QUESITO N 1 La ns. Ditta, attestata SOA nelle categorie OG1, OG6 e OS22, tutte in classifica II, sprovvista del Sistema di Qualità Aziendale ISO 9000, può partecipare alla procedura aperta per i lavori in oggetto, in A.T.I. ORIZZONTALE con: 1. altra Ditta in possesso di attestazione SOA OS22 classifica II, sprovvista di Sistema di Qualità Aziendale? oppure 2. altra Ditta con attestazione SOA OS22 classifica II, in possesso di Sistema di Qualità Aziendale? In merito al quesito formulato da Codesta impresa, si ricorda che ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere rispettato quanto disposto dall art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Per quanto sopra si ritiene che due imprese con la sola classifica II non soddisfino i requisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara, nemmeno con l incremento del quinto previsto dall art. 3 comma 2 del D.P.R. 34/2000 e art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010. In merito al mancato possesso della certificazione di qualità si ricorda quanto disposto sempre dall art. 92 comma 8 del D.P.R. 207/2010 8. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un attestazione per classifiche superiori. Resta inteso che il requisito di cui al richiamato comma 2 dovrà essere comunque soddisfatto. 1
QUESITO N 2 Una Ditta costituitasi nel 2008, che ha successivamente acquisito un ramo d azienda, può avvalersi dei requisiti posseduti dalla Ditta cedente per soddisfare le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione, previste dal punto 11, lettera B) I-II-III, del Bando di Gara? La risposta è affermativa, in ragione di quanto previsto dall Art. 76, comma 9, D.P.R. 207/2010, che ha riproposto l Art. 15, comma 9 del D.P.R. 34/2000. 2
QUESITO N 3 L Impresa possiede Certificato SOA, categoria OS22 Classifica III, ma non ha il possesso dei requisiti di cui al punto 11) B numeri II e III del Bando di gara. L Impresa ha eseguito il sopralluogo per la partecipazione in ATI alla gara. L Impresa chiede: 1. se può partecipare in ATI come Impresa Capogruppo/Mandataria, anche se i requisiti di cui al punto 11) B numeri II e III li possiede l Impresa Mandante e la Capogruppo no; 2. se, a causa dei requisiti mancanti, nel caso in cui non fosse consentita la partecipazione come Capogruppo/Mandataria ma come Mandante, l attestato di sopralluogo, intestato solo a tale impresa, sarebbe valido per la partecipazione in ATI? Oppure l Impresa Capogruppo/Mandataria dovrà necessariamente effettuare un ulteriore sopralluogo? 1. In merito alla prima domanda, si rimanda a quanto disposto al punto 2.3 del Disciplinare di gara CONSORZI STABILI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI Ai sensi del comma 2 Art. 92 del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all Art. 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all Art. 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all Art. 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell importo dei lavori. Nell ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. 2. In merito alla seconda domanda, si rimanda al punto 2.2 del Disciplinare di gara SOPRALLUOGO: obbligatorio pena l esclusione. In caso di Raggruppamento di Imprese il sopralluogo dovrà essere effettuato dall Impresa Capogruppo, salvo che questa ultima deleghi una mandante, fermi i soggetti abilitati. 3
QUESITO N 4 Il Consorzio stabile A è intenzionato a partecipare alla gara in oggetto. Lo stesso Consorzio stabile A indicherà come impresa esecutrice dei lavori la propria consorziata B. Si chiede se il sopralluogo obbligatorio può essere effettuato dal rappresentante legale o dal direttore tecnico o da un procuratore speciale della consorziata B? Il Sopralluogo dovrà essere effettuato dall Impresa partecipante alla gara, così come disposto dal punto 2.2 del Disciplinare di gara. Alla gara parteciperà il Consorzio stabile A il quale, attraverso il modulo E indicherà quale o quali consorziati eseguiranno i lavori. In buona sostanza esegue il sopralluogo l Impresa che stipula il contratto. 4
QUESITO N 5 In riferimento ai requisiti richiesti al punto 11 B) del Bando/Disciplinare, è possibile considerare per il possesso dei suddetti requisiti un periodo d esercizio di 10 anni, come previsto dal terzo decreto correttivo, D.Lgs N 152/2008, prorogato fino al 20 11 con Decreto Milleproroghe? La risposta è negativa, posto che le condizioni di ammissibilità del Bando sono inderogabili e costituiscono lex specialis. 5
QUESITO N 6 In riferimento alle condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione, di cui al punto 11 B) III comma, del Bando, che recita: aver eseguito almeno un lavoro, fra quelli di cui al precedente punto II), d importo non inferiore al 40% l importo dell appalto da affidare, si chiede di voler chiarire nel caso in cui l esecuzione del lavoro sia avvenuta in un arco temporale di tre anni 2005, 2006, 2007, se possa essere dichiarato l intero importo eseguito nel triennio o se invece debba essere frazionato detto importo, mantenendo valido solo quello riconducibile al 2007? Come detto al citato punto del Bando, i lavori o le parti dei lavori che si possono computare al fine della dimostrazione del possesso del requisito richiesto, devono essere riconducibili solo ed esclusivamente al quinquennio 2006-2010. 6
QUESITO N 7 Il possesso dei requisiti di cui al punto 11) del Bando di gara, lettera B) numeri I-II-III, deve essere solo dichiarato oppure attestato mediante la presentazione di Bilanci approvati e certificati di esecuzione lavori? In fase di presentazione delle offerte, il possesso dei requisiti di cui al punto 11) del Bando è dichiarato mediante autocertificazione secondo il Modello A. La Stazione Appaltante effettuerà le verifiche e chiederà i documenti a comprova delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dal Codice ed indicato nel Disciplinare di Gara 7