CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti N. 1593 COTA, SIMONETTI



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1593 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COTA, SIMONETTI Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti Presentata il 31 luglio 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! Lo sviluppo delle piccole e medie imprese nazionali risulta oggi più che mai uno degli obiettivi fondamentali da perseguire per restituire nuovo slancio all economia del nostro Paese. Con l apertura dei mercati, tuttavia, l intero sistema imprenditoriale è continuamente sottoposto ad una forte pressione competitiva, che non sempre si manifesta secondo chiare e leali regole di mercato. Da qui la necessità di un intervento normativo in materia al fine di realizzare maggiori trasparenza e correttezza del mercato a tutela, non solo delle aziende, ma anche dei consumatori, sempre più attenti alla sicurezza e alla qualità dei prodotti che acquistano. La presente proposta di legge intende, quindi, introdurre un sistema obbligatorio di etichettatura per la valorizzazione dei prodotti dei comparti tessile e moda che consenta alle imprese di qualificare la propria produzione attraverso l indicazione dell origine delle fasi di lavorazione del prodotto stesso. Il sistema è quello da tempo adottato, su base volontaria, dall Italian textile fashion (ITF), organismo di coordinamento delle camere di commercio per la valorizzazione e la tutela della filiera moda. Si tratta di un modello di tracciabilità, che permette di certificare il luogo di origine delle lavorazioni del prodotto attraverso l etichettatura che accompagna il capo, permettendo, al consumatore, di ricevere dalla stessa una serie di informazioni sul prodotto e, all impresa, di valorizzare la propria produzione. Partendo proprio dagli ottimi risultati raggiunti nel comparto moda, si ritiene che l introduzione di un sistema obbligatorio di etichettatura dei prodotti

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1593 possa restituire una maggiore competitività alle imprese che operano nei settori tessile, pelletteria e calzaturiero, fornendo loro uno strumento importante ed efficace per contrastare la sleale concorrenza proveniente in particolar modo dai mercati dei Paesi emergenti. Entrando nel merito della proposta di legge, l articolo 1, come detto, istituisce un sistema obbligatorio di tracciabilità per i comparti tessile e moda, le cui caratteristiche verranno successivamente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L articolo 2 prevede poi che l utilizzo della denominazione «Made in Italy» sia concesso all impresa per i prodotti finiti la cui totalità delle fasi di lavorazione sia stata eseguita interamente nel territorio italiano, mentre l articolo 3 introduce sanzioni amministrative nei confronti delle imprese che, non solo non rispettano gli obblighi di legge, ma che immettono nel mercato prodotti con etichettatura non conforme alla reale composizione degli stessi. Ben sapendo che la materia, su cui già nella scorsa legislatura si è aperto un serio dibattito parlamentare, risulta estremamente delicata anche in riferimento alle posizioni fino ad oggi sostenute dall Unione europea, la proposta di legge in esame si pone l obiettivo di fornire nuovi spunti su cui riaprire un dialogo che coinvolga tutte le istituzioni, ai vari livelli interessate. Si auspica, pertanto, che la stessa possa essere quanto prima inserita nei lavori della Commissione di merito, ai fini di un suo approfondito esame.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1593 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Etichettatura obbligatoria dei prodotti). 1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un adeguata informazione sul processo lavorativo dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano, è fatto obbligo alle imprese di adottare un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. 2. Nella etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l azienda può fornire altresì informazioni specifiche sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sull esclusione dell impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e di utilizzo della denominazione «Made in Italy» ai sensi dell articolo 2, nonché le modalità di effettuazione dei relativi controlli. ART. 2. (Utilizzo della denominazione «Made in Italy»). 1. L utilizzo della denominazione «Made in Italy» è concesso all impresa che

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1593 ne faccia richiesta per prodotti finiti per i quali tutte le fasi di lavorazione hanno avuto interamente luogo nel territorio italiano e nel rispetto degli obblighi previsti dall articolo 1. 2. Nel settore tessile per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute interamente nel territorio italiano anche utilizzando fibra naturale, artificiale o sintetica di importazione. 3. Nel settore pelletteria per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l assemblaggio e la rifinizione compiuti interamente nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 4. Nel settore calzaturiero per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione tomaia, l assemblaggio e la rifinizione compiuti interamente nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 5. La denominazione «Made in Italy» deve essere apposta sul prodotto finito in forma indelebile e non sostituibile. ART. 3. (Sanzioni). 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale dei prodotti di cui all articolo 1 che non riportino, in forma chiaramente leggibile e ben visibile, le indicazioni di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. 2. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto che, ai sensi della presente legge, è soggetto al sistema di etichettatura obbligatoria, senza che esso sia munito delle indicazioni di origine e di composizione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto la cui etichettatura riporta indicazioni di origine e composizione non veritiere è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1593 amministrativa da 6.000 euro a 24.000 euro e si applicano il sequestro e la confisca delle merci. ART. 4. (Approvazione della Commissione europea). 1. L applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. ART. 5. (Clausola di invarianza). 1. Dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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