LO STOP ALL USO DEL CONTANTE



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2012 Studio Pavan Daniela dottore commercialista e revisore contabile via G. Garibaldi 104/A 35043 Monselice (PD) e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu sito web: http:// www.studiopavan.eu tel. 0429/73659 fax. 0429/533834 LO STOP ALL USO DEL CONTANTE

Ultimi giorni per prendere confidenza con la nuova soglia di 1.000 euro per il trasferimento di denaro contante, libretti bancari o postali o titoli al portatore. Si avvicina la scadenza del 1 febbraio, data a partire dalla quale scatteranno le infrazioni, le sanzioni e le segnalazioni al ministero dell Economia (con finalità antiriciclaggio) e all agenzia delle Entrate (con finalità anti-evasione). L art. 12 della manovra salva-italia (Dl 201/2011) ha ridotto ulteriormente la soglia di 2.500 euro, fissando a 1.000 euro l importo a partire dal quale il contante (e gli strumenti assimilati) non può essere usato per pagare o, meglio, trasferito. Come già accaduto in occasione delle altre modifiche della soglia, è stato previsto un periodo di salvaguardia per consentire a tutti i soggetti interessati un adeguamento graduale alla nuova previsione, pertanto il superamento della soglia non costituisce infrazione sino al 31 gennaio 2012, a condizione che venga osservato il precedente limite di 2.500 euro. Si renderà quindi più frequente il ricorso agli intermediari finanziari (banche, poste, eccetera), dal momento che i trasferimenti di denaro richiederanno l utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili quali assegno bancario non trasferibile, bonifico bancario, carta di credito eccetera. Inoltre, entro il 31 marzo 2012, i saldi di ogni libretto al portatore dovranno essere ridotti a 999,99 euro o meno; in alternativa, dovranno essere estinti o trasformati in libretti nominativi. Considerata la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro, si pone il problema di capire se il pagamento rateale di una fattura, il cui importo complessivo sia pari o maggiore di 1.000 euro, possa essere correttamente effettuato in più tranche, tutte sotto la soglia. La preoccupazione riguarda l eventuale comportamento dell amministrazione finanziaria che potrebbe considerare i singoli pagamenti (sotto soglia) riferibili ad un unica operazione con il conseguente aggiramento del divieto. Il problema, in realtà, in passato è stato esaminato dall Ufficio Italiano Cambi (Uic) confermando la regolarità del pagamento rateale. Infatti, la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è il frutto di un ordinaria dilazione di pagamenti e la rateizzazione scaturisce dal preventivo accordo delle parti. La soluzione rimane ancora oggi valida, anche se i poteri e le competenze dell Uic sono stati trasferiti alla Banca d Italia, presso la quale è stata costituita l Unità di informazione finanziaria (Uif) con compiti di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. 1

Ricapitolando: I trasferimenti vietati Il divieto si applica indipendentemente dal titolo: non è necessaria una transazione economica. Il divieto, però, si applica solo quando il trasferimento è effettuato tra soggetti diversi. La Circolare del Tesoro 4 novembre 2011 ha chiarito che le operazioni di prelievo e/o di versamento in contante non configurano automaticamente un infrazione. Pertanto non sussiste alcun obbligo a carico dell intermediario finanziario (della banca) di effettuare la segnalazione al ministero dell Economia e all agenzia delle Entrate. Le operazioni frazionate Il divieto si applica anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, mentre in realtà c è un operazione unitaria sotto il profilo economico (art. 1, c. 2, lett. m) D.Lgs. 231/2007). In linea di principio le operazioni eseguite oltre il limite temporale di 7 giorni non sono riferibili alla medesima operazione, ma l esclusione non è assoluta e si può sempre dimostrare che l operazione è unitaria. I soggetti sanzionati I privati, le imprese, le associazioni di categoria, gli imprenditori, i commercianti, Caf e patronati e i professionisti relativamente alle violazioni commesse direttamente da loro L ammontare delle sanzioni - Per trasferimento di denaro oltre soglia o mancata indicazione della clausola di non trasferibilità sugli assegni: sanzione dall 1% al 40% dell importo oggetto di trasferimento con un minimo di 3.000 euro e 15.000 per importi superiori a 50.000 euro. - Per mancata regolarizzazione dei libretti al portatore entro il 31/03/2012: sanzione dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000 euro. Se il saldo del libretto al portatore è inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. La comunicazione delle irregolarità Alcuni soggetti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni le infrazioni di cui hanno notizia in relazione ai compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Trattasi di: Dottori commercialisti ed esperti contabili, Revisori contabili e società di revisione, Consulenti del lavoro, Banche, Poste Italiane e altri intermediari finanziari, Prestatori di servizi relativi a società e trust, Notai e avvocati (limitatamente all attività di consulenza in relazione a transazioni economiche o finanziarie). 2

Mancata comunicazione delle infrazioni La mancata comunicazione al ministero dell Economia, entro 30 giorni dalle infrazioni sull utilizzo del contante e le altre violazioni comporta una sanzione dal 3% al 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto del conto, con una penalità minima di 3.000 euro. ESEMPI Un privato effettua un prestito in favore di un amico di 2.000 euro. La somma è trasferita in contanti La norma che impone di usare uno strumento tracciabile per importi da 1.000 euro in su prescinde dal titolo: quindi l obbligo non riguarda solo l acquisto di beni e servizi ma, ad esempio, anche gli atti di liberalità. Un pensionato effettua un prelievo dal conto corrente bancario in contanti per 3.000 euro Non c è trasferimento tra soggetti diversi, perché il denaro resta al pensionato, quindi l operazione è corretta. La banca, però, potrebbe essere indotta a segnalare l operazione come sospetta se il soggetto effettuasse molte operazioni (prelievo e versamento) in contanti. L azienda Alfa Srl paga a un fornitore una fattura in contanti di 3.600 euro in quattro rate di 900 euro a 30, 60, 90 e 120 giorni L operazione è corretta perché i pagamenti a scadenze prefissate sono frutto di un ordinaria dilazione di pagamenti derivante da un preventivo accordo tra le parti. Un finanziamento effettuato dai soci di una società, per un totale di 2.400 euro, avviene in 3 rate di 800 euro a luglio, settembre e dicembre Il frazionamento non è connaturato al tipo di operazione posta in essere, quindi si deve valutare caso per caso se lo scopo effettivo del frazionamento è stato quello di eludere l applicazione del limite di 1.000 euro. 3

Un turista paga l affitto della casa al mare in contanti, per 1.200 euro al proprietario, che accetta il pagamento Entrambi i soggetti sono responsabili e sanzionati. L art. 58 del D.Lgs. 231/2007 non distingue tra colui che trasferisce il denaro contante oltre la soglia di legge e colui che lo riceve in pagamento. Un avvocato ha pagato in contanti una cartella esattoriale presso il concessionario della riscossione. L importo è pari a 5.000 euro Il soggetto ha commesso un infrazione in quanto il pagamento del debito fiscale ha dato luogo al trasferimento di una somma in favore di soggetto diverso. Il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato tramite uno strumento di pagamento tracciabile. Un imprenditore effettua un trasferimento in contanti di 15.000 euro. Il professionista che cura la contabilità non segnala l infrazione L operazione è scorretta. L imprenditore riceverà una sanzione dall 1% al 40% con un minimo di 3.000 euro (quindi da 3.000 a 6.000 euro). Per il professionista una sanzione distinta dal 3% al 30%, sempre con un minimo di 3.000 euro (quindi da 3.000 a 4.500 euro). Un socio effettua un conferimento a fondo perduto a una Srl di cui è titolare. L importo versato in contanti è 3.000 euro Comportamento irregolare: è irrilevante il titolo, il socio conferente avrebbe dovuto utilizzare uno strumento di pagamento tracciabile. La sanzione è di 3.000 euro. f.to dott.ssa Daniela Pavan Gennaio 2012 Fonti. Le informazioni sono state estratte da: Il Sole 24 ore 4