Lidia Undiemi GIURETA. Vol. VIII 2010. Rivista di Diritto dell Economia, dei Trasporti e dell Ambiente



Documenti analoghi
RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

RISOLUZIONE N. 195/E

Risoluzione n. 343/E

Roma,28 dicembre 2007

RISOLUZIONE N. 102/E

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Nota Circolare UPPA n. 41/08. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale

Copertura delle perdite

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Fondazione Luca Pacioli

Scelte gestionali e diligenza degli amministratori

Indagini bancarie aperte a tutti.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell Ente

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

Risoluzione n. 375/E

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

La successione. Obiettivi

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Roma, 15 febbraio Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1)

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

CIRCOLARE n. 31 del 05 dicembre OGGETTO: Operazioni di cessione di ramo d azienda intervenute tra Enti di Formazione Professionale

Novità in materia di Rimborsi IVA

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

Fiscal News N. 45. Invio dei beni in deposito extra - UE. La circolare di aggiornamento professionale R.M. 94/E/2013

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Prospettive per l EGE: legge 4/2013. Michele Santovito. 9 maggio 2014

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

730, Unico 2014 e Studi di settore

II.11 LA BANCA D ITALIA

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

RISOLUZIONE N. 110/E

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

1. Premessa e definizioni

RISOLUZIONE N. 163/E

DELIBERA N. 211 della GIUNTA CAMERALE N 24 del 22/12/2015

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Lezione 10. Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Codice di Comportamento

RISOLUZIONE N. 1/2008

AEROPORTI.A. 15.A. ITALIA

RISOLUZIONE N. 158/E

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015

1. FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obbligo di sicurezza sul lavoro cenni storici

fra questi in particolare sono da ricordare

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

1. Motivazioni della richiesta

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

ACCORDO. Il giorno.2007, In Padova. tra. la ROMA SERVIZI INFORMATICI S.P.A. (di seguito R.S.I. )

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

Nota di approfondimento

DECRETO MINISTERIALE n. 14 del 9 febbraio 2004

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

Transcript:

BREVE COMMENTO A MARGINE DELLA SENTENZA SULLA ESTERNALIZZAZIONE EUTELIA-AGILE-OMEGA. IL RUOLO DEI COLLEGAMENTI SOCIETARI NELLA VALUTAZIONE DELLA ANTISINDACALITA DELLA CONDOTTA NELL AMBITO DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA Lidia Undiemi Trib. Roma, Sez. lav., 14 gennaio Giud. BUCONI Fiom Cgil Roma sud, Slc Cgil, Uil Roma e provincia c. Eutelia S.p.A., Agile S.r.L. e Omega S.r.L. Lavoro (rapporto di) Trasferimento di azienda Condotta antisindacale Oggetto informazione preventiva La rilevanza dei collegamenti societari Vendita di azienda tramite cessione di quote di partecipazione (Cod. civ., art. 2112; l. 29 dicembre 1990 n. 428, disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) art. 47). In ipotesi di trasferimento di azienda costituisce condotta antisindacale ai sensi dell art. 47, l. n. 428 del 1990 la non corretta informativa in ordine al numero dei dipendenti coinvolti nella cessione, la mancata comunicazione preventiva delle informazioni inerenti le trattative in corso per la successiva vendita di quote di partecipazione della società cessionaria (totalmente controllata) e la mancata partecipazione del cessionario all incontro sindacale. I 1922 lavoratori di Eutelia S.p.A. hanno dovuto subire un doppio trasferimento. Il primo relativo alla cessione del ramo di attività IT dal Dottoranda di ricerca in Diritto dell Economia, dei Trasporti e dell Ambiente presso l Università di Palermo. 91

cedente Eutelia S.p.A. al cessionario Agile S.r.L. All atto della prima cessione, la società Agile S.r.L. è interamente controllata dalla società Eutelia S.p.A. Successivamente, Eutelia S.p.A. attua un secondo trasferimento attraverso la vendita delle quote di partecipazione di Agile S.r.L. a Omega S.r.L. Il primo passaggio consiste chiaramente in una cessione che integra la fattispecie di cui all art. 2112 c.c. 1, dato che i lavoratori ceduti risultano impiegati, per effetto del trasferimento, presso un diverso datore di lavoro. La successiva cessione di quote di partecipazioni della società cessionaria da parte della società cedente verso un ulteriore soggetto economico, non da luogo, almeno secondo l interpretazione prevalente 2, ad un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., con la conseguenza che ai lavoratori trasferiti non è possibile applicare la tutela predisposta dalla norma, compresa quella di natura sindacale. La sentenza in commento offre importanti spunti di riflessione in merito a questa pratica della <<doppia cessione>>, che nel mercato delle esternalizzazioni è sempre più diffusa. Nello specifico, accade che le imprese che di fatto governano la cessione, piuttosto che effettuare un trasferimento diretto di ramo d azienda, utilizzano società controllate che fungono da <<contenitori>> di attività cedute. Questo consente loro di non vestire i panni dell effettivo datore di lavoro. Tale obiettivo viene solitamente raggiunto attraverso la cessione di un ramo d azienda da una società controllante (cedente) verso una sua controllata (cessionario), con successivo 1 Per un quadro generale della normativa comunitaria e nazionale del trasferimento di azienda cfr., fra tanti, M. MARINELLI, Decentramento produttivo e tutela dei lavoratori, Torino, 2002; R. DE LUCA TAMAJO, Le esternalizzazioni tra cessione di ramo di azienda e rapporti di fornitura, in AA.VV., I processi di esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici, a cura di R. DE LUCA TAMAJO, Napoli, 2002, 20 ss, F. SCARPELLI, Nuova disciplina del trasferimento di azienda, in Dir. prat. lav., 2001, n. 12, 779 ss; C. CESTER, La fattispecie: la nozione di azienda, di ramo d azienda e di trasferimento fra norme interne e norme comunitarie, in Quad. dir. lav. rel. ind., 2004, 27 ss; A. PALLADINI, G. SANTORO PASSARELLI e V. SPEZIALE, Opinioni sul trasferimento di azienda, in Giorn. dir. rel. ind., 2006, n. 112, 668 ss. 2 In dottrina, cfr. G. SANTORO PASSARELLI, Il trasferimento d'azienda rivisitato, in Mass. Giur. Lav., 1991, 465; ROMEI, Il trasferimento, 69; LAMBERTUCCI, Profili ricostruttivi, 159 ss; COSIO, Discipline, 62. In giurisprudenza, cfr. ad esempio, Cass., 26 novembre 1994, n. 10068, in Dir. prat. lav., 1995, 864; Cass., 1 marzo 1993, n. 2516, in Foro. it. rep., 1993, 427; Cass., 11 novembre 1992, n. 12039, in Dir. prat. lav., 1993, 128 ss; Cass., 27 ottobre 1992, n. 11645, in Giur. it., 1993, I, 950; Cass., 3 luglio 1992, n. 8145, in Or. Giur. lav., 1992, 715. In senso contrario, cfr. S. NAPPI, Negozi traslativi dell'impresa e rapporti di lavoro, Napoli, 1999, 177 ss. 92

trasferimento di quest ultima, tramite cessione di quote, ad un'altra società. A conti fatti, né il cedente né l acquirente della società datrice di lavoro sono giuridicamente responsabili nei confronti dei lavoratori trasferiti, sebbene abbiano di fatto deciso e governato l intera operazione. Il ricorso ha ad oggetto la richiesta di accertamento della condotta antisindacale ex art. 28 stat. lav., prevista in tema di trasferimento di azienda nell ipotesi in cui cedente e cessionario violino la procedura obbligatoria di informazione sindacale disposta dall art. 47 della l. n. 428/1990 3. L antisindacalità della condotta è stata posta in relazione alla sussistenza di tre elementi: mancata informativa riguardo alle trattative in corso per l acquisizione della totalità delle quote di Agile S.r.L. e circa il soggetto con cui erano state intavolate; non corretta informativa in ordine al numero dei lavoratori coinvolti nella cessione; mancata partecipazione di Agile S.r.L. all incontro sindacale. In questo breve commento, l aspetto su cui si vuole porre l attenzione è l importanza attribuita al collegamento tra la cessione in esame e la successiva vendita di Agile S.r.L. da parte di Eutelia S.p.A. a Omega S.r.L. Si consideri che Omega S.r.L. non ha formalmente assunto alcun ruolo nelle procedure di informazione sindacale: il primo trasferimento di ramo d azienda ha riguardato Eutelia S.p.A. e Agile S.r.L. e la successiva vendita di quest ultima da parte di Eutelia S.p.A. a Omega S.r.L., in quanto avvenuta tramite cessione di partecipazioni, non configura, come già accennato, 3 Cfr., per tutti, M. MARINELLI, Decentramento produttivo e tutela dei lavoratori, op. cit., 84 ss; P. PASSALACQUA, Trasferimento d'azienda e ruolo del sindacato, in Dir. lav., 2000, I, 531 ss; L. DE ANGELIS, La tutela del lavoratore ceduto, in WP C.S.D.L.E. Massimo D'Antona, INT 24/2004, www.lex.unict.it, 15 ss. Per un breve quadro generale delle modifiche apportate dalla riforma del 2001 si rimanda a F. SCARPELLI, Nuova disciplina del trasferimento di azienda, in Dir. prat. lav., 2001, n. 12, 784-785. Sul contenuto dell informativa si sono opposti due diversi orientamenti (per una ricostruzione cfr. P. PASSALACQUA, Trasferimento d'azienda e ruolo del sindacato,op. cit., 544 ss). Secondo un primo orientamento, le informazioni contenute nella comunicazione dovrebbero essere circoscritte alla valutazione delle conseguenze del trasferimento nei confronti dei lavoratori, senza interferire in alcun modo nel merito delle scelte riservate alle parti contraenti, che, in quanto espressione di libertà di iniziativa economica, sono tutelate e garantite ai sensi dell'art. 41 della Costituzione. In senso diverso, un secondo indirizzo secondo cui il cedente ed il cessionario sono tenuti a comunicare anche i motivi economici e finanziari che hanno indotto al trasferimento, al di là dell'ambito strettamente connesso alle sorti dei lavoratori. In quest'ultimo caso l'obbligo relativo alla comunicazione andrebbe ad investire il merito della scelta dell'imprenditore. 93

trasferimento ai sensi dell art 2112 c.c. e quindi non presuppone obblighi di informazione in favore dei sindacati. Nel ragionamento effettuato dal giudice, il collegamento tra la cessione del ramo IT da Eutelia S.p.A. a Agile S.r.L. e la successiva vendita di Agile S.r.L. a Omega S.r.L. si è rivelato determinante, in quanto la successiva negoziazione avrebbe potuto determinare <<notevoli conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori>>. E evidente, prosegue il giudice, <<che le informazioni relative al soggetto con cui pendevano le trattative per l acquisto delle quote erano di oggettiva rilevanza per il Sindacato, che avrebbe potuto informarsi sull assetto di tale soggetto e sulla sua solidità, orientando conseguentemente la propria azione durante le successive fasi della procedura>>. L operazione di cessione è stata dunque valutata nella sua concretezza, ossia un passaggio di attività da Eutelia S.p.A. a Omega S.r.L., nell ambito del quale il trasferimento del ramo in Agile S.r.L. si è rivelato un percorso intermedio e strumentale alla successiva vendita a Omega S.r.L. E chiaro che l importanza attribuita alla mancata informativa sulla stabilità economica e finanziaria di Omega S.r.L. deriva dalla soggezione al potere di direzione e di controllo cui sarebbe stata sottoposta Agile S.r.L. una volta conclusa l operazione di cessione, tale da poter determinare notevoli conseguenze sui rapporti di lavoro coinvolti nel trasferimento. In questo caso, il dato oggettivo del controllo totale di una società consente di attribuire al soggetto controllante una posizione giuridicamente rilevante nei confronti dei lavoratori impiegati presso la controllata. Si precisa, tuttavia, che non si tratta di una responsabilità diretta della controllante, ma di un vincolo <<informativo>> posto a carico del cedente e del cessionario nel trasferimento del ramo che precede la vendita. Tale problematica si collega alla questione dell applicabilità della disciplina protettiva sul trasferimento di azienda in ipotesi di cessione di quote di partecipazioni societarie. Secondo l orientamento minoritario 4, poiché l obiettivo che si prefigge la legge è l indifferenza delle vicende riguardanti la proprietà rispetto ai rapporti di lavoro, ne deriva che, qualunque sia il mezzo tecnico-giuridico utilizzato per raggiungere tale scopo, ogni modificazione concreta della proprietà dell azienda configura 4 Cfr., S. NAPPI, Negozi traslativi dell'impresa e rapporti di lavoro, op. cit., 177 ss. 94

trasferimento. Questa interpretazione troverebbe conferma nell art. 2112 che non tipizza gli strumenti giuridici attraverso cui effettuare la cessione, ma si riferisce esclusivamente agli effetti che la vicenda circolatoria provoca nei confronti dei lavoratori. Non esiste, quindi, una specifica preclusione normativa alla riconduzione di tale strategia negoziale nel quadro delle vicende traslative dell azienda. La questione centrale è se il trasferimento del controllo di un azienda tramite cessione di quote sia idoneo a comportare un mutamento, di fatto, del soggetto economico preposto al governo dell impresa controllata, nonostante la titolarità resti formalmente immutata. In generale, anche nelle più recenti sentenze della Cassazione 5, si continua a reputare il trasferimento del pacchetto di partecipazioni non rappresentativo della fattispecie contenuta nell art. 2112. Tuttavia, non mancano importanti orientamenti giurisprudenziali secondo cui anche attraverso tali operazioni è possibile pervenire al trasferimento di un attività economica organizzata. Si è espressa in tal senso più volte la Corte di Cassazione 6 chiamata ad interpretare l art. 2557 c.c. che disciplina il divieto di concorrenza a seguito della vendita dell azienda. Nello specifico, la Corte ha sostanzialmente stabilito che è astrattamente ammissibile l applicazione analogica di tale norma alla cessione di quote sociali. E ovvio però che si debba trattare di un trasferimento di quote tale da comportare i medesimi effetti della cessione diretta dell azienda. 5 Cfr. Cass. n. 9251/2007. 6 Cfr. Cass. n. 549/1997. Cfr., inoltre, Cass. 16 febbraio 1998, n. 1643, in Giur. Comm. 1998, 557. Sempre in tale direzione cfr. Cass. 17 aprile 2003, n. 6169, in Giur. It., 2003, 2091. 95