N. 40 2007 DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 55% PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE



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N. 40 2007 DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 55% PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 36 del 31/05/2007, ha illustrato i benefici della detrazione d imposta IRPEF/IRES del 55%, introdotta dall art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007. Considerato che nella nostra precedente Circolare Unicaf n. 29 del 15/05/2007 avevamo commentato ampiamente la nuova disposizione, di seguito illustriamo i principali chiarimenti forniti dall Agenzia in merito a numerosi dubbi applicativi. ADEMPIMENTI L Agenzia conferma che l agevolazione in questione è delineata sulla falsa riga della detrazione d imposta del 36% relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per effetto dell esplicito rinvio della norma, con una particolarità, tuttavia, che vogliamo sottolineare sin dalla premessa: al fine della fruizione della detrazione del 55% non è necessaria alcuna comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Tale adempimento, che già nella nostra circolare avevamo ritenuto non dovuto, secondo le precisazioni ministeriali non è necessario per l attuazione della specifica finalità cui l agevolazione è diretta. L effettuazione dei lavori non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell Amministrazione finanziaria, né della comunicazione di inizio lavori alla ASL. Quest ultimo adempimenti, naturalmente, si renderà necessario in funzione dell osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Restano invece dovuti i seguenti adempimenti formali: indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell intervento. In proposito, nella circolare n. 36/E, l Agenzia precisa che, ancorché il Decreto Interministeriale di attuazione del 19/02/2007 non vi faccia espresso riferimento, questo adempimento deve ritenersi obbligatorio anche ai fini della detrazione del 55%. Inoltre, nella risoluzione dell Agenzia n. 152/E del 5 luglio 2007, viene puntualizzato che la detrazione del 55% compete solo a condizione che dalla fattura rilasciata al contribuente risulti specificamente che i lavori cui si riferiscono i pagamenti concretizzano uno o più interventi, finalizzati al risparmio energetico, riconducibili all elencazione contenuta nell articolo 3 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 ; acquisizione dell asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti dal Decreto Interministeriale 19/02/2007. Tale asseverazione può essere compresa nell ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate ed è finalizzata a dimostrare che l intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti dal citato decreto. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio (ad. es. detrazioni per spese sostenute per la riqualificazione energetica (art. 1, comma 344) e installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre (art. 1, comma 345) ), l asseverazione può avere carattere unitario; trasmissione all ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l anno solare, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta al 31 dicembre 2007), della

copia dell attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica dell edificio. Tale trasmissione può avvenire o per via telematica (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica), oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese, 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica. Tale attestato è finalizzato all acquisizione dei dati relativi all efficienza energetica propria dell edificio; trasmissione all ENEA, con le medesime modalità e nei medesimi termini indicati al punto precedente, della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell allegato E del citato decreto interministeriale 19/02/2007, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio energetico che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l importo utilizzato per il calcolo della detrazione; per i soggetti non titolari di reddito d impresa, pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. Tale obbligo è esplicitamente escluso dalla norma per i soggetti con reddito d impresa, in quanto il momento di pagamento non ha alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito; Conservazione da parte del contribuente, dell asseverazione e di tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta per la riqualificazione energetica. REDDITO D IMPRESA Come già precisato nella nostra precedente circolare, la novità più importante di tale agevolazione rispetto alle altre aventi caratteristiche analoghe, è l estensione del beneficio anche ai soggetti titolari di reddito d impresa, fra cui le società cooperative. Secondo quanto precisato nella circolare, per tali soggetti non è richiesto l obbligo del bonifico bancario, in quanto in tale fattispecie il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume nessuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito : il rispetto del principio di competenza, fa sì che il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e per i beni mobili, generalmente alla data di consegna o spedizione. SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE I soggetti che possono beneficiare della detrazione 55% possono essere classificati in due macro categorie: A) le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (società di persone, etc.), non titolari di reddito di impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; B) soggetti titolari di reddito di impresa, fra cui le cooperative, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Fra le precisazioni rinvenibili dalla circolare, segnaliamo: i titoli idonei a generare detrazione possono essere: proprietà, nuda proprietà, diritto reale o contratto di locazione (anche finanziaria) o di comodato. Nel caso di costi

agevolabili sostenuti su immobili in locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore del bene o dell'opera e non alla società di leasing. In tal caso la detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente: non ha quindi rilievo il canone leasing addebitato all'utilizzatore; sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Tale principio trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito privatistico e non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione (es: le spese sostenute dal marito su un abitazione appartenente alla moglie convivente, sono detraibili dal reddito del soggetto che le ha sostenute (marito), pur non essendo l effettivo proprietario; le stesse spese sostenute dal marito sull'ufficio A10, strumentale all'attività di impresa, arte o professione della moglie, non generano detrazioni di imposta in capo al marito). I soggetti di cui alle lettere A) e B). devono essere gli effettivi sostenitori della spesa, le quali devono rimanere al loro carico (quindi in caso di finanziamenti, l'importo detraibile deve essere calcolato al netto degli stessi). EDIFICI INTERESSATI Possono beneficiare della detrazione in argomento i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi anche quelli strumentali. Condizione essenziale è la preesistenza degli stessi: sono pertanto esclusi dall'agevolazione gli interventi effettuati per gli immobili in costruzione. Prova dell'esistenza dell'edificio può essere l'iscrizione dello stesso in catasto, la presenza di una richiesta di accatastamento, il pagamento dell'ici quando dovuto. INTERVENTI AGEVOLATI Gli interventi che possono beneficiare della detrazione del 55%, sono stati illustrati già schematicamente nella nostra precedente circolare a cui si rimanda; qui di seguito illustriamo utili precisazioni ministeriali rinvenibili dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 36/E in commento. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (articolo 1, comma 344) Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate nell'articolo 1, comma 344 della finanziaria 2007: è pertanto agevolabile qualunque tipo di opera tendente al raggiungimento del risultato di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. L'indice di risparmio previsto dalla norma deve essere conseguito in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono: questa precisazione comporta di fatto, che la detrazione prevista dal comma 344 è nella maggior parte dei casi utilizzabile solo quando l'intervento ha per oggetto l'intero fabbricato oppure nel caso in cui (più raro) l'intervento su una singola porzione immobiliare produca un minor fabbisogno energetico all'intero edificio. La categoria di interventi agevolabili in base al comma 344 ha carattere di genericità, in quanto è in essa ricompreso qualunque tipo di intervento incidente sulla prestazione energetica dell'edificio, fra cui a titolo esemplificativo: sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calori non a condensazione ma con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaia a biomasse, nonché gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti termici e gli interventi di coibentazione non aventi le

caratteristiche indicate nei commi successivi. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1, comma 345) La circolare 36 precisa che fra gli interventi appartenenti a questa categoria, non sono agevolabili quelli su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), a causa di un mancato coordinamento normativo. Da ciò discende che i lavori eseguiti sul pavimento o su coperture (tetti o lastricati), non consentono di usufruire della detrazione prevista dal comma 345, ma potranno godere dell'agevolazione generica prevista dal comma 344, sempre che siano rispettati i requisiti tecnici richiesti. Gli interventi agevolabili ai sensi del comma 345 sono pertanto quelli attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture opache verticali quali pareti (generalmente esterne), finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti richiesti dalla tabella riportata nell'allegato D del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Infissi: Devono intendersi compresi nella categoria degli infissi anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, quali ad esempio scuri o persiane o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. La circolare precisa inoltre che poiché il beneficio è inteso ad agevolare gli interventi da cui consegue un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. L'articolo 7 del decreto prevede, in proposito che per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti, il tecnico che redige l asseverazione deve specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella D allegata. Tale passaggio della circolare, non è molto felice, in quanto sembrerebbe richiedere sempre una asseverazione di un tecnico abilitato, anche quando la norma lo esclude: si pensi al caso della sostituzione degli infissi, le cui caratteristiche energetiche possono essere attestate dai produttori stessi. Pertanto, si ritiene che laddove la norma escluda esplicitamente la certificazione, come nel caso di sostituzione degli infissi (art. 7, comma 2, decreto 19/02/2007), non è necessario certificare la riduzione degli indici di trasmittanza. Installazione di pannelli solari (articolo 1, comma 346) L agevolazione è rivolta all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero di cura, scuole e università. La circolare precisa quindi che l'installazione di pannelli solari deve essere rivolta alla produzione di acqua calda (e non alla produzione di fonti energetiche alternative), per il soddisfacimento di bisogni non solo domestici, ma anche industriali. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 346) In relazione a tali interventi la circolare precisa che essi consistono nella sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di caldaie del tipo a condensazione. Sono pertanto agevolabili in virtù di tale comma, solo le sostituzioni di impianti con nuove caldaie a condensazione. Tipologie di caldaie diverse da quella a condensazione non godono dei benefici di cui al comma 346, bensì possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto. N.B: sono agevolabili la trasformazione degli impianti individuali o autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione di calore. E invece esclusa la

trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo. SPESE CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE Fra le spese agevolabili, la circolare 36/E, oltre a confermare la detraibilità delle prestazioni professionali sia per la realizzazione degli interventi, che per l acquisizione della certificazione energetica richiesta, precisa che sono ammesse alla detrazione del 55% anche le spese sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico. Così fra le spese per le opere indicate ai commi 345,346 e 347, sono comprese: fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; forniture e messa in opera dei materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, ed elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione di impianti solari termici, anche in integrazione di impianti di riscaldamento; smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente; parziale o totale fornitura e posa o in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi sono compresi anche quelli sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. DECORRENZA DELLA DETRAZIONE Sono detraibili le spese riferibili al periodo d'imposta 2007. Per i soggetti non titolari di reddito d'impresa, tale riferibilità la si riscontra in base al pagamento, il cui bonifico bancario deve essere stato effettuato fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2007. In virtù di tale precisazione sono agevolabili anche le spese fatturate nel 2006 ma pagate nel 2007, a condizione però che abbiano le caratteristiche previste dalla norma. Per i soggetti titolari di reddito d impresa le spese detraibili sono quelle imputabili al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007, secondo il principio di competenza. CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE La detrazione nella misura del 55% delle spese sostenute nel 2007 può essere fatta valere sia sull'irpef che sull IRES, a seconda delle caratteristiche del beneficiario, e deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi. L importo massimo di detrazione fruibile è stabilito dalla Finanziaria 2007, la quale, innovando rispetto alla disciplina ordinariamente prevista per le detrazioni d imposta, indica il limite massimo del beneficio, anziché il limite di spesa al quale commisurare la detrazione. Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili (vedi nostra circolare Unicaf n. 29/2007) rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d imposta ottenibile mediante la detrazione.

CUMULABILITÀ DEGLI INTERVENTI Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili (si pensi, ad esempio, alla sostituzione degli infissi ed alla climatizzazione invernale), il limite massimo delle spese detraibili è pari alla somma dei limiti fissati nelle singole fattispecie di interventi (nell esempio rispettivamente 60.000 per le finestre ed 30.000 per gli impianti di climatizzazione invernale: quindi 90.000 totali). Qualora vengano attuati interventi che interessano contemporaneamente due diverse fattispecie agevolabili, il contribuente dovrà imputare tale spesa ad una delle due categorie, dando le indicazione nella scheda informativa prevista dall'allegato E (allegato al Decreto 19/02/2007). Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e pertanto andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Es: marito e moglie che sostengono la spesa per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per un importo complessivo di 80.000, con una quota procapite di 40.000, potranno detrarre il 55% limitatamente all'importo massimo complessivo di 60.000. Per gli interventi condominiali il limite massimo di ogni intervento deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Esclusa da tale regola è la categoria di cui al comma 344, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a parti dell'edificio: in tale ipotesi l'ammontare di 100.000 deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI SUI QUALI SONO STATI SEGUITI GLI INTERVENTI La detrazione del 55%, conformemente alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, segue il possesso dell'immobile nelle ipotesi in cui sia trasferita a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Permangono invece in capo al conduttore o al comodatario le detrazioni per le spese sostenute, anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI In considerazione della possibile sovrapposizione del beneficio 55%, con quello del 36%, il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. Con la circolare n. 36/E e con la risoluzione n. 152/E del 2007, l'amministrazione finanziaria conferma, in sostanza, la possibilità di beneficiare contemporaneamente delle due detrazioni, ma, sulle spese che interessano entrambi gli interventi, il contribuente potrà usufruire di una sola detrazione (la più conveniente). Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.