Il ticket in sanità. alcune note. Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti Politiche della Salute



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Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti Politiche della Salute Il ticket in sanità alcune note 1

Il ticket in sanità Il ticket è una compartecipazione al costo dei farmaci e delle prestazioni specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. Con il D.L. 23/03/89 vengono emanate le prime disposizioni in materia di partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, per l assistenza specialistica, ospedaliera, farmaceutica ed idrotermale. I primi criteri di esenzione dalla partecipazione alla spesa risalgono al DM 24.5.89 Tuttavia, è con la legge n. 537 del 1993, successivamente modificata dalla legge n. 724 del 1994, che la materia assume, nelle linee generali, le caratteristiche attuali. Il D.Lvo 124/1998 ("Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, ) interviene nuovamente a modificare la disciplina ma le previsioni più innovative relative all introduzione dell ISEES (il cosiddetto sanitometro ) rimangono inattuate. Successive modifiche sono state apportate negli anni successivi: in particolare, va citato l art 4 comma 3 della Legge 405/2001, mantenuto in vigore anche dalle norme più recenti, 1 che stabilisce: Gli eventuali disavanzi di gestione ( ) sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano ( ): a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;( ). Attualmente, i Ticket riguardano: I Farmaci Le prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali Le prestazioni in Pronto Soccorso 1 Finanziaria 2007 Legge 296/2006 art. 1comma 796; punto 1.4 Patto per la Salute 2006; Accordo Stato Regioni 23.3.2005 allegato 1) 2

TICKET SUI FARMACI La Legge Finanziaria 2007 2 conferma il tetto massimo di spesa farmaceutica (13% per la convenzionata 3 ) (16 % per la totale 4 ). Se il tetto del 13% viene superato, le Regioni applicano una quota fissa per ricetta e/o confezione di importo idoneo a garantire l integrale contenimento del 40% ( ) in alternativa possono adottare diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata purché di importo adeguato per garantire l integrale contenimento del 40% 5 I Ticket sui Farmaci sono dunque stabiliti dalle singole Regioni. I Farmaci sono divisi in due fasce: FASCIA A: farmaci essenziali, fondamentali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria. Sono farmaci a totale o parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale (con Ticket per i non esenti). Devono essere prescritti su apposito ricettario. Il Servizio Sanitario Nazionale, se sono disponibili due farmaci con lo stesso principio attivo, ma con un prezzo diverso, fornisce gratuitamente solo quello meno costoso. (l AIFA stabilisce i cosiddetti prezzi di riferimento dei medicinali equivalenti ) Se il cittadino insiste nel volere il farmaco più costoso (anche se prescritto dal medico), pagherà la differenza. FASCIA C E C bis: farmaci non essenziali, completamente a carico del cittadino 6 Solo i pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia e le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, qualora il medico di famiglia attesti la comprovata utilità terapeutica per l'assistito (Legge 203/2000) sono esenti dal pagamento dei medicinali in fascia C Oggi esiste la possibilità di vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica ad esercizi commerciali diversi dalle farmacie 7 (con facoltà di praticare sconti sul prezzo di confezione) Le spese per Medicinali non rimborsabili o per pagare il ticket sono detraibili dall annuale dichiarazione dei redditi. La ricetta può contenere prescrizioni con limiti quantitativi e durata limitata. Le ricette possono essere usate più volte se ripetibili (disposizioni specifiche). 2 idem Legge 296/2006 art. 1 comma 796 lettera f) 3 Legge 405/2001 art. 5 4 Legge 326/2003 art. 48 comma 1) 5 Finanziaria 2007 Legge 296/2006 art. 1 comma 796 lettera l 1) 6 La Legge (149/2005) ha stabilito che per i medicinali di fascia C da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, il farmacista è obbligato ad informare il paziente dell eventuale presenza di medicinali aventi la stessa composizione quali-quantitativa e la stessa forma farmaceutica con un prezzo più basso (però non può effettuare la sostituzione se sulla ricetta il medico ha indicato la non sostituibilità del medicinale) 7 Legge 4 agosto 2006, n. 248 3

TICKET SULLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti Politiche della Salute - CGIL nazionale settembre 2007 I costi delle prestazioni specialistiche (visite, esami, analisi di laboratorio) sono determinati sulla base di un apposito tariffario nazionale e regionale, e variano a seconda della tipologia delle prestazioni stesse. Per questo il ticket varia a seconda della tariffa della prestazione. Il DM Sanità del 12.9.2006 ha fissato il limite massimo delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, confermando quelle per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale già fissate dal DM 22.7.1996. Se le Regioni dovessero fissare tariffe più alte, è a carico del bilancio regionale l eccedenza fra la tariffa regionale e quella nazionale. Attualmente, l'importo massimo per ricetta del ticket è di Euro 36,15 8. Ma alcune Regioni (Lombardia e Sicilia) hanno superato il limite dei 36,15 euro. Ogni ricetta non può contenere più di 8 prestazioni della stessa branca specialistica 9. Oltre questo limite deve essere compilata una nuova ricetta per la quale si pagano ulteriori tickets. Con la Legge Finanziaria 2007 10, al ticket in vigore (36,15 euro come limite massimo) è stato aggiunto il ticket in cifra fissa di 10 euro per ricetta. Questo ha comportato un fenomeno paradossale: per alcune prestazioni conviene pagare per intero la tariffa piuttosto che il ticket, come dimostra ad esempio la seguente Tabella 11 : Esame Tariffa Nuovo ticket fisso sulla ricetta Costo tot prestazione Colonscopia 36.15 10 euro 46.15 Ecograf addominale inferiore 32.05 10 euro 42.05 Ecograf addominale superior 36.15 10 euro 46.15 Ecografia pelvica 31 10 euro 41.00 Ecograf mammaria bilaterale 35.90 10 euro 45.90 Elettrocardiogramma 11.65 10 euro 21.65 Fundus oculi 7.75 10 euro 17.75 RX torace 15.50 10 euro 25.50 Questa situazione, che ha portato molti cittadini a rivolgersi direttamente alle strutture private a pagamento, ha causato un ripensamento anche da parte delle Regioni. La Legge 17 maggio 2007, n. 64 ha abolito il ticket fisso di 10 euro per ricetta dal 1.6.2007, stanziando le risorse equivalenti (511 milioni di euro per il 2007) al mancato introito. Per il 2008 e il 2009 il Governo si è formalmente impegnato a cancellare questi ticket (costo circa 800 milioni di euro/anno). 8 art 8 comma 15 Legge 537/1993 e successive modificazioni 9 art 35 comma 1 Legge Finanziaria 1998: Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte.in ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, ( ) che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta puo' contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie ( ) 10 Legge 296/2006 art 1 comma 796 lettera p) 11 Tariffario Regione Lazio 4

Mancato ritiro dei risultati di visite o esami Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti Politiche della Salute - CGIL nazionale settembre 2007 A decorrere dal 1º gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali.(art 1 comma 796 lettera r) Legge Finanziaria 2007) TICKET IN PRONTO SOCCORSO La Legge Finanziaria 2007 12 fissa a 25 euro il Ticket per le prestazioni in Pronto Soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata classificate come codice bianco, ad eccezione di traumatismi ed avvelenamenti. n pagano questo ticket i cittadini esenti per le prestazioni specialistiche e tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni che hanno applicato a carico del cittadino oneri più elevati. I Ticket in Pronto Soccorso sono presenti in alcune Regioni da diversi anni 13. Erano già applicati, con modalità differenti (valore, esenzioni, codici, ecc.), da 12 Regioni a fine 2006 (vedi tabella riepilogo ticket per regione ). I codici di gravità, per l accesso al Pronto Soccorso, sono articolati in quattro categorie ed identificati con colore diverso: codice rosso: molto critico, priorità massima pazienti con compromissione delle funzioni vitali, accesso immediato alle cure; codice giallo: mediamente critico, priorità intermedia; codice verde: poco critico, priorità bassa, prestazioni differibili; codice bianco: non critico, pazienti non urgenti; L Accordo del 25 ottobre 2001, tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, disciplina l organizzazione del sistema di accoglienza e valutazione dei pazienti nei pronto soccorso o dipartimenti di emergenza e accettazione. L Accordo contiene le Linee guida sul triage intraospedaliero per gli utenti che accedono direttamente in pronto soccorso. 12 Legge 296/2006 art 1 comma 796 punto p) 13 Erano prevsti già dall art 2 comma 4 D.Lvo 124/1998. In Friuli VG sono in vigore dal 1992 5

Abruzzo TABELLA: Riepilogo Ticket per Regione (per i non esenti) Farmaci 0,50 euro/confezione, max 1 euro/ricetta (dal 2007) Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti Politiche della Salute - CGIL nazionale settembre 2007 Prestazioni Specialistich e Diagnostiche ambulatoriali 14 max 36,15 euro Specialistica: - 1^ Visita - Controllo 20,66 euro Basilicata max 36,15 euro 20,66 euro PRONTO SOCCORSO (prima della Legge Finanziaria 2007) Codici bianchi e verdi: da 21 a 36 euro Esenti: come per specialistica Calabria max 36,15 euro 20,66 euro Campania 1,50 euro/confezione esclusi farmaci generici-equivalenti (dal 2007) max 36,15 euro 18,59 euro Emilia Romagna max 36,15 euro 18 euro controllo 13 euro Friuli V.G. max 36,15 euro 25,5 euro controllo 16 euro Lazio max 36,15 euro 13,63 euro controllo 12,76 euro Liguria 2 euro/confezione, max 4 euro/ricetta max 36,15 euro 20,66 euro Lombardia 2 euro/confezione, max 4 euro/ricetta Invalidi lavoro-civili>2/3: 1 euro/confezione, max 3 euro/ricetta max 46 euro 23 euro controllo 19 euro (dal 2007) Marche max 36,20 euro 16,50 euro controllo 12,90 euro Molise Piemonte Puglia 1 euro/confezione solo se prezzo superiore a 5 euro (idem ma euro 0,50 se confezioni farmaco generico) max 3 euro/ricetta 2 euro/confezione, max 4 euro/ricetta. Patologie croniche: 1 euro/confezioni max 3 euro/ricetta. Altri casi 1-3 euro. 16 max 36,15 euro max 36,15 euro 20,66 euro 18,60 euro controllo 11,65 2 euro/confezione, max 5,5 euro/ricetta max 36,15 euro 19,21 euro 0,50 euro per casi particolari 17 controllo 12,01 euro Sardegna max 36,15 euro 17,04 euro controllo 11,36 euro Sicilia 2 euro/confezione da 0,50 a 2 euro per casi particolari 19 max 36,15 euro + 2 euro quota fissa/ricetta 20,91 euro controllo 15,13 euro Toscana max 36,15 euro 18,60 euro controllo 12,90 euro Trento max 36,15 euro 20,65 euro controllo 12,90 euro Bolzano 2 euro/confezione, max 4 euro/due o più confezioni 1 2 euro per casi particolari 20 max 36,15 euro 18,10 euro controllo 11,90 Umbria max 36,15 euro 16,53 euro controllo 12,91 o 16,53 21 Valle D aosta max 36,15 euro 22,70 euro controllo 14,20 euro Veneto 2 euro/confezione max 4 euro/ricetta max 36,15 euro 18,95 euro controllo 13,15 Codici bianchi; 23 euro visita, max 36,15 euro prestazioni (come per specialistica) Codici bianchi 15 ; da 7,74 a 30,98 euro Esenti: come per specialistica Codici bianchi; max 36,15 euro (come per specialistica)?? Esenti: come per specialistica Codici bianchi; da 35 a 50 euro Esenti età <6 >65 anni Codici bianchi; max 36,15 (come specialistica) Esenti: come specialistica Sì Codici bianchi; 25 euro Codici verdi: 15 euro 18 Esenti: come specialistica Evento accaduto entro 6 ore e se non assistibile dal MMG; max 36,15 (come specialistica) Esenti: come per specialistica Codice bianco; ma in base alla gravità da 15 a 100 euro Esenti: come specialistica, figli <14anni redd.fam<36.152euro, 50% sconto figli a carico. Codici bianchi; max 36,15 (come per specialistica) Esenti: come per specialistica Codice bianco; max 36,15 (come x specialistica). NO: età <3 anni >65anni. NO con impegnativa MMG e accesso entro 6 ore Sì 14 (N.B. ticket al netto dei 10 euro/ricetta) La ricetta può contenere fino a 8 prestazioni della stessa branca. 15 Friuli VG - n si paga il Ticket anche se l accesso è classificato come Codice bianco, se è ritenuto inevitabile il ricorso al PS. 16 Piemonte - 1 euro/confezione, max 3 euro/ricetta per: antibiotici monodose, medicinali x fleboclisi, IFN x epatite cronica (max 6 pezzi/ricetta) 17 Puglia - euro 0,50/confezione per: antibiotici monodose, medicinali x fleboclisi, IFN x epatite cronica, analgesici oppiacei terapia dolore severo, deferoxamina x talassemia, farmaci x protocolli terapia immunosoppressiva trapiantati, galenici e officinali x terapia dolore neoplasie 18 DGR Sardegna 5/22 2007: no ticket se intervento del 118, infortuni lavoro, richiesta di ricovero del MMG, traumatismi avvelenamenti acuti. 19 Sicilia - euro 0,50/confezione, max 1,50/ricetta (3pezzi) agli esenti x patologia. 2 euro/confezione x pluriprescrizioni (antibiotici iniett. Monodose, IFN x epatite cronica). 1 euro medicinali x fleboclisi. 20 Bolzano - 1 euro/ricetta per gli esenti da ticket x specialistica. 1 euro/confezione 2euro/più confezioni figli fiscalmente a carico dei genitori 21 Umbria - 16,53 euro se la visita di controllo è richiesta dal MMG, 12,91 euro se è richiesta dallo Specialista. 6

Le esenzioni Le esenzioni dal pagamento dei Ticket variano nelle diverse Regioni: è il caso soprattutto di quelli sui farmaci e, in alcune Regioni, dei Ticket sul Pronto Soccorso. Sulle prestazioni specialistiche, fino ad oggi, tutte le Regioni (salvo Lombardia e Sicilia) hanno applicato le disposizioni nazionali. Le esenzioni sulle Prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali Queste esenzioni sono previste dalle norme nazionali e sono dovute a diverse ragioni: Reddito Patologia Cronica Malattia Rara Invalidità Gravidanza Diagnosi precoce tumori Esenzioni per REDDITO Nella tabella 22 sono indicate le categorie di cittadini che hanno diritto a tale tipo di esenzione (Legge 537/1993 e successive modificazioni). Tabella: esenzioni per reddito Categorie di esenti Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico Prestazioni esenti Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche La Dichiarazione di esenzione dell'interessato è da apporre sul retro della ricetta Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. Per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). Il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione. 22 (Fonte: Ministero della Salute) 7

Esenzioni per patologie croniche e invalidanti Le malattie croniche e invalidanti, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal Decreto ministeriale n. 329/1999, successivamente modificato dal Decreto 296/2001 (e dal regolamento delle malattie rare DM 279/2001). In questi Decreti le patologie sono divise in gruppi e a ciascuna sono riconosciute le prestazioni correlate esenti dal ticket. Le esenzioni vanno richieste all Azienda USL di residenza con apposito certificato medico rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico. Le esenzioni valgono solo quando la malattia è già accertata. Un'apposita sezione del web del Ministero della Salute è dedicata alle Esenzioni per patologie croniche. Esenzioni per Malattie Rare Le malattie rare sono patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche, che presentano una bassa prevalenza, inferiore al limite stabilito dal Parlamento Europeo di 5 casi su 10.000 abitanti. Il Decreto ministeriale 279/2001 prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Nella sezione malattie rare del web del Ministero della Salute è disponibile l elenco delle malattie che danno diritto all esenzione ed il testo del Decreto n. 279/2001. Esenzioni per Invalidità Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche (per avere informazioni sui ticket farmaceutici, introdotti da norme regionali, gli assistiti devono rivolgersi alla Regione di appartenenza). Nella tabella che segue sono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio (Decreto ministeriale 1 febbraio 1991, art. 6). Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalle competenti Commissioni mediche (vale solo per l invalidità civile). L accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell attestato di esenzione. Tabella: esenzioni invalidità Categorie di esenti Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V Invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 Invalidi civili con indennità di accompagnamento Ciechi e sordomuti Ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (1) Vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 Coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale Prestazioni esenti Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali della classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità. Prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante. Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali della classe C) su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità. 8

Esenzioni per Gravidanza L elenco delle prestazioni esenti da ticket è contenuto nel Decreto Ministeriale 10 settembre 1998. In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente 23 : le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche; alcune analisi, elencate nell ALLEGATO A al Decreto, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza, prescritte dallo specialista gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dall ALLEGATO B al Decreto. In caso di minaccia d aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell evoluzione della gravidanza; tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell ALLEGATO C al Decreto, prescritte dallo specialista; tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista. Esenzioni per Diagnosi precoce tumori Oltre alle prestazioni diagnostiche offerte dalle Aziende sanitarie locali nell ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce l esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket 24 : la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello; l esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni; la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni. La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione. L intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente. Esenzioni per altri casi Altre esenzioni riguardano: I soggetti danneggiati da Vaccinazioni obbligatorie, Trasfusioni e somministrazioni di Emoderivati. Soggetti in caso di donazione di sangue, organi, tessuti. 23 (Fonte: Ministero della Salute), art. 85 Legge Finanziaria 2001 24 (idem) 9

LE ESENZIONI SUI FARMACI Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti Politiche della Salute - CGIL nazionale settembre 2007 Scheda in costruzione. Si possono consultare, intanto, le schede curate dell Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (aggiornate a luglio 2006 marzo 2007) sulla Assistenza Farmaceutica ( partecipazione alla spesa e distribuzione diretta ) o il n. 44 della Rivista ASI (novembre 2006). www.assr.it LE ESENZIONI IN PRONTO SOCCORSO Scheda in costruzione. Si possono consultare, intanto, le schede curate dell Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (aggiornate a maggio 2007) su Pronto Soccorso ospedaliero (partecipazione alla spesa) : www.assr.it 10

Numero Esenti per patologie croniche o invalidità n.b. dati parziali riferiti al 2003 25 Sommando il numero degli esenti per patologia cronica con il numero degli invalidi, per le regioni che hanno fornito entrambi i dati, si ottengono i risultati riportati nella tabella 8, riferiti ad una popolazione di 15.507.281 soggetti (50.18% del totale). (tabella 8). I soggetti titolari di entrambe le esenzioni (malattia cronica + invalidità) sono stati conteggiati tra gli esenti per patologia. Tabella 8: soggetti esenti per patologie croniche e totale dei soggetti esenti (per patologie croniche + invalidi), suddivisi per ambito territoriale, nelle 6 regioni e p.a. che hanno fornito tale riscontro (dati espressi in %) ---------------------- (*) invalidi ex art. 6 commi 1 e 2 DM 1 febbraio 91 regioni e p.a. % esenti patologia % esenti per patologia + invalidi Valle d Aosta Lombardia p.a. Bolzano Emilia Romagna Umbria Basilicata 14.24 16.45 14.49 16.20 15.04 14.03 17.52 18.36 18.56 19.74 20.35 19.01 TOTALE 16.17 19.60 I dati mostrano che nei 6 ambiti territoriali studiati (Valle d Aosta, Lombardia, p.a. Bolzano, Emilia - Romagna, Umbria e Basilicata), sommando al numero degli esenti per patologia cronica quello degli invalidi, la percentuale dei soggetti in possesso di una esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria raggiunge il 19.60%, salendo di oltre 3 punti percentuali rispetto a quella dei soli soggetti esenti per patologia (16.17%). Disaggregando per ambito territoriale, tale differenza varia tra i 2 ed i 5 punti percentuali (figura 3). Figura 3: confronto tra le percentuali degli esenti per patologia e del totale degli esenti (patologia cronica + invalidi), suddivisi per ambito territoriale, nelle le 6 regioni e p.a. che hanno fornito tale riscontro (dati espressi in %) TOTALE v. d' a. basilicata umbria emilia r. esenti pat.cr.+invalidi esenti pat. cr. lombardia pr aut BZ 25 Dal Monitoraggio 2003 Esenzioni per patologie croniche - Ministero della Salute 11