I Diritti del bambino tra protezione e garanzie: le nuove figure di tutela del minore



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Comune di Roma MUNICIPIO ROMA IX U.O.S.E.C.S. Centro Famiglie Villa Lais ATTI DEL CONVEGNO I Diritti del bambino tra protezione e garanzie: le nuove figure di tutela del minore Roma 30 Marzo 2004 SALONE CONFERENZE ISTITUTO SALESIANO PIO XI

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3 INDICE Presentazione............................ 5 Dott.ssa Adriana Santangelo Saluto del Presidente del Municipio Roma IX......... 9 Maurizio Oliva Introduzione ai lavori....................... 11 Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti (Chairman) Apertura dei lavori (I Parte).................... 13 Intervento della Dott.ssa Alessandra Pecorella Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais Tutela del MINORE nella Mediazione Familiare........ 15 Intervento dell Avv. Antonio Rizzo Consulente legale del Centro Famiglie Villa Lais Promozione, Ascolto, Vigilanza, Segnalazione, Esperienza del Pubblico Tutore nel Veneto.................. 19 Intervento del Prof. Lucio Strumendo Pubblico Tutore dei Minori, Regione Veneto Allegato................................ 30 Apertura dei lavori (II Parte)................... 37 Relatore: Prof. Massimo Bianca Direttore del Master su Diritto del Minore Università di Roma La Sapienza Intervento Avv. Milanese....................... 38 Prospettive e Progetti........................ 40 Relatrice: Dott.ssa Simonetta Matone Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma

4 La Tutela dei Minori nei Procedimenti che li riguardano: Problemi e Prospettive....................... 48 Relatrice: Avv. Anna Maria Marchio Avvocato Membro del Direttivo del Centro Interd. Di Studi e Ricerche per la Tutela della Persona Interventi e discussione:...................... 56 Conclusioni.............................. 60 Prof. Massimo Bianca

5 PRESENTAZIONE Il Centro Famiglie Villa Lais, ponendosi anche come punto di riferimento per gli operatori sociali, sanitari ed educativi, nel corso del 2004 ha organizzato due convegni su tematiche generali che hanno affrontato le problematiche inerenti ai bambini ed alle loro famiglie. Il primo ha riguardato il servizio di Spazio d Incontro, i cui atti sono stati già pubblicati; il secondo si è svolto nel salone conferenze dell Istituto Salesiano Pio XI -Via Umbertide n.11 - il giorno 30 marzo 2004. La giornata è stata un momento di confronto e di approfondimento sull istituzione delle nuove figure sancite dal legislatore a tutela del minore e sul lavoro in questi anni svolto per realizzare quanto previsto non solo nella nostra città, ma anche in altre città e regioni. Si è infatti discusso ampiamente su ciò che è cambiato e su ciò che sta cambiando nei confronti dei minori e della famiglia, sia rispetto alla creazione di nuove figure a tutela dei minori, sia rispetto alle modifiche del codice di procedura civile nell ambito delle separazioni coniugali; tutti argomenti che riguardano la vita dei bambini e delle loro famiglie ed ai quali il Centro Famiglie, proprio per la sua natura istituzionale, è particolarmente attento. Voglio, quindi, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ed hanno reso possibile sia l ideazione che l attuazione di questa giornata di studio. Auguro, dunque, una buona lettura. Il Dirigente U.O.S.E.C.S. Dott.ssa Adriana Santangelo

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COMUNE DI ROMA MUNICIPIO ROMA IX U.O.S.E.C.S. Centro Famiglie Villa Lais Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Tutela della Persona del Minore SALONE CONFERENZE ISTITUTO SALESIANO PIO XI Via Umbertide n. 11 - Roma 30 Marzo 2004 - ORE 9.00-13.30 GIORNATA DI STUDIO I diritti del Bambino tra Protezione e Garanzie: Le Nuove Figure di Tutela del Minore 9.00 - Saluto del Presidente del Municipio Roma IX Maurizio Oliva 9.15 - Apertura dei lavori: Alessandra Pecorella Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais Chairman: Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti Direttore del Centro Interdipartimentale per la Tutela del Persona del Minore Università di Roma La Sapienza 9.30 - Avv. Antonio Rizzo Consulente legale del Centro Famiglie Villa Lais Tutela del Minore nella Mediazione familiare 10.00 - Prof. Lucio Strumendo Pubblico Tutore dei Minori, Regione Veneto Promozione, Ascolto, Vigilanza, Segnalazione, Esperienza del Pubblico Tutore nel Veneto 11.00 - Coffee Break Chairman: Prof. Massimo Bianca Direttore del Master Diritto del Minore Università di Roma La Sapienza 11.15 - Dr.ssa Simonetta Matone Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma Prospettive e Progetti 12.00 - Avv. Anna Maria Marchio Avvocato Membro del Direttivo del Centro Interd. di Studi e Ricerche per la Tutela della Persona del Minore La Tutela del Minore nei Procedimenti che li riguardano: Problemi e Prospettive 12.30 - Conclusioni: Prof. Massimo Bianca

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9 SALUTO DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO ROMA IX Maurizio Oliva Presidente del IX Municipio Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio la Prof.ssa Malagoli Togliatti, la Dott.ssa Alessandra Pecorella, un grazie anche a tutti gli operatori del Centro Famiglie Villa Lais, a tutti voi presenti per essere qui ed, infine, grazie alla comunità salesiana che ci ospita. Come diceva la professoressa Malagoli, l istituzionalizzazione del Pubblico Tutore è un iniziativa importante che dobbiamo sforzarci di compiere, di far crescere e di estendere. Con questo augurio lascio lo spazio ai numerosi interventi previsti per questa giornata di studio, vi ringrazio di cuore e vi auguro buon lavoro.

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Introduzione ai lavori 11 INTRODUZIONE AI LAVORI Relatrice: Marisa Malagoli Togliatti (Chairman) Direttore del Centro Interdipartimentale per la Tutela della Persona del Minore Università di Roma La Sapienza Siamo qui, oggi, per approfondire una serie di situazioni che vanno delineandosi sia grazie alle nuove proposte legislative sia grazie alle Convenzioni Internazionali ed alla loro applicazione in ambito nazionale; da qui, la possibilità di andare ad individuare le nuove figure di tutela del minore. L Italia si muove in modo abbastanza variegato in questo senso, nonostante quelle che potrebbero essere delle opportune tendenze da coltivare in ambito di maggiore autonomia delle Regioni; come vedremo solo alcune Regioni, anzi pochissime, hanno - per esempio - introdotto questa nuova figura di tutela del minore definita pubblico Tutore per i minori. È presente qui, oggi, il pubblico Tutore della Regione Veneto a cui potremo chiedere informazioni, stimolando così, come è solito negli incontri da noi organizzati, un ricco e vivace dibattito. E opportuno, infatti, approfittare di certe presenze proprio per individuare ed indicare bene tutte le problematiche relative a questa figura. Abbiamo, quindi, una giornata molto densa di studi, ringrazio tutti quanti ed invito a porre qualsiasi domanda ed a sciogliere gli eventuali dubbi.

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Apertura dei lavori 13 APERTURA DEI LAVORI Relatrice: Alessandra Pecorella Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais Mi presento: sono Alessandra Pecorella, Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais. Voglio per prima cosa darvi il mio benvenuto e ringraziarvi per essere venuti qui questa mattina. Un particolare ringraziamento va ai Padri Salesiani che oggi ci accolgono nella loro struttura e che, sin da sempre con il loro impegno sociale, oltre che religioso, hanno dimostrato la loro sensibilità rispetto alle problematiche giovanili. Con molti di voi ci siamo già incontrati circa un mese fa, in occasione della giornata seminariale sullo Spazio d Incontro. Illustrerò brevemente, per chi non ci conosce ancora, il Centro Famiglie per capire perché oggi abbiamo voluto organizzare, insieme con l Università, questa giornata che vuole approfondire aspetti giuridici e legali. Il Centro Famiglie, sin dal suo inizio, si è configurato come un luogo dove affluiscono più interventi e Servizi. La sfida è stata quella di costruire un Servizio non prettamente sociale con caratteristiche riparative, e di prevenzione secondaria, intervenendo quando i problemi sono già esplosi, ma di costruire un Servizio con più sfaccettature, un Servizio rivolto a tutti. Così nasce un Centro Famiglie che riunisce in sé interventi e Servizi a carattere certamente sociale e psicologico, ma anche pedagogico, educativo, culturale e ricreativo. Un Centro Famiglie che vuole essere un punto di riferimento per i genitori, un punto di incontro, scambio e conoscenza, un luogo dove poter discutere con altri genitori, o con esperti, le piccole e grandi difficoltà che si incontrano nel mestiere di genitore, dove poter conoscere altri genitori, dove poter giocare con i propri figli insieme ad altri genitori e bambini, un luogo dove poter vedere un film che parla proprio della loro vita, ma che è insieme un momento di svago, dove poter ascoltare della musica, dove poter pren-

14 dere un tea con altri genitori, dove poter approfondire un argomento particolare attraverso la lettura di un libro interessante e poterlo prendere in prestito per leggerlo a casa con il proprio figlio. Il Centro Famiglie offre, inoltre, una serie di Servizi specialistici alle famiglie che stanno attraversando un periodo di crisi, inteso come momento di crescita e di trasformazione, quali il Sostegno Psicologico, la Mediazione Familiare, la Consulenza Legale, lo Spazio d Incontro. Il Centro Famiglie, inoltre, non si rivolge solo ai genitori, ma anche alle figure parentali - es. i nonni e le figure accudenti, a tutti coloro che accompagnano i nostri figli nel loro cammino di crescita. Si rivolge, quindi, anche ad Educatori ed Insegnanti dei Nidi, delle Scuole dell Infanzia ed elementari, anche attraverso percorsi di formazione complessi che vedono coinvolti non solo gli insegnanti, ma anche i genitori ed i bambini-alunni. A proposito di ciò, proprio in questo momento stiamo portando avanti due progetti dai titoli: I bambini e le paure, rivolto agli Asili nido del nostro Municipio e Leggere Insieme, rivolto alle Scuole dell Infanzia. Il Centro Famiglie, rivolgendosi quindi a chi si prende cura della crescita dei bambini, ha sempre ben presente quale sia il loro bene. Occupandoci quindi dell interesse dei bambini, che oggi definiamo minori, siamo molto attenti a tutto ciò che accade al di fuori, ai cambiamenti anche dal punto di vista legislativo. Oggi, ci vogliamo proporre anche come punto di riferimento per gli operatori sociali, sanitari ed educativi per un aggiornamento ed una crescita condivisa, discutendo su ciò che è cambiato e su ciò che sta cambiando nei confronti dei minori e della famiglia, sia rispetto alla creazione di nuove figure a tutela dei minori sia rispetto alle modifiche del codice di procedura civile nell ambito delle separazioni coniugali; tutti argomenti che riguardano la vita dei bambini e delle loro famiglie.

La tutela dei minori nella mediazione familiare 15 LA TUTELA DEI MINORI NELLA MEDIAZIONE FAMILIARE Relatore: Avv. Antonio Rizzo Consulente legale del Centro Famiglie Villa Lais Le ragioni che possono portare al fallimento di un matrimonio o di una convivenza sono varie. Tra le più importanti e ricorrenti vi sono un generale decadimento dei valori, un accentuato edonismo ed egocentrismo ed una organizzazione familiare stravolta rispetto a quella tradizionale, con entrambi i genitori assenti da casa per molte ore del giorno. In Famiglia circolano tante idee e non manca nulla a livello materiale, ma scarseggiano la solidarietà, il sacrificio e la disponibilità verso gli altri. Spesso la Famiglia naufraga non per singoli, gravi problemi, ma per quelle forme di insicurezza, immaturità ed aggressività che sembrano essere oggi i caratteri rinvenibili con più frequenza e che hanno sostituito la coesione e la disponibilità proprie della coppia. La crisi che ne consegue coinvolge sempre, in maniera più o meno grave, i figli, la cui vita viene alterata (a volte anche distrutta) dal comportamento dei genitori. Chi quotidianamente si trova ad assistere al dramma di una separazione, sia esso l Avvocato, chiamato a conseguire i risultati pretesi dal Cliente, sia esso il Giudice, investito dell onere di adottare i provvedimenti, constata che anche il genitore più disinteressato (con ciò intendo quello per il quale la richiesta di affido del minore non è strumentale per altre domande) considera i figli come oggetto di sua proprietà, da difendere con ogni mezzo dall altro genitore. Il coinvolgimento dei minori nella contesa tra i genitori, tanto più lunga quanto maggiore sarà l impegno profuso dai Difensori, crea in loro gravissimi pregiudizi: essi sentono di esserne l oggetto e quindi la causa, ne riportano perciò un senso di colpa (che spesso incide in maniera profonda sulla loro vita futura) ritenendo di aver perso l amore del genitore che va a vivere altrove, patiscono la rabbia del non affidatario (anche se non diretta verso di loro) e, in alcuni casi, assumono su di loro l ingrato ed innaturale compito di proteggere il genitore perdente, crescendo con l errata convinzione di dover nascondere o giustificare costantemente i loro sentimenti. Se, inoltre, si riflette che i minori devono affrontare siffatti stati d animo

16 mentre si trovano a dover accettare la realtà della separazione dei loro genitori ed a subire la paura dell abbandono, si comprende come il problema della loro tutela avrebbe meritato e meriti ben altro impegno e considerazione sia a livello normativo (da parte del Legislatore), sia a livello operativo (da parte di tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo, ai quali dovrebbe essere richiesta una ben più profonda specializzazione nell esercizio delle loro attività). Le vigenti norme di procedura in materia di separazione e/o di affido di figli naturali non sono adeguate ad evitare i gravi risvolti psicologici subiti dai minori, né a garantire che essi rimangano estranei alla conflittualità dei genitori. Dette norme sono da tempo in via di modifica in Parlamento: sono, infatti, state presentate in Commissione diverse proposte di legge. Purtroppo, nonostante l urgenza che la delicatezza e l importanza della materia imporrebbe, ancora oggi non è stato concordato un testo da presentare all approvazione dell aula. In tutte le proposte, in modo più o meno vincolante si prevede l utilizzazione, preventiva al giudizio, della Mediazione Familiare, cui oggi si ricorre (purtroppo molto raramente) solo in corso di causa su espressa indicazione di alcuni Magistrati. La Mediazione Familiare è un percorso che (cito testualmente dalla pubblicazione Il Centro Famiglie Villa Lais ) si propone di: creare un clima che garantisca l equilibrio di potere fra le parti; favorire la riapertura dei canali comunicativi; contribuire alla gestione dei conflitti per raggiungere soluzioni concrete ai problemi generati dalla separazione; valorizzare le competenze e l esercizio unitario della genitorialità in un clima di responsabilità comune; lavorare su obiettivi specifici portati dalla coppia; accogliere la sofferenza personale che accompagna il processo di separazione dei coniugi; prendere in carico gli accordi raggiunti e/o da raggiungere; superare in termini evolutivi il conflitto distruttivo. Devo confessare che prima di un anno e mezzo fa, momento in cui ho iniziato la collaborazione con il IX Municipio e prestato consulenza legale presso il Centro di Mediazione Famiglie di Villa Lais, ero scettico sull opportunità di strutture intermedie tra la coppia e le aule di giustizia. In questo periodo ho avuto molti contatti con i Mediatori, dei quali ho apprezzato capacità e sensibilità. Essi tentano quotidianamente di far recuperare ai genitori, senza coinvolgere i minori, un clima collaborativo e costruttivo, valorizzando le competenze e l esercizio unitario della genitorialità, in modo da tutelare la crescita equilibrata dei figli

La tutela dei minori nella mediazione familiare 17 dopo la fine del rapporto coniugale. La tutela dei minori è sempre presente durante gli incontri, e tutte le decisioni che di volta in volta vengono raggiunte dai coniugi, sperimentate tra un incontro e l altro (siano esse relative alla regolamentazione del regime di affido e di visite, ovvero alla destinazione della casa familiare oppure alle questioni economiche), tengono conto del loro preminente interesse. Ho riscontrato ciò nei colloqui che ho avuto con le coppie che hanno seguito il percorso di Mediazione Familiare, ed anche con l ulteriore servizio che, mio tramite, il Centro presta all utenza. Le condizioni contenute nei Protocolli d Intesa, cioè negli accordi che vengono sottoscritti dai coniugi o dai conviventi al termine del percorso di mediazione, sono infatti da me riversate in un ricorso (al Tribunale ordinario in caso di separazione consensuale, o al Tribunale per i Minori per la regolamentazione del regime dell affido e delle visite e per la determinazione del contributo economico), che viene consegnato alla coppia con le istruzioni per la sua presentazione. In tutti i protocolli ho rilevato la marcata attenzione alle necessità dei figli, presente in ogni singola condizione concordata. Questo dovrebbe essere l impegno preminente in ogni separazione. Invece, come ho già detto, ciò avviene molto raramente. E necessario uno sforzo deciso del Legislatore per mutare tale indirizzo. Uno sforzo che dovrà preliminarmente mirare ad unificare le varie forme attraverso le quali attualmente si articola la tutela della Famiglia (di quell istituzione, cioè, che è stata e continua ad essere la cellula fondamentale in cui la personalità umana si forma e si evolve), eliminando l incongrua ed ingiustificabile frammentazione di competenze tra il Tribunale ordinario e quello per i Minori. Uno sforzo che dovrà stabilire che, quando si delinea una crisi familiare, è necessario rivolgersi a delle strutture specializzate che aiutino a conoscere a fondo le motivazioni del contrasto, consentendo ai coniugi di comprendere ciò che sta accadendo, tentando di risolvere la crisi ricorrendo, anziché subito all Avvocato ed al Tribunale, ad altre forme di negoziazione e di mediazione, quali appunto la Mediazione Familiare (come quella che è fornita dal Centro Famiglie Villa Lais). Uno sforzo, infine, che dovrà muovere dal presupposto indefettibile che i figli, sia durante la vita familiare sia, ed ancor più dopo la separazione, non sono l oggetto di diritti dei genitori, ma titolari dell inalienabile diritto di essere assistiti ed educati da entrambi e di godere del loro instancabile impegno e della loro disponibilità.

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Promozione, ascolto, vigilanza, segnalazione, esperienza del pubblico tutore nel veneto 19 PROMOZIONE, ASCOLTO, VIGILANZA, SEGNALAZIONE, ESPERIENZA DEL PUBBLICO TUTORE NEL VENETO Relatore: Lucio Strumendo Pubblico Tutore dei Minori, Regione Veneto Come è ormai noto, l Italia con la Legge n. 77 del 20/03/2004 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d Europa sull esercizio dei diritti del bambino (Strasburgo 1996). Il 4/7/2003 ha consegnato la Dichiarazione di deposito indicando, ai sensi dell art. 1 della Convenzione, che i procedimenti a cui si applica la Convenzione sono quelli relativi ad alcune marginali parti degli artt. 145, 244, 247, 264, 274, 322, 323 del Codice Civile. Si tratta, come si vede, di una applicazione marginale e residuale, che ha deluso largamente le aspettative di tanta parte dei cultori del Diritto in senso lato e degli operatori del diritto minorile e familiare, convinti che la ratifica della Convenzione incentrata sulle forme per l esercizio dei diritti del fanciullo fosse un occasione per aggiornare e perfezionare le norme che presiedono al processo minorile e alle garanzie giurisdizionali e pre-giurisdizionali che lo riguardano. Sono aspettative deluse anche per chi come me e, credo, la prof.ssa Malagoli nel marzo del 2003, proprio alla vigilia della ratifica, discutevamo a Padova per dare un contributo all immanente dibattito parlamentare. Voglio ricordare che le aspettative di allora erano giustificate alla luce del dibattito che nella precedente legislatura si era avviato al Senato ove, secondo il testo della relatrice: senatrice Ersilia Salvato, si prevedeva che con la Legge di ratifica si desse delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni per l adattamento dell ordinamento giudiziario italiano ai principi e alle norme della Convenzione al fine di assicurare al minore il diritto ad essere consultato, ad esprimere le proprie opinioni e ad essere informato, nonché di prevedere l istituzione di forme di mediazione. (atto Camera 7411 XIII Legislatura). Così non è stato, ragion per cui oggi alla Legge di ratifica dobbiamo guardare da un lato consapevoli dei suoi limiti, della occasione mancata e della persistente incertezza in ordine ad alcuni istituti giudiziari, dall altro assumerla come un documento di indirizzo, uno stimolo quasi

20 pedagogico ad implementare il nostro ordinamento interno per rafforzare gli istituti di garanzia per l esercizio dei diritti dell infanzia. Inoltre, ancora apprezzare e dare valore a quelle forti raccomandazioni che la Convenzione contiene (art. 12 e 13: Garante del minore e mediazione) e il cui scopo è quello di ridurre per quanto possibile il ricorso alla sottoposizione del minore al procedimento giudiziario. E ciò non a caso, proprio in un testo intitolato all esercizio dei diritti, cioè alle regole per il processo giudiziario relativo ad un minore! Quindi una disciplina di garanzie per l ascolto, la rappresentanza e l assistenza del minore nel processo, ma anche e prima una sollecitazione a porre in essere istituzioni di amichevolezza, di conciliazione, di prevenzione e facilitazione, sempre all insegna della effettività e della priorità dei diritti del fanciullo, iscritti nella Carta di New York. Considero quindi la ratifica non soltanto per i suoi limiti e le sue problematicità, ma anche per le opportunità e le prospettive che può aprire. La prospettiva sulla quale vorrei intrattenermi è quella richiamata soprattutto nell art. 12 della Convenzione e denominata Garante dell infanzia, Difensore civico dell infanzia o Pubblico Tutore dei Minori. Cioè una Istituzione Pubblica che in sinergia con l Amministrazione ed i Servizi, può promuovere la cultura dei diritti, inseminare stili e priorità nei processi educativi, vigilare, promuovere, facilitare e segnalare i casi di omissione, trascuratezza o violazione dei diritti dell infanzia. Si tratta di una Istituzione che forse pochi conoscono e, ancor più, pochi conoscono nella sua specifica configurazione di funzioni e di attività. Mi permetterò, quindi, in modo anche descrittivo, di parlarvi di questo ufficio, sperando che da tali considerazioni sia possibile ricavare qualche motivo di interesse per quanti si occupano di Diritto familiare e minorile. Non è un caso, del resto, che attorno a questo tema vi sia una ripresa di interesse sia a livello parlamentare (ove sono state presentate e sono in corso di elaborazione varie iniziative per una legge di principi nazionali sul Garante dell infanzia); sia a livello internazionale ad opera delle Organizzazioni internazionali, che si preoccupano di far sviluppare, fra gli Stati membri, Istituzioni per la promozione e la tutela dei diritti umani e dei bambini. Basta citare le Raccomandazioni espresse dal Comitato delle Nazioni Unite in sede di esame del Rapporto dell Italia, ai sensi dell art. 44 della Convenzione di New York, ma anche l art. 12 della Convenzione di Strasburgo.

Promozione, ascolto, vigilanza, segnalazione, esperienza del pubblico tutore nel veneto 21 La scelta che ha fatto il Veneto nel 1988 con la Legge Regionale n. 42 è caratterizzata da alcuni elementi fondamentali, direi quasi prerequisiti : 1) nasce nel contesto di una nuova cultura dei diritti e della loro effettività: non a caso la Legge è contemporanea con quella istitutiva del Difensore Civico regionale ed è coeva con la Convenzione internazionale di New York 1989; 2) recepisce il principio della sussidiarietà, non soltanto in termini di relazioni istituzionali fra Stato e Regioni, ma anche fra Servizi amministrativi Autorità Giudiziaria ed Autorità indipendente; 3) nasce con caratteristiche e funzioni coerenti con una Autorità indipendente per promuovere i diritti e sostenerne la effettività. In concreto, non si tratta di una Istituzione che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti, che è di competenza della Magistratura, né esercita in proprio attività amministrativa di funzioni assistenziali. Semmai, promuove una tutela non conflittuale dei diritti della persona, esercitando quel magistero della persuasione (promozione, vigilanza, tutela, segnalazione) che sta al limite fra il principio di legalità e quello di beneficialità, tra protezione e tutela facilitando, incoraggiando e sostenendo l esercizio dei diritti dei bambini rendendone socialmente visibile la soggettività e le esigenze. La modalità operativa che la contraddistingue e caratterizza è la pratica dell ascolto, ed il paradigma che ne fonda e orienta l azione è costituito dai diritti dei minori, così come sono enunciati e riconosciuti nella Convenzione Internazionale di New York del 1989 nella loro indivisibilità. Vi sono, tra questi, due diritti che si pongono più di tutti come principi guida e allo stesso tempo ragione fondante dell Istituto di garanzia: l art. 3 e l art. 12 della citata Convenzione. L art. 3 come è noto - stabilisce che l interesse superiore del minore di età, nelle decisioni che lo riguardano, deve essere una considerazione preminente, sia che le decisioni siano di competenza di Istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale sia che siano di Tribunali, di Autorità amministrative, di Organi legislativi. In base all art. 12, invece, il minore capace di discernimento, ha il diritto di esprimere la sua opinione su ogni questione che lo interessa e di vederla presa in considerazione. Pertanto, deve avere la possibilità di essere ascoltato nei modi più consoni alla sua età e al suo grado di maturità.

22 Come è evidente, si tratta di quei diritti che costituiscono la base ed il presupposto della Convenzione di Strasburgo e della disciplina che essa fa dei diritti dell ascolto, della rappresentanza e dell assistenza del minore nell ambito dei procedimenti che lo riguardano. Il Pubblico Tutore dei minori, per l appunto, secondo la Legge regionale del Veneto e nel contesto della cultura delle Istituzioni indipendenti raccomandate dall ONU e dal Consiglio d Europa, opera per quanto possibile affinché in ogni circostanza l interesse del minore sia rispettato e utilizza l ascolto per indagare sul rispetto di tale interesse. Rispettare o far rispettare il best interest del minore significa porsi in suo ascolto per riconoscere, accogliere e soddisfare i bisogni da egli espressi. Se l ascolto si pone dunque come l elemento chiave nelle azioni di protezione e tutela dell infanzia e dell adolescenza del Pubblico Tutore dei minori, esso si configura diversamente a seconda del contesto. Se ne possono esaminare e rintracciare le forme nell ambito delle azioni promozionali e preventive, nell ambito dell esercizio delle attività di protezione ed assistenza, nell ambito delle attività di monitoraggio e vigilanza, nell ambito delle forme e delle responsabilità della segnalazione. In qualche misura, la ricognizione sulle funzioni che la Legge regionale veneta assegna al Pubblico Tutore dei Minori, consente di ripercorrere questi tre ambiti e di riscontrarne il loro elemento unificante. La L.R. n. 42/88 del Veneto assegna sostanzialmente tre funzioni, sulle quali si è sviluppata la definizione dell identità, la strategia e l attività dell ufficio in questi tre anni. Fondamentale è la funzione di promozione dei diritti dell infanzia e dell adolescenza che mira ad innescare un cambiamento culturale basato sulla centralità del bambino e del suo interesse, su un idea positiva dell infanzia. Questa azione di promozione è il primo e più efficace strumento di prevenzione rispetto alle situazioni di disadattamento, maltrattamento e abuso. L obiettivo è quello di creare una società culturalmente attenta al bambino, alle sue necessità, rispettosa della sua dignità di persona. E essenziale che il bambino cresca circondato da figure adulte significative capaci di ascoltarlo e accoglierlo, di promuoverne lo sviluppo emotivo, cognitivo e fisico, nonché di valorizzarne le potenzialità. In quanto soggetto in formazione, il bambino ha diritto di crescere accompagnato da adulti educanti che condividano, in una sorta di patto educativo, i principi e le finalità del loro agire.

Promozione, ascolto, vigilanza, segnalazione, esperienza del pubblico tutore nel veneto 23 Su questo versante, l impegno del Pubblico Tutore si va concretizzando nel Progetto informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell infanzia e dell adolescenza, che comprende alcune azioni negli ambiti in cui bambini e ragazzi vivono. Con riferimento all ambiente più frequentato dai ragazzi in età scolare vi è il Progetto Scuola e diritti dell infanzia e dell adolescenza, che propone corsi di formazione e una consulenza specializzata agli educatori che lavorano e si incontrano nella scuola (dirigenti scolastici, insegnanti, genitori). Il Progetto sport e diritti dell infanzia e dell adolescenza guarda ad un altro importante ambito extrafamiliare per bambini e ragazzi e punta ad attivare, in collaborazione con il CONI, percorsi di sensibilizzazione e formazione sui diritti dei minori di età, rivolti agli allenatori e ai dirigenti sportivi. Il Progetto Informazione e bambini si configura come un percorso di ricerca e riflessione per scoprire di quali bambini e adolescenti parlano i giornali e la TV, come e perché promuovere un informazione che sia dalla parte dei bambini. Il Progetto bambini in ospedale affronta una riflessione finalizzata all aggiornamento delle Carte dei diritti dei bambini in ospedale e alla promozione di linee guida per garantire l ascolto e la cura dei loro bisogni fondamentali. Infine, il Progetto partecipazione intende individuare, partendo da un indagine dell esistente, alcune linee guida per la costruzione di esperienze partecipative per bambini e ragazzi con valenza educativa. Insomma, un impianto impegnativo, ma appassionante, volto a promuovere contenuti, stili e metodi educativi attenti ai diritti dei fanciulli negli ambiti della vita sociale più contigui e sensibili all infanzia ed alla adolescenza. Al Pubblico Tutore è attribuito dalla Legge istitutiva anche un secondo compito, quello di vigilare sull assistenza prestata ai minori in Istituto o Comunità. E una funzione questa che deve essere condotta in stretta collaborazione sia con la Magistratura, cui spetta l azione di ispezione, sia con la Regione che detiene la funzione di controllo. La vigilanza attuata dal Pubblico Tutore, in tale contesto, non si configura quindi in termini censori o autoritativi che spettano ad altre autorità, ma assume piuttosto il significato del monitoraggio finalizzato alla persuasione, alla facilitazione, alla collaborazione e alla segnalazione agli organi deputati. L obiettivo è quello di dare valore alle accresciute autonomie e