Rivalutazione di partecipazioni e terreni Il Legislatore con l art. 1 commi 376 e 428 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2005), interviene nuovamente in tema di affrancamento dei valori fiscalmente riconosciuti, riguardanti partecipazioni sociali (qualificate e non qualificate) non negoziate in mercati regolamentati, terreni edificabili e con destinazione agricola, consentendo anche, a determinate condizioni, una sorta di sanatoria per coloro che non avessero ancora provveduto a far redigere la perizia giurata attestante i nuovi valori. Rivalutazione dei terreni e partecipazioni Con le disposizioni contenute nell art. 1 comma 376 della Finanziaria 2005 il Legislatore ha, quindi, concesso la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di: partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentari, e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 luglio 2003, effettuando i relativi adempimenti entro la data del 30 giugno 2005. La possibilità dell affrancamento del valore iniziale dei predetti beni è stata introdotta, inizialmente dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002); l art. 5 prevedeva la possibilità di aggiornare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari, possedute alla data del 1 gennaio 2002. I destinatari della disposizione erano: a) le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell esercizio di attività commerciali; b) le società semplici e società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi TUIR; c) i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni; l art. 7 prevedeva la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. 1
Il comma 376 della Finanziaria 2005 costituisce l ennesima proroga di una disposizione che, introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 488/2001, è stata nel tempo oggetto di modifiche successive; nel dettaglio: l art. 4, comma 3, del D.L. n.209/2002 ha prorogato dal 30 settembre 2002 al 30 novembre 2002 il termine per il giuramento della perizia e il versamento dell imposta dovuta in riferimento alle rivalutazioni aventi ad oggetto i terreni e le partecipazioni possedute alla data del 1 gennaio 2002; la legge di conversione del D.L. 209/2002 ha ulteriormente spostato i suddetti termini al 16 dicembre 2002; l art. 2, comma 2, del D.L. 282/2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2003), ha esteso l applicazione dei citati articoli 5 e 7 della legge 448/2001 alle partecipazioni e ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003 e fissato al 16 maggio 2003 il termine per la redazione della perizia nonché per il versamento dell imposta sostitutiva dovuta; l art. 39, comma 14-undecies, del D.L. 269/2003, introdotto dalla legge di conversione 326/2003 ha riaperto al 16 marzo 2004 il termine, scaduto il 16 maggio 2003; l art. 6-bis del D.L. 355/2003 (inserito in sede di conversione dalla legge 47/2004), con cui il Legislatore ha consentito una nuova rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 luglio 2003 con il pagamento dell imposta sostitutiva e il giuramento della perizia entro il 30 settembre 2004. Soggetti interessati L agevolazione può essere fruita solo dai possessori di titoli, quote o diritti a titolo di proprietà o dai titolari di altro diritto reale sugli stessi (usufrutto o nuda proprietà) alla data del 1 luglio 2003. Quindi restano esclusi dall affrancamento i beni ceduti prima del 1 luglio 2003 o acquistati successivamente (anche nel caso di acquisto per effetto della successione o donazione). Possono avvalersi della disciplina in commento coloro che effettuano operazioni di cessione di partecipazioni non quotate suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria a norma dell art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR. 2
Ne sono quindi esclusi: i possessori di partecipazioni relative a imprese commerciali; i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di soggettività tributaria quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri soggetti di cui all art. 74, comma 1, del TUIR; i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti a imposta sostitutiva sul risultato di gestione e i fondi di investimento immobiliare anche in questo caso per mancanza di soggettività tributaria. Si ricorda che la rivalutazione in questione riguarda i contribuenti assoggettati a Ire, che potrebbero realizzare una plusvalenza (qualificata come reddito diverso dall art. 67 del TUIR) derivante dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sociali o dei terreni. Optando per la rivalutazione il contribuente potrà assumere quale costo o valore iniziale del bene quello indicato dalla perizia giurata che diventa, quindi, il costo o il valore fiscalmente rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza, con la concreta possibilità di ridurre la base imponibile assoggettata a imposta. Non mutano, invece, le aliquote per il versamento dell imposta sostitutiva dovuta e, quindi, il carico fiscale dell affrancamento perché, come descritto, l intervento del Legislatore è di fatto una mera riapertura dei termini. Pertanto l imposta rimane dovuta nella misura del 4% per i terreni, le aree e le partecipazioni qualificate ai sensi dell art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, e del 2% per le partecipazioni che non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell art. 67. I soggetti interessati potranno versare l intero importo dell imposta sostitutiva, o eventualmente la prima rata, (sono previste non più di tre rate annuali di pari importo) provvedendo anche all asseverazione della perizia, mediante il giuramento del professionista, entro il 30 giugno 2005. Il valore così rivalutato viene assunto per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di cessione delle citate partecipazioni. Affrancamento dei valori dei terreni Anche i valori di acquisto dei terreni edificabili e di quelli con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003 possono essere oggetto di rideterminazione. Il nuovo valore da perizia del terreno può essere assunto, in sostituzione del costo o del valore storico 3
del terreno stesso, in tutte le ipotesi contemplate dell art. 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile. Si ricorda a proposito che, in base a tale disposizione, sono soggette a tassazione, come redditi diversi, ai fini delle imposte dirette, le plusvalenze (non conseguite nell esercizio di imprese commerciali) realizzate: a) mediante la lottizzazione di terreni o l esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici sugli stessi realizzati; b) mediante cessione a titolo oneroso di: 1) beni immobili (fabbricati e terreni) acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi: quelli acquisiti per successione o donazione; 2) terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti. L affrancamento di valore al 1 luglio 2003 è consentito dietro pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (calcolata sul valore del terreno risultante dalla perizia) pari al 4%, da versare antro il 30 giugno 2005. E prevista la possibilità di rateizzare tale versamento, ripartendo l importo complessivamente dovuto in un massimo di tre rate annuali di pari importo; la prima rata andrà versata, come detto, entro il 30 giugno 2005 mentre le scadenze delle rate successive sono fissate al 30 giugno 2006 ed al 30 giugno 2007. Sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente alla prima rata. Sempre entro il predetto termine del 30 giugno 2005 deve avvenire la redazione ed il conseguente giuramento della perizia. Si ricorda che: se la perizia è commissionata dalla società, è ammessa la deduzione del costo relativo in quote costanti nell esercizio di sostenimento e nei quattro successivi; se la perizia è commissionata da tutti o da una parte dei soci, il costo incrementa proporzionalmente il valore fiscale della partecipazione; 4
i contribuenti che assolvono al capital gain con il regime dichiarativo possono predisporre la perizia anche successivamente alla cessione della partecipazione purchè entro il 30 giugno 2005. Sanatoria e perizie relative alle rivalutazioni di terreni e partecipazioni Il comma 428 dell art. 1 della Finanziaria 2005, dispone, al primo periodo, la riapertura al 31 marzo 2005 del termine, scaduto il 30 settembre 2004 per effettuare la redazione ed il giuramento delle perizie di stima ai fini della rideterminazione dei valori d acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. La riapertura di tale termine al 31 marzo 2005 viene concessa solo se l imposta sostitutiva sia stata versata entro il 30 settembre 2004 in quanto la riapertura riguarda esclusivamente la redazione ed il giuramento delle perizie di stima. Con questa disposizione, pertanto, si introduce un eccezione al principio secondo il quale la redazione e il giuramento della perizia, che individua il nuovo valore rideterminato, sul quale va calcolata e versata l imposta, debba avvenire precedentemente o, al limite, contestualmente al versamento d imposta. La perizia dovrà esprimere il valore effettivo del patrimonio netto, il che significa che i valori contabili delle poste patrimoniali dovranno essere sostituite da valori correnti. Il comma 428 della Finanziaria 2005 è una disposizione di sanatoria finalizzata a regolamentare l ipotesi del contribuente che ha provveduto tempestivamente (entro cioè il 30 settembre 2004, secondo quanto previsto dall art. 6-bis) del D.L. n. 355/2003) al versamento dell imposta sostitutiva dovuta sul valore rideterminato di terreni e partecipazioni ma senza il supporto di una perizia. Il secondo periodo del comma 428 in esame amplia il novero dei soggetti abilitati alla redazione ed al giuramento delle perizie di stima; lo stesso articolo precisa che oggi possono essere ricompresi, tra i soggetti abilitati a tale attività, anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Ai sensi del D.M. 4 gennaio 1954 possono chiedere l iscrizione al ruolo dei periti e degli esperti coloro che, in presenza dei requisiti previsti, abbiano raggiunto 5
una rilevante esperienza in uno o più settori particolari. L iscrizione non ha carattere abilitante, ma un carattere di pubblicità conoscitiva in quanto si limita a far conoscere, dopo la verifica dei titoli nominativi delle persone idonee ad effettuare perizie per determinate categorie merceologiche e per determinati servizi. Contro le decisioni della commissione provinciale è possibile presentare ricorso al Ministero delle attività produttive entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. L iscrizione al ruolo si perfeziona con il pagamento da parte dell interessato della tassa di concessione governativa. Il professionista che ha redatto la perizia giurata è assoggettato alle responsabilità sancite dall art. 64 del Codice di procedura civile e possono essere comminate allo stesso le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, compresa la sospensione dell albo di categoria, nell ipotesi, ad esempio, di perizia non conforme al vero. Precedentemente (art. 5, comma 1, legge n. 448 del 2001) i soggetti abilitati erano esclusivamente gli iscritti all albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell elenco dei revisori contabili. Per quanto riguarda invece la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, il comma 1 dell art. 7 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la perizia giurata di stima debba essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Dott. Roberto Rinaldi 6