PROVINCIA DI BRINDISI Servizio Ambiente ed Ecologia



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PROVINCIA DI BRINDISI Servizio Ambiente ed Ecologia ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE n. 74 DEL 07-11-2013 Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione e l esercizio di un impianto di recupero di rifiuti inerti, società C.A.D. s.r.l. Mesagne - 1 -

Premesso che - con nota prot. n. 32943 del 17/05/13 il sig. Antonio De Nitto, nato a Brindisi il 12/02/68 e residente in Mesagne in via Tarvisio 8, in qualità di amministratore unico della società C.A.D. s.r.l., con sede legale in via N. Bixio 54/56, Mesagne, ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. n. 11/2001, all. 1, punto A.2.f, per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti della potenzialità di trattamento pari a 500 tonnellate al giorno, da insediare in via A. Montagna, zona PIP del comune di Mesagne; - con la stessa nota, la società ha presentato istanza di iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti, nella seconda classe di attività ai sensi del D.M. 350/1998; - con nota prot. n. 61727 del 30/09/13 il proponente ha trasmesso alcune integrazioni richieste dall Ufficio procedente con nota prot. n. 55803 del 27/8/13; - la documentazione di progetto acquisita agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi comprende i seguenti elaborati: Relazione tecnica, R1; Studio di Impatto Ambientale, R2 e Sintesi non tecnica, R7; Stima del valore dell impianto, R3; Report fotografico, R4; Pareri, Concessioni, Titoli, Contratti, R5; Relazione Geologica, R6; Planimetria unica e Scheda tecnica dell impianto di frantumazione; Documentazione integrativa, contenente tra l altro la valutazione previsionale di impatto acustico. - dalla documentazione complessivamente presentata si evince che: la società Caved s.r.l. ha ceduto in comodato d uso alla società C.A.D. s.r.l. l area destinata all insediamento dell impianto, sulla quale il Comune di Mesagne ha rilasciato Permesso di Costruire n. 26/01 in data 15/03/2013, per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti; il Dipartimento di Prevenzione dell ASL BR/1 ha rilasciato, in data 18/4/2013, il proprio nulla osta dal punto di vista igienico sanitario relativamente alla concessione edilizia; il Comune di Mesagne, Servizi Urbanistica ed Ambiente, in data 26/09/2013, prot. n. 21321, ha rilasciato il proprio parere, favorevole senza condizioni, in merito alla Valutazione di impatto ambientale oggetto del presente provvedimento; con riferimento all allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., le operazioni che il proponente intende esercire nello stabilimento ed i relativi limiti quantitativi sono: o messa in riserva (operazione R13) e riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (operazione R5) delle tipologie di rifiuto 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.31bis, 12.2, 12.7, per un quantitativo massimo totale di 666 tonnellate al giorno, ovvero 200.000 tonnellate annue, considerando 300 giorni all anno; o la capacità massima di stoccaggio, ovvero il conferimento del rifiuto e la messa in riserva R13, è pari a 1.220 m 3, ovvero 2.100 tonnellate; - 2 -

l area su cui insiste l impianto: o è ubicata nel comune di Mesagne, foglio catastale n. 32, p.lla 262, Zona P.I.P.; o dista 1 km dal perimetro urbano; o risulta essere localizzata in territorio costruito, ovvero in zona individuata dal comune come zona P.I.P.; o non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia; o non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia; o è situata in una porzione di territorio identificato dal Piano Regionale di Qualità dell Aria come zona D, destinata a misure di mantenimento della qualità dell aria; o non è gravata da ulteriori vincoli; lo stabilimento, da insediare in un area di 4.002 m 2, risulta costituito da: o un area destinata alla messa in riserva e lavorazione in pavimentazione di cemento, di superficie pari a 2.460 m2; o un area destinata al deposito del materiale recuperato in pavimentazione di tout-venant, di superficie pari a 890 m2; o area destinata a verde, uffici e servizi igienici; o recinzione perimetrale di altezza pari a 2.7 metri; o vasca di accumulo delle acque meteoriche incidenti sul piazzale in cemento, di volume pari a 150 m3, verso cui le acque confluiscono tramite apposite pendenze e griglie poste perimetralmente all area; o frantumatore a urto di potenzialità pari a 200 tonnellate orarie, dotato di separatore magnetico, vagliatura, nastri trasportatori; o martello demolitore, pala gommata; o sistema di nebulizzazione di acqua per abbattimento polveri posto sul frantumatore e sistema di irrigazione perimetrale per bagnatura dei cumuli di materiale polverulento, alimentato sia con acqua meteorica accumulata che con adduzione da pozzo artesiano; sull area sono stati già eseguiti i lavori di pavimentazione e predisposizione delle aree, le griglie per il convogliamento delle acque piovane, la vasca di accumulo e la recinzione in virtù del Permesso di Costruire richiamato precedentemente; non ci sono pertanto opere da realizzare che prefigurino delle attività di cantiere; il pozzo artesiano è stato condonato con atto del 30/12/2011 trasmesso al Genio Civile della Regione Puglia dalla società Caved s.r.l. e si trova nell impianto adiacente allo stabilimento della C.A.D. s.r.l.; la società C.A.D. s.r.l., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio intende svolgere l attività di recupero di rifiuti inerti. Considerato che - i possibili impatti prodotti dalle attività di gestione dell impianto potranno riguardare: impatto acustico derivante dall esercizio del frantumatore; emissione di polveri in atmosfera derivante dal deposito, dalla frantumazione e dalla movimentazione di materiali polverulenti; aumento del traffico veicolare; emungimento di acque da pozzo artesiano per alimentazione impianto di irrigazione; - 3 -

- le misure e le tecnologie previste per la mitigazione degli impatti sono le seguenti: impianto di convogliamento e trattamento primario delle acque meteoriche; pavimentazione in cemento per evitare fenomeni di contaminazione del suolo; sistema di irrigazione dei cumuli di materiale polverulento; sistema di nebuilizzazione sull impianto di frantumazione per evitare la diffusione di polveri; utilizzo di teloni mobili per la copertura dei cumuli di materiale polverulento; non sono state previste misure per il contenimento del rumore dall impianto di frantumazione. Ritenuto che - le misure e le tecnologie adottate per mitigare gli impatti ambientali negativi derivanti dall esercizio dell attività sembrano sufficienti a garantire la sostenibilità ambientale dello stabilimento fatte salve le precauzioni ed accortezze che devono essere garantite durante l esercizio delle diverse fasi di gestione dei rifiuti (ricezione, scarico, messa in riserva, frantumazione, cernita, stoccaggio materie recuperate, carico ed avvio al riutilizzo, ecc.); - l iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti può avvenire solo in seguito alla conclusione del procedimento di VIA, dopo che il proponente ha ultimato i lavori e predisposto all interno dello stabilimento tutti gli impianti ed i mezzi necessari allo svolgimento dell attività. L istanza, essendo già stata presentata, deve essere integrata nei modi stabiliti nel dispositivo del presente provvedimento. Visti - il D.Lgs. n. 152/06 recante Norme in materia ambientale e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 205/10, Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ; - la L.R. n. 11/01 Norme sulla valutazione di impatto ambientale e s.m.i., che disciplina le procedure di VIA in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/03/07; - la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale con la quale entra in vigore l operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA; - la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08 ; - il Decreto del Commissario delegato per l emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28/12/06, Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31/01/07: Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche e dalla D.G.R. n. 2668 del 28/12/09, Approvazione dell aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia ; - il Regolamento Regionale del 21/05/08, Adozione del Piano Regionale di Qualità dell aria ; - l art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 Testo unico sull ordinamento degli Enti Locali, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e la competenza per l adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l amministrazione verso l esterno compreso il - 4 -

rilascio di autorizzazioni che presuppongono accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale; - il Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/12 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia; Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento E S P R I M E giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione e l esercizio di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti inerti proposto dalla società C.A.D. s.r.l., da realizzare nella zona PIP del comune di Mesagne, in via A. Montagna, per un quantitativo di rifiuti da avviare a recupero non superiore a 200.000 tonnellate annue, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate: 1. il proponente è tenuto ad iscriversi nel Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti, ai sensi dell art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nella seconda classe di attività di cui al D.M. 350/1998; avendo già presentato la domanda di iscrizione e la ricevuta dell avvenuto pagamento degli oneri di iscrizione, il proponente, ad integrazione della domanda stessa, deve inoltrare solo la documentazione richiamata al comma 3 dell art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., una relazione di ripristino ambientale in seguito a dismissione dello stabilimento, nonché certificato di regolare esecuzione dei lavori e attestazione di conformità del progetto realizzato al progetto approvato con la Valutazione di Impatto Ambientale; 2. la quantità totale di rifiuti inerti da avviare a recupero tramite operazioni R13 ed R5 non potrà superare le 200.000 tonnellate annue ripartite secondo le tipologie indicate: tipologia 7.1, 67.000 tonnellate/anno; tipologia 7.2, 5.000 tonnellate/anno; tipologia 7.6, 30.000 tonnellate/anno; tipologia 7.11, 12.000 tonnellate/anno; tipologia 7.31bis, 45.000 tonnellate/anno; tipologia 12.2, 38.000 tonnellate/anno; tipologia 12.7, 3.000 tonnellate/anno; 3. le area di messa in riserva dei rifiuti in attesa di recupero devono essere tenute distinte in base alle tipologie e devono essere indicate da adeguata cartellonistica, così come l area di deposito del materiale recuperato; 4. nello stabilimento, così come indicato nel progetto non possono essere presenti più di 1.900 tonnellate di rifiuti stoccati nella fase di messa in riserva, ovvero più di 1.100 m 3 e non possono essere depositati più di 750 m 3 (1.300 tonnellate) di materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero; i cumuli di rifiuti da mettere in riserva e i cumuli di materiale recuperato non devono superare i 2,5 metri di altezza, come asserito nella relazione tecnica; 5. la provenienza e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ammissibili nell impianto e le relative attività di recupero devono essere conformi a quanto riportato nell allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5/2/1998 per ogni tipologia richiamata; 6. la società dovrà sospendere l attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia e all ARPA Brindisi; - 5 -

7. dovranno essere previsti dei dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali polverulenti derivanti dall attività; 8. le attività di frantumazione e recupero dovranno essere sospese in giornate particolarmente ventose; 9. il valore limite per le emissioni diffuse di polveri totali è 5 mg/nm 3 : i campionamenti devono avvenire in prossimità dell impianto di frantumazione dei materiali (ED1), dei cumuli di rifiuti da trattare (ED2) e delle materie prime seconde recuperate (ED3); 10. la società dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo, durante l esercizio dell attività e con cadenza semestrale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del controllo, oltre che la localizzazione in planimetria dei punti dove saranno effettuati i campionamenti; 11. i cumuli di rifiuti e del materiale polverulento devono essere umidificati tramite adeguata nebulizzazione. Entrambi i cumuli, così come si evince dal progetto, saranno coperti con teli mobili; 12. la società dovrà provvedere, al fine di ridurre l inquinamento atmosferico da polveri, alla diminuzione delle altezze di caduta del materiale polverulento e alla copertura del frantoio, dei vagli e dei nastri; 13. il gestore dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione; 14. i rifiuti prodotti dall attività e non rientranti nelle tipologie 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.31bis, 12.2 e 12.7 devono essere smaltiti secondo quanto dettato dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; 15. prima dell uscita dall impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da evitare l effetto della cosiddetta imbiancatura stradale, dovuta al deposito delle terre che porta oltre all innalzamento delle polveri anche al danneggiamento delle pavimentazioni stradali; 16. la società deve realizzare una barriera verde posta perimetralmente all impianto, tramite la piantumazione di alberi a medio/alto fusto lungo tutto il perimetro dell impianto. Tale barriera, deve essere mantenuta in perfetta efficienza con adeguato sviluppo vegetazionale delle piante, al fine di contenere le emissioni di polveri e l inquinamento acustico; 17. dovranno essere rispettati i limiti di emissione acustica stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997: il rilevamento dei livelli di inquinamento acustico, nei pressi dell impianto, dovrà essere eseguito a cura di tecnico abilitato con cadenza semestrale e con impianto in esercizio a regime di potenza; 18. in caso di superamento dei limiti di inquinamento acustico, la società dovrà farsi carico del piano di adeguamento previsto dalla normativa di settore. Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti. - 6 -

La valutazione di impatto ambientale ha validità di anni 3, ai sensi dell art. 15 della L.R. n. 11/01. Il presente provvedimento verrà notificato: i. alla società CAD s.r.l.; ii. al Comune di Mesagne; iii. all ASL Brindisi, Dipartimento di Prevenzione; iv. al Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia. Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi. Il proponente ha l obbligo di provvedere, ai sensi dell art. 13, c. 3, L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia. Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. F.to IL DIRIGENTE Dott. Pasquale EPIFANI - 7 -