produttore sopporta anticipando tutti i costi di produzione in mancanza di pagamenti anticipati o impegni di pagamento bancari. La produzione di merce su misura o su specifiche del compratore aggrava tale rischio in misura determinante.

R3: Rischio di pagamento anticipato: Riguarda l importatore che paga anticipatamente, senza una parallela garanzia per down payment R4: Rischio di variazione dei prezzi: Tale rischio riguarda i costi di produzione che aumentano in maniera considerevole ed intaccano l utile sperato. In caso, invece, di prezzi calanti sul mercato, il venditore, in mancanza di impegni bancari che garantiscano il regolamento a spedizione avvenuta, può subire la disdetta dell ordine o la richiesta di revisione prezzi. Il venditore è tanto più soggetto a detta eventualità quanto risulta prolungato il periodo di approntamento della merce, ed il contratto non preveda alcunché al riguardo. R5: Rischio di trasporto Concerne i rischi legati al trasporto della merce venduta ed è regolato dalla clausola di resa merce che stabilisce il momento del passaggio di tali rischi tra venditore e compratore, i rispettivi diritti ed obblighi. R6: Rischio di mancato ritiro dei documenti e/o della merce E il rischio che il venditore subisce quando la merce non viene ritirata nel luogo di consegna, o i relativi documenti (contro pagamento e/o accettazione) non vengono ritirati presso la banca che li ha in custodia. Il mancato ritiro dei documenti non ha alcuna influenza sui crediti documentari, a meno che l'esame dei documenti non abbia dato luogo alla evidenziazione di "riserve" che l'importatore non ha provveduto a "sciogliere". Nei regolamenti "CASH AGAINST DOCUMENTS" costituisce invece il rischio più rilevante di tale forma di pagamento. Una controparte in malafede potrebbe, in questo momento cruciale, pretendere condizioni diverse da quelle originariamente pattuite. R7: Rischio di contestazione merce

E il rischio di sospensione del pagamento a causa di contestazioni oggettive e/o pretestuose. Non esiste nel CAD: documenti contro pagamento e tanto meno nei crediti documentari (in questi ultimi non influisce nemmeno nel caso di pagamento differito, a meno che non intervenga un ordine giudiziale giustificato da presunto e rilevante dolo). Nel contro documenti tale regola non è assolu ta, specialmente se i documenti non sono rappresentativi e vengono quindi abbandonati (non ritirati) presso la banca incaricata dell incasso. Tale situazione si verifica quando il compratore è in grado di sdoganare la merce senza utilizzare i documenti giacenti presso la Banca e quindi entra in possesso della fornitura senza di essi. R8: Rischio di differenze qualitative / quantitative sulle merci Riguarda l importatore e porta a pesanti conseguenze in presenza di pagamenti anticipati e/o crediti documentari R9: Rischio di mancato pagamento totale o parziale È tipico di tutte le forme di regolamento posticipato non garantito da Istituto bancario, con gradi diversi di intensità per ciascuna di esse. Per l'assegno, ad esempio, il rischio in parola non cessa nel momento del suo ricevimento (come nel caso del bonifico bancario), ma si prolunga nel tempo sino al momento della sua copertura presso la Banca trassata. R10: Rischio paese (rischio politico) E il rischio di veder bloccato il trasferimento a proprio favore, per intervento da parte dello Stato del debitore (moratorie, ecc.) Esiste per tutti i tipi di regolamento; non ne sono immuni nemmeno i crediti documentari, a meno che non siano confermati da Banca italiana, oppure, se non confermati, siano comunque pagabili presso sportelli di Banca italiana la quale abbia presso di sé fondi della Banca Emittente. R11: Rischio di cambio Riguarda le vendite o gli acquisti effettuati in valuta diversa dalla propria, ed è determinato dalla differenza (espressa in moneta nazionale) che si verifica tra il valore della vendita/acquisto al momento della stipula del contratto ed il valore che effettivamente viene incassato/pagato al momento del regolamento. Non esiste per le operazioni in Euro (a meno che non sia stato acceso un finanziamento in valuta

OUT senza copertura) e per le operazioni export espresse in valuta out e finanziate nella stessa valuta (ovviamente il rischio cessa dal momento dell accensione del finanziamento). R12: Rischio di indebita escussione di garanzie prestate: E il rischio che il venditore, che abbia prestato garanzie di tipo autonomo, per la restituzione di anticipi (Advance Payment Bond) e/o di buona esecuzione del contratto (Performance Bond), possa essere escusso in mala fede, qualora il testo della garanzia stessa non preveda documentazione probatoria che, se presentata, possa bloccare l indebita e pretestuosa escussione presentata dal beneficiario/compratore. Altri rischi Possono altresì verificarsi (anche se molto raramente) i seguenti rischi: Rischio di insolvenza della Banca emittente (nel credito documentario non confermato e pagabile su piazza della Banca emittente); Rischio di intervento della magistratura teso a bloccare il regolamento delle banche, anche in presenza di specifico impegno a pagare già rilasciato. Si verifica in caso di temuto dolo e viene dichiarato sulla base di un provvedimento di urgenza richiesto dal debitore al giudice del suo paese. PARTE II: IL CONTRATTO DI VENDITA INTERNAZIONALE Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE è un contratto oneroso che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa mobile o immobile, contro pagamento del prezzo pattuito. Con la manifestazione della volontà del venditore di trasferire la proprietà e di quella del compratore di pagare il prezzo pattuito, il contratto di compravendita si perfeziona e nascono per le due parti i rispettivi obblighi e diritti. 1 - Forma e contenuto Il contratto internazionale di vendita (riferito a beni di consumo ) non richiede necessariamente la forma scritta ai fini della sua validità, anche se è preferibile nei casi in cui l'esecuzione del contratto o il suo regolamento si protrae nel tempo, ovvero, quando vengono stipulate condizioni particolari. Nella prevalenza dei casi i contratti, per motivi di praticità e di cautela, sono in forma scritta. Il più delle volte il contratto internazionale di vendita (in particolare se riferito a beni strumentali ) viene concluso attraverso uno scambio di corrispondenza fra le parti contraenti, da registrarsi solo qualora gli usi o le consuetudini locali lo richiedano.

A differenza dei contratti domestici dove si può sempre far ricorso alle leggi nazionali, nei contratti internazionali è opportuno adottare un documento contrattuale unico ed organico, che contenga la disciplina possibilmente più completa e dettagliata del rapporto contrattuale stesso. Non va nel contempo ignorato che non sempre si può ricorrere alle regole dell offerta e dell accettazione in quanto nel campo internazionale gli accordi, specie se per importi rilevanti, vengono raggiunti attraverso una serie di negoziazioni, nel senso che sussiste un processo progressivo in cui gli accordi si raggiungono passo per passo attraverso proposte e controproposte. Solo allora si passa alla stesura dei documeti che recano il consenso di entrambe le parti contraenti. Nel commercio internazionale è normale che parte del contratto sia demandata a norme generali di vendita elaborate dalla stessa azienda venditrice, oppure predisposte da terzi (quali le varie associazioni di categoria o la Camera di Commercio Internazionale), eventualmente integrate per adattare il contratto allo specifico accordo. Qualora si faccia riferimento a delle condizioni generali, è bene tenere presente che per la loro validità è necessaria l'approvazione espressa da parte del compratore: quest'ultimo dovrà quindi firmare un documento (ad es. una conferma d'ordine) sul quale siano riportate le condizioni stesse, possibilmente in una lingua che egli conosce. In ogni caso, nella definizione del contratto ed in aggiunta alle condizioni generali, dovranno essere specificati gli elementi essenziali (prezzo, termini di pagamento, qualità e quantità della merce, termini di consegna e disposizioni relative all'inadempimento: penali, risoluzione, risarcimento, garanzie tecniche,ecc.). Quando l'operazione si presenti particolarmente complessa è consigliabile l'inclusione di clausole miranti a ridurre notevolmente i rischi, tra le quali: - clausole di forza maggiore ( per cui l impedimento costitutivo di forza maggiore, per un determinato periodo, esonera la parte inadempiente dal risarcimento del danno e dal pagamento di penali); - clausole di hardship (situazioni in cui, a seguito di circostanze non previste dalle parti, l esecuzione del contratto divenga particolarmente onerosa); - clausole di revisione dei prezzi o di successiva determinazione del prezzo sulla base di elementi prestabiliti (prezzo corrente al momento della consegna, oppure accertato da arbitri, oppure calcolato in rapporto alle varie componenti del costo: materie prime, manodopera, ecc.),le quali permettono alla ditta che si è impegnata ad effettuare consegne differite nel tempo, di porsi al riparo da eventuali aumenti dei costi delle materie prime e della manodopera, dalla oscillazione dei cambi, ecc., che dovessero verificarsi fra il momento dell'ordine e quello della consegna e del relativo pagamento; - clausole di entrata in vigore, che sospendono l efficacia del contratto fino al verificarsi di determinati eventi. La Convenzione O.N.U. Il 1 gennaio 1988 è entrata in vigore per l'italia e per gli altri paesi che vi hanno inizialmente aderito, la Convenzione dell'o.n.u., siglata a Vienna l'11 aprile 1980, sui contratti di vendita internazionale di merci. La Convenzione ha per oggetto sia la disciplina della vendita internazionale di merci sia la formazione dei relativi contratti. Essa trae origine dalle due precedenti Convenzioni attinenti, rispettivamente, alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili ed alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, emanate all'aja l 1.7.1964. La Convenzione O.N.U. è stata recepita con la promulgazione di leggi Uniformi da parte dei singoli paesi aderenti, con la conseguenza che, in caso di controversia, il giudice è tenuto ad applicare la legge uniforme anziché le eventualmente diverse disposizioni di diritto civile e commerciale dello Stato aderente, sempre che si siano verificate le seguenti condizioni: le parti abbiano la loro sede in Stati diversi e si tratti di Stati contraenti oppure le norme di diritto internazionale privato rinviino alla legge di uno Stato contraente;

le parti non abbiano escluso, in tutto o in parte, l'applicazione ai loro rapporti della legge uniforme (che ha solo carattere dispositivo); la compravendita non abbia per oggetto vendite all'asta, giudiziali, vendite al consumo, valori mobiliari, effetti commerciali, valute, navi, battelli, aeronavi, aeromobili ed elettricità; l'oggetto contrattuale non sia, in parte preponderante, prestazione di mano d'opera o altri servizi. La Convenzione si occupa, principalmente: a) della formazione del contratto; b) dei rapporti tra venditore ed acquirente; c) dell'inadempimento; d) del trasferimento dei rischi. Strutturazione del contratto La prassi prevalentemente seguita nella predisposizione dei contratti di vendita internazionali prevede l adozione di una serie di clausole contrattuali caratteristiche di questi contratti, tra le quali: Legge applicabile Oggetto del contratto Prezzo Clausole di consegna Termini di consegna Trasferimento della proprietà Ritardi - Penalità - Forza maggiore Garanzie tecniche della fornitura Regolamento del prezzo Garanzie a favore del venditore Garanzie finanziarie a favore del compratore Inadempimenti - Risoluzione Controversie - Arbitrato Modifiche contrattuali Cessione del contratto Lingua Entrata in vigore Altre clausole 2 - Legge applicabile La legge applicabile al rapporto contrattuale può essere determinata dalle stesse parti contraenti e quindi indicata espressamente nel contratto. Se le parti non raggiungono un accordo o comunque non stabiliscono nulla in proposito, sarà il giudice davanti al quale verrà portata l'eventuale controversia a decidere, applicando i criteri di collegamento previsti dalla legge in vigore nel suo ordinamento. Non esistono norme di carattere sovranazionale che siano applicabili ai rapporti contrattuali di operatori di paesi diversi. Nella prassi del commercio internazionale sovente ci si riferisce alla c.d.

legge mercantile (lex mercatoria), che può definirsi come un complesso di regole rispettate, nel convincimento della loro vincolatività, dagli operatori transnazionali indipendentemente dallo loro appartenenza all uno o all altro Stato. In linea di principio per l'operatore italiano è più conveniente sottoporre il contratto alla nostra legge, in quanto ben conosciuta, ancorchè la scelta della legge italiana non comporti sempre l applicazione di tutte le norme italiane relative ad un certo rapporto. Occorre peraltro imporla ad una controparte che non sempre è disposta ad accettarla. Inoltre, prima di scegliere la legge italiana è necessario anche accertarsi che questa sia pienamente efficace nel Paese della controparte: è infatti possibile che tale ordinamento sottragga la regolamentazione di certi contratti al diritto straniero, stabilendo una prerogativa a favore della legge nazionale. Ove la controparte richieda di assoggettare il contratto ad una legislazione straniera (quella della controparte) e non se ne abbia una adeguata conoscenza può essere preferibile il ricorso alla legislazione di un paese terzo che sia meglio conosciuta. Sull'individuazione della legge applicabile ai contratti di compravendita internazionale di cose mobili esiste la Convenzione dell'aja del 15 giugno 1955, in vigore fra Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Norvegia, Svezia, Svizzera e Niger. In base a tale Convenzione, la legge applicabile è quella: del paese del venditore, se è in questo paese che l'ordine è stato ricevuto; del paese dell'acquirente, se in esso è stato ricevuto l'ordine dal venditore attraverso una sua stabile organizzazione, agente o rappresentante. La legge applicabile al contratto sarà individuata in base ai criteri suddetti, purché le parti non abbiano disposto diversamente o non abbiano esplicitamente escluso l'applicazione della Convenzione. Successive Convenzioni sulla compravendita internazionale hanno tuttavia in alcuni casi modificato i criteri sopra esposti. La prassi internazionale fa anche ricorso ai principi elaborati dell UNIDROIT, Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, i quali tendono alla armonizzazione dei principi sostanziali superando il divario fra le varie legislazioni nazionali. 3 - Oggetto Questa clausola contiene la descrizione dei beni che il venditore assume l obbligo di fornire.nel testo della clausola, salvo che si tratti di beni venduti con riferimento a semplici listini o cataloghi, si rinvia in genere alla documentazione tecnica allegata, che deve essere esplicitamente dichiarata parte integrante e sostanziale del contratto. Rientrano nella clausola le descrizioni di conformità a determinati standard, i dati dimensionali, le prestazioni dei macchinari, ecc. 4 - Il prezzo di vendita Il buon esito di una trattativa commerciale con l estero non è legato solo al fattore prezzo e alla concessione di particolari condizioni finanziarie ma, in particolare nella vendita di beni strumentali, dipende anche da altri fattori di competitività, quali il livello tecnologico del prodotto e gli eventuali servizi, quali assistenza tecnica, assistenza nella gestione, assistenza commerciale, ecc. Il prezzo di vendita è sempre la risultante di una serie di componenti. Pur quando si svolge una trattativa privata (piuttosto che una gara, in genere riservata a forniture di impianti e lavori), le condizioni contrattuali inizialmente non sono note e devono essere ancora negoziate. Per

cautelarsi si deve quindi avere come partenza un prezzo base, tenendo conto delle spese di consegna della merce, che comportano per l azienda costi diversi (trasporto nel luogo di consegna, costi assicurativi, diritti doganali, ecc.). Per determinate forniture si sommano poi i costi di servizi eventualmente proposti o richiesti (es.assistenza tecnica), la fornitura di ricambi, ecc. Il prezzo va dapprima determinato come se il pagamento avvenisse in contanti, salvo poi, se viene richiesta una dilazione, parziale o totale, di pagamento, aggiungere i costi finanziari relativi, quali quelli dello smobilizzo del credito dilazionato concesso al cliente. Altri costi finanziari che devono computarsi possono sussistere per il rilascio di fidejussioni a garanzia del rimborso di acconti ricevuti dall acquirente (Advance Payment Bond) o di corretta esecuzione del contratto (Perfomance Bond). L ultima operazione consiste nell aggiungere la percentuale di utile per giungere alla determinazione del prezzo finale di vendita. Il prezzo può essere fisso o soggetto a variazione. Qualora il venditore intenda cautelarsi contro aumenti di costi e la controparte sia d accordo, dovrà inserirsi una clausola di revisione del prezzo nella quale, partendo dal prezzo base e dalle sue componenti, dovranno essere concordate sia le fonti (listini, pubblicazioni ufficiali nazionali e/o internazionali, ecc.) dalle quali attingere le varizioni sia le modalità con cui applicare le variazioni stesse (fissando, ad esempio, un tetto massimo della variazione apportabile al prezzo base). 5 - Obbligazioni del venditore In generale e salvo sia diversamente stabilito, le obbligazioni principali del venditore sono: fare acquisire al compratore il diritto di proprietà del bene venduto; in ogni caso, consegnare entro i termini e secondo le modalità convenute il bene venduto, cioè immettere il compratore nel possesso del bene stesso; garantire che tale possesso non sia rivendicato da altri, rispondere dei difetti e garantire il funzionamento del bene venduto. Le pattuizioni relative alle obbligazioni del venditore hanno comunque un articolazione di diversa ampiezza a seconda dell oggetto della vendita (nella quale, ad esempio, possono essere inclusi anche montaggi, assistenza tecnica, formazione del personale, ecc). La consegna costituisce il momento esecutivo della compravendita e consiste, come prima detto, nell'immettere il compratore nel possesso della cosa venduta. Il concetto di possesso è eminentemente giuridico ed il possedere non è necessariamente legato alla materiale detenzione della cosa, ma si riferisce alla facoltà di disporre della stessa. Consegnare significa, quindi, mettere il compratore in condizione di disporre della cosa acquistata. 5.1 Le clausole di consegna (terms of delivery) - INCOTERMS Si tratta di clausole relative alla determinazione del luogo e dei tempi di consegna, al momento del passaggio del rischio dal venditore all acquirente, alle modalità del trasporto e a chi spetti l onere relativo, all eventuale assicurazione ed al soggetto a cui farne carico, alle specifiche dell imballaggio, ecc. La I.C.C. - International Chamber of Commerce (Camera di Commercio Internazionale), ha predisposto sotto la definizione INCOTERMS una serie di regole miranti ad individuare il soggetto al quale fanno carico i rischi relativi al trasferimento fisico delle merci dal magazzino del venditore al domicilio del compratore. Esse disciplinano le condizioni di resa della merce, che nella pratica mercantile sono sinteticamente indicate con espressioni convenzionali, quali - ad esempio - C.I.F., F.O.B., F.A.S., ecc., ma non coprono tutti i problemi relativi alla

consegna del bene venduto. Infatti, non specificano quando viene trasferita la proprietà della merce, trasferimento che avviene invece secondo le norme del diritto relative al contratto di compravendita. Inoltre, queste regole concernono esclusivamente il rapporto bilaterale venditore/compratore e non toccano le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con il vettore o con l eventuale assicuratore. Escluso il regime del diritto di proprietà, che resta di pertinenza dei diritti nazionali, gli INCOTERMS (pur non avendo prevalenza sulle norme interne) regolano le seguenti problematiche: la consegna delle merci; il passaggio dei rischi; la ripartizione delle spese; le formalità documentarie rispetto al passaggio delle frontiere. La versione attuale degli INCOTERMS è entrata in vigore il 1 gennaio del 2000 e, costituendo regole facoltative, le stesse sono applicabili solo in quanto le parti vi abbiano fatto espresso riferimento in contratto, con la dizione.. INCOTERMS 2000. Gli INCOTERMS in sintesi: (Rielaborazione dalla pub. I.C.C. n. 560, 1999) Clausole di resa partenza: GRUPPO E (EXW) Il venditore non assume alcuna obbligazione per quanto attiene al trasporto delle merci al di là del luogo in cui esse sono prodotte; l'organizzazione ed i costi del trasporto sono quindi a carico dell acquirente. EXW... ex works Franco fabbrica partenza Clausole di resa nolo non pagato : GRUPPO F (FCA, FAS e FOB) Il venditore esaurisce i suoi obblighi ed i suoi rischi nel momento in cui consegna le merci al vettore designato dall'acquirente, sul quale gravano quindi tutti gli oneri successivi a tale momento. FCA... Free carrier... Franco vettore... FAS... Free alongside ship... Franco Murata nave... FOB... free on Board... Franco a Bordo... Clausole di resa nolo pagato : GRUPPO C (CFR, CIF, CPT e CIP) Il venditore provvede a sue spese a stipulare il contratto di trasporto fino al luogo indicato dopo la lettera C, oltre il quale i costi sono a carico dell'acquirente.

CFR... Cost and freight... Costo e nolo... CIF... Cost Insurance & Freight... Costo, Assicurazione e Nolo... CPT... Carriage paid to... Trasporto pagato fino a... CIP... Carriage and Insurance paid to... Trasporto e Assicurazione pagati sino a... Clausole di resa arrivo : GRUPPO D (DAF, DES, DEQ, DDU e DDP) Il venditore è responsabile delle merci fino al momento del loro arrivo nel luogo convenuto e nella località di consegna: DAF... Delivered at Frontier... Franco Frontiera... DES... Delivered ex Ship... Franco Nave... DEQ... Delivered ex Quay... Franco Banchina... DDU... Delivered duty unpaid... Franco... da sdoganare DDP... Delivered duty paid... Franco... sdoganato N.B. ciascuna sigla che individua i termini di resa deve essere seguita dal punto fisico (luogo) in cui avviene il passaggio dei rischi e la merce viene consegnata al compratore. In particolare: EXW, FCA e DAF saranno seguiti dal luogo convenuto. FAS e FOB, dal porto d imbarco convenuto. CFR, CIF,DES e DEQ, dal porto di destinazione convenuto. CPT, CIP, DDU e DDP, dal luogo di destinazione convenuto. La seguente tabella raggruppa gli INCOTERMS per tipo di trasporto: INCOTERMS adatti a qualsiasi tipo di trasporto/i (multimodale incluso) INCOTERMS per il trasporto aereo INCOTERMS per il trasporto fluviale INCOTERMS per il trasporto via mare e acque interne EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP. FCA FCA FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ. Tra le clausole sopra riportate, la clausola EXW (Ex Works) è quella con meno oneri per il venditore, che però è esposto al rischio del mancato ritiro della merce da parte del trasportatore designato dall'acquirente. Al contrario, la clausola DDP (Delivered Duty Paid) è quella con meno oneri per il compratore, ma con lo svantaggio di non avere alcun controllo sullo svolgimento del trasporto. Le clausole di "resa merce" vanno perciò scelte valutando gli oneri ed i rischi che ciascuna comporta, gli usi commerciali del paese dove si vende/acquista, la propria forza contrattuale, ecc.

Tale precauzione deve essere adottata soprattutto negli scambi commerciali con gli operatori di paesi, es. gli U.S.A., ove per normativa o per usi locali alcune clausole di resa della merce non hanno sempre lo stesso significato che ad esse è normalmente attribuito, oppure in quei mercati ove sono in uso clausole particolari (es. CIF LANDED: costo, assicurazione e nolo sbarcato). 5.2 - Clausola di riserva della proprietà In determinati casi è possibile inserire in contratto una clausola di riserva della proprietà, allo scopo di impedire il passaggio della proprietà della fornitura all acquirente prima che sia avvenuto il completo pagamento del prezzo, pur trasferendosi all acquirente i rischi di danni fin dal momento della consegna della fornitura. Ai fini dell efficacia della clausola occorre però verificarne preliminarmente la validità e la procedibilità alla luce della legislazione del paese dell acquirente. 5.3 - Termini di consegna Nel contratto devono essere specificati i termini entro il quale la fornitura o le sue parti vanno effettuate. I termini di consegna sono fissati prevalentemente nell interesse dell acquirente: in genere é preferibile non porre date fisse di consegna ma stabilire periodi (es. mesi) che, anche nell interesse del venditore, decorrano solo dal verificarsi di determinati eventi, ad esempio dal pagamento dell anticipo o dalla entrata in vigore del contratto. Al rispetto dei termini di consegna sono collegate le pattuizioni relative all applicazione di penalità o anche alla risoluzione per inadempimento, pattuizioni nei confronti delle quali il venditore deve adottare particolari cautele. Occorre in primo luogo inserire la c.d. clausola di forza maggiore, configurante eventi documentabili (es. scioperi, sommosse, catastrofi, ecc.) in presenza dei quali si determina la sospensione temporanea senza penalità dei termini di consegna. In secondo luogo occorre limitare gli effetti dell applicazione delle penalità stabilendo che: la penale si applica solo dopo un periodo di tolleranza successivo allo scadere del termine ed è ridotta se la prestazione, benché in ritardo, viene comunque effettuata entro un certo tempo dallo scadere del periodo di tolleranza; il pagamento della penale costituisce liquidazione forfettaria del danno senza ulteriori pretese dell acquirente; la penale complessivamente non può comunque eccedere una cifra massima predeterminata; per quanto possa apparire ovvio è anche opportuno precisare che il pagamento delle penalità non compete ove i ritardi dipendano da cause addebitabili all acquirente. 5.4 - Documenti del commercio internazionale La Fattura commerciale ( Commercial Invoice) La distinta colli (Packing list)

La nota pesi (Weight List) Il certificato di origine (Origin Certificate) Il certificato di ispezione (Inspection Certificate) Il/i documento/i di trasporto Polizza / Certificato di Assicurazione La Fattura (Invoice) L'esecuzione dei contratti relativi a merci vendute all'estero comporta l'approntamento e l'emissione da parte della ditta esportatrice di alcuni documenti. In particolare, quando la merce è pronta per la spedizione l'esportatore provvede ad emettere la fattura specificando le merci fornite, il mezzo di spedizione e l'ammontare che il compratore dovrà pagare per la fornitura. La fattura, che servirà poi di base per i documenti necessari all'esportazione, deve in ogni caso contenere: l'esatta denominazione e sede della ditta esportatrice e del destinatario; una breve ma precisa descrizione della merce e il numero della tariffa doganale corrispondente; la quantità della merce (numero, lunghezza, peso, capacità); la clausola di resa della merce (Fob, Cif,ecc.); l'indicazione del prezzo pattuito e della valuta nella quale è espresso; la data del contratto; l'indicazione dei contrassegni apposti sugli imballaggi; il nome del vettore (nave, se il trasporto è effettuato via mare); gli eventuali oneri accessori (imballaggi, assicurazioni, diritti consolari); gli estremi dell'eventuale licenza import rilasciata dal paese importatore; il numero di posizione del centro meccanografico rilasciato alla ditta dalla competente C.C.; la specificazione del paese di origine; le modalità di regolamento del prezzo. Se la fattura sostituisce il contratto definitivo, è bene indicare anche: la legge applicabile/ tribunale competente (o l'organismo arbitrale) per eventuali controversie; le garanzie concesse al compratore per i prodotti venduti; il numero ed il tipo dei documenti da inviare al cliente. La fattura va redatta nella lingua del paese importatore, o quanto meno nella lingua commerciale in uso, sia per facilitare lo sdoganamento che per risparmiare le spese di una traduzione giurata che potrebbe venire richiesta dalle Rappresentanze diplomatiche estere in Italia. È opportuno stilare diverse copie della fattura da utilizzarsi per le eventuali operazioni di sdoganamento, per richiedere il certificato d'origine, per ottenere l'eventuale rimborso dei diritti di confine, ecc.. Un certo numero di copie vanno inviate al cliente estero. Un esemplare della fattura, vidimato dalla dogana con gli estremi della bolla doganale di esportazione deve essere conservato dal venditore a giustificazione della non applicazione dell'iva sulla fattura all'esportazione.

La distinta colli (Packing List) Emessa dal venditore, contiene: il riferimento alla fattura (n -data-cliente) la quantità ed il tipo dei colli (sacchi, pallets, casse ecc.) la loro marcatura e numerazione le misure, cubaggi e pesi, parziali e totali, la descrizione della merce presente in ogni collo gli estremi degli eventuali container La nota pesi (Weight List) E del tutto simile al packing list: in più evidenzierà pesi parziali, netti e lordi, di ciascun collo e peso totale della spedizione. Il certificato di origine (Origin Certificate) E il documento rilasciato (in Italia) dalle Camere di Commercio, su richiesta dell operatore. E uno strumento indispensabile per le dogane del paese importatore, che potendo accertare l esatta ed ufficiale origine delle merci da sdoganare, possono verificare il regime fiscale (agevolato o meno) da applicare a tale partita di merce. Talvolta, alcuni paesi pretendono anche che tale certificato sia vistato dai rispettivi Consolati o Ambasciate. Il certificato d'ispezione (Inspection Certificate) Emesso da Enti/Organizzazioni specializzate (Bureau Veritas SGS ecc.) accerta sulla base di controlli effettuati da periti nel luogo di produzione o spedizione - la rispondenza della merce (per quantità, peso e qualità) e degli imballaggi alle specifiche contrattuali.

Il documento di trasporto Varia in funzione del mezzo di trasporto e in generale: Funge da ricevuta del carico effettuato Formalizza il contratto di trasporto e ne costituisce la prova In alcuni casi assume il valore di un titolo di credito, e rappresenta la merce Polizza / Certificato di Assicurazione: Riportano il contenuto dell assicurazione stipulata a copertura dei rischi cui la merce è soggetta durante il suo trasferimento da un soggetto all altro e per i quali la copertura stessa è stata richiesta. La Polizza di Assicurazione riporta per intero tutte le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione. Il Certificato è più generico e fa riferimento alla polizza sulla quale viene emesso. 5.5 - Documenti rappresentativi di merce Se consegnare la merce significa immettere il compratore nel possesso della merce, cioè in condizione di disporre della merce stessa, in che modo ciò si può verificare nella pratica commerciale? Per quanto concerne la consegna della merce, il nostro legislatore ha previsto, tra le forme diverse dal semplice trasferimento diretto, solo l'ipotesi che la cosa venduta debba essere trasportata da un luogo all'altro, disponendo che, salvo patto od uso contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna affidando la cosa venduta al vettore o allo spedizioniere (art. 1510 Cod. Civ.). Si tratta di una norma di diritto interno che non si presta da sola a tutelare in ogni suo aspetto gli interessi di tutte le parti, tanto meno nel campo del commercio internazionale. È possibile però che al momento della stipulazione del contratto di trasporto vengano emessi degli speciali titoli di credito, i cosiddetti documenti rappresentativi di merce, che consentono al compratore di disporre della merce che ha acquistato, quando di tali titoli sia legittimo portatore in base alle norme che ne disciplinano la circolazione. Analogamente, documenti rappresentativi di merce possono essere ottenuti al momento del deposito della merce presso i Magazzini Generali.

In entrambi i casi, sostituendo alla materiale consegna della merce la circolazione dei documenti che la rappresentano, si mette l'acquirente in condizione di potere disporre della merce stessa e così, in definitiva, si facilitano gli scambi (sia direttamente sia indirettamente, in quanto sui documenti rappresentativi è possibile anche costituire diritti reali di garanzia a fronte di anticipazioni bancarie, ecc.). Si possono pertanto definire come documenti rappresentativi - o titoli rappresentativi di merci - quei titoli di credito che conferiscono a chi ne sia legittimo portatore, secondo le norme che ne disciplinano la circolazione, il diritto alla consegna e comunque il poter disporre di una determinata merce in corso di trasporto o depositata in un magazzino. I documenti rappresentativi incorporano il diritto di possesso e non quello della proprietà di una merce determinata detenuta da terzi (vettore o depositario). Infatti, indipendentemente dalla consegna della merce, la proprietà di cose determinate si trasferisce al compratore per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti. Del resto i documenti rappresentativi non portano l'indicazione che il caricatore / depositante è il proprietario della merce: nella pratica mercantile è normale che il trasporto o il deposito vengano effettuati da un incaricato che può agire in veste di rappresentante della proprietà, ma anche a nome proprio, appunto quale possessore della merce. 5.5.1 - Classificazioni dei titoli di credito In base alla situazione materiale in cui si trova la merce, esistono differenti titoli rappresentativi: a. per merce in viaggio: la Polizza di carico marittima per merce a bordo (On Board Bill of Lading); la Polizza ricevuto per l'imbarco (Received for shipment Bill of Lading); l'ordine (o buono) di consegna (Delivery order). b. per merce in deposito: la Fede di Deposito e la Nota di Pegno che attribuiscono piena disponibilità della merce solo quando circolano congiuntamente. In relazione alle loro modalità di circolazione (cioè in relazione alle modalità con cui escono dal patrimonio di una persona per entrare in quello di un'altra) i titoli di credito si distinguono in: titoli di credito al portatore; titoli di credito all'ordine; titoli di credito nominativi. Legittimo portatore dei documenti rappresentativi di merci è la persona che tale appare in base alle norme che disciplinano la circolazione dei titoli di credito. I titoli di credito al portatore si trasferiscono con la semplice materiale consegna; sul titolo non rimane traccia dei vari passaggi e per la mancanza di formalità sono dotati del regime di circolazione più snello; la detenzione (concetto materiale) del titolo equivale al possesso (concetto giuridico) dello stesso ed è sufficiente per l'esercizio dei diritti incorporati nel titolo. Il detentore/possessore è però soggetto all'azione di rivendica del titolo se il possesso non è di buona fede. I titoli di credito all'ordine si trasferiscono con la materiale consegna del titolo e con la documentazione della cessione, da compiersi sul titolo stesso mediante girata (che consiste in un ordine impartito all'emittente del titolo, scritto sul titolo stesso e sottoscritto dal girante). Nel caso specifico di documenti rappresentativi di merce, la girata consiste in un ordine al detentore della merce ed emittente del documento (vettore o depositario) di consegnare la merce:

a persona determinata, nel quale caso si tratta di girata piena, o al portatore del documento, nel qual caso può trattarsi di girata in bianco (cioè senza l'indicazione del nome del giratario) oppure di girata al portatore. Girante può essere il primo ordinatario del titolo o la persona indicata come giratario dell'ultima girata piena, oppure il portatore di un titolo girato in bianco o al portatore. Le girate possono essere in numero illimitato. I titoli di credito nominativi si trasferiscono (consegna a parte) con la documentazione della cessione effettuata sul titolo stesso e nei registri dell'emittente. Il giratario ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento del titolo nel registro dell'emittente. Questo tipo di girata non è però mai usata per il trasferimento dei documenti rappresentativi di merce. Legittimo portatore, cioè possessore di un titolo di credito al portatore, è il detentore del titolo; di un titolo di credito all'ordine, è il detentore ordinatario o l'ultimo giratario a seguito di una serie continua di girate, o il detentore nel caso in cui l'ultima girata sia in bianco o al portatore; di un titolo di credito nominativo, è il detentore intestatario o l'ultimo giratario a seguito di una serie continua di girate piene, datate ed autenticate. 5.5.2 - Identificazione del legittimo portatore di documenti rappresentativi di merce Visto che la funzione tipica dei documenti rappresentativi di merce è quella di circolare, cioè di passare dal patrimonio di una persona in quello di un'altra per consentire a quest'ultima di disporre della merce stessa, è ovviamente importante per il cessionario avere la certezza di riceverli da chi ne è legittimo portatore. Per i documenti nominativi e per quelli all'ordine girati con girata piena (che rientrano nella categoria dei titoli di credito così detti a legittimazione nominale) il problema è limitato all'identificazione del cedente. Per i documenti all'ordine con girata in bianco o al portatore e per quelli al portatore (che rientrano nella categoria dei titoli di credito così detti a legittimazione reale), l'identificazione del cedente non è espressamente richiesta dalla legge; però è opportuno valutare, secondo un diligente apprezzamento, tutte quelle circostanze di fatto che possano far sorgere nel cessionario dei dubbi circa la legittimità del possesso dei documenti da parte del presentatore. La mancata valutazione di tali circostanze, in sostanza, può pregiudicare l'acquisto in buona fede ed esporre l'acquirente ad azioni di rivendica da parte di chi sia stato spogliato del legittimo possesso dei documenti. 5.6 - Garanzie tecniche della fornitura Il venditore è tenuto a garantire che la fornitura sia esente da vizi e difetti di costruzione rispetto alle caratteristiche tecniche previste in contratto. Il venditore può limitare gli effetti della clausola ottenendo quanto meno che: sia prefissato un periodo massimo (il c.d. periodo di garanzia) entro il quale l acquirente può eccepire l esistenza dei difetti; l obbligazione sia assolta con l eliminazione dei difetti (eventuali sostituzioni delle parti difettose, ecc.) escludendo qualsiasi forma di risarcimento. Per determinate forniture può essere richiesta dall acquirente una garanzia di funzionamento, in specie per la capacità produttiva. Anche in tal caso non può concedersi da parte del venditore un tempo illimitato, ma dovrà essere prevista una serie di prove, eventualmente ripetute, per

riscontrare e rimediare alle eventuali carenze al riguardo. L acquirente può anche richiedere una garanzia (in genere bancaria) di adempimento (Performance Bond). 6 - Le obbligazioni dell acquirente L'obbligazione principale che sorge in capo al compratore è quella del pagamento del prezzo pattuito. Il pagamento del prezzo, salvo diversi accordi, deve avvenire al momento della "consegna" nel luogo ove questa si esegua; in assenza di pattuizioni circa il luogo del pagamento, esso deve avvenire al domicilio del venditore. I regolamenti con l'estero devono tener conto della/del: situazione economica della controparte / trasporto diverso / clausole di resa merce fiducia / conoscenza della controparte situazione del paese dell'importatore situazione contingente e/o consuetudini del mercato prodotto oggetto della compravendita diversa forza contrattuale tra le parti possibilità di attivare coperture assicurative ( per rischi commerciali e politici) mezzi di trasporto della merce clausole di resa merce e conseguente passaggio dei rischi (nonché diritti e obblighi) di trasporto. momento del perfezionamento del contratto e del passaggio di proprietà delle cose vendute. 6.1 - Pagamenti rispetto alla consegna Il pagamento rispetto alla consegna potrà essere: anticipato (in tutto o in parte) È la forma di regolamento caratteristica del mercato dominato dal venditore e, quando trattasi di pagamento totalmente anticipato, rappresenta la forma migliore in assoluto. Infatti:

dal punto di vista della sicurezza, il venditore è al coperto dal rischio dell'insolvenza del compratore; dal punto di vista finanziario, il venditore incrementa la propria liquidità o diminuisce la propria necessità di finanziamento per gli approvvigionamenti, nel caso non avesse già in magazzino la merce venduta. Il compratore può pretendere di essere garantito per la restituzione dell'anticipo versato, in caso di mancata consegna (Advance Payment Bond); in tale caso il venditore dovrà richiedere la concessione di un affidamento alla banca che emette la garanzia e sostenere le relative commissioni. Il compratore è invece nella posizione meno favorevole, in quanto: dal punto di vista della sicurezza, è esposto al rischio della mancata (o anche solo ritardata rispetto al termine pattuito) consegna della merce, della non corrispondenza della stessa alle pattuizioni per quanto concerne qualità, ecc.; dal punto di vista finanziario, diminuisce la sua liquidità ed aumenta, se del caso, il suo ricorso al credito. contestuale È l'unica forma di pagamento atta a soddisfare (in teoria) sia le esigenze del compratore che del venditore. Nella pratica, tuttavia, il compratore, che non ha normalmente la possibilità di verificare la merce prima del pagamento, sopporta gran parte dei rischi che sono invece tipici del pagamento anticipato. Il venditore, da parte sua, è coperto dal rischio di insolvenza della controparte, ma non dal rischio di mancato ritiro della merce. Il pagamento contestuale trova rara applicazione dato che le parti contraenti sono stabilite su piazze e Paesi diversi: in queste circostanze sono i documenti rappresentativi di merci che permettono di sostituire la consegna fisica della merce con la cessione dei documenti stessi, contro pagamento del prezzo. posticipato (in tutto o in parte) È la forma di regolamento caratteristica del mercato dominato dal compratore ed è la forma a quest'ultimo più favorevole specie quando si tratta di pagamento totalmente posticipato. Infatti: dal punto di vista commerciale, il compratore può opporre al venditore ogni eccezione circa la conformità della merce stessa alle pattuizioni contrattuali, inclusa quella sui tempi di consegna. dal punto di vista finanziario, il compratore non sopporta perdite di interessi e, se ha comprato per rivendere, neppure perdite di liquidità qualora sia in grado di pagare il prezzo d'acquisto col ricavo della vendita. Il venditore è invece nella posizione meno favorevole. Infatti: è esposto a tutte le eccezioni, anche pretestuose, sulla rispondenza della merce all'ordine. Inoltre, corre il rischio del mancato pagamento totale o parziale, di ritardi nel regolamento rispetto alle scadenze concordate, dell'insolvenza del compratore (in caso di fallimento di questi non potrà essere pagato che in percentuale, in concorso con gli altri creditori). Da non dimenticare, infine il rischio di intrasferibilità dei fondi a causa della situazione politico-finanziaria del debitore. dal punto di vista finanziario, sopporta una perdita di interessi e comunque una diminuzione della sua liquidità nonché il costo del credito cui eventualmente dovesse far ricorso. Il venditore potrà tuttavia ricorrere a varie forme di smobilizzo del credito vantato nei confronti dell'importatore attraverso interventi bancari volti ad attualizzare l'incasso di crediti futuri. Le operazioni più frequenti sono:

a) anticipo all'esportazione b) Sconto pro-soluto c) Sconto pro-solvendo 6.2 Pagamenti rispetto alla forma

6.2.1 - Le Rimesse Dirette Mezzi di pagamento che trovano esecuzione per esclusiva iniziativa del debitore: il pagamento mediante banconote l assegno il bonifico Il pagamento mediante banconote avviene (di solito) quando il compratore effettua e ritira l'acquisto direttamente presso i magazzini del venditore. In questo caso di distinguono due situazioni: 1. 1. Nel caso di un regolamento inferiore a controvalore di 20 milioni di lire il residente esportatore negozierà le banconote in banca segnalando esportazione inferiore ai 20 milioni di lire. 2. 2. Nel caso di regolamenti con banconote superiori ai 20 milioni bisogna distinguere se si tratta di una controparte residente UEM o extra UEM. Se il compratore è un residente UEM, entro 48 ore dovrà dichiarare l importazione di valuta presso la banca negoziatrice (inclusa la segnalazione di antiriciclaggio), se invece è extra-uem dovrà anche presentare la dichiarazione TD01 ottenuta in frontiera. La Rimessa diretta, più propriamente detta, si concretizza in una / un: rimessa assegno di conto corrente (ove permesso) o di banca bonifico bancario via lettera bonifico bancario via telex o SWIFT

Un regolamento effettuato con assegno, comporta per il venditore i seguenti svantaggi: una perdita di valuta pari al tempo occorrente per il ricevimento dell'assegno più i giorni banca applicati alla negoziazione SBF (salvo buon fine); il rischio di smarrimento nella posta e, naturalmente, il rischio che l'assegno non sia coperto e pertanto venga reso insoluto. Le banche italiane offrono alla loro clientela un servizio di accredito assegni, denominato LOCK BOX, grazie al quale il debitore estero potrà indirizzare l assegno stesso ad una banca del proprio paese presso la quale sia stata aperta una casella postale a nome della banca italiana (dell esportatore). La banca estera ogni giorno accrediterà tramite messaggio SWIFT la banca italiana, per tutti gli assegni ricevuti, S.B.F. (salvo buon fine). I vantaggi per l esportatore si concretizzano in minori perdite di valuta e in una maggiore tempestività nella conoscenza di eventuali insoluti.

6.2.2 - Regolamenti mediante incasso semplice Gli incassi semplici e documentari sono regolati dalla Pubb. 522 della ICC - International Chamber of Commerce, rev.1995 La banca trasmittente invierà i documenti alla Banca dell importatore indicata dall esportatore; in mancanza di indicazione, i documenti saranno inviati in una banca di propria scelta nel paese dell importatore. Le Banche non hanno nessun obbligo di controllare la regolarità dei documenti oggetto dell incasso: si limitano a controllarne la corrispondenza col mandato. La banca trasmittente non è responsabile delle azioni della banca incaricata. L esportatore può inviare direttamente i propri documenti direttamente alla banca dell importatore. Le merci non devono essere indirizzate all indirizzo di una banca, senza il suo preventivo accordo. Le banche non hanno nessun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce, incluso l immagazzinamento Si avranno incassi semplici nel caso che oggetto dell incasso sia:

una tratta (Bill of exchange), emessa dal venditore, da presentare per il solo pagamento oppure per l'accettazione ed il successivo pagamento; una ricevuta, emessa dal venditore, da presentare per il pagamento; un pagherò (Promissory Note), emesso dal compratore, che può essere: 1. 1. inviato al venditore prima della spedizione della merce; 2. 2. ritirato dal trasportatore al momento della consegna della merce; 3. 3. consegnato alla banca incaricata al momento del ritiro di documenti. Poiché il regolamento avverrà, nella maggior parte dei casi, in via posticipata rispetto alla consegna della merce, il venditore dovrà sopportare i rischi tipici del pagamento posticipato. Il venditore dovrà tenere inoltre presente: 1. 1. la diversità delle legislazioni di ogni singolo paese circa il valore ed il protesto dei titoli 2. 2. la possibilità di diminuire il suo rischio richiedendo l'avallo della banca del compratore sulla cambiale 3. 3. la possibilità di ottenere lo smobilizzo del titolo tramite un'operazione di sconto salvo buon fine (per effetti in Euro o divisa), oppure mediante un accredito immediato salvo buon fine (solo per Euro) o, nel caso di titoli avallati o garantiti da banca, con un'operazione di forfaiting (sconto pro-soluto). Incassi elettronici Gli incassi elettronici costituiscono una forma di regolamento alternativa al bonifico ed all invio di assegni bancari; il debitore ha, tra l altro, il vantaggio di pagare il valore nominale del suo debito, senza essere gravato da alcuna commissione e spesa di trasferimento. Il creditore può determinare con più esattezza i flussi finanziari della propria azienda poichè i pagamenti non sono più soggetti all iniziativa del debitore, ma avvengono a data certa e sono soggetti a spese limitate e certe. Alcuni paesi europei (primi fra questi Francia ed Italia) hanno negli ultimi 10 anni, sviluppato sistemi elettronici interni d'incasso, al fine di arginare la circolazione cartacea e quindi il trattamento singolo degli effetti/ricevute da incassare. Sono sistemi che funzionano nella divisa nazionale del debitore (ed ora anche in Euro), e che non prevedono nè accettazione, nè protesto (solo alcune banche francesi offrono il servizio d'accettazione e, a seguito di questo, l'eventuale protesto). Ogni "network" ha le proprie caratteristiche: in genere è possibile effettuare delle presentazioni per via telematica ed ottenere accrediti con valuta prefissata e salvo buon fine alla data di scadenza; gli insoluti devono essere avvisati entro un numero massimo di giorni, pena l irrevocabilità dell accredito. I sistemi in uso sono: LCR (Francia): l importo dell incasso viene addebitato direttamente sul conto del debitore che può però rifiutarlo entro 2 giorni lavorativi Lastschriften (Germania/Austria): sono ordini di addebito a Vista, e quindi non prevedono scadenza. Recibos o IEF (Spagna): sono del tutto simili alla nostra Riba In altri paesi, come il Belgio e la Gran Bretagna, esistono sistemi operanti all interno di singole banche, non ancora integrati però in sistemi nazionali. 6.2.3 Regolamenti mediante incassi documentari Gli incassi documentari, nei rapporti internazionali, sono regolati dalle Norme uniformi della I.C.C. - International Chamber of Commerce, relative agli incassi, Pubblicazione n. 522 I.C.C., revisione 1995.