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OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Disponibilità liquide BOZZA PER LA CONSULTAZIONE Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il 15 luglio 2016 all indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830. Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione. Copyright OIC

PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l istituto nazionale per i principi contabili ed ha le seguenti funzioni: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l International Accounting Standards Board (IASB), con l European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile. Nell esercizio delle proprie funzioni l OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell economia e delle finanze sull attività svolta. I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso due process di consultazione. In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell art. 12 dello Statuto, al parere dell Agenzia delle Entrate, della Banca d Italia, della CONSOB, dell IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell agosto 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005. * * * Copyright OIC 2

INDICE par. FINALITÀ DEL PRINCIPIO... 1 AMBITO DI APPLICAZIONE. 2-3 DEFINIZIONI. 4-7 CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI.. 8-14 Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) 12-14 RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONI SUCCESSIVE.. 15-20 NOTA INTEGRATIVA.. 21-25 Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) 24-25 DATA DI ENTRATA IN VIGORE... 26 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE... 27 LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE Copyright OIC 3

FINALITÀ DEL PRINCIPIO 1. Il principio contabile OIC 14OIC14 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. AMBITO DI APPLICAZIONE 2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo Disponibilità liquide nella legislazione civilistica. 3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di disponibilità liquide, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare. 3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle disponibilità liquide. DEFINIZIONI 4. Le disponibilità liquide, come previsto dall articolo 2424 del codice civile sono rappresentate da: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide così costituite possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta. In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società. 5. I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine. 6. Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri. 7. Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.). 8. Non costituiscono disponibilità liquide: le cambiali attive in portafoglio, i titoli a breve termine, di Stato o di terzi, i cosiddetti sospesi di cassa. I sospesi di cassa sono uscite di numerario già avvenute ma che non sono state ancora registrate, Copyright OIC 4

in attesa della documentazione necessaria alla loro rilevazione contabile. Si rinvia al successivo paragrafo 20 per il trattamento contabile dei sospesi di cassa. CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI 9.8. L articolo 2424 del codice civile prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell attivo circolante IV Disponibilità liquide, nelle seguenti voci: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) denaro e valori in cassa. 10. Nel caso in cui alcune disponibilità liquide siano di ammontare rilevante e presentino caratteristiche peculiari (ad esempio un rilevante deposito bancario non liberamente disponibile, oppure un rilevante ammontare di liquidità in valuta estera), tali componenti sono illustrate nella nota integrativa. 11.9. Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte nell attivo circolante, fatti salvi i casi nei quali la natura del vincolo non sia tale da indurre a considerarle come immobilizzazioni. A questi fini rileva, tra l altro, la stabilità e la temporaneità del vincolo, oppure il fatto che il vincolo dipenda da una decisione presa dalla società stessa che decide di vincolare dei fondi o da soggetti terzi. 10. In alcuni gruppi di società la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l uso delle risorse finanziarie (ad esempio i contratti di cash pooling). In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo. 11. Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, la liquidità versata rappresenta un credito verso la società che amministra tale tesoreria. Ai sensi dell articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, la società può aggiungere, tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, una specifica voce denominata C III) 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria quando sono soddisfatti i seguenti requisiti: a) le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata siano equivalenti a quelle di un deposito bancario; e b) il rischio di perdita della controparte sia insignificante. Se tali requisiti non sono soddisfatti il credito è rilevato nell Immobilizzazioni finanziarie. Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) 12. Ai sensi dell articolo 2435-bis, comma 2, del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata lo schema di stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani. 13. Se la società che redige il bilancio in forma abbreviata partecipa ad una gestione di tesoreria accentrata può classificare il credito verso la società che amministra tale tesoreria nella voce C Copyright OIC 5

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni quando sono soddisfatti i seguenti requisiti: a) le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata siano equivalenti a quelle di un deposito bancario; e b) il rischio di perdita della controparte sia insignificante. Se tali requisiti non sono soddisfatti il credito è rilevato nelle Immobilizzazioni finanziarie. 14. L articolo 2435-ter del codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, prevede che gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione siano determinati secondo quando disposto dall articolo 2435-bis del codice civile. RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONI SUCCESSIVE 12.15. Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio. 13.16. I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio (data operazione) e gli incassi effettuatiricevuti dalle banche od altrialtre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo. 14.17. Le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio. 15.18. La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell esercizio successivo. 16.19. La compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca non è ammessa, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti. VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE 17.20. Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri: i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo; il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale; le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell esercizio. Copyright OIC 6

CASH POOLING 18. In alcuni gruppi di società la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l uso delle risorse finanziarie. In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo, tramite un conto corrente comune (o pool account ) sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al cash pooling. 19. Nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la liquidità versata nel conto corrente comune ( o pool account ) rappresenta un credito verso la società che amministra il cash pooling stesso, mentre i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto. I suddetti crediti e debiti verso la società gestrice del cash pooling, a seconda del rapporto intercorrente tra la società partecipante e la società gestrice, sono classificati secondo le modalità previste dagli OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti. Nel bilancio della società gestrice del cash pooling, tali crediti e debiti sono classificati simmetricamente alla classificazione operata dalla società partecipante al pooling. CASI PARTICOLARI 20. Sospesi di cassa: sono uscite di numerario già avvenute ma che non sono state ancora registrate, in attesa della documentazione necessaria alla loro rilevazione contabile. Pertanto, alla data di bilancio, può verificarsi che contabilmente appaiano dei fondi liquidi in realtà già utilizzati. Di conseguenza, i sospesi di cassa sono eliminati, effettuando le relative registrazioni contabili in contropartita agli appropriati conti patrimoniali o economici. 21. Casse funzionanti a fondo fisso: sono casse dotate di fondi a giacenza costante prefissata le cui uscite, per praticità, vengono solo periodicamente rendicontate ai fini delle rilevazioni contabili delle operazioni eseguite, nonché del contestuale reintegro delle casse a fondo fisso a mezzo di girofondi da altre casse e/o da conti bancari. Se alla data di bilancio, si verifica che contabilmente appaiano fondi liquidi in realtà già utilizzati, essi sono rilevati effettuando le relative registrazioni contabili, patrimoniali o economiche. NOTA INTEGRATIVA L articoloai sensi dell articolo 2427, comma 1, numero 1, del codice civile richiede, nel caso di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione classificazione dei valoricrediti verso la società che amministra la tesoreria accentrata tra le Attività finanziarie che non espressi all origine in moneta avente corso legale nello Stato; 9) costituiscono immobilizzazioni, la nota integrativa indica gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni eelementi che supportano l esistenza dei conti d ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Copyright OIC 7

21. Nel fornire l informativa requisiti di cui al paragrafo 11. 22. Ai sensi dell articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile la nota integrativa indica: la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo; i conti cassa o conti bancari attivi all estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause. 23. 22-bis) Ai sensi del numero 22-bis dell articolo 2427, la nota integrativa indica, l utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato. Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) 24. Nel rispetto dell articolo 2435-bis del codice civile la nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata indica: - nel caso di classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria accentrata nelle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", gli elementi che supportano l esistenza dei requisiti di cui al paragrafo 13; - nel caso di vincoli sulle disponibilità liquide le informazioni richieste dal paragrafo 22; - nel caso di utilizzo di sistemi di tesoreria accentrata non regolati a normali condizioni di mercato, le informazioni richieste al paragrafo 23 a meno che non si avvalgano dell esenzione prevista dall articolo 2435-bis, comma 5, del codice civile, in virtù del quale Le società possono limitare l informativa richiesta ai sensi dell articolo 2427, primo comma, numero 22- bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione ". 25. Ai sensi dell articolo 2435 ter, comma 3, del codice civile ( ) Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione ( ) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) ( ). DATA DI ENTRATA IN VIGORE 26. La presente edizione dell OIC 14 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016 o da data successiva. DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE 27. Eventuali effetti derivanti dall applicazione delle modifiche apportate all OIC 14 sono rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio. Copyright OIC 8

LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l informativa nella nota integrativa per le disponibilità liquide. L articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni: al numero 1 i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all origine in moneta avente corso legale nello Stato ; al numero 4 le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell attivo e del passivo ( ) ; al numero 9 l importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllata, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati ; al numero 22 - bis le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. Ai sensi del numero 22-bis dell articolo 2427, la nota integrativa indica, l utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling e, comunque, se rilevante, ogni tipo di rapporto ove sono coinvolte imprese controllate, collegate, controllanti e quelle sottoposte al controllo di queste ultime, nonché, se diverse, imprese che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento. DATA DI ENTRATA IN VIGORE 23. L OIC 14 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Copyright OIC 9

APPENDICE A - LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l informativa nella nota integrativa per le disponibilità liquide. i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all origine in euro (numero 1); le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell attivo e del passivo (numero 4). L articolo 2435-bis codice civile prevede che nel bilancio redatto in forma abbreviata: lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; (comma 2);. fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22- quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1) (comma 4) le società possono limitare l informativa richiesta ai sensi dell articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione " (comma 5). L articolo 2435-ter codice civile per il bilancio delle micro-imprese recita quanto segue: comma 2 fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435- bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. comma 3 non sono applicabili le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamatedi cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426. Copyright OIC 10

comma 4 le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. Copyright OIC 11

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE Tali considerazioni hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte contabili fatte dall OIC e non sono parte integrante dell OIC 14. La versione finale delle motivazioni alla base delle decisioni assunte ovviamente terrà conto degli esiti della consultazione. 1. L OIC ha elaborato una nuova edizione dell OIC 14 per tenere conto delle novità introdotte nell ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. 2. La principale modifica apportata al principio contabile OIC 14 ha riguardato la classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo per ottimizzare l uso delle risorse finanziarie (ad esempio i contratti di cash pooling). Gli accordi di tesoreria accentrata possono assumere diverse forme contrattuali che determinano rapporti creditori tra le parti caratterizzati da diversi gradi di liquidità che devono essere tenuti in considerazione ai fini della classificazione in bilancio. Quando tali accordi presentano condizioni contrattuali equivalenti a quelle di un deposito bancario e il rischio di controparte è insignificante, si è presenza di contratti assimilabili ad un conto corrente bancario. In queste circostanze, i crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo - non potendo essere classificati tra le disponibilità liquide per la natura della controparte - possono essere classificati tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, in una specifica voce denominata C III) 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria. Ciò consente di rappresentare diversamente contratti di tesoreria accentrata che sono simili ad un conto corrente bancario da quelli che, non avendo tali caratteristiche, sono iscritti nell attivo immobilizzato come previsto per i crediti di natura finanziaria. Copyright OIC 12