P.R.G.C. Approvato in data 09.03.2009 con D.G.R. n. 21-10936



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COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO Provincia di Alessandria P.R.G.C. Approvato in data 09.03.2009 con D.G.R. n. 21-10936 ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE SITUAZIONE VIGENTE 2 Variante parziale ai sensi ex. art.17 7 comma L.R.56/77 PROGETTO PRELIMINARE Adottato con delibera C.C. n.. del Il Sindaco Tagliabue Corrado Il Segretario Dott. Rapetti Gian Carlo Il Responsabile del procedimento Geom. Barberis Maurizio I progettisti Settembre 2012 PROGETTO TERRITORIO Programmi complessi, Progettazione urbanistica, Progettazione architettonica di Arch. Simona Illario e Arch. Luca Massa Sede legale: Via Dania n.8 15076 Ovada (AL) P. I.V.A. 01819010065 Sede operativa: Via Verona 1 15100 Alessandria Tel /Fax 0131/234221 E-mail: progettoterritorio@libero.it

Nota le modifiche riguardanti la presente variante sono evidenziate in carattere corsivo. San Salvatore M.to lì.. Il Sindaco: Corrado Tagliabue Il Segretario comunale: Dott. Rapetti Gian Carlo Il Responsabile del settore urbanistica : Geom Barberis Maurizio Progettisti 2

Art. 6 DESTINAZIONI D'USO Le destinazioni d'uso degli edifici, impianti ed attrezzature esistenti e previste nelle diverse parti del territorio sono così disciplinate: Art. 6.1 AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (A - B - C) Oltre alle destinazioni residenziali ed a quelle ad essa connesse, compresi i servizi pubblici previsti dal Piano ed ulteriormente specificate in sede di Programmi Attuativi, sono ammesse le destinazioni d'uso che non comportino attività insalubri o nocive od inquinanti o moleste o, comunque, tali da pregiudicare la fruibilità ambientale. In particolare: 1) per le aree prevalentemente residenziali ricomprese nell addensamento storico rilevante A1 sono consentite: a) le case albergo e in genere le attrezzature ricettive e di ristoro; b) le attività di commercio al dettaglio secondo le superfici di vendita definite dalla Tabella di compatibilità delle sviluppo allegata alle presenti norme; c) le attività di ristorazione, di pubblici servizi e di artigianato di servizio con piccoli laboratori; d) gli edifici pubblici e privati, le attività del credito e le assicurazioni, le attività professionali, ecc; e) le attrezzature ricettive per il tempo libero; f) le autorimesse e le relative autofficine (superficie max mq. 150 utile di lavorazione); g) le attività di commercializzazione all ingrosso comprese attrezzature depositi e magazzini, che non comportino la conservazione di materiali infiammabili od esplosivi, fino alla superficie max di mq. 250 utile lorda: si specifica che, ai sensi dell art. 5 comma 6 della L.R. 28/99 il divieto di esercitare congiuntamente, nello stesso locale l attività di vendita all ingrosso e al dettaglio previsto dall art. 26, comma 2 del D.lgs 114/1998 non opera per la vendita di: macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l agricoltura, l industria il commercio e l artigianato; materiale elettrico; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli da riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio e relativi accessori ; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; la relativa autorizzazione di vendita al dettaglio non potrà superare i mq. 150 di vendita. h) i laboratori artigiani che non presentino caratteri di nocività e molesta ( non diano luogo, in particolare, ad effluvi gassosi o scarichi liquidi inquinanti, nel rispetto delle norme di zonizzazione acustica,per una superficie utile lorda per lavorazione servizi e depositi non superiore a mq.150; i laboratori artigiani non dovranno costituire la prevalenza della cubatura edificata sulla cellula edilizia; 2) per le aree prevalentemente residenziali non ricomprese nell addensamento storico rilevante A1 sono consentite: a) le case albergo e in genere le attrezzature ricettive e di ristoro; b) le attività di commercio al dettaglio fino alla concorrenza max di mq. 150 di superficie di vendita; c) le attività di ristorazione, di pubblici servizi e di artigianato di servizio con piccoli laboratori; d) gli edifici pubblici e privati, le attività del credito e le assicurazioni, le attività professionali, ecc; e) le attrezzature ricettive per il tempo libero; f) le autorimesse e le relative autofficine (superficie max mq. 150 utile di lavorazione); g) le attività di commercializzazione all ingrosso comprese attrezzature depositi e magazzini, che non comportino la conservazione di materiali infiammabili od esplosivi, fino alla superficie max di mq. 400 utile lorda: si specifica che, ai sensi dell art. 5 comma 6 della L.R. 28/99 il divieto di esercitare congiuntamente, nello stesso locale l attività di vendita all ingrosso e al dettaglio previsto dall art. 26, comma 2 del D.lgs 114/1998 non opera per la vendita di: macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l agricoltura, l industria il commercio e l artigianato; materiale elettrico; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; 3

articoli da riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio e relativi accessori ; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; la relativa autorizzazione di vendita al dettaglio non potrà superare i mq. 150 di vendita. h) i laboratori artigiani che non presentino caratteri di nocività e molesta (non diano luogo, in particolare, ad effluvi gassosi o scarichi liquidi inquinanti nel rispetto delle norme di zonizzazione acustica, per una superficie utile lorda per lavorazione servizi e depositi non superiore a mq.250; Nelle aree di tipo A1 non sono ammessi nuovi insediamenti per le destinazioni d'uso di cui alla lettera g). Nelle stesse aree A1, gli interventi di tipo f) sono ammessi per nuovi insediamenti di superficie utile di lavorazione sino a mq.50; sono pure ammessi interventi di tipo h) per superfici utili di lavorazione sino a mq. 100 e sino a mq. 150 in complesso (compresi depositi, servizi, uffici, ecc.). Per gli insediamenti esistenti di tipo f) e h) sono ammessi ampliamenti sino alla concorrenza delle superfici sopra citate. Gli interventi di tipo f) - g) h) sono esclusi nelle zone Ao salvo quelli di interesse pubblico o di infrastrutture pubbliche. Gli insediamenti agricoli esistenti all'interno delle zone residenziali (A, B e C) non potranno essere ampliati. Sono consentiti interventi di miglioramento igienico con particolare riguardo a scarichi di liquami, esalazioni maleodoranti, ecc. nel più rigoroso rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. Sono rigorosamente escluse le porcilaie. 4

Art. 6.2 Aree produttive (D) Aree D1 Oltre alle destinazioni di carattere produttivo (industriale, artigianale, direzionale ed attività turistico - alberghiere ) sono ammesse: - destinazioni residenziali nella misura strettamente necessaria all esigenza di custodia ed assistenza agli impianti e/o esigenze abitative del titolare dell azienda, entro i limiti citati all art. 8 ; - attività di commercializzazione all ingrosso comprese, attrezzature depositi e magazzini: si specifica che, ai sensi dell art. 5 comma 6 della L.R. 28/99 il divieto di esercitare congiuntamente, nello stesso locale l attività di vendita all ingrosso e al dettaglio previsto dall art. 26, comma 2 del D.lgs 114/1998 non opera per la vendita di: macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l agricoltura, l industria il commercio e l artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli da riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio e relativi accessori; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per edilizia; legnami; la relativa autorizzazione di vendita al dettaglio non potrà superare i mq. 150 di vendita. - attività di commercializzazione al dettaglio fino alla concorrenza massima di mq. 150 di superficie di vendita; - pubblici esercizi connessi alle attività di cui sopra. 5

Aree D2 Sono consentite attività di carattere artigianale a livello di impresa famigliare con annessa abitazione del titolare, sono inoltre ammesse: - destinazioni residenziali nella misura strettamente necessaria all esigenza di custodia ed assistenza agli impianti e/o esigenze abitative del titolare dell azienda, entro i limiti citati all art. 8; - attività di commercializzazione all ingrosso comprese, attrezzature depositi e magazzini: si specifica che, ai sensi dell art. 5 comma 6 della L.R. 28/99 il divieto di esercitare congiuntamente, nello stesso locale l attività di vendita all ingrosso e al dettaglio previsto dall art. 26, comma 2 del D.lgs 114/1998 non opera per la vendita di: macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l agricoltura, l industria il commercio e l artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli da riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio e relativi accessori; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per edilizia; legnami; la relativa autorizzazione di vendita al dettaglio non potrà superare i mq. 150 di vendita. - pubblici esercizi connessi alle attività di cui sopra. 6

Aree D2 /a Sono consentite attività di carattere artigianale a livello di impresa famigliare con annessa abitazione del titolare, sono inoltre ammesse: - destinazioni residenziali nella misura strettamente necessaria all esigenza di custodia ed assistenza agli impianti e/o esigenze abitative del titolare dell azienda, entro i limiti citati all art. 8; - attività di commercializzazione all ingrosso comprese, attrezzature depositi e magazzini: si specifica che, ai sensi dell art. 5 comma 6 della L.R. 28/99 il divieto di esercitare congiuntamente, nello stesso locale l attività di vendita all ingrosso e al dettaglio previsto dall art. 26, comma 2 del D.lgs 114/1998 non opera per la vendita di: macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l agricoltura, l industria il commercio e l artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli da riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio e relativi accessori; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per edilizia; legnami; la relativa autorizzazione di vendita al dettaglio non potrà superare i mq. 150 di vendita. - pubblici esercizi connessi alle attività di cui sopra. 7

Aree D3 rientranti nella perimetrazione di localizzazione L1 di cui alla tav 2 e 8 Sono consentite destinazioni di carattere commerciale secondo le quantità di superfici di vendita esplicitate nella tabella allegata alle presenti norme; sono inoltre ammesse: - destinazioni residenziali nella misura strettamente necessaria all esigenza di custodia ed assistenza agli impianti e/o esigenze abitative del titolare dell azienda, entro i limiti citati all art. 8; - attività di commercializzazione all ingrosso comprese, attrezzature depositi e magazzini: si specifica che, ai sensi dell art. 5 comma 6 della L.R. 28/99 il divieto di esercitare congiuntamente, nello stesso locale l attività di vendita all ingrosso e al dettaglio previsto dall art. 26, comma 2 del D.lgs 114/1998 non opera per la vendita di: macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l agricoltura, l industria il commercio e l artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli da riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio e relativi accessori ; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per edilizia; legnami; la relativa autorizzazione di vendita al dettaglio non potrà superare i mq. 150 di vendita. - pubblici esercizi connessi alle attività di cui sopra. 8

Aree D3 non rientranti nella perimetrazione di localizzazione L1 di cui alla tav. 2 e 8 Sono consentite destinazioni di carattere commerciale fino alla concorrenza massima di 150 mq di superficie di vendita oltre ad usi direzionali e produttivi; sono inoltre ammesse: - destinazioni residenziali nella misura strettamente necessaria all esigenza di custodia ed assistenza agli impianti e/o esigenze abitative del titolare dell azienda, entro i limiti citati all art. 8; - attività di commercializzazione all ingrosso comprese, attrezzature depositi e magazzini: si specifica che, ai sensi dell art. 5 comma 6 della L.R. 28/99 il divieto di esercitare congiuntamente, nello stesso locale l attività di vendita all ingrosso e al dettaglio previsto dall art. 26, comma 2 del D.lgs 114/1998 non opera per la vendita di: macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l agricoltura, l industria il commercio e l artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli da riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio e relativi accessori; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per edilizia; legnami; la relativa autorizzazione di vendita al dettaglio non potrà superare i mq. 150 di vendita. - pubblici esercizi connessi alle attività di cui sopra. 9

Art.7. 4 ZONE (C) Nelle aree libere per nuove edificazioni, o debolmente edificate, come tali evidenziate nelle Tavole di Piano sono ammessi interventi di nuovo impianto, con i seguenti limiti: - Indice di densità edilizia fondiaria: Zone C1: mc. 1.00/mq; - piani fuori terra: n. 2; - altezza della costruzione: H mt. 7.40 oltre il seminterrato; - superficie coperta: 30% max dell'area di pertinenza; - distanze della costruzione dai confini: m. 5.00; - parcheggio privato: mq. 1/mc. 10; - distanze dai confini stradali: interne al centro abitato - distanze dai confini stradali: fuori al centro abitato m. 20.00. m. 6.00 per strade di larghezza inferiore od uguale a m.7.00; m 10.00 per strade di larghezza superiore a m.7.00; L'attuazione degli interventi nelle Zone C1 potranno avvenire mediante rilascio di Permesso di Costruire. Nelle Zone C2 l'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di Piano Esecutivo (P.E.C.) o di Piano Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.), a termine degli Artt. 39, 41, 43, 44 e 45 della L.R. 56/77 e s.m.i.. I P.E.C. di iniziativa privata, fatta eccezione per gli ambiti ricadenti nelle schede di dettaglio, avranno superficie non inferiore a mq. 4.000. Nelle Zone C2 i parametri sono gli stessi delle Zone C1 salvo quanto specificato nelle apposite schede normative di dettaglio. Nella Zona C3 (Reg. Panza) è prevista la formazione di un P.E.C. (PEC M vedi scheda allegata alle presenti norme) sull'intera area per la realizzazione di una cubatura complessiva di mc. 10.000. Nelle Zone C2 in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o a servizi commerciali è obbligatoria la valutazione di clima acustico così come prescritto dall art. 11 della L.R. 52/2000. Nelle Zone C4 i parametri sono gli stessi delle Zone C1 e C2, l edificazione è soggetta la rilascio di Permesso di costruire subordinata ad atto obbligo unilaterale o a convenzione secondo i disposti dell art. 49 della L.R. 56/77 s.m.i. Tale atto dovrà stabilire le modalità ed i tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, le modalità di controllo sull esecuzione delle opere,le garanzie finanziarie che l Amministrazione potrà richiedere al titolate della Concessione, la ripartizione dei costi di infrastrutturazione fra Comune ed Attuatore ai sensi dell art.11 della L.28/01/77 n.10, le modalità di trasferimento delle opere all Amministrazione Pubblica. Ulteriori specifiche prescrizioni saranno definite dall Amministrazione Comunale, per ogni singolo caso, e quindi recepite dalle convenzioni, in fase di progettazione dei singoli progetti. Lo schema di convenzione e lo schema di atto d obbligo unilaterale dovranno essere approvati da parte dell Amministrazione Comunale ai sensi della vigente legislazione. L oggetto di convenzionamento è indicativamente riportato nella seguente tabella : area n. Oggetto della convenzione (indicativo) C4 115 Realizzazione di parcheggio pubblico C4 116 C1 117 C1 122 C4 120 C4 121 Realizzazione di parcheggio pubblico Realizzazione di parcheggio pubblico Realizzazione di parcheggio pubblico Realizzazione di parcheggio pubblico Realizzazione di parcheggio pubblico Art. 14 AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE 10

Le aree riportate sulla cartografia di Piano ed individuate in "Legenda" come aree di interesse paesaggisticoambientale, ai sensi dell'art.13, 7 comma Lettera a) L.R. 56/77 e s.m.i. sono inedificabili. In tali aree, collocate all'interno della Zona agricola e coincidenti con la cima dei colli rivestenti maggior rilevanza ambientale e paesaggistica, a salvaguardia degli aspetti prospettici e visuali dell'ambiente naturale, è vietata l'edificazione. In deroga, sono tollerate le piccole costruzioni con esclusivo scopo di deposito attrezzi agricoli, come indicato al precedente Art. 7 Zone E. Valgono, inoltre, le seguenti prescrizioni: - i seminativi dovranno essere costituiti dalle colture tipiche tradizionali della zona; sono consentiti prato e vigneto; - le essenze arboree, sia da legno che da frutto, debbono essere quelle tipiche della zona; - gli eventuali "Piani Paesistici" potranno essere formati secondo le prescrizioni contenute nella L.R. 03/04/1989 n.20; La cubatura afferente a tali aree potrà, a sensi e nel rispetto dell'art.25 L.R. 56/77 e s.m.i., essere accorpata ed utilizzata nelle frange esterne ai perimetri che le individuano. Alla normativa di cui al presente capoverso sono assoggettate anche le aree individuate in cartografia come "Aree vincolate a parco privato". Art. 14.1 INGRESSI URBANI In ottemperanza ai disposti di cui all art.20.2 del Piano Territoriale Provinciale la Variante individua due ingressi urbani. L obiettivo, posto dal PTP e recepito dalla variante, è quello di riqualificare l immagine di ingresso al centro abitato tramite: per il primo, strada provinciale verso Lu, si prevede la realizzazione di un viale alberato di ingresso da realizzarsi in parte nel quadro delle opere di urbanizzazione previste dai SUE, oppure con intervento diretto da parte dell amministrazione comunale; per il secondo strada provinciale per Valenza, si prevede la realizzazione di un viale alberato di ingresso da realizzarsi con intervento diretto da parte dell amministrazione comunale. Art. 14.2 MARGINE DELLA CONFIGURAZIONE URBANA In ottemperanza ai disposti di cui all art.20.1 del Piano Territoriale Provinciale la Variante individua, nella tavola di piano 2 scala 1:2000, il perimetro del margine di configurazione urbana. L obiettivo posto dal P.T.P. e recepito dalla variante è quello di: - tutelare l identità del centro urbano e riqualificarne le frange; - evitare la realizzazione di un continuum di edificato lungo gli assi viari principali; - razionalizzare e limitare il consumo del territorio non urbanizzato evitando l apertura di nuovi fronti di urbanizzazione. In particolare, le richieste di permesso di costruire per nuove costruzioni poste lungo il margine di configurazione urbana dovranno porre particolare attenzione alla composizione dei volumi, alla tessitura delle superfici murarie, all uso e grana dei materiali, all uso del colore e del verde, al fine di inserire armonicamente le nuove edificazioni nella immagine complessiva percepibile dalle direttrici principali. Art. 14.3 ENC ELEMENTI NATURALI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO Il P.R.G individua nella cartografia di piano( Tav. 2,9a,9b) le aree che per particolare conformazione geomorfologica e/o vegetazionale rappresentano elementi naturali caratterizzanti il paesaggio ENC ai fini della identità e riconoscibilità del paesaggio stesso. Tali aree sono destinate alla conservazione dello stato di fatto compatibilmente con le modificazioni del territorio proprie delle coltivazioni agricole. 11

Conseguentemente le aree sono inedificabili ad eccezione delle pertinenze. 12

Art. 14.4 ZONE BOSCATE In conformità all'art.30 L.U.R. sono state individuate sulla Tav.9/b le "aree boscate", con piante ad alto fusto e/o rimboschimento e boschi che assolvono funzioni di salubrità e/o difesa dei terreni, sulle quali sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione. Interventi speciali Nel caso di interventi che interessino il sottosuolo, con conseguenti modifiche all'andamento morfologico del terreno, nonché il soprasuolo, con modifiche coltivo-ambientali della zona con conseguenti alterazioni del sistema idrogeologico, viario e del deflusso delle acque meteoriche, tali da comportare il rischio di danni all'ambiente, l'amministrazione si riserva la facoltà di valutare, accogliere o respingere l'istanza presentata. Dovrà inoltre essere salvaguardata la rete viaria comunale e vicinale di uso pubblico nella sua articolazione complessiva. Qualora l'intervento comporti una trasformazione irreversibile del territorio, lo stesso intervento verrà regolato da Concessione Edilizia comunale. Art. 14.5 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE 13

Nella zona di rispetto cimiteriale, definita dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art.338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n.1265 e s.m.i., che ha una profondità di m.150.00 (Art.27 L.R. 56/77 e s.m.i.), non sono ammesse nuove costruzioni né ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di cubatura, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici anche attrezzati o di culture arboree industriali. 14