Città di Busto Arsizio. Regolamento inerente il Servizio per l affidamento familiare di minori



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Città di Busto Arsizio Regolamento inerente il Servizio per l affidamento familiare di minori Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 25.07.2008

Premessa L affido familiare è regolamentato dalla legge 4 maggio 1983 n 184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori così come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n 149, dalla legge regionale 1/2000, art. 4 e dalla circolare regionale n 42 del 17 dicembre 2003. Il Servizio Affidi è istituito allo scopo di individuare un contesto familiare idoneo a garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico. Si prefigge pertanto di individuare un nucleo familiare capace di offrirgli le condizioni materiali, relazionali ed affettive adeguate alla sua crescita. L affidamento prevede, con modalità diverse a seconda della specifica situazione, che siano mantenuti i rapporti tra il minore ed il suo nucleo familiare d origine. Art. 1 Competenze del Servizio Affidi Il Servizio Affidi si colloca all interno del Servizio Sociale del Comune di Busto Arsizio e collabora con il Servizio Tutela Minori al quale afferiscono minori in difficoltà. Ad esso competono: il lavoro di sensibilizzazione del territorio e di formazione delle famiglie interessate ad intraprendere l esperienza dell affido, la conoscenza del nucleo familiare candidato all affido, l abbinamento del minore alla famiglia più adatta alle sue caratteristiche, l accompagnamento della famiglia affidataria in tutto il percorso dell affido attraverso incontri di sostegno. La presa in carico del minore e della sua famiglia d origine compete invece al Servizio Tutela Minori. Art. 2 Soggetti che dispongono l affido In base alla normativa vigente, l affido familiare è disposto: - dal Servizio Sociale (con provvedimento del Dirigente di Settore) su proposta del Servizio Tutela Minori, previo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore. Il provvedimento è ratificato e reso esecutivo dal Giudice Tutelare; - dal Tribunale per i Minorenni, ove manchi l assenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Art. 3 Destinatari L affido familiare si rivolge a minori che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico. Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Tutela Minori, con il consenso del minore e approvazione da parte dell Autorità Giudiziaria competente, l affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d età e sino al raggiungimento di un autonomia di vita del minore, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d età. Art. 4 Tipologie di affido familiare L affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore. Pertanto può essere: a tempo pieno: quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati; a tempo parziale: quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria o presso una famiglia afferente ad una rete di solidarietà familiare per alcuni momenti definiti; per l arco della giornata quando il bambino trascorre alcune ore del giorno con gli affidatari o per periodi limitati per esempio fine settimana o vacanze. Entrambe le tipologie di affidamento familiare possono presentarsi come: affidamento eterofamiliare: quando il minore si stabilisce, a tempo pieno o a tempo definito, presso una famiglia affidataria che non ha vincoli di parentela; affidamento a parenti: quando il minore si stabilisce, a tempo pieno o a tempo definito, presso parenti. Art. 5 Affidatari Per l identificazione dei soggetti che possono assumere il ruolo di affidatari si fa riferimento all articolo 2 comma 1 della legge 149 del 2001: il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuti disposti ai sensi dell art. 1, è affidato ad una famiglia (anche convivente) preferibilmente con figli minorenni, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l educazione, l istruzione, e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Art. 6 Criteri di scelta degli affidatari Il Servizio Affidi ha il compito di conoscere ed individuare, tra le famiglie o le persone singole che si sono dichiarate disponibili all affido, coloro che possono essere ritenuti idonei ad assumere il ruolo di affidatari. Ciò avviene a seguito del percorso valutativo di cui all art. 7, volto a verificare l adeguatezza delle famiglie candidate, in base ad alcuni requisiti fondamentali quali:

età idonea e buono stato di salute; struttura di personalità, modalità di comunicazione e relazione, stile di vita atti a garantire un valido supporto educativo, affettivo e materiale per l accoglimento del minore e per la sua crescita; presenza di atteggiamenti volti a comprendere, a rispettare, a non giudicare, sia in riferimento ad un ipotetico bambino in affido sia in relazione a famiglie che, per motivi diversi, sono portatrici di particolare disagio e sofferenza; disponibilità di un abitazione con caratteristiche idonee alle esigenze e ai bisogni dell affidato; integrazione della famiglia nel contesto sociale, attitudine all apertura ed allo scambio sociale; motivazioni all accoglienza dei minori compatibili con le caratteristiche intrinseche dell istituto dell affido (verifica della non interferenza di motivazioni di tipo adottivo, verifica della non prevalenza di motivazioni di tipo pedagogico-dimostrative, ad esempio legate alla rigida appartenenza a organizzazioni e a gruppi prescrittivi in senso ideologico e/o comportamentale); disponibilità al rapporto coi Servizi socio-sanitari, consapevolezza della necessità di compartecipare ad un progetto individuale, elaborato dal Servizio Tutela Minori. Art. 7 Attività specifiche del Servizio Affidi Il Servizio Affidi, attraverso l èquipe composta da assistenti sociali e psicologi, svolge le seguenti attività: Sensibilizzazione e formazione: il Servizio Affidi promuove iniziative di pubblicizzazione e sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell accoglienza e dell affido sul territorio. Tale attività si può estrinsecare in incontri o momenti pubblici, oppure in incontri di gruppo mirati ad approfondire i diversi aspetti dell affido familiare. Valutazione delle famiglie: il Servizio Affidi effettua un percorso di conoscenza dettagliata delle famiglie disponibili all affido attraverso colloqui con l assistente sociale e lo psicologo. Viene generalmente proposto un percorso articolato in sei colloqui ed una visita domiciliare, che potrà essere modificato in base alle diverse situazioni che si possono presentare. Al termine dei colloqui di valutazione è previsto un incontro di restituzione alla coppia degli elementi emersi durante il percorso. Il Servizio Affidi inserisce le famiglie idonee all affido in una banca dati che sarà costantemente aggiornata. Accompagnamento: il Servizio Affidi garantisce agli affidatari un sostegno permanente per tutta la durata dell affido, attraverso incontri di gruppo e colloqui con la singola famiglia, allo scopo di mantenere ed affinare le capacità

di svolgimento del proprio ruolo genitoriale salvaguardando il rapporto con il minore, la famiglia d origine e gli altri contesti sociali. In particolare, il Servizio offre l opportunità di partecipare agli incontri rivolti a gruppi di famiglie, con l obiettivo di creare uno spazio di condivisione e sostegno dell esperienza attraverso il confronto con altre famiglie affidatarie. I gruppi sono co-condotti dallo psicologo e dall assistente sociale; gli incontri hanno cadenza mensile e si svolgono presso la sede del Servizio Affidi. La tipologia delle famiglie che partecipano a tali incontri è caratterizzata da coppie che hanno già avviato un esperienza di affido, coppie in attesa di accogliere un bimbo e coppie che hanno concluso un percorso di affido e che potranno in futuro accogliere altri minori. Supporto alla singola famiglia: i percorsi ipotizzabili in tale ambito possono essere sostanzialmente di due tipi: colloqui strutturati, definiti dagli operatori e colloqui al bisogno, su richiesta delle famiglie. Nel primo caso, colloqui strutturati definiti dagli operatori, il Servizio Affidi propone alla famiglia affidataria alcune occasioni di incontro in momenti precisi quali: l avvio dell esperienza di affido; i momenti di verifica stabiliti in itinere ogni 4/6 mesi; l eventuale rinnovo; il termine dell affido. Ognuno di questi incontri è caratterizzato da contenuti specifici, determinati dalla fase del percorso di affido in cui verranno effettuati. Nel secondo caso, colloqui su richiesta delle famiglie, la presa in carico può essere effettuata su richiesta spontanea della coppia, a seguito di una valutazione specifica da parte degli operatori del Servizio Affidi o a fronte di una richiesta esplicita della famiglia affidataria. Il sostegno alla singola famiglia affidataria è effettuato dallo psicologo e dall assistente sociale, congiuntamente o separatamente in funzione delle diverse esigenze o criticità emerse. Art. 8 Collaborazione tra Servizio Affidi e Servizio Tutela Minori. Il Servizio Affidi opera in stretta collaborazione con il Servizio Tutela Minori in tutte le fasi dell esperienza di affido, secondo le modalità di seguito sintetizzate: - il Servizio Tutela Minori segnala al Servizio Affidi la necessità di individuare una famiglia affidataria, precisando gli obiettivi, la durata presumibile dell affido, la programmazione degli incontri tra il minore e la sua famiglia d origine, gli interventi più utili per il sostegno al minore e per il superamento delle maggiori difficoltà insite nel nucleo originario; - il Servizio Affidi effettua un opportuno abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria ritenuta più idonea per la specifica situazione e sottopone la scelta al Servizio Tutela Minori; segue poi in stretta collaborazione con quest ultimo la fase di inserimento del minore nella famiglia affidataria; - gli incontri di verifica tra i due Servizi, Affidi e Tutela Minori, proseguono fino alla conclusione dell esperienza di affido;

- al termine dell affido il Servizio Affidi si rimette al Servizio Tutela Minori che predispone il rientro del minore nella famiglia d origine, sostenendo in questa fase il minore e la famiglia naturale; al Servizio Affidi compete l intervento di sostegno nel momento del distacco del minore dalla famiglia affidataria e nel mantenimento dei rapporti con quest ultima. Qualora l Autorità Giudiziaria competente, su richiesta del minore, valutasse l opportunità di un Prosieguo Amministrativo, il Servizio Tutela Minori dispone e garantisce la prosecuzione del progetto d affido; il Servizio Affidi e il Servizio Tutela Minori verificano costantemente l andamento del percorso e comunicano periodicamente quanto emerso all Autorità Giudiziaria competente attraverso relazioni scritte. Art. 9 Formalizzazione del percorso di affido All atto d ingresso del minore nella famiglia affidataria il Servizio Affidi fa sottoscrivere alla famiglia d origine ed agli affidatari un impegno formale, redatto su apposita modulistica, nel quale sono precisati i diritti, gli obblighi e le modalità di rapporto tra le due famiglie e tra queste e gli operatori del Servizio Affidi Art. 10 Diritti e doveri degli affidatari Gli affidatari sono tenuti a rispettare nel corso dell esperienza gli impegni sottoscritti, che saranno modificati secondo le caratteristiche dell affido al quale si riferiscono e che possono essere così sintetizzati: accoglieranno il minore presso di sè; provvederanno alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione con le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali; garantiranno il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, della sua identità culturale, sociale e religiosa; assicureranno la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d origine; cureranno e manterranno i rapporti con la sua famiglia d origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento; prenderanno i necessari ed urgenti provvedimenti, in caso di pericolo del minore e ne daranno immediata comunicazione al Servizio Tutela Minori; parteciperanno agli incontri di verifica circa l andamento dell affido predisposti dai Servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto; parteciperanno alle attività di sostegno e formazione svolte dal Servizio Affidi, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle

esperienze di affido e di promozione di una cultura dell infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore; si asterranno dal chiedere ai familiari del minore somme di denaro a qualsiasi titolo, se non a seguito di procedura concordata con il Servizio Tutela Minori. Con riferimento alla normativa vigente, si indicano alcuni diritti: l affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato; la madre affidataria o il padre affidatario possono usufruire dell astensione obbligatoria dal lavoro, per i primi tre mesi dall effettivo inizio dell affido, se il minore ha età non superiore ai 6 anni; hanno inoltre diritto di astensione facoltativa per 6 mesi durante il primo anno di affido ed anche durante le malattie del bambino, se il minore ha età non superiore ai tre anni; Imposte: le detrazioni d imposta per carichi di famiglia sono applicabili agli affidatari (art. 12 D.P.R.917 del 22.12.86); Assegni familiari: ai sensi dell art. 80, della legge 184/83 il giudice può disporre l erogazione degli assegni familiari e le prestazioni previdenziali in favore dell affidatario; Scuola: gli affidatari hanno diritto di elettorato attivo e passivo che spetta ai genitori degli alunni o a chi ne fa le veci per l elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali. Salvo diversa indicazione da parte del Servizio Tutela Minori, gli affidatari devono essere considerati come referenti nei contatti scuola famiglia, in collaborazione con gli operatori sociali; Contributi e assicurazioni per l espletamento del ruolo di affidatari così come disciplinato dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento. Art. 11 Diritti e doveri della famiglia di provenienza del minore Sulla base di quanto disposto nel decreto del Tribunale dei Minori o nel progetto di intervento formulato dal Servizio Tutela Minori, la famiglia d origine ha il dovere di collaborare con il Servizio Tutela Minori aderendo al progetto di sostegno predisposto dal Servizio con l obiettivo di superare le cause che hanno determinato l allontanamento del minore e favorire quindi il suo rientro nella famiglia d origine. E dovere della famiglia d origine collaborare con la famiglia affidataria, nel rispetto e nell interesse del minore, secondo le modalità stabilite e concordate tra i Servizi; occorre che la famiglia d origine rispetti le modalità, gli orari, e la durata degli incontri con il minore definiti nel progetto di affido. E inoltre diritto della famiglia d origine favorire il rientro del minore al proprio interno, secondo i tempi, le modalità e le priorità definite nel progetto di affido, collaborando anche con il Servizio Affidi.

Art. 12 Diritti del minore in affido Il minore, per tutta la durata del progetto di affido, ha diritto a: essere preparato, informato e ascoltato rispetto al progetto che lo riguarda; mantenere i rapporti con la famiglia d origine; mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell affido, quando non vi siano controindicazioni; usufruire di tutti i sostegni necessari, stabiliti dall Autorità giudiziaria o dai Servizi competenti. Art. 13 Contributo economico: A fronte dell affido di un minore residente ed in carico al Servizio Tutela Minori con specifico progetto di intervento, il Comune di Busto Arsizio corrisponde agli affidatari indipendentemente dalla condizione economica degli stessi un contributo mensile per le spese di mantenimento. L entità del contributo viene definita annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei seguenti indicatori: - quantità di tempo messa a disposizione dalla famiglia affidataria; - contesto in cui avviene l affido (etero familiare o effettuato presso parenti). L Amministrazione comunale prevede inoltre il rimborso degli oneri sostenuti per interventi di cura di particolare rilevanza per il progetto di affido. Per poter accedere al rimborso gli affidatari dovranno essere autorizzati preventivamente dal Servizio Tutela Minori ad effettuare gli interventi necessari Art. 14 Assicurazione Ai sensi dell art. 13 della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1 Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia, all atto dell ingresso del minore nella famiglia affidataria l Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione in virtù del quale il minore e gli affidatari sono garantiti rispetto ad eventuali incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che lo stesso provochi a persone o a cose. Sono esclusi dagli interventi di cui agli artt. 13 e 14 i minori residenti nel territorio nazionale, giunti nel Comune di Busto Arsizio per l affido a famiglie qui residenti. Gli oneri a qualsiasi titolo per tali minori gravano sul Comune in cui gli stessi avevano residenza al momento del trasferimento.

Art. 15 Rinnovo, conclusione dell affido L affido familiare viene previsto per un tempo definito che può essere rinnovato previa valutazione dei Servizi coinvolti e con avvallo dell Autorità Giudiziaria. La conclusione dell affido termina con provvedimento dell Autorità Giudiziaria che lo ha disposto. Art. 16 Norme di rinvio Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie del Comune di Busto Arsizio e le norme di Legge in materia di Enti Locali e di organizzazione dei Servizi Socio-assistenziali.