CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO NON OGM (SOIA E MAIS) REGOLAMENTO PARTICOLARE



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Emesso da Ufficio: REGOLAMENTO PARTICOLARE INDICE 1. CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. TERMINOLOGIA... 2 3. RIFERIMENTI... 3 4. CONDIZIONI GENERALI... 4 4.1. PRODOTTI CERTIFICABILI... 4 4.2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA... 5 5. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE... 8 5.1 PROGRAMMA DI AUDIT... 8 5.2 PROVE SUI PRODOTTI... 9 5.2.1 NUMEROSITA DELLE PROVE ANALITICHE... 9 5.2.2 METODI DI CAMPIONAMENTO... 9 6. ESITI DELLA VALUTAZIONE... 11 7. UTILIZZO DEL LOGO E DICITURE... 12 VERSIONE DATA COMMENTI 00 17/02/2014 Prima Emissione 01 14/01/2016 Modifica paragrafo 6 02 Modifica paragrafo 2, 3, 4.2, 5.1 Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 1/12

Emesso da Ufficio: 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il documento illustra i requisiti aggiuntivi relativi alla certificazione per i prodotti della catena alimentare non OGM, cioè non contenenti / non derivanti da mais e soia OGM). Esso specifica e integra quanto previsto dal Regolamento Generale di Bureau Veritas per la certificazione di prodotto (TQR-REG-02) tenendo conto delle disposizioni del regolamento RT-11 di Accredia. 2. TERMINOLOGIA FAMIGLIA DI PRODOTTO Si intende l insieme dei prodotti aventi materie prime similari. PIANO PER LA QUALITÀ DI PRODOTTO Insieme delle particolari modalità operative, delle risorse e delle sequenze delle attività relative attuate dal produttore per garantire la qualità di un determinato prodotto o famiglia di prodotti in relazione al non utilizzo di soia e mais OGM. MATERIA PRIMA Matrice alimentare inclusi ingredienti, additivi, aromi e coadiuvanti tecnologici utilizzati per la preparazione e lavorazione di prodotti alimentari. CONTAMINAZIONE CROCIATA (CROSS CONTAMINATION) Evento imprevisto la cui analisi delle cause dimostri la fortuita e non intenzionale presenza di materie prime contenenti, consistenti e derivanti da OGM nella fabbricazione del prodotto. OGM Organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. COADIUVANTE TECNOLOGICO Sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscono un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito (D.M. n 209 del 27/02/96). ADDITIVO Qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente (D.M. n 209 del 27/02/96). Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 2/12

Emesso da Ufficio: PCR Polimerase Chain Reaction Reazione a catena della polimerasi: procedura di amplificazione del DNA che consente in breve tempo ed in modo riproducibile di moltiplicare n volte una sequenza specifica del suddetto acido nucleico. L analisi PCR può essere qualitativa o quantitativa. In attesa di una validazione dei metodi da parte della comunità europea sono da ritenersi validati i metodi qualitativo e quantitativo real time indicati dal Ministero della Sanità con circolari del 25-11-98 n 600.5/40.4/3941-600.13 /84-105/515 e 600.4/24418/OGM.253. PARTITA CAMPIONARIA Si intende materia prima e/o prodotto finito presente in azienda al momento della verifica ispettiva o del campionamento. DNA Acido desossiribonucleico: sequenza di nucleotidi che rappresenta materiale genetico di un organismo. 3. RIFERIMENTI In aggiunta rispetto a quanto inserito nel TQR-REG-02: UNI CEI EN ISO/IEC Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. Regolamento CE 1829 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Regolamento CE Reg. 1830 del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva /18/CE. Regolamento CE n 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari. Direttiva 22/ CEE sul campionamento delle granaglie. Direttiva 18//CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. D.M. 28/12/ Corresponsione delle tariffe in euro per le verifiche relative all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. UNI EN ISO 5555 oli e grassi vegetali. Campionamento. ISO 22005 Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari. Circolare Ministero Sanità 25.11.98. DM 31.05.01 n. 371. Regolamento Tecnico SINCERT RT-06 Criticità relative agli schemi di certificazione di prodotto. Direttiva 90/220/CEE sull emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati RT-11 ACCREDIA Requisiti minimi per la certificazione di prodotti con caratteristica/requisito non OGM Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 3/12

Emesso da Ufficio: 4. CONDIZIONI GENERALI 4.1. PRODOTTI CERTIFICABILI I prodotti certificabili ai fini di questo regolamento sono quelli che rintrano nelle seguenti categorie, con i rispettivi requisiti di certificazione: PRODOTTO FINITO I. Prodotti alimentari ad uso umano che contengono o che potrebbero contenere nella loro formulazione soia, mais e/o loro derivati. II. Additivi che contengono o che potrebbero contenere nella loro formulazione soia, mais e/o loro derivati. III. IV. Sementi di mais e soia Alimenti zootecnici che contengono o che potrebbero contenere nella loro formulazione soia, mais e/o loro derivati. V. Animali alimentati con alimenti zootecnici di cui al punto IV REQUISITO Utilizzo di materie prime non contenenti, non consistenti e non derivanti da soia e mais geneticamente modificati e/o assenza di contaminazione crociata (concentrazione di DNA geneticamente modificato inferiore allo 0,1% rispetto al DNA specie specifico totale. Per valori compresi fra 0.01 % e 0.1 % dovrà essere comunque dimostrata la casualità dell evento da parte del richiedente). utilizzo di materie prime non consistenti di soia e mais geneticamente modificati e assenza di contaminazione crociata (concentrazione di DNA geneticamente modificato inferiore allo 0,01 % rispetto al DNA specie specifico totale) L attività di controllo, svolta dal cliente volta a garantire il rispetto del limite di legge (0,9 %): Nel caso di materie prime: garanzia analitica su ogni lotto, questa può avvenire tramite prove svolte direttamente dal cliente o dai suoi fornitori, in ogni caso non ci si può basare solo sulle analisi del fornitore; Nel caso di un prodotto finito: validazione delle attività/procedure attuate dal cliente per garantire l assenza di eventuale contaminazione crociata. Utilizzo esclusivo di alimenti come descritti al precedente punto. Le classi di rischio in cui sono classificabili i prodotti certificati sono le seguenti: Classe di rischio 0 (prodotto non a rischio): Classe di rischio 1 (prodotto a basso rischio) Prodotto che non contiene nella sua formulazione mais, soia, e loro derivati Prodotti a rischio di contaminazioni crociate; prodotti che nella loro composizione storica prevedono l impiego di materie prime a rischio Classe di rischio 2 (prodotto a rischio): Prodotti che contengono materie prime a rischio I prodotti di classe di rischio 0 non sono certificabili. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 4/12

Emesso da Ufficio: 4.2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Deve essere stilato un disciplinare / piano di prodotto che soddisfi almeno i requisiti di seguito descritti. CAMPO DI APPLICAZIONE Deve specificare chiaramente i prodotti oggetto di certificazione in funzione delle classi di rischio come definito nel paragrafo precedente. VALUTAZIONE DELLE MATERIE PRIME Deve essere effettuata una valutazione de prodotti finiti al fine di stilare un analisi dei rischi associati alle materie prime utilizzate. La scomposizione deve essere completa in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura (DL 109/92 e successive modifiche) e secondo le classi precedentemente descritte. L elenco degli ingredienti deve essere esaustivo e includere: Nome del fornitore. Origine dell ingrediente (geografica e di matrice primaria). Soglia massima di presenza accidentale di materiale OGM dovuto a contaminazione crociata. Percentuale contenuta nel prodotto finito. Per ogni ingrediente che possa, dopo analisi del rischio, contenere o derivare da mais e soia, deve essere identificata la relativa criticità tenendo conto delle due seguenti classi: Classe A - Materie prime che contengono DNA analiticamente rilevabile. Classe B - Materie prime che non contengono DNA analiticamente rilevabile, ma che possono derivare da prodotti geneticamente modificati. Nella classificazione deve essere comunque considerato il rischio di contaminazioni crociate. Di seguito una tabella di esempio di scomposizione degli ingredienti del prodotto finito ai fini dell indagine rischio OGM es: PRODOTTO DA FORNO xy -scomposizione materie prime (è necessario risalire nella scomposizione fino al punto in cui DNA di mais e soia risulti rilevabile). MATERIA PRIMA Aroma A ORIGINE BOTANICA Destrosio da mais CLASSE A-B % NEL PRODOTTO FINITO FORNITORE EVENTUALE SUBFORNITORE* GARANZIE FORNITORE (SUBFORNITORE) RISCHIO PIANO ANALISI B Fornitore A Subfornitore H Analisi ogni lotto Sì 1 PCR/ ogni 3 lotti in arrivo Farina frumento - - VALUTAZIONE DEI FORNITORI La valutazione dei fornitori deve essere documentata e deve comprendere, in funzione della criticità, almeno i seguenti punti: Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 5/12

Emesso da Ufficio: Certificazione di prodotto per il requisito Non OGM o altre garanzie sul lotto fornito (es: certificato di analisi sui lotti) Rapporto contrattuale definito fra le parti Piano dei controlli e audit sul fornitore Presenza di procedure documentate in grado di dimostrare: chiara definizione di lotto, elementi di rintracciabilità e procedure di richiamo, separazione OGM - non OGM Qualora il risultato delle prove analitiche condotte sui campioni ottenuti dai fornitori non risulti significativo il campionamento dovrà essere condotto sui fornitori a monte della filiera ( 1 ), i quali dovranno essere verificati e campionati dal cliente nell arco dei tre anni secondo le frequenze definite. Le verifiche ispettive presso i fornitori sono condotte con due obiettivi: Prelevare i campioni per eseguire le prove richieste sui singoli ingredienti/materie prime critiche; verificare gli aspetti organizzativi per assicurare il rispetto del requisito Non OGM (piani analitici, dichiarazioni, audit c/o i subfornitori, ecc) per i prodotti forniti di criticità A e B. Si devono inserire nel piano qualità le modalità di gestione del requisito NON OGM da parte del fornitore, considerando anche il caso che questo possa fare acquisti spot. In alternativa, il Cliente deve definire col fornitore la gestione del requisito NO OGM, facendone riferimento nel proprio piano qualità, tramite accordo contrattuale tra le parti. Nota: la valutazione deve includere anche i fornitori di trasporti qualora possano essere critici ai fini di eventuale contaminazione OGM. GESTIONE DEL PROCESSO Deve esistere chiara descrizione delle fasi di processo dall arrivo merci fino alla consegna. Il piano di autocontrollo aziendale deve contemplare il rischio OGM anche per l imballaggio. Per ogni fase di processo a rischio OGM devono esistere chiare metodiche di monitoraggio e procedure di azione. PRODOTTO FINITO Deve essere presente una scheda tecnica di ogni prodotto finito che elenchi chiaramente gli ingredienti e che specifichi lo stato di assenza o derivanza da OGM. In funzione delle classi di criticità delle materie prime, i prodotti finiti debbono essere suddivisi nelle loro classi di rischio. Nel caso non si riescano a garantire tutti i lotti di materie prime critiche in entrata deve essere prelevato un campione-testimone per ogni lotto di prodotto finito e conservato fino alla data di scadenza. I documenti di registrazione delle prove etc. devono essere conservati fino alla data di scadenza del prodotto finito. Deve essere presente una procedura scritta di richiamo del prodotto OGM. IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA 1 Tale principio può essere derogato nei seguenti casi : 1) aromi/additivi come ingredienti di un prodotto complesso 2) caso in cui sul sub- fornitore venga effettuato un test di rintracciabilità che fornisca garanzie analitiche del lotto testato o che sia disposto a subire un audit. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 6/12

Emesso da Ufficio: Deve essere presente una procedura che specifichi la metodica per risalire al fornitore e al lotto di ogni singola materia prima critica utilizzata. La rintracciabilità dev essere assicurata, per la materie a rischio, fino al punto in cui sia rilevabile il DNA della specie oggetto della ricerca.( 2 ). La rintracciabilità può avere estensioni ridotte qualora nella ricostruzione della filiera si incontrino prodotti provenienti da aziende certificate, da organismi accreditati, a fronte del documento tecnico RT-11 ACCREDIA. AZIONI CORRETTIVE E GESTIONE PRODOTTI NON CONFORMI Dev essere applicata una procedura documentata che descriva: La gestione delle non conformità OGM La gestione delle azioni correttive Tutte le non conformità e le azioni correttive relative agli OGM, di qualsiasi entità, devono essere documentate e sono fatte oggetto di una ricerca di cause documentata. Le azioni correttive e le non conformità devono sempre messe a disposizione di Bureau Veritas. Tutte le non conformità relative al superamento dei limiti certificati debbono essere tempestivamente comunicati all ente. FORMAZIONE DEL PERSONALE Il personale deve essere formato sul rischio e procedure OGM (registrazioni). AUDIT Devono essere previste procedure di audit per il rischio OGM: interni presso i fornitori critici (da effettuare direttamente o tramite ausilio di ente terzo). PIANO DEI CONTROLLI E DEI CAMPIONAMENTI Deve esistere un piano di controlli e di campionamenti delle materie prime e del prodotto finito. I relativi aggiornamenti sono sottoposti alla verifica di Bureau Veritas in fase di sorveglianza. Il piano dei controlli /campionamenti deve indicare almeno: fase di processo modalità di azione controlli e prove limiti di accettabilità azioni da intraprendere in caso di non conformità responsabilità 2 Tale principio può essere derogato nel caso di aromi/additivi come ingredienti di un prodotto complesso, fermo restando l obbligo di ottenere evidenze in merito alla conformità dello stesso. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 7/12

Emesso da Ufficio: Deve essere dimostrata significatività delle analisi. Devono essere effettuati screening al fine di analizzare prodotto in punti efficaci. Il fattore discriminante deve essere la presenza di DNA nel campione sottoposto ad analisi. Deve essere dimostrata la significatività del campionamento (vedi paragrafo successivo). Nota: Le prove di laboratorio sono accettate se effettuate sotto accreditamento EN 45001/ISO 17025. 5. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE La certificazione rilasciata all azienda ha durata triennale decorrente dalla data di delibera della certificazione iniziale. 5.1 PROGRAMMA DI AUDIT Il programma è definito in sede di contratto iniziale. L iter per la certificazione iniziale prevede una fase iniziale (Stage 1) in campo o solo documentale a discrezione di Bureau Veritas e un audit in campo (Stage 2) presso la/e unità produttiva/e e, ove opportuno, presso un campione dei fornitori critici. L attività di sorveglianza prevede: o o due audit annuali condotti in campo sull organizzazione certificata a cadenza prestabilita effettuata presso la/e unità produttiva/e e, ove opportuno, un campione dei fornitori critici. eventuali visite non pianificate presso i rivenditori autorizzati dal produttore e lungo la filiera. Nella sua qualità di proprietario del marchio, Bureau Veritas può eseguire senza preavviso prelievi casuali sui prodotti certificati sul mercato per effettuare controlli analitici. Nel caso di organizzazioni multi-sito terrà conto dei seguenti criteri di campionamento: - In fase di certificazione, devono essere verificati un numero di siti omogenei corrispondenti a n (n= numero siti coinvolti che sono stabilimenti produttivi e fornitori di materie prime critiche) - In fase di mantenimento, dovranno essere verificati almeno 0.6 n (sorveglianza annuale) dei siti omogenei coinvolti. Il 60% della radice di n deve essere determinato ogni anno nel caso in cui il numero di siti coinvolti nell oggetto della certificazione sia differente dal numero presente in fase di certificazione. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 8/12

Emesso da Ufficio: 5.2 PROVE SUI PRODOTTI 5.2.1 NUMEROSITA DELLE PROVE ANALITICHE Per la verifica della conformità delle materie prime/prodotti finiti, Bureau Veritas applica i seguenti criteri statistici: CRITERIO MINIMO NUMEROSITÀ PROVE ANALITICHE PER FILIERE ANIMALI L OdC deve campionare e analizzare (in fase di certificazione e poi per ogni anno di mantenimento) un campione per ogni mangimificio interessato (il campionamento può essere condotto presso il mangimificio e/o presso l allevamento). Se il prodotto finito certificato è il mangime, l ODC deve inoltre campionare ed analizzare, in fase di certificazione, un numero di materie prime pari al 60% delle MP a rischio presenti in mangimificio al momento della verifica ispettiva di certificazione. Il primo anno di sorveglianza deve essere campionato ed analizzato un numero di materie prime a rischio pari al 30%, il secondo anno il 30% ed il terzo anno il 30%. * CRITERIO MINIMO NUMEROSITÀ PROVE ANALITICHE PER PRODOTTI TRASFORMATI L ODC deve campionare ed analizzare, in fase di certificazione, un numero di materie prime pari al 60% delle MP a rischio presenti in stabilimento al momento della verifica ispettiva di certificazione. Il primo anno di sorveglianza deve essere campionato ed analizzato un numero di materie prime a rischio pari al 30%, il secondo anno il 30% ed il terzo anno il 30%. * * Tale principio di campionamento può essere derogato nei casi citati in nota 1 CRITERIO MINIMO NUMEROSITÀ PROVE ANALITICHE PER SEMENTI L OdC deve campionare ed analizzare analizzare (in fase di certificazione e poi per ogni anno di mantenimento) almeno un campione per ogni varietà di semente certificata * Bureau Veritas si riserva di interpretare tali criteri in maniera più restrittiva a seconda della criticità del prodotto. I laboratori deputati all effettuazione delle analisi devono essere conformi alla EN 45001/ISO 17025 per le prove PCR quali -quantitativa, con i seguenti limiti analitici di rilevabilità: 0,01% (almeno) per le analisi qualitative 0,01% (almeno) per le analisi quantitative 5.2.2 METODI DI CAMPIONAMENTO La metodologia di campionamento da applicare, descritta anche nel RT11 ACCREDIA, è funzione dello stato fisico del prodotto: a) solidi b) liquidi Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 9/12

Emesso da Ufficio: Per l esecuzione del campionamento si considera partita campionaria quanto presente in azienda al momento della verifica per ogni singolo ingrediente a rischio. a) solidi Per i solidi il metodo di campionamento è quello riportato nella tabella 1 della Direttiva della UE n 22 del SOGGETTO Allevamento Mangimificio SILOS VERTICALE 5 Mangimificio SILOS ORIZZONTALE Mangimificio SACCHI Molino SILOS VERTICALI Molino CONFEZIONI (esempio di farina di mais) Stoccatore SILOS VERTICALE Stoccatore SILOS ORIZZONTALE Partita campionaria Tutti gli alimenti zootecnici presente in allevamento il giorno della verifica Tutti gli alimenti zootecnici FINITI relativi ad una determinata specie animale presenti in mangimificio il giorno della verifica (es. avicoli, bovini ecc.) L ente, a discrezione, ha la possibilità di campionare le materie prime Quanto presente in azienda (totale) per tipologia di prodotto (es. magazzino di soia, magazzino di mais) Quanto presente in azienda per tipologia di prodotto (es. per avicoli ecc) Quanto presente in azienda per tipologia di prodotto Quanto presente in azienda per tipologia di prodotto Quanto presente in azienda per tipologia di prodotto (es. mais o soia) Quanto presente in azienda (totale) per tipologia di prodotto (es. magazzino di soia, magazzino di mais) Numero campioni 3 (Rif. Tabella della Direttiva n. 22 del ) Un campione per l analisi (globale) per partita campionaria (il campione per l analisi è costituito da 10 campioni elementari di alimento zootecnico 4 pronto all uso) Ogni campione elementare deve essere di almeno 200 grammi (vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del ) Un campione per l analisi (globale) per partita campionaria (il campione per l analisi è costituito da 10 campioni elementari di alimento zootecnico 4 pronto all uso) Ogni campione elementare deve essere di almeno 200 grammi. (vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del ) vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del vedi Tab. 2 della Direttiva n 22 del vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del vedi Tab. 2 della Direttiva n 22 del vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del 3 I campioni elementari sono prelevati in triplice in modo da costituire 3 campioni globali (uno per il richiedente, un per il laboratorio e uno per l ente). I campioni globali devono essere sigillati (def. Sigillatura in Direttiva 22). 4 Il campione deve essere prelevato in più punti lungo il punto di consumo (mangiatoia) o dell alimentatore automatico o tramoggia ecc. 5 Il campione può essere prelevato o dal silos in fase di carico camion (situazione ideale), o in fase di lavorazione (subito prima del caricamento del silos), o dal silos stesso (possibilmente in punti differenti del silos). Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 10/12

Emesso da Ufficio: SOGGETTO Stoccatore SACCHI (semente) Trasformatore Partita campionaria Quanto presente in azienda per tipologia di prodotto Su PF se c è possibilità di cross contamination va fatto il campione (viene campionata la partita campionaria che coincide con tutto quanto presente in magazzini per tipologia di prodotto es biscotti, panettoni ecc) Se non c è rischio di cross contamination non è obbligatorio fare analisi su PF. Devono essere analizzate anche le materie prime (sempre). Numero campioni 3 (Rif. Tabella della Direttiva n. 22 del ) vedi Tab. 2 della Direttiva n 22 del Tabella della Direttiva n. 22 del b) liquidi Per quanto riguarda il campionamento dei liquidi si rimanda alla UNI EN ISO 5555 Oli e grassi animali e vegetali. Tabella 1 della Direttiva n 22 del : Numero minimo di campioni elementari prelevati da una partita Peso della partita (in kg) Numero minimo di campioni elementari prelevati < 5 3 da 50 a 500 5 > 500 10 Se la partita consiste in confezioni singole, il numero di confezioni che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 2. Tabella 2: Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale se la partita consiste in confezioni singole. Numero di confezioni o unità della partita da 1 a 25 da 26 a 100 Numero minimo di confezioni o unità da prelevare 1 confezione o unità Circa il 5%, almeno due confezioni o unità > 100 Circa il 5%, fino ad un massimo di 10 confezioni o unità 6. ESITI DELLA VALUTAZIONE Nel caso di di prodotti non conformi, l ODC classifica le NC secondo quanto segue: per i prodotti I, II, III (par. 4.1): l evidenza analitica di DNA geneticamente modificato al di sopra dei limiti definiti comporta il declassamento degli stessi e quindi il non uso della certificazione. Il cliente deve inoltre dimostrare le azioni correttive intraprese. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 11/12

Emesso da Ufficio: per i prodotti IV, V (par. 4.1): se vi è evidenza analitica di DNA geneticamente modificato al di sopra dei limiti definiti, il cliente deve dare evidenza di averne sospeso l impiego immediatamente e dimostrare le azioni intraprese. In caso di superamento dei limiti è effettuata l analisi sul controcampione. Se la seconda analisi non conferma la prima si attua la terza analisi sul terzo controcampione. Vale quindi il principio di 2 risultati su 3 (utilizzando lo stesso laboratorio concordato tra le parti). 7. UTILIZZO DEL LOGO E DICITURE A seguito di emissione del certificato, l uso del marchio è regolamentato dal TQR-REG-05. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sul sito e sulla rete aziendale. 12/12