Concordato preventivo: trattamento contabile e fiscale del bonus e delle plusvalenze derivanti dalla liquidazione dei beni



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Pratica di bilancio Il caso del mese di Fabio Giommoni * Concordato preventivo: trattamento contabile e fiscale del bonus e delle plusvalenze derivanti dalla liquidazione dei beni Nell ambito della disciplina delle imposte sui redditi non concorrono a formare la base imponibile le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo e le plusvalenze realizzate a seguito della liquidazione dei beni in esecuzione del concordato preventivo. Molto più incerto è invece il trattamento di dette sopravvenienze attive e plusvalenze ai fini dell Irap, attesa la natura straordinaria delle stesse. Premessa Il Tuir non contiene una specifica disciplina fiscale per il concordato preventivo, come invece per il fallimento 16. Agli imprenditori assoggettati a concordato preventivo si applicano, dunque, le regole ordinarie del reddito di impresa, ma con due importanti eccezioni riguardanti rispettivamente il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti e delle plusvalenze emergenti in sede di liquidazione dei beni aziendali. Il bonus da concordato La riforma del diritto fallimentare ha profondamente modificato la procedura di concordato preventivo, ampliandone notevolmente le modalità di esecuzione, ed ha tra l altro introdotto nuovi istituti quali: l accordo di ristrutturazione dei debiti art.182-bis L.F.; e la transazione fiscale art.182-ter L.F.. Tuttavia, anche dopo la riforma, la caratteristica principale del concordato preventivo continua ad essere la riduzione percentuale dei debiti verso i creditori (c.d. falcidia concordataria), che in capo al debitore stesso determina l insorgere di una sopravvenienza attiva (più precisamente una insussistenza del passivo ), che nella prassi viene definito bonus da concordato. In particolare, il bonus corrisponde alla differenza tra l importo dei crediti alla data del decreto di apertura del concordato preventivo e l importo dei medesimi crediti che il debitore o l assuntore si impegnano a pagare in attuazione del concordato. Il trattamento del bonus da concordato ai fini delle imposte sui redditi In ambito tributario il componente positivo di reddito derivante dalla falcidia concordataria assume la natura di sopravvenienza attiva ai sensi dell art.88 del Tuir. * 16 Dottore commercialista e Revisore legale Per la disciplina fiscale del fallimento si veda quanto previsto dall art. 183 del Tuir. 18

Tuttavia il co.4 dello stesso art.88 stabilisce espressamente che detta sopravvenienza non concorre a formare il reddito, con l evidente finalità di agevolare il ricorso da parte dei debitori alla procedura di concordato preventivo, non imponendo un onere fiscale sull importo del bonus da concordato 17. La disposizione che prevede la detassazione del bonus si applica, in particolare, al concordato preventivo e a quello fallimentare, previsti dalla Legge Fallimentare ed espressamente menzionati dal co.4 dell art.88 del Tuir, senza che assuma alcuna rilevanza la modalità di realizzazione degli stessi (ovvero concordato con cessione dei beni ai creditori, con garanzia, con assuntore, ecc.). La detassazione del bonus si applica anche ai concordati realizzati nell ambito di istituti speciali della medesima natura di quelli previsti dalla Legge Fallimentare, quale la procedura di insolvenza delle grandi imprese in crisi (in particolare la c.d. Legge Prodi di cui al D.Lgs. n.270/99). In tal senso, con la C.M. n.26/e/02 (par. 3), l Amministrazione Finanziaria ha interpretato estensivamente il co.4 dell art.88 del Tuir sul presupposto che: esiste una piena simmetria tra il concordato disciplinato dall art.124 e seguenti della legge fallimentare e le altre procedure concordatarie contenute nella stessa legge fallimentare e nel D.Lgs. n.270/99, alle quali si applica la medesima disciplina. Non altrettanto estensiva si è invece rivelata l interpretazione dell Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda l applicazione della detassazione alle riduzioni di debito derivanti dagli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall art.182-bis della Legge Fallimentare, sebbene tale posizione non sia stata espressa in documenti ufficiali. 18 Basandosi esclusivamente sul tenore letterale del co.4 dell art.88 del Tuir si è infatti negata l applicabilità della detassazione per i componenti positivi di reddito derivanti dalla stralcio di debiti nell ambito delle procedure di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis della Legge Fallimentare. Secondo tale impostazione, dunque, la sopravvenienza attiva emergente in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti deve concorrere integralmente alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole di competenza. Parte della dottrina ritiene, invece, che la non inclusione dell accordo di ristrutturazione dei debiti tra le procedure menzionate nel co.4 dell art.88 del Tuir, non sarebbe sufficiente ad escludere l applicazione della norma stessa anche alla sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio di debiti nell ambito di detta procedura. 19 Il termine concordato, utilizzato nel co.4 dell art.88 del Tuir, presenterebbe infatti, in tale contesto, un significato più ampio di quello risultante prima facie, da cui la possibilità di sostenere un interpretazione estensiva tale da ricomprendere nell ambito di tale norma anche la fattispecie degli accordi di ristrutturazione, prevista dalla nuova normativa fallimentare. 17 18 19 In dottrina si discute se il bonus concordatario rappresenti un componente escluso dal reddito imponibile o un componente esente o entrambi, a seconda della tipologia di concordato. Ciò in quanto nella relazione di accompagnamento alla bozza di Testo Unico (predisposta dalla Commissione presieduta dall'on.le Usellini) si legge che la riduzione dei debiti, nel caso di concordato fallimentare o concordato preventivo con cessione di beni ai creditori, non rientra tra le sopravvenienze attive (e quindi costituirebbe un provento escluso), perché in detta ipotesi cessa l esercizio dell impresa, mentre nel caso di concordato preventivo senza cessione di beni, costituisce una sopravvenienza attiva che a norma di legge è detassata (costituendo quindi un provento esente). Detta interpretazione è stata infatti espressa dall Agenzia delle Entrate nell ambito di una risposta fornita alla videoconferenza MAP del 18 maggio 2006 dal Direttore della Direzione Centrale Normativa Contenzioso dell Agenzia delle Entrate (cfr. G. Gavelli, Debiti, trattamento critico, in Il Sole 24 Ore dell 8/06/06, pag.22) e nella risposta ad un interpello con Nota 6 marzo 2006, prot. 954-35315/2006, che tuttavia non è stato oggetto di pubblicazione come risoluzione (cfr. G. Caruso, Il fisco non fa sconti sui fallimenti, in Italia Oggi del 2/08/06, pag. 43). Si veda, tra gli altri, A. Contrino, Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzioni di debiti e sopravvenienze attive, in Rassegna Tributaria, n. 1/11, pag.36 e G. Andreani e A. Tubelli, La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della Legge Fallimentare, in Il Fisco, n.44/06, pag.6802, i quali giungono alle stesse conclusioni seppure sulla base di presupposti diversi. 19

Il trattamento del bonus da concordato ai fini dell Irap Più complessa è invece la problematica relativa al trattamento del bonus ai fini dell Irap, atteso che lo stesso, pur rappresentando un componente straordinario (sopravvenienza attiva), è relativo a debiti che nella maggior parte dei casi derivano da operazioni che hanno generato componenti negativi dedotti ai fini Irap in esercizi precedenti. In particolare, con la riforma dell Irap, contenuta nei co.50 e 52, dell art.1, della L. n.244/07 (d ora in poi Finanziaria 2008) è stato sancito il ben noto divorzio dalle regole di determinazione dell Ires, per il quale, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, non si applicano più le regole del Tuir. Dunque ai fini Irap non può essere invocata la disposizione di cui co.4 dell art.88 del Tuir secondo la quale il bonus da concordato non concorre a formare la base imponibile del reddito di impresa. È quindi necessario valutare l imponibilità del bonus esclusivamente sulla base della disciplina propria dell Irap contenuta nel D.Lgs. n.446/97. A tale riguardo deve essere evidenziato che con la riforma apportata dalla Finanziaria 2008 risultano sostanzialmente confermati per le società di capitali e gli enti commerciali i seguenti principi di determinazione dell Irap, già vigenti nella precedente disciplina: principio di derivazione art.5, co.1, D.Lgs. n.446/97 la base imponibile Irap é determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell'art.2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lett.c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio; principio di correlazione art.5, co.4, D.Lgs. n.446/97 i componenti positivi e negativi classificabili in voci del Conto economico diverse da quelle rilevanti in base al principio di derivazione concorrono comunque alla formazione della base imponibile se sono correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. Per quanto riguarda le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti, si rileva che le stesse, in base al principio di derivazione, dovrebbero risultare escluse dalla base imponibile dell Irap, in quanto iscritte in voci del Conto economico non rilevanti. 20 Tuttavia, dette sopravvenienze potrebbero concorrere alla formazione della base imponibile Irap, secondo il principio di correlazione, se rappresentano variazioni di componenti negativi di reddito che hanno concorso alla formazione della base imponibile in esercizi precedenti. Al riguardo è stato sostenuto che nel caso del bonus da concordato, il principio di correlazione non opererebbe, in quanto lo stralcio attiene all aspetto finanziario e non economico della prestazione o della cessione 21. Di diverso avviso pare invece la Cassazione 22 che, seppure nell ambito della disciplina dell Irap vigente fino al 31/12/07 e con riferimento ad una fattispecie diversa dal concordato preventivo, ha stabilito che la sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione dei debiti a seguito di intervenuta transazione con i propri creditori concorre a formare la base imponibile Irap in base al principio di correlazione. 23 20 21 22 23 In tal senso si è espressa anche l Amministrazione Finanziaria con la R.M. n.29/e/04. Cfr. P. Meneghetti, Non c è solo il concordato, in Il Sole 24 Ore, del 28/12/09. Cass., sent. n.17603/10. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto tassabile ai fini Irap la sopravvenienza attiva anche se correlata a componenti del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti all istituzione dell Irap ad opera del D.Lgs. n.446/97. 20

Secondo la Cassazione, inoltre, nel caso di specie non assume rilevanza la circostanza che si viene a creare un fenomeno di doppia tassazione, poiché la corrispondente perdita su crediti, in capo al creditore, è in ogni caso indeducibile per espressa previsione normativa (art.5, co.3, primo periodo, del D.Lgs. n.446/97). Tale risultato è, infatti, insito nella disciplina dell Irap, ove è espressamente prevista l indeducibilità assoluta delle perdite su crediti. Pertanto, tenuto conto del recente orientamento della giurisprudenza, si deve ritenere che le sopravvenienze attive maturate per effetto della riduzione dei debiti dell impresa a seguito di concordato preventivo, ancorché di natura straordinaria, possano essere attratte nell ambito della tassazione Irap sulla base del principio di correlazione. 24 Per verificare l eventuale tassabilità ai fini Irap del bonus da concordato è quindi necessario distinguere l origine del debito oggetto di falcidia concordataria. Infatti: se la falcidia riguarda passività di natura commerciale, relative a costi imputati in precedenti esercizi alle voci B 6 e B 7 del Conto economico secondo lo schema di cui all art.2425 c.c., e come tali dedotti dal valore della produzione netta qualora, invece, la riduzione riguardi debiti verso gli istituti bancari, derivanti dunque da un mero rapporto patrimoniale o che comunque ha generato negli esercizi precedenti esclusivamente interessi passivi, esclusi dalla base imponibile Irap allora le relative sopravvenienze attive devono ritenersi imponibili in base al principio di correlazione; allora la sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti deve ritenersi irrilevante ai fini Irap, poiché non correlata a costi dedotti in precedenti esercizi. 25 Sulla questione sarebbe, tuttavia, opportuno che il Legislatore intervenisse per sancire la completa esclusione del bonus da concordato anche ai fini dell Irap, uniformando la disciplina di tale imposta a quanto previsto per le imposte sui redditi dal co.4 dell art.88 del Tuir, in modo da non penalizzare ingiustamente sotto il profilo dell imposizione Irap il ricorso dei debitori alla procedura di concordato preventivo. Le plusvalenze derivanti dalla liquidazione concordataria Le procedure di concordato preventivo, se si esclude la fattispecie del concordato c.d. di risanamento, sono generalmente caratterizzate dalla cessione dei beni facenti parte dell attivo patrimoniale del debitore. In particolare, sia nel caso di concordato con cessione dei beni all assuntore, sia nel caso di concordato con cessione dei beni ai creditori o a terzi, si possono generare plusvalenze attive fiscalmente rilevanti, determinate sulla base della differenza tra i valori di realizzo e i valori fiscalmente riconosciuti dei beni. Il trattamento delle plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi Nell ambito delle imposte sul reddito, le plusvalenze che si generano in capo al debitore assoggettato a concordato preventivo, a seguito della cessione dei beni, 24 25 Tale conclusione non sarebbe tuttavia valida per gli imprenditori individuali oppure per le società di persone che non hanno esercitato l opzione di cui all art.5-bis, co.2, del D.Lgs. n.446/97. Per tali soggetti, infatti, le sopravvenienze, così come le plusvalenze e le minusvalenze, non concorrono mai alla formazione della base imponibile del tributo regionale ai sensi di quanto previsto dall art. 5-bis, co.1, del D.Lgs. n.446/97. In tal senso M. Bana, S. Cerato, Concordato preventivo: profili critici in materia fiscale, in Il Fisco, n.24/11, pag.3793. 21

sono escluse dalla formazione della base imponibile a norma dell art.86, co.5, del Tuir, in base al quale: la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Al riguardo la Cassazione ha chiarito che la detassazione è applicabile a tutte le vendite di beni perfezionate in esecuzione della proposta omologata, e non soltanto a quelle effettuate nei confronti dei creditori, coerentemente con la ratio della norma, che è quella di ridurre l onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria 26. Pertanto, sono escluse dalla base imponibile del reddito di impresa non solo le plusvalenze realizzate nell ambito del concordato preventivo con cessio bonorum, ma anche tutte le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni in esecuzione di concordati preventivi anche diversi da quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori. Il trattamento delle plusvalenze ai fini dell Irap La medesima agevolazione prevista dall art.86, co.5, del Tuir non opera, invece, ai fini dell Irap, a causa dell impossibilità di applicare le disposizioni del Tuir dopo la riforma dell Irap ad opera della Finanziaria 2008. Anche per le plusvalenze vi è dunque la necessità di valutarne l imponibilità esclusivamente sulla base della disciplina propria dell Irap contenuta nel D.Lgs. n.446/97. A tale riguardo la nuova disciplina dell Irap, con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni aziendali, prevede per le società di capitali ed enti commerciali i seguenti principi: in generale, le stesse rilevano se iscritte tra gli altri ricavi ordinari del valore della produzione (voce A5), mentre qualora la componente di reddito venga considerata di natura straordinaria (voce E20 o E21) ne dovrebbe derivare la completa esclusione dalla base imponibile Irap. Al riguardo va tuttavia segnalato che in base ai principi contabili le plusvalenze realizzate a seguito della vendita di singoli beni strumentali devono essere generalmente iscritte nella voce A5 del Conto economico, assumendo dunque rilevanza ai fini Irap 27 ; le plusvalenze derivanti dall alienazione di aziende o di rami d azienda sono sempre di natura straordinaria e dunque escluse dalla base imponibile Irap (C.M. n.27/e/09); concorrono alla formazione della base imponibile Irap le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, in quanto correlati con componenti rilevanti in precedenti periodi d imposta, come le quote di ammortamento (C.M. n.27/e/09); concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile Irap (ancorché classificate nella voce E 20) le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili c.d. patrimonio, ovvero diversi da quelli strumentali all esercizio dell impresa e da quelli c.d. merce (art. 5, co.3 e 4, D.Lgs. n.446/97). 26 27 Cass., sent. n.22168/06 e sent. n.5112/96. Si consideri, infatti, che il concetto di provento od onere straordinario deve essere individuato sulla base dell estraneità, della fonte del provento o dell onere, rispetto all attività ordinaria dell impresa e non sulla base della ricorrenza di tale componente reddituale (Cfr. relazione ministeriale al D.Lgs. n.127/91). In coerenza con questa impostazione il documento OIC interpretativo n.1 del Principio contabile 12 - Classificazione nel Conto economico dei costi e ricavi, stabilisce che devono essere classificate nella voce A 5 del Conto economico ( Altri ricavi e proventi ) le plusvalenze derivanti dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell esercizio della normale attività produttiva dell impresa. Se non ricorrono queste condizioni (ad esempio, nel caso di alienazione di beni strumentali per un ridimensionamento dell attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E 20. 22

Ciò premesso, si dovrebbe concludere che nell ambito della liquidazione dei beni in sede di esecuzione del concordato preventivo le plusvalenze realizzate assumono rilevanza ai fini delle determinazione della base imponibile Irap secondo le seguenti regole: Se derivano dalla cessione di aziende o di rami d azienda Se derivano, invece, dalla vendita di singoli beni strumentali o di immobili patrimonio le plusvalenze sono sicuramente escluse dall Irap; le stesse sarebbero interamente tassate ai fini Irap. Tale ultima conclusione non pare possa essere condivisa, tenuto conto di un pronunciamento ministeriale che, sebbene riferito alla disciplina dell Irap vigente fino al 31/12/07, può ritenersi pienamente valido anche nell attuale disciplina dell Irap. Con la R.M. n.29/e/04 l Agenzia delle Entrate ebbe infatti a precisare che la plusvalenza conseguita in esecuzione di un concordato preventivo, non deriva dall alienazione di beni strumentali a seguito della fisiologica sostituzione dei cespiti, conseguente al deperimento economico tecnico da essi subito nell esercizio della normale attività produttiva dell impresa ; di conseguenza si tratta di un componente straordinario di reddito che deve essere rilevato alla voce E 20 del Conto economico, e dunque risulta escluso dalla base imponibile Irap. Tali conclusioni, seppur formulate sulla base della precedente disciplina dell Irap, devono essere ritenute valide anche nell ambito dell attuale versione del D.Lgs. n.127/91, in quanto attengono al corretto trattamento contabile da riservare alle plusvalenze realizzate in sede di esecuzione del concordato. Secondo l Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto previsto dai principi contabili 28, tali plusvalenze sono sempre di natura straordinaria, derivando da un evento eccezionale (la liquidazione concordataria) e non dalla normale sostituzione dei beni strumentali dell azienda. Questa impostazione non pare, infatti, in contrasto con i chiarimenti della C.M. n.27/e/09, in quanto risulterebbe confermato, da una parte, che le plusvalenze da cessione ordinaria dei beni strumentali sono tassate ai fini Irap e dall altra, che quelle da cessione straordinaria, come nel caso di liquidazione concordataria, sono invece escluse da Irap. In tale ultima fattispecie, dunque, il principio di derivazione prevarrebbe su quello di correlazione. In conclusione deve ritenersi che in sede di concordato preventivo anche le plusvalenze realizzate con riferimento alla vendita di singoli cespiti, oltre a quelle relative alla cessione di aziende e rami d azienda, sono escluse dalla formazione della base imponibile Irap. 28 Si veda la nota precedente per quanto riguarda la posizione assunta dall OIC. 23