Corso di Diritto Commerciale



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Corso di Diritto Commerciale Anno accademico 2014-2015 Powered by PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS Control Editing dott. Mario Passaretta

Il diritto d impresa Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito: www.normattiva.it

L azienda

L azienda il dato normativo: art. 2555 c.c. NOZIONE: L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore [2082] per l'esercizio dell'impresa. Impresa rapporto di mezzo a fine Azienda Insieme di beni eterogenei caratterizzati da unità di tipo funzionale

Il valore di avviamento Azienda 3 5 10 2 15

(segue) Il valore di avviamento Avviamento oggettivo: Fattori suscettibili di permanere nel tempo, grazie al collegamento funzionale esistente tra i diversi beni Avviamento oggettivo: l abilità operativa dell imprenditore nel mercato ad accrescere la clientela

Elementi costitutivi concezione estensiva L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore [2082] per l'esercizio dell'impresa Un bene può dirsi aziendale se esiste un vincolo funzionale di destinazione impressogli dall imprenditore Per bene si intende tutto ciò che può essere oggetto di tutela giuridica? Secondo la Cassazione e parte della dottrina, l'azienda si configura come "universitas iuris" comprendente cose materiali, mobili e immobili, beni immateriali, rapporti di lavoro, debiti e crediti con la clientela e in genere tutti gli elementi organizzati in senso funzionale per l'esercizio di un'impresa (concezione omnicomprensiva)

(segue) Elementi costitutivi il dato letterale degli artt. 810 e 2555 c.c. Altra dottrina sostiene invece che Art. 810 c.c.: Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti Escludiamo perciò i rapporti (e lo stesso avviamento che non può essere autonomamente trasferito) In definitiva, l azienda è un complesso di soli beni, intesi come cose e non come complesso di rapporti giuridici

La natura giuridica dell azienda Teoria unitaria Azienda Bene unico e nuovo rispetto ai singoli beni che compongono l azienda

(segue) La natura giuridica dell azienda Teoria atomistica L azienda è concepita come pluralità di beni funzionalmente collegati tra loro e sui quali l imprenditore può vantare diversi diritti.

(segue) La natura giuridica dell azienda Quale teoria si lascia preferire tra atomistica ed unitaria? Art. 2556, comma 1, c.c.: Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. L assenza di una legge di circolazione dell azienda tende a negare la teoria unitaria Indubbia però tutela unità funzionale dell azienda

Confronto fra Teorie Teoria atomistica 2556 1 co forme per circolazione Teoria Unitaria Universalità di beni 2561 l usufrutto dell azienda

Azienda Universalità Applicazione analogica della disciplina di Universalità di mobili 1156: possesso buona fede beni mobili aziendali 1160: usucapione 20 anni 1170: tutela del possesso CASS. S.U, 5 marzo 2014 n. 5087: usucapione di una farmacia per possesso ventennale

Lettura dell atto di cessione d azienda

Cessione d azienda ART. 2556 C.C., IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE: [I] Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. [II] I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. La vicenda circolatoria deve essere identificata secondo criteri oggetti e non al nomen dato al contratto dalle parti

Cessione d azienda divieto di concorrenza ART. 2557 C.C. DIVIETO DI CONCORRENZA [I]. Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. [II]. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. [III]. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. [IV]. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. [V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

(segue) Cessione d azienda divieto di concorrenza Casi controversi Divisione ereditaria con assegnazione dell azienda ceduta in successione ad uno degli eredi Scioglimento di una società con assegnazione dell azienda sociale ad uno dei soci quale quota di liquidazione Vendita di una partecipazione sociale di controllo in società di persone o di capitali

Cessione d azienda successione nei contratti ART. 2558 C.C. SUCCESSIONE NEI CONTRATTI [I] Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. [II] Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. [III] Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

I contratti che non «passano» RECESSO Effetto: estinzione del rapporto CONTRATTI PERSONALI QUALI I CONTRATTI PERSONALI? Identità e qualità personali dell imprenditore alienante

Cessione d azienda crediti e debiti aziendali Art. 2559 c.c. CREDITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA. [I] La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante. [II] Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

(segue) Cessione d azienda crediti e debiti aziendali Art. 2560 c.c. DEBITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA. [I] L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. [II] Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

(segue) Cessione d azienda crediti e debiti aziendali Art. 2560 c.c. DEBITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA. [II] Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Per i debiti maturati da rapporti di lavoro, di questi risponderà l alienante e l acquirente anche se non risultano dalle scritture contabili

(segue) Cessione d azienda crediti e debiti aziendali Nei rapporti interni come opera il trasferimento dei debiti e dei crediti aziendali? Dottrina e giurisprudenza sembrano orientati nel ritenere che i crediti ed i debiti non passino automaticamente in testa all acquirente, essendo necessario, a tal fine, una espressa pattuizione (vedi atto di cessione d azienda).

Usufrutto ed affitto d azienda Art. 2561 c.c. USUFRUTTO DELL'AZIENDA. [I] L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. [II] Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. [III] Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015. [IV] La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto. Art. 2562 c.c. AFFITTO DELL'AZIENDA. [I] Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.

DISCIPLINE A CONFRONTO USUFRUTTO USARE LA DITTA NO MODIFICA DESTINAZ. Può MODIFICARE: INVENTARIO Subentro contratti aziendali No disciplina debiti (salvo lavoratori) Disciplina crediti aziendali AFFITTO IDEM ma No disciplina crediti aziendali