Il concordato preventivo è un metodo per evitare il fallimento e salvare l azienda trovando un accordo con i creditori.

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Concordato preventivo: cos è e come funziona? Autore : Redazione Data: 28/01/2018 Il concordato preventivo è un metodo per evitare il fallimento e salvare l azienda trovando un accordo con i creditori. Ti è sicuramente capitato di sentire parlare di concordato preventivo con riferimento a un metodo per cancellare tutti i debiti che un azienda ha accumulato nel tempo e tornare sul mercato per una seconda vita, libera dalle azioni esecutive e dalle minacce di pignoramento. Ma per capire davvero a fondo cos è il concordato preventivo bisognerebbe sapere cos è il fallimento ossia l antitesi del concordato. Il fallimento è - ci sia consentita la metafora - la morte dell impresa commerciale: tutti

i beni vengono venduti e i soldi così ricavati sono distribuiti (tramite una procedura controllata dal tribunale) tra i vari creditori: dipendenti, fornitori, erario, ecc. Scopo del fallimento è quindi cancellare dalla realtà la società o la ditta affinché non possa nuocere ulteriormente al mercato e, nello stesso tempo, per evitare che la crisi di una realtà economica si spalmi anche sulle altre. Ebbene, il concordato preventivo è un metodo per evitare il fallimento, ossia mantenere in vita la ditta ma, nello stesso tempo, non lasciare completamente insoddisfatti i creditori. In questo articolo cercheremo, per sommi capi, di spiegare cos è il concordato preventivo e come funziona. Cos è il concordato preventivo Un azienda può ricorrere al concordato preventivo se vuole evitare il fallimento pur essendo in stato di insolvenza e intende tentare il risanamento (ad esempio attraverso la continuazione dell'attività) oppure se vuole liquidare il proprio patrimonio e distribuire il ricavato dei crediti. Con il concordato preventivo, dunque, l'impresa propone ai creditori un pagamento dei loro crediti secondo una percentuale che, per quelli chirografari (ossia che non hanno privilegi come ipoteche o non si tratta di lavoratori dipendenti) non può essere al di sotto del 20%; per i creditori privilegiati si ammette il pagamento parziale ed è ammessa la transazione fiscale e previdenziale. Per proporre un concordato preventivo, l azienda deve predisporre un piano secondo le proprie intenzioni: è chiaro che tanto più il piano tenderà a soddisfare i creditori, tanto maggiore sarà la possibilità che esso sia accolto e quindi che l azienda si salvi dal fallimento. Forme di concordato preventivo Esistono in realtà due tipi di concordato preventivo: il concordato ordinario: in tal caso la documentazione viene depositata insieme al ricorso il concordato con riserva (o in bianco): in tale ipotesi il debitore presenta la domanda e chiede un termine per predisporre la restante documentazione. Il debitore può prevedere due modalità per procedere al concordato: un concordato liquidatorio (ad esempio prevedendo la cessione dei beni);

un concordato di risanamento (ad esempio con un concordato con continuità). La domanda di concordato preventivo Il concordato preventivo si avvia con una domanda che l azienda deposita in tribunale (si tratta di un ricorso e di una complessa documentazione, costituita essenzialmente da una proposta, un piano e una relazione di un professionista). La domanda si propone al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale. Se quando viene presentata una domanda di concordato pende una domanda di fallimento, la procedura prefallimentare si sospende in attesa del voto dei creditori alla domanda di concordato. La domanda di concordato preventivo deve contenere: la proposta concordataria, destinata verso i creditori sociali che verranno chiamati a votare; il ricorso, destinato all autorità giudiziaria e che contiene la cosiddetta domanda orientata al Tribunale per accedere all istituto del concordato preventivo; e il piano che contiene una descrizione puntuale delle varie attività che il debitore intende perseguire per poter onorare la proposta. Il debitore all interno del ricorso (o con documenti allegati allo stesso) deve fornire: informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; informazioni sullo stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; un elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; informazioni in ordine al valore dei beni e ai creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Nel momento in cui viene presentata la domanda di concordato, il patrimonio del debitore viene protetto e congelato: vengono in particolare bloccate tutte le azioni esecutive (pignoramenti) e cautelari (ipoteche) dei creditori in modo da dare la possibilità di procedere alla valutazione dell istanza e alla votazione sulla stessa.

Dopo che il debitore presenta la domanda di concordato con la documentazione, il tribunale passa ad effettuare un vaglio sulla fattibilità e legittimità del programma e dichiara aperta la procedura. Il tribunale ordina di convocare i creditori non oltre i 120 giorni dalla data del decreto e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori. La votazione del concordato La caratteristica del concordato preventivo è che esso può essere approvato solo se viene accettato dai creditori (da cui la parola stessa «concordato»). Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Con l approvazione da parte dei creditori, le condizioni stabilite nel piano vincolano anche i creditori che hanno votato contro o che non hanno votato. Il piano approvato è quindi oggetto dell'omologazione da parte del tribunale, ottenuta la quale il debitore deve dare esecuzione ai pagamenti e alle altre misure previste nel piano, secondo le modalità e le regole in esso previste. Se invece la proposta non viene accolta il tribunale dichiara il fallimento dell azienda. A votare sulla proposta di concordato preventivo sono tutti i creditori chirografari anteriori al concordato inseriti nell'elenco dei creditori. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento anche nel caso in cui la loro garanzia sia contestata non hanno diritto al voto, salvo rinuncino alla loro prelazione. Se la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, essi hanno diritto al voto per la parte residua del credito in quanto equiparati ai chirografari. Di regola per pagamento non integrale si intende la previsione nella proposta di un pagamento parziale in denaro o anche con altre modalità. I creditori manifestano il loro voto nel corso dell'adunanza, sotto la direzione e il controllo del giudice delegato. I creditori che non hanno esercitato il diritto di voto possono far pervenire il loro voto entro il termine (considerato perentorio) di 20 giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza (la cosiddetta adesione tardiva).

La transazione fiscale Nella proposta di concordato preventivo (come nel piano di ristrutturazione dei debiti), l imprenditore debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei propri debiti tributari e previdenziali. Viene stabilita quindi solo per tali due fattispecie concorsuali, la possibilità di prevedere due distinte ipotesi di accordo: un accordo con l agenzia delle entrate e gli agenti della riscossione avente a oggetto i debiti tributari, mediante transazione fiscale; un accordo con gli enti di previdenza e assistenza avente a oggetto debiti per contributi obbligatori non versati, mediante transazione previdenziale. Il ricorso alla transazione fiscale è un opportunità e non un obbligo del debitore. Il debitore ha quindi la facoltà di chiedere l abbattimento del debito tributario e previdenziale. I tributi che possono essere oggetto di transazione sono tutti quelli amministrati dalle agenzie delle entrate, a eccezione dei tributi costituenti risorse dell Unione Europea. Possono formare quindi oggetto di transazione: Irpef, Ires, Irap, Ilor, Invim. Possono invece formare oggetto di transazione solo per la loro dilazione: Iva e ritenute d acconto e alla fonte non versate. Sono ammessi alla transazione fiscale anche: gli interessi di mora e le indennità legate a ogni singolo tributo, le sanzioni amministrative per violazioni tributarie, le imposte emergenti dalle dichiarazioni fiscali presentate fino alla data di deposito della domanda di transazione e non ancora liquidate, le imposte emergenti da liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e del controllo formale, le imposte derivanti da atti di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero e contestazione ancorché non definitivi, i crediti tributari iscritti a ruolo, i tributi pendenti per liti presso tutti i gradi della giurisdizione tributaria. I tributi locali, invece non possono essere oggetto di transazione fiscale perché non gestiti da agenzie fiscali. L agenzia delle Entrate, con proprio atto, decide l ammissione o il diniego della transazione per i tributi non iscritti a ruolo o per quelli iscritti ma non ancora consegnati all Agente della riscossione.

L Agente della riscossione decide su indicazione del direttore dell agenzia delle Entrate, l ammissione o il diniego della transazione avente a oggetto i tributi iscritti a ruolo e già consegnati. I crediti contributivi sono trattati nel seguente modo: i crediti destinati a enti, istituti e fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l invalidità e la vecchiaia devono essere pagati integralmente; i crediti per premi devono essere pagati integralmente; i crediti per contributi dovuti a istituti e enti per forme di tutela previdenziale possono essere pagati in una percentuale non inferiore al 40%; gli accessori dei crediti indicati al primo e al terzo punto devono essere pagati in una percentuale non inferiore al 40%. La proposta di transazione può prevedere una dilazione in 60 rate mensili. Caratteristiche del concordato preventivo Il debitore nella sua proposta può prevedere un trattamento differenziato per i creditori e in particolare può prevedere un pagamento parziale dei creditori privilegiati nel rispetto della par condicio e comunque con pagamento non inferiore al 20%. Con la presentazione della domanda di concordato vengono bloccate tutte le azioni esecutive e cautelari, inefficacia delle prelazioni, regole particolari per gli interessi. Il debitore è libero di decidere le caratteristiche del piano di concordato per soddisfare i creditori. I creditori possono fare proposte concorrenti e anche offerte concorrenti in caso di concordato c.d. chiuso. Il debitore può proporre una transazione fiscale e previdenziale per i crediti tributari e contributivi. Chi può chiedere il concordato preventivo? Il debitore (sia esso imprenditore individuale, società, associazione o diverso ente) può chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo se ricorrono tre condizioni:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) deve esercitare un'attività commerciale; deve versare in uno stato di crisi o di insolvenza; deve superare almeno una delle soglie di fallibilità. Per quanto riguarda le soglie di fallibilità: l impresa deve aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell istanza di fallimento (o dall inizio dell attività se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo uguale o superiore a euro 300.000; l impresa deve aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell istanza di fallimento (o dall inizio dell attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui uguale o superiore a euro 200.000; l impresa deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, uguale o superiore a euro 500.000. Anticipo delle spese Nel momento in cui apre la procedura, il giudice: determina una somma indicativamente necessaria per coprire le prime spese di procedura: l'importo deve essere pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura oppure una diversa minor somma, non inferiore però al 20% di tali spese; fissa un termine, non superiore a 15 giorni dall'emissione del decreto, entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale una somma di denaro pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura o la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal giudice.