Anno 2015 N.RF039 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO ECCEDENZE DI RITENUTE E CREDITO DA ASSISTENZA FISCALE SOLO IN F24 RIFERIMENTI ART. 15 D.LGS. 175/2014; ART. 1 C. 1 DPR 445/97 CM 31/2014; RM 13/2015 CIRCOLARE DEL 16/02/2015 Sintesi: dal 1/01/2015 in relazione alle eccedenze a credito generatesi in capo sostituto a causa: - di anticipazioni erogate ai dipendenti in seguito ad assistenza fiscale/conguaglio di fine anno; - duplicazione di versamento di ritenute nel corso del medesimo anno; viene modificata la modalità espositive della compensazione, in quanto: - non possono più essere scomputate direttamente dai successivi versamenti (compensazione interna) - ma devono transitare tramite compensazione verticale in F24, utilizzando appositi codici tributo. Rimangono inalterate le regole generali applicabili: il credito generatosi in corso d anno : - è utilizzabile solo nell ambito delle ritenute, estendendosi alla compensazione orizzontale solo una volta transitato nel 770 (adottando i vecchi codici tributo), potendo scattare l obbligo di visto di conformità se di importo superiore a 15.000; - non concorre al limite massimo di compensazione in un anno solare di 700.000. L art. 15 del D.lgs. n. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni ), con l abrogazione del comma 1 dell art. 1 Dpr 445/97, ha modificato le modalità di recupero dal 2015 delle eccedenze a credito generatesi in capo al sostituto d imposta in occasione: 1) sia dell assistenza fiscale prestata o di eventuali conguagli a credito (di fine anno o di fine rapporto) 2) che nelle ipotesi di maggior versamento di ritenute rispetto al dovuto. In tali situazioni, il credito generatosi (dal rimborso effettuato dal sostituto d imposta o dalla duplicazione del versamento di ritenute): non può più essere utilizzato internamente a scomputo del monte ritenute ma deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione verticale in F24, tramite l adozione di appositi codici tributo. Decorrenza: la norma decorre in generale: dal 1/01/2015 (anche se i relativi codici tributo sono stati rilasciati solo dal 10/02/2015) in deroga: non riguarda le compensazioni riferite all anno 2014 (seguono il regime previgente). CM 31/2014: le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all anno 2014. Si tratta, ad esempio, delle ritenute compensate a febbraio 2015 e relative a retribuzioni erogate entro il 12 gennaio 2015 relative al 2014 o delle ritenute compensate nell ambito del conguaglio relativo al 2014. MODALITA DI FRUIZIONE DEL CREDITO Il credito generatosi è utilizzabile a scomputo di ritenute: dal mese successivo a quello del rimborso al dipendente e collaboratore fino alla presentazione del relativo 770 (il credito residuo diviene, infatti, un credito annuale da indicare a quadro SX).
Redazione Fiscale Info Fisco 039/2015 Pag. 2 / 5 CM 31/2014: A decorrere dal 2015, infatti, i sostituti d imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso nel limite delle ritenute d acconto relative al periodo d imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 241 del 1997 mediante compensazione tramite modello F24. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO INFRANNUALE Il credito generatosi durante l anno: è utilizzabile solo a scomputo di ritenute, anche se di diversa natura (es: un doppio versamento di 1001 è utilizzabile a scomputo di un versamento dovuto per 1040) da compensare esclusivamente in F24 utilizzando gli appositi codici tributo distinti per tributo rimborsato che ha generato il credito utilizzato in F24 istituiti dalla RM 13/2015: 1627 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati (art. 15 c. 1 lett b) DLgs. 175/2014) 1628 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (art. 15 c. 1 lett b) DLgs. 175/2014) 1629 Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi (art. 15 c. 1 lett b) DLgs. 175/2014) 1669 Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta (art. 15 c. 1 lett b) DLgs. 175/2014) Regioni 1671 Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all IRPEF trattenuta dal Imu e altri sostituto d imposta (art. 15 c. 1 lett b) DLgs. 175/2014) tributi locali la compensazione (CM 31/201): non concorre al limite di. 700.000 per ciascun anno solare non comporta l obbligo di apposizione del visto di conformità al 770 (o di sottoscrizione alternativa dei soggetti esercitano il controllo contabile) anche se superiore ad. 15.000 MODALITÀ DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO ANNUALE Come anticipato, il sostituto d imposta potrebbe non recuperare il credito durante l anno (per dimenticanza o per incapienza delle ritenute); in tal caso nulla è cambiato rispetto al passato: il credito periodico diviene un credito annuale, da indicare nel quadro SX del 770 permangono validi gli appositi codici tributo già istituiti in passato: 6781 Eccedenza di versamento di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dal mod. 770 Semplificato 6782 Eccedenza di versamento di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dal mod. 770 Semplificato 6783 Eccedenza di versamento di ritenute su redditi di capitale (mod. 770 Ordinario) Il credito annuale indicato nel quadro SX del 770, a differenza di quello infrannuale : è utilizzabile in compensazione orizzontale (es: per versare Irpef, Iva, ecc.) soggiace alle regole generali dei crediti da imposte dirette: - comporta il visto di conformità al 770 (o di sottoscrizione alternativa) se utilizzato in compensazione orizzontale per importi superiori ad. 15.000 (art. 1 c. 574 L. 147/2013) - concorre al limite di. 700.000 per ciascun anno solare (art. 34 c. 1 L. 388/2000).
Redazione Fiscale Info Fisco 039/2015 Pag. 3 / 5 Esempio1 DUPLICAZIONE DI RITENUTA SU LAVORATORE AUTONOMO REGIME PREVIGENTE A febbraio 2015 la Delta Snc deve versare ritenute 1001 per. 5.000, riferite ai conguagli sui redditi di lavoro dipendente erogati entro il 12/01/2015. A novembre 2014 ha pagato la parcella da parte di un geometra, indicante una ritenuta d acconto di 1.000, duplicando per errore il versamento di tale ritenuta a dicembre 2014. Periodo in deroga : la società può ancora operare come segue: mod. F24: versa al 16/02/2015 le ritenute 1001 per sole 4.000, scomputando direttamente il credito generatosi 770/2015 (anno 2014): a quadro ST indica l insorgere del credito ed il suo successivo utilizzo, indicando rispettivamente: - sul mese di novembre: ritenute dovute pari a zero e ritenute versate pari a. 1.000 - sul mese di gennaio: ritenute operate per 5.000, versate parzialmente tramite recupero del credito. 11 2014 zero 1.000,00 1040 16 12 2014 12 2014 5.000,00 1.000,00 4.000,00 D 1001 16 02 2015 a quadro SX: va monitorato l utilizzo del credito: Esempio2 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - DUPLICAZIONE DI RITENUTA SU LAVORATORE AUTONOMO NUOVO REGIME La Snc a marzo 2015 deve versare ritenute dipendenti per 3.000 riferite alle buste paga di gennaio dell anno. A gennaio 2014 ha pagato la parcella da parte di un geometra, indicante una ritenuta d acconto di 500; per errore al 16 febbraio 2015 ha versato due volte tale ritenuta, generando un credito di 500. Nuovo regime: in F24: al 16/03/2015 va esposta la compensazione tramite utilizzo dell apposito codice tributo: 1001 01 2015 3.000 00 1628 2015 500 00 Eccedenza determinata dal versamento duplicato di 1040
Redazione Fiscale Info Fisco 039/2015 Pag. 4 / 5 quadro ST del 770/2016: - l indicazione del sorgere del credito dovrebbe operare come nel caso precedente - per il versamento delle ritenute non sarà attivata la cas. 5 ( Utilizzo di versamenti in eccesso, che dovrebbe essere soppressa), al pari di quanto avviene per le altre compensazioni orizzontali a quadro SX: occorrerà indicare l utilizzo del credito generatosi in modo del tutto analogo al passato (la cas. 5 del rigo SX4 viene attivata tramite la somma degli utilizzi dei codici 1628). Esempio3 VARIANTE Nell Esempio1 precedente si ponga ora che Snc si avveda della duplicazione della ritenuta solo a giugno 2015, in sede di predisposizione del 770/2015. A Luglio 2015 deve versare. 3.500 di ritenute sulle buste paga erogate a giugno 2015. In tal caso: a quadro SX indicherà un credito complessivo per 1.000 (non compila la col. 5 di SX4) tale credito è utilizzabile a decorrere dal 1/01/2015 in compensazione orizzontale (trattandosi di importo inferiore a 15.000, il 770/2015 non va vistato). F24 del 16/07/2015: deve utilizzare l apposito codice tributo: Eccedenza determinata nel quadro SX del 770 Esempio4 1001 12 2015 3.500 00 6781 2015 1.000 00 3.500 00 1.000 00 2.500 00 DIPENDENTE CON CONGUAGLIO A CREDITO II 30 gennaio Tizio ha cessato il rapporto di lavoro, vantando in sede di conguaglio un credito IRPEF di. 350. Le ritenute (1001) sugli altri dipendenti per il mense di gennaio ammontano a 450. II datore di lavoro, nel restituire il credito IRPEF a Tizio, matura un credito di. 350, che va utilizzato come segue: a) in passato: supponendo che il dipendente sia cessato a gennaio 2014: - in F24: erodeva direttamente il debito per 1001, indicando in F24 la sola eccedenza di 100 - a quadro ST: riportava in corrispondenza del mese di gennaio ritenute operate e versate per. 100 - l insorgere del credito per. 350 e del debito per 1001 risultava direttamente dal quadro SS riferito ai laboratori dipendenti (oltre a dover essere indicato a rigo SX1 col. 1 ed SX4 col. 4 e 5). 1 2014 100,00 100,00 1001 16 02 2014 b) dal 2015: il dipendente sia cessato a gennaio 2015: in F24: va esposto il debito di ritenute di. 450 recuperando il debito per. 350 con apposito codice Eccedenza determinata dal versamento duplicato di 1001 1001 01 2015 450 00 1627 2015 350 00
Redazione Fiscale Info Fisco 039/2015 Pag. 5 / 5 a quadro ST: in corrispondenza del mese di gennaio si indicano ritenute operate e versate per. 450 1 2014 450,00 450,00 1001 16 02 2015 Il quadro SX dovrebbe risultare compilato in modo del tutto analogo a quanto avveniva in passato. In entrambi i casi, ove il datore di lavoro non procedesse al recupero del credito durante l anno: - si genererebbe un credito annuale esposto a quadro SX del 770 - utilizzabile in compensazione orizzontale (non più solo verticale) con il vincolo del visto di conformità sul 770 se utilizzato per importi >. 15.000 ASSISTENZA FISCALE Anche nel caso di credito sorto a seguito di rimborsi per l assistenza fiscale prestata a decorrere dal mese di giugno 2015 a favore di dipendenti/collaboratori occorrerà operare in modo del tutto analogo a quanto visto nell Esempio4 precedente. In tal caso, occorrerà utilizzare i seguenti codici tributo: 1631 Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale (art. 15 c. 1 lett a) DLgs. 175/2014) 3796 Somme a titolo di addizionale regionale all IRPEF rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale (art. 15 c. 1 lett a) DLgs. 175/2014) Regioni 3797 Somme a titolo di addizionale comunale all IRPEF rimborsate dal sostituto d imposta Imu e altri a seguito di assistenza fiscale (art. 15 c. 1 lett a) DLgs. 175/2014) tributi locali Casi particolari: la CM 31/2014 chiarisce che nel caso di: rateazione del debito parzialmente compensato: le rate vanno calcolate sul risultato al netto della compensazione 730 congiunto: il sostituto raggruppoa i tributi a credito per entrambi i coniugi ed espone in F24 i relativi codici tributo ai fini della compansazione (come se entrambi i coniugi fossero dipendenti). VIDEOCONFERENZA LIVE DELLA REDAZIONE MERCOLEDÌ 18 GENNAIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.30 Vai sul sito della Redazione per conoscere le modalità di partecipazione