CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI



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Corso di laurea in Ingegneria Edile CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI Anno Accademico 2011/2012 Definire: Obbiettivi della lezione Rischi Interferenziali - DUVRI e PSC Rischi Propri - POS Conoscere gli aspetti normativi Individuare gli aspetti critici in riferimento alla gestione POS - PSC e ruolo del Coordinatore Individuare gli aspetti critici di un POS in riferimento alla realtà di cantiere

Argomenti della lezione I Rischi Interferenziali DUVRI e PSC Il P.O.S. nel D.Lgs. 81/2008 Gli articoli. L allegato XV ed i contenuti minimi La Valutazione e la Gestione del P.O.S da parte del C.S.E. Aspetti Critici Un esempio pratico RISCHI INTERFERENZIALI DUVRI e PSC

I Rischi Interferenziali Art. 26 D.Lgs. 81/2008 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: I Rischi Interferenziali Art. 26 D.Lgs. 81/2008 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, : a) verifica,... ; l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I Rischi Interferenziali Art. 26 D.Lgs. 81/2008 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. I Rischi Interferenziali Art. 26 D.Lgs. 81/2008 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L articolo 26 del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 tratta di luoghi di lavoro in generale o si riferisce in modo specifico ai cantieri edili? Quale è il Titolo del D.Lgs. 81 che tratta dei cantieri edili? D.Lgs. 81/2008 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (dall Art. 88) CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA (dall Art 105) CAPO III SANZIONI (dall Art 157)

Il principio di specialità - art. 15 del Codice Penale Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. QUINDI Nei Cantieri Temporanei o Mobili, a cui si riferisce il Titolo IV, i rischi interferenziali non sono gestiti dal DUVRI ma dal PSC!

ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 2.1. - Contenuti minimi 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: a) l identificazione e la descrizione dell opera, esplicitata con: 2) la descrizione del contesto in cui é collocata l area di cantiere; c) una relazione concernente l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 1) all area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4; ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 2.2.1. In riferimento all area di cantiere, il PSC contiene l analisi degli elementi essenziali di cui all ALLEGATO XV.2, in relazione: Allegato XV.2. Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell analisi dei rischi connessi all area di cantiere, di cui al punto 2.2.1. 1. ; manufatti interferenti o sui quali intervenire; ; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi;..

Nei Cantieri Temporanei o Mobili, tutti i rischi interferenziali, sia tra le lavorazioni svolte all interno dell area di cantiere sia tra le lavorazioni di cantiere e tutto ciò che è esterno ma interferente, compresi i rischi per le eventuali lavorazioni del committente, devono essere analizzati preventivamente dal CSP nel PSC. Il Committente deve sempre fornire al CSP tutte le informazioni utili e necessarie ai fini della gestione di tutti i rischi. INOLTRE Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 Sicurezza nell esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza L. n. 123/2007 e modifica dell Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n. 163/2006. - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.

Nei Cantieri Temporanei o Mobili, dove non è prevista la redazione del PSC (ad esempio un unica impresa Affidataria ed Esecutrice con lavoratori autonomi) chi valuta e gestisce i rischi interferenziali tra impresa eventuali lavorazioni del committente lavoratori autonomi? Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII. Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)...

Articolo 95 - Misure generali di tutela 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l esecuzione dell opera osservano le misure generali di tutela di cui all articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all interno o in prossimità del cantiere. Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:.. g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo 26.

Rischi Propri Il P.O.S. aspetti critici Cosa è il POS per il D.Lgs. 81/2008?

Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: h) Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell ALLEGATO XV; Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,.. Quindi il POS è il Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Datore di Lavoro in modo specifico per il singolo cantiere!

Questo vuol dire che: Il POS deve valutare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori della impresa? Il POS deve essere specifico per il singolo cantiere e quindi deve riferirsi alle caratteristiche del cantiere? I POS di una impresa possono essere tutti uguali? Cambia solo l indirizzo? Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: h) Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell ALLEGATO XV;

Articolo 89 - Definizioni i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; All. XV - 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell articolo 17 del presente Decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

All. XV - 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza a) i dati identificativi dell impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; Articolo 89 - Definizioni d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione;

All. XV - 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza a) i dati identificativi dell impresa esecutrice, che comprendono: 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; All. XV - 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza a) i dati identificativi dell impresa esecutrice, che comprendono: 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

All. XV - 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall impresa esecutrice; c) la descrizione dell attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; Si sta facendo riferimento al Sistema di Gestione della Sicurezza? S.G.S.

All. XV - 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza d) l elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) l elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l esito del rapporto di valutazione del rumore; All. XV - 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza g) l individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

Possono essere misure generiche? Quale grado di dettaglio viene richiesto? All. XV - 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza i) l elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito all informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

I D.P.I. indicati nel POS devono essere presenti in cantiere! La formazione/addestramento sono obbligatori? IL RUOLO DEL C.S.E. NELLA GESTIONE DEI POS DELLE IMPRESE Articolo 92

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il C.S.E.: b) verifica l idoneità del piano operativo di sicurezza,... COME? una CHECK LIST e sufficiente? Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il C.S.E.: b) verifica l idoneità del P.O.S., da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo,

Il CSE può accettare descrizioni generiche di misure di prevenzione e protezione? Il CSE può richiedere un maggior grado di specificità e di dettaglio? Perché deve farlo? Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il C.S.E.: b). adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il C.S.E.: b). adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,. verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; Valutare le proposte delle imprese esecutrici ed adeguare il PSC oltre che verificare l aggiornamento e/o l adeguamento dei POS vuol dire COORDINARE?

CHI DEVE FARE IL P.O.S.? Obblighi dei datori di lavoro Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 89, comma 1, lettera h).(p.o.s.)

I LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI DEVONO PRESENTARE IL P.O.S.? E SE UN ARTIGIANO HA DIPENDENTI? Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo 26 (DUVRI?).

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del P.S.C., nonché la redazione del P.O.S. costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all articolo 29, comma 3. Il Ruolo dell Impresa Affidataria

Articolo 89 - Definizioni i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.; Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica: le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria (accettazione PSC e redazione POS). Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII. Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (Misure Generali di Tutela) e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

IL P.O.S. DI UN IMPRESA AFFIDATARIA DEVE ESSERE DIVERSO DA QUELLO DI UNA ESECUTRICE? PSC e POS Correlazione e Obblighi di Trasmissione

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 1. Il piano è costituito da.. 2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS. Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell inizio dei lavori.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 5. L impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Articolo 101 - Obblighi di trasmissione 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il P.S.C. a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l esecuzione dei lavori.

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione 2. Prima dell inizio dei lavori l impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Articolo 101 - Obblighi di trasmissione 3. Prima dell inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE.

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione 3.. I lavori hanno inizio dopo l esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall avvenuta ricezione. ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono a rischi di carattere generale - Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; - - Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

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