Agevolazioni fiscali per interventi sugli immobili per il risparmio energetico



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Agevolazioni fiscali per interventi sugli immobili per il risparmio energetico L ultima Finanziaria (L. 24 dicembre 2007, n. 244) conferma anche per il 2008 una serie di agevolazioni fiscali connesse con interventi di vario tipo sugli immobili. Possiamo distinguere due principali tipologie di agevolazione: 1. agevolazione 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio; 2. agevolazione 55% per interventi di risparmio energetico; è utile notare che le due agevolazioni sono concettualmente distinte ma, dal lato pratico, hanno molti punti di contatto, sia per il fatto di essere entrambe riferibili a interventi su unità immobiliari sia per gli aspetti regolamentari. 1. AGEVOLAZIONE 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO. L agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ha come fonte normativa l art. 1 della L. n. 449 del 1997 (Finanziaria 1998). E un agevolazione in vigore da ormai 10 anni, in quanto ripetutamente prorogata dalle leggi finanziarie successive a quella che l ha introdotta, con caratteristiche pressoché immutate, fatti salvi il tetto di spesa agevolabile (attualmente, 48 mila euro) e la misura percentuale della parte agevolabile (attualmente 36%). L art. 1, co. 17 della Finanziaria 2008 proroga ulteriormente, per il triennio 2008-2010 l agevolazione 36%, per quanto riguarda sia la detrazione ai fini delle imposte dirette (Irpef) sia l aliquota Iva ridotta al 10% (per lo stesso triennio, a partire dalle fatture emesse dal 1/1/2008). Analizziamo la tecnica normativa seguita dalla Finanziaria 2008: - il richiamo normativo contenuto nella lettera a) del comma 17, legge n. 244/2007, rimanda all art. 2, co. 5 della L. n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003); questa, a sua volta disponeva la proroga della detrazione Irpef, introdotta dall art. 1 della L. n. 449 del 1997, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria (sulle parti comuni di edifici residenziali ex art. 1117, co. 1, c.c.), nonché (sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze): di manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo e ristrutturazione ; - il richiamo normativo contenuto nella lettera b) del comma 17, L. n. 244 del 2007, rimanda all art. 9, co. 2 della L. n. 448 del 2001 (Finanziaria 2002, come risultante, alla data del 31/12/2003, a seguito delle modifiche successive alla sua prima emanazione), che a sua volta disponeva l applicabilità della detrazione di cui trattasi relativamente agli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo nella particolare ipotesi in cui riguardassero interi fabbricati fossero eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; in base alla proroga contenuta nella finanziaria 2008 i lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2010, e la successiva alienazione o assegnazione dovrà avvenire entro il 30/6/2011 (nb in questi casi la detrazione spetta all acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell unità immobiliare risultante nell atto pubblico di compravendita o di assegnazione); - il richiamo normativo contenuto nel comma 18, rimanda, invece, all art. 7, co. 1, lettera b), della L. n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000), la quale, a sua volta, prevedeva che (fino alla fine del 2000) alle prestazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anche per le manutenzioni ordinarie/straordinarie, oltre che agli interventi di restauro-risanamento Pag. 1 di 9

conservativo o ristrutturazione) fosse applicabile l aliquota Iva (agevolata) del 10%; In pratica, la Finanziaria 2008: - dispone la proroga dell agevolazione 36% per un ulteriore triennio (2008-2010); - per tale periodo, fissa il tetto massimo di spesa agevolabile (riferibile all unità immobiliare, e non distintamente a ciascun comproprietario) in euro 48 mila e stabilisce che la quota delle spese che dà diritto alla detrazione è pari al 36% delle spese sostenute; - oltre alle tradizionali condizioni per godere dell agevolazione (es. pagamento tramite bonifico bancario), la Finanziaria 2008 (comma 19) conferma la condizione aggiuntiva prevista dalla Finanziaria 2007 (al comma 388) e dal DL n. 223 del 2006 (art. 35, co. 19, DL n. 223 del 2006, nel testo convertito dalla legge n. 248/2006), secondo cui la fattura del fornitore deve evidenziare distintamente il costo della manodopera impiegata per fornire il servizio (circolare Agenzia Entrate 16/2/2007, n. 11). In base alla distinzione tecnica operata dall art. 31, lettere a), b), c), d), L. n. 457 del 1978, richiamato dall art. 1, co. 1 della L. n. 449 del 1997, gli interventi agevolabili sono riconducibili a una qualsiasi delle seguenti tipologie: 1. manutenzioni ordinarie (solo se eseguita su parti comuni e non anche su singole unità abitative o loro pertinenze); 2. manutenzioni straordinarie; 3. restauro e risanamento conservativo 4. ristrutturazioni (qui nell accezione propria del termine); 2. AGEVOLAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO. L agevolazione per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ha una finalità diversa rispetto all agevolazione del 36%, rispetto alla quale può essere in molti casi alternativa, ma non cumulabile. Uno degli aspetti di differenziazione è costituito dal fatto che l agevolazione 36% è riferibile ai soli edifici residenziali, mentre l agevolazione 55% è applicabile ai fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (compresi gli immobili utilizzati in attività d impresa). La detrazione 55%, dal punto di vista degli interventi agevolabili, è concessa in relazione a lavori (principalmente di manutenzione straordinaria e ristrutturazione) che riguardano le parti esterne dell edificio (tetto, muri, infissi), gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, che raggiungono il risultato di migliorare la prestazione energetica dell unità immobiliare (riducendone il fabbisogno energetico). L agevolazione 36%, inoltre, vale solo ai fini Irpef, mentre quella del 55% può essere fatta valere anche per l Ires. Per quanto concerne l agevolazione 55%, i riferimenti normativi sono i seguenti: - commi 344-349 dell articolo unico della Finanziaria 2007 (L. 27/12/2006, n. 296); - decreto 19/2/2007, del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, il quale, ai sensi dell'art. 1, co. 349, della L. n. 296 del 2007, disciplina i contenuti tecnici degli interventi agevolabili e le modalità per fruire della detrazione, richiamando le normative tecniche e fiscali rilevanti. In particolare, fa riferimento al D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 (integrato con il D.Lgs. 29/12/2006, n. 311) e al decreto 18/2/1998, n. 41, del Ministro delle Finanze, concernente le norme di attuazione della L. n. 449 del 1997 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia; - decreto 26/10/2007, del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, il quale integra la regolamentazione dettata dal dm 19/2/2007, sempre ai Pag. 2 di 9

sensi dell'articolo 1, co. 349, della L. n. 296 del 2007, a parziale rettifica delle indicazioni fornite con il precedente dm; - la Finanziaria 2008, all art. 1, commi 20-24, che ha prorogato l agevolazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, apportando alcune modifiche. La prassi amministrativa vigente è la seguente: - circolare Agenzia delle Entrate 31/05/2007, n. 36; - risoluzione Agenzia delle Entrate 05/07/2007, n. 152; - risoluzione Agenzia delle Entrate 11/09/2007, n. 244; L agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d imposta correlata all ammontare delle spese sostenute (e rimaste a carico, oltre che adeguatamente documentate ). Più precisamente: - l ammontare agevolabile è pari al 55% delle spese sostenute (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge); tale ammontare è da suddividere in rate annuali costanti, con un minimo di 3 rate e un massimo di 10 (novità della Finanziaria 2008, comma 24, lett. b)), a scelta del contribuente; - la detrazione d imposta (l agevolazione ai fini delle imposte dirette, Irpef o Ires) è pari, secondo le regole generali, al 19% dell ammontare della rata degli oneri agevolabili (= tot. spese agevolabili x 55% : n rate x 19%); - la detrazione così calcolata (entro i limiti massimi stabiliti, distintamente per le varie tipologie di intervento) può essere portata in diminuzione dell imposta lorda che emerge dal quadro RN della dichiarazione dei redditi. E applicabile, inoltre, l aliquota Iva agevolata al 10%. L agevolazione in commento non è limitata alle sole persone fisiche, ma può essere usufruita da una serie molto ampia di soggetti, anche nell ambito di attività d impresa. Infatti, è rivolta a tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Più precisamente, i soggetti ammessi a fruire dell agevolazione 55% sono i seguenti (vd. art. 2, dm 19/2/2007): - le persone fisiche, gli artisti/professionisti, gli enti pubblici e privati, i soggetti di cui all'art. 5 del Tuir non titolari di reddito d'impresa (società semplici e associazioni professionali), che sostengono le spese per l esecuzione degli interventi agevolati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; - i soggetti titolari di reddito d'impresa (es. imprese individuali e familiari, snc, sas, spa, srl, sapa) che, come sopra, sostengono le spese per l esecuzione degli interventi agevolati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. I soggetti appartenenti a una delle categorie sopra indicate possono fruire della detrazione a condizione: a) che sostengano le spese ed esse rimangano a loro carico; b) posseggano o detengano l immobile su cui è effettuato l intervento in base ad uno dei seguenti titoli: proprietà, nuda proprietà, altro diritto reale, contratto di locazione anche finanziaria (relativamente all utilizzatore), contratto di comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione 55% anche i familiari (vd. art. 5, co. 5, Tuir) che sostengano Pag. 3 di 9

le spese (mantenendole a proprio carico) qualora siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (ad eccezione degli immobili strumentali all attività d impresa, artistica o professionale). L agevolazione in analisi è riferibile ai fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), ivi compresi, quindi, oltre quelli abitativi, i fabbricati strumentali ad attività d impresa o artistico/professionali. Gli immobili, tuttavia, devono essere già esistenti : non sono perciò agevolabili gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile (in realtà, infatti, tali edifici hanno già un obbligo di conformità a determinati standard minimi di prestazione energetica fissati a livello comunitario). L esistenza dell edificio può essere provata dall iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ici, se dovuta. Gli interventi che possono godere dell agevolazione 55% possono essere distinti nelle seguenti macro-categorie: 1. interventi di riqualificazione energetica globale su edifici esistenti (art. 1, comma 344, Finanziaria 2007). Può riguardare qualsiasi intervento o combinazione di interventi (tetto, finestre/infissi, cappotti murali, caldaie, ecc. ecc.) che permetta complessivamente di ottenere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.Lgs. n. 192 del 2005 (come modificato dal D.Lgs. n. 311 del 2006) ovvero nell allegato C del dm 19/2/2007 (che riproduce le tabelle di cui all allegato C del D.Lgs. n. 192): - qualora il suddetto indice di prestazione energetica venga conseguito anche grazie alla realizzazione degli interventi che la legge finanziaria 2007 individua separatamente ai commi successivi al 344 (relativo a quanto qui in rassegna) e considera autonomamente agevolabili (entro un limite massimo di detrazione specificamente determinato), se si ottiene anche la riqualificazione energetica dell edificio, potrà applicarsi quanto previsto dal comma 344: in particolare, la detrazione massima sarebbe pari a 100.000 (invece di 30.000 e 60.000 euro, limiti applicabili, distintamente, agli interventi riferibili specificamente agli infissi e alle caldaie, rispettivamente ai sensi dei commi 345 e 347 della Finanziaria 2007). Non è possibile far valere autonomamente (cumulandole) le agevolazioni previste per le distinte tipologie di intervento (in altri termini, non è ammesso richiedere l agevolazione sul totale della spesa sostenuta, ai sensi del comma 344 e poi calcolare separatamente anche le distinte agevolazioni sulle componenti di spesa riferibili ai commi 345 e 347). Gli interventi agevolabili ai sensi del comma 346 (pannelli solari), che non incidono sul livello di climatizzazione invernale citato dal comma 344, invece, possono essere oggetto di separata valutazione, ai fini del calcolo della detrazione e, quindi, l agevolazione ex comma 346 può essere fatta valere anche in aggiunta a quella calcolata per aver conseguito la riqualificazione energetica ai sensi del comma 344; - il valore massimo complessivo della detrazione fiscale (si osservi che, per tutte le tipologie di intervento agevolabile, l importo massimo stabilito dalla Finanziaria è da riferire alla detrazione e non alla spesa sostenuta, ciò costituisce un importante differenziazione dell agevolazione 55% rispetto alla disciplina ordinariamente prevista per le detrazioni d imposta, agevolazione per le ristrutturazioni, in cui i tetti monetari stabiliti sono da riferire alle spese e non alla detrazione) è di 100.000 (in altri termini, con una semplice formula matematica è possibile comprendere che la spesa massima agevolabile è pari a circa 181.818); dal 2008 l agevolazione (il 55% della spesa, Pag. 4 di 9

con il predetto tetto massimo di spesa) è da ripartire in un numero di quote costanti variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente; - non è previsto, contrariamente ad altre tipologie di interventi agevolabili al 55%, che i lavori possano riguardare parti o unità di edifici, con ciò potendosi intendere che l indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono; 2. interventi su strutture opache e su finestre/infissi (art. 1, comma 345, Finanziaria 2007). Si tratta di interventi riguardanti l involucro degli edifici, relativi alla sostituzione, modifica e/o integrazione delle strutture opache orizzontali (coperture/tetto, pavimenti) o verticali (come pareti, vetrate e finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti di dispersione di calore richiesti dalla tabella D riportata nell allegato del DM 19/2/2007). Non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata citata tabella D, ma è necessario che a seguito degli interventi tali indici si riducano ulteriormente: - il DM 19/2/2007 non ha fatto riferimento agli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture/tetto e pavimenti), nonostante essi siano menzionati dal comma 345 della Finanziaria 2007, considerato che non sarebbe stato tecnicamente possibile rispettare i valori indicati dalla Tabella 3, allegata alla Finanziaria 2007, poiché in tale Tabella, per un errore redazionale, i valori di trasmittanza dei suddetti elementi costruttivi sono stati riportati invertendo quelli riferiti ai pavimenti e quelli riferibili alla copertura (colonne 3 e 4). Ne è derivato che, nel 2007, si è ritenuto che gli interventi riguardanti tetti e pavimenti potessero godere dell agevolazione solo ai sensi del comma 344, qualora consentissero (di per sé o anche assieme ad altre tipologie di intervento) di ottenere la riqualificazione energetica globale ex comma 344; la Finanziaria 2008, con l art. 23, ha corretto l errore (con efficacia retroattiva al 1/1/2007), rettificando l impostazione della suddetta Tabella 3; - il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 (in altri termini, la spesa massima agevolabile è pari a circa 109.090); dal 2008 l agevolazione è da ripartire in un numero di quote costanti variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente; Gli interventi possono riguardare edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari; L asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita, relativamente alle finestre comprensive di infissi, da una certificazione dei produttori di tali beni, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti (che dovrebbero essere indicati nell attestazione del tecnico), corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto; 3. installazione di pannelli solari (articolo 1, comma 346, Finanziaria 2007), per la produzione di acqua calda sia in ambito domestico sia in relazione ad esigenze produttive o, più in generale, in ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale (es. acqua calda per usi domestici o industriali o per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università): - il DM 19/2/2007, come modificato dal dm 26/10/2007, subordina l'agevolazione in commento al possesso, oltre che della garanzia per almeno cinque anni, della certificazione di qualità conforme alle norme Uni EN 12975 o alle UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e alle UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'unione europea o della Svizzera; - l asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita, relativamente ai pannelli solari realizzati in autocostruzione, da una certificazione di qualità del vetro solare, secondo le norme Pag. 5 di 9

UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario; - il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 (la spesa massima agevolabile è pari a circa 109.090); dal 2008 l agevolazione è da ripartire in un numero di quote costanti variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente; 4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 347, Finanziaria 2007). Ci si riferisce a interventi consistenti nella sostituzione (integrale o parziale) degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (in pratica, le caldaie): - la Finanziaria 2007 limitava l agevolazione alla sostituzione con impianti dotati di caldaie a condensazione ; il comma 20 della Finanziaria 2008 estende l agevolazione anche alle spese per impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31/12/2009, ma a livello nazionale, entro i limiti di spesa di 2 milioni di euro annui e conformemente alle modalità che dovranno essere stabilite da apposito decreto del Ministro dell Economia; - non risulta agevolabile l installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344; - il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 (la spesa massima agevolabile è pari a circa 54.545); come per gli altri interventi, dal 2008 l agevolazione è da ripartire in un numero di quote costanti variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente; - l asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita, relativamente alle caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw, da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Sono riconducibili alle spese agevolabili suddette anche: - le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi sopra elencati (ivi compresi le prestazioni riferite alla redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica; - le spese per le opere edilizie, per l installazione e per la messa in opera (es. degli infissi o delle caldaie), funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico, tra cui: 1. fornitura e messa in opera di materiali da coibentazione e di impianti di climatizzazione nonché realizzazione delle pertinenti opere murarie; 2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 3. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; 4. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 5. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di Pag. 6 di 9

distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Per ulteriori chiarimenti sulle casistiche riconducibili agli interventi agevolati, si rimanda ai DM 19/2/2007 e 26/10/2007 nonché alla più volte citata circolare dell Agenzia delle Entrate n. 36/2007 (tenendo presente, tuttavia che ogni elencazione deve ritenersi meramente esemplificativa). Gli adempimenti formali. In base al comma 348, lettere a) e b) della legge 296/2006 nonché all art. 4 del dm 19/2/2007, l agevolazione 55% è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali: 1. il contribuente deve acquisire l'asseverazione di un professionista abilitato (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari) che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti previsti (vd. art. 6, 7, 8, 9, DM 19/2/2007). Serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti dai citati decreti. Come già anticipato, il comma 24, lett. c), della Finanziaria 2008 stabilisce che la documentazione suddetta non è necessaria: per gli interventi di cui al comma 345 (strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi) della legge n. 296/2006, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari; nonché per gli interventi di cui al comma 346 della stessa Finanziaria, riferito ai pannelli solari; invece, per gli impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della L. n. 296 del 2006) l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto; 2. il contribuente, inoltre, deve acquisire un attestato finalizzato a indicare i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio: la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 192, qualora introdotta dalla Regione o da altro ente pubblico locale, ovvero (alternativamente), negli altri casi (qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure) l attestato qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del DM 19/2/2007. Gli importi pagati per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano fra le spese che concorrono a formare l ammontare agevolabile. Successivamente, il contribuente deve: 3. trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it) o per raccomandata all'enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2007) copia dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell attestato di qualificazione energetica, ove prescritti; 4. trasmettere all'enea, con le medesime modalità previste per la certificazione energetica (o l attestato di qualificazione energetica) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del DM 19/2/2007 (contiene una serie di dati identificativi relativi al soggetto che ha sostenuto le spese, all'edificio, alla tipologia di intervento eseguito, ecc.); Devono essere rispettate, inoltre, le seguenti prescrizioni: Pag. 7 di 9

5. i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa. 6. il contribuente deve conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, se dovesse farne richiesta, l asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'enea, nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione. L'Amministrazione finanziaria, inoltre, potrà richiedere l'esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione. E utile evidenziare che, contrariamente a quanto previsto per la detrazione del 36%, non è necessario effettuare preventivamente alcuna comunicazione né all Amministrazione finanziaria (es. comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara), né alla ASL (in relazione a quest ultimo ente, tuttavia, restano fermi eventuali obblighi generali dettati dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri). Si ritiene che il richiamo operato, ai fini della detrazione del 55%, dal comma 348, primo periodo, della Finanziaria 2007, alle modalità di cui all'articolo 1 della L. n. 449 del 1997, e successive modificazioni, renda necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie dal comma 388 della stessa L. 296 del 2006, che subordina l'agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. L Agenzia delle Entrate, infatti, ritiene che tale condizione, nonostante il decreto di attuazione della detrazione 55% non vi faccia espresso riferimento, operi anche in relazione agli interventi di risparmio energetico. L ambito temporale dell agevolazione 55%. La Finanziaria 2007 disponeva che fossero agevolabili le spese riferibili al periodo d imposta 2007. La Finanziaria 2008 proroga al triennio 2008-2010 l applicabilità delle agevolazioni (fatta salva la particolare ipotesi del comma 20, secondo periodo, legge n. 244/2007, che è applicabile fino alla fine del 2009). Per ciascun periodo d imposta interessato dall agevolazione, l imputazione temporale della spesa è da verificare, a seconda dei vari soggetti beneficiari, nel modo seguente: - per i soggetti non titolari di reddito d'impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, artisti, professionisti, associazioni tra artisti e professionisti prive di personalità giuridica e altri soggetti compresi nelle disposizioni dell art. 5 del Tuir ove differenti da quelli indicati al punto successivo) danno diritto alla detrazione le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario dal 1 gennaio al 31 dicembre; - per i soggetti titolari di reddito d'impresa (es. imprese individuali o collettive che esercitano imprese commerciali, in base alla definizione contenuta nel Tuir), per i quali gli interventi di risparmio energetico sono inerenti all'esercizio dell'attività d impresa, danno diritto alla detrazione le spese imputabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre secondo i criteri tipici del reddito d impresa (principio di competenza). In chiusura, avvertiamo che la trattazione che precede non è da considerare esaustiva ma meramente esemplificativa. Ulteriori aspetti della materia attinente le agevolazioni per il risparmio energetico riguardano: Pag. 8 di 9

- l acquisto di frigoriferi a basso consumo energetico, motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, variatori di velocità (Finanziaria 2007, co. 353, 358, 359, disposizioni prorogate dalla Finanziaria 2008, co. 20), per i quali è riconosciuta una detrazione del 20%; - i nuovi impianti fotovoltaici gestiti dagli enti locali, anche qualora non siano integrati nell edificio (vd. Finanziaria 2008, co. 173-174), per i quali sono riconosciute particolari tariffe incentivanti (cd. conto energia fotovoltaico ). Come indicato nelle premesse, per approfondimenti (es. aliquota IVA, cumulabilità con altre agevolazioni, fruibilità dell agevolazione in caso di pluralità di possessori o in caso di trasferimento dell unità immobiliare), rimandiamo, oltre che alle norme citate, alla copiosa prassi amministrativa sulla materia. Per ulteriori chiarimenti, oltre che per consulenze e preventivi lo studio PC è a vostra disposizione. Dott. Arch. Loredana Cicellyn Comneno loredana.cicellyn progettazione-consulenza.it Pag. 9 di 9