Gli interessi passivi secondo Assonime: spunti di riflessione alla luce delle precisazioni fornite con la circolare n.46



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Focus di pratica professionale di Michele Avesani Gli interessi passivi secondo Assonime: spunti di riflessione alla luce delle precisazioni fornite con la circolare n.46 Premessa La Legge finanziaria per l anno 2008 (L. n.244/07) ha rivisto in modo significativo la disciplina di deducibilità degli interessi passivi. L art.96 del Tuir, che disciplina attualmente il regime di deducibilità degli oneri in questione, prevede che: gli interessi passivi e gli oneri assimilati, ad esclusione di quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del co.1, lett.b), dell art.110, siano deducibili in ciascun periodo d imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati, mentre l eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Questa, molto sinteticamente, è la regola di carattere generale che ha trovato applicazione per la prima volta in fase di redazione dei bilanci 2008 depositati non molto tempo fa. Dall introduzione della nuova disciplina ad ora, sono stati diversi i dubbi e le precisazioni in merito alle varie sfumature che l applicazione del nuovo regime ha portato, partendo dalle prese di posizioni ufficiali da parte dell Agenzia delle Entrate con le CC.MM. n.19/e e 37/E del 2009, fino alla più recente circolare Assonime n.46/09. Cerchiamo, pertanto, di fornire di seguito alcuni spunti di riflessione e, ove possibile, fare chiarezza in relazione a quanto precisato da Assonime con la propria circolare, anticipando che per necessità di esposizione, almeno in questa sede, andremo a trattare gli aspetti di maggiore interesse perché di utilizzo più frequente, rinviando ad un eventuale successivo momento l approfondimento di tematiche sicuramente rilevanti ma nella casistica meno frequenti. La disciplina generale Prima di procedere con l analisi delle questioni di maggior rilievo sollevate da Assonime, sembra utile riproporre brevemente la disciplina generale del regime degli interessi passivi. L attuale norma prevede, per i soggetti Ires: la deducibilità integrale degli interessi passivi e degli oneri assimilati in ciascun periodo d imposta fino a concorrenza dell importo degli interessi attivi e dei proventi assimilati. L eventuale eccedenza di interessi passivi, rispetto a quelli attivi, può essere dedotta nel limite del 30% del Rol determinato per differenza tra il valore e i costi della produzione con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari eccedenti rispetto all ammontare degli interessi passivi ed al 30% del Rol, possono essere dedotti nei periodi d imposta successivi fino a concorrenza del Rol che si renderà disponibile rispetto a quello utilizzato per la deduzione di periodo. La disciplina generale prevede anche la possibilità di riporto a nuovo dell eccedenza di Rol non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri assimilati a partire dal periodo d imposta 2010 consentendo, in sostanza, la deduzione di maggiori interessi a partire dal 2011. 16

Per compensare questo slittamento temporale, è stato previsto un incremento pari a 10.000 e 5.000 del limite di deducibilità degli interessi passivi per i periodi d imposta 2008 e 2009. Questa, in sintesi, la disciplina generale. Esempio Alfa Srl ha interessi passivi nell anno X pari a 150 ed interessi attivi pari a 50. Sempre nell anno X, Alfa Srl ha un Rol pari a 300. Nell anno X Alfa srl potrà dedurre: interessi passivi per 50 (corrispondenti agli interessi attivi del periodo); interessi passivi per 90 pari al 30% del risultato operativo. Complessivamente, la deduzione sarà di 140 mentre la rimanente parte pari a 10 sarà riportata a nuovo. Per la corretta determinazione del Rol si deve fare riferimento alla nozione ed al contenuto dell art.2425 c.c. e determinare la differenza tra: A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi (esclusi i canoni di locazione finanziaria); 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Schematicamente il calcolo per la determinazione del Rol è quello esposto in tabella. Valore - costi della produzione A) - B) + + Ammortamenti B 10 a) + B 10 b) + + Canoni Leasing B8) Risultato operativo lordo ROL In tal senso è indispensabile la corretta classificazione dei vari componenti di reddito. 17

L ambito soggettivo di applicazione La nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi si applica ai soggetti Ires, con esclusione di alcune categorie di imprese quali banche e altri soggetti finanziari, imprese di assicurazione e società capogruppo di soggetti bancari e assicurativi. Come precisato anche da Assonime nella circolare n.46/09, sono state società esonerate dalla disciplina generale anche: le società consortili costituite per l esecuzione unitaria dei lavori pubblici; le società di progetto; le società costituite per la realizzazione e l esercizio di interporti; le società a capitale prevalentemente sottoscritto da enti pubblici che costituiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Per quanto concerne banche, imprese assicurative e altri soggetti finanziari, il co.5-bis dell art.96 del Tuir ha stabilito un regime di deducibilità autonomo rispetto a Banche, imprese assicurative e altri soggetti finanziari quello descritto e riservato agli altri soggetti Ires, che non costituisce oggetto di approfondimento in questa sede vista la particolarità dei soggetti cui si rende applicabile. Si precisa anche che per quanto riguarda i soggetti Irpef, quali Soggetti Irpef imprenditori individuali e società di persone, il regime di deducibilità degli interessi passivi è disciplinato non dall art.96 bensì dall art.61 del Tuir, il quale prevede un regime unitario di limitata deducibilità basato sul rapporto tra l ammontare dei ricavi e dei proventi che concorrono a formare il reddito d impresa (o esenti), e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.19/e, par.3, ha precisato che: l art.61 del Tuir, anche se non espressamente richiamato dall articolo 66 del Tuir, si applica anche nella determinazione del reddito delle imprese minori disciplinata dal medesimo articolo. Assonime Assonime, dal canto suo, precisa che la scelta di differenziare il regime di deducibilità degli interessi passivi in relazione alla natura del soggetto passivo d imposta nasce dall opportunità di accordare un regime di maggior favore ai soggetti Irpef i quali non hanno beneficiato della riduzione di aliquota disposta dalla medesima legge e per evitare che i soggetti Ires potessero aggirare i nuovi limiti posti alla deducibilità degli interessi passivi attraverso l assunzione di finanziamenti da parte di società di persone, il comma 6 dell art. 101 del Tuir è stato sostituito, stabilendosi che le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice non sono più utilizzabili dai soci società di capitali ed enti commerciali residenti in diminuzione del proprio reddito, bensì soltanto per l abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha generato le perdite. La finalità, sembra sottolineare Assonime, è quella di prevenire un possibile intento elusivo volto ad aggirare la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi nei confronti dei soggetti Ires. Infatti, nella propria disamina Assonime prosegue affermando che ai soci Ires viene negato l utilizzo per trasparenza delle perdite in questione in compensazione dei propri redditi d impresa, in deroga alla disciplina generale prevista per la partecipazione in tali società, per evitare arbitraggi fiscali insiti nel differente regime di deducibilità. Tuttavia, osserva Assonime, per come formulata la disposizione non distingue tra perdite frutto di manovre elusive e perdite fisiologiche, mentre sarebbe stato più opportuno ancorare la non compensabilità all aspetto qualitativo delle perdita, per colpire i comportamenti effettivamente elusivi. 18

Le holding industriali Assonime, nella propria disamina, dedica una particolare attenzione al mondo delle holding ed in particolare alle holding industriali. Procediamo con ordine. Holding industriali sono le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria. La stessa Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.19/e/09, ha precisato che i requisiti necessari affinché l esercizio dell attività di assunzione di partecipazioni in società industriali possa considerarsi prevalente sussistono quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio ecceda il 50 per cento del totale dell attivo patrimoniale. Attenzione, però, evidenzia Assonime, che l applicazione non dovrebbe forse essere letterale, ma sarebbe necessario prendere in considerazione anche le cosiddette parti correlate. Esempio Infatti, riprendendo l esempio proposto nella circolare, in caso di interpretazione letterale, se una società che detiene partecipazioni di controllo in società industriali con valore 500 ha crediti per 600 per finanziamenti fatti alle controllate, in tale ipotesi, qualora i crediti non potessero correlarsi alla gestione delle partecipazioni, l attività di gestione risulterebbe quantitativamente minoritaria con conseguente negazione della qualifica di holding industriale. Per una possibile incertezza interpretativa in merito, sollevata dalla stessa Assonime, l Agenzia delle Entrate è intervenuta con C.M. n.37/e/09 precisando che: l esercizio esclusivo o prevalente dell attività di assunzione di partecipazioni in società non bancarie o finanziarie deve essere verificato tenendo conto non soltanto del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti nella considerazione che le attività di assunzione di partecipazioni prevista dalla norma non si esaurisce con l acquisizione delle partecipazioni ma comprende anche l attività di gestione delle stesse, compresi, precisa Assonime, i servizi rese alle consociate. La circolare dell Agenzia specifica che tali precisazioni valgono sia per le holding che per le sub holding affermando così che la connotazione di industriale o finanziaria va verificata in relazione al tipo di attività svolte da tutte le società partecipate, a qualsiasi livello partecipativo. Tuttavia, alcuni dubbi rimangono. Assonime, infatti, nella nota 66, offre un interessante spunto di riflessione in merito alla qualifica di parte correlata. Esempio Si pensi a una società che detenga partecipazioni di controllo in industriali per 400 e un marchio dato alle stesse per 600; è chiaro che, in tale ipotesi, soltanto collegando il valore del marchio a quello delle partecipazioni si può riconoscere alla società in ipotesi la veste di holding. Al riguardo si osserva che secondo la regolamentazione attuativa in tema di intermediari finanziari vigente fino alla revisione operata dal già richiamato DM n. 29 del 2009 era espressamente previsto che gli elementi patrimoniali anche di natura non finanziaria dovessero essere sommati al valore delle partecipazioni quando strumentali all attività di gestione delle stesse. 19

Questa impostazione appare sostanzialmente modificata dal richiamato D.M. n.29/09 il quale, non avendo riprodotto la suddetta disposizione, ha evidentemente inteso stabilire una più netta demarcazione tra attività finanziarie e non finanziarie, indipendentemente dai legami funzionali che possono intercorrere tra le medesime. Pertanto, la circostanza che il valore dell asset non finanziario non possa più aggiungersi a quello delle partecipazioni comporterebbe, sul paino sostanziale, il venir meno della qualifica di holding e dell obbligo di iscrizione nell elenco di cui all art.113 del TUB. La questione, pertanto, non è chiara. Assonime auspica che l Agenzia delle Entrate si appresti a fare un po di chiarezza in merito. Una questione sulla quale, invece, è stata fatta chiarezza da parte dell Agenzia con la C.M. n.37/e è quella relativa alle holding obbligate all iscrizione dell apposita sezione dell elenco generale degli intermediari finanziari di cui all art.113 del TUB per effetto di una modifica recata in materia dal già citato D.M. n.29/09. L Agenzia delle Entrate nella propria circolare ha ribadito che i soggetti non iscritti all elenco di cui all art.113 del TUB applicano il regime di deducibilità degli interessi passivi ordinario, specificando che: qualora il valore contabile delle partecipazioni in società esercenti attività creditizia o finanziaria e degli altri elementi patrimoniali connessi sia inferiore al 50 per cento del totale attivo patrimoniale, si rende comunque applicabile il regime forfettario di deducibilità degli interessi passivi disciplinato dal comma 5 bis dell art.96 del Tuir. In sostanza, le holding di gruppi finanziari mantengono la connotazione finanziaria anche nell eventualità che sia venuto meno l obbligo di iscrizione nell elenco dell art.113 del TUB e per questa ragione debbono sempre ritenersi soggette al regime forfetario del co.5-bis dell art.96 del TUB. Infine, sembra interessante osservare che Assonime sottolinea che il motivo per il quale alle holding industriali è stato riservato il medesimo regime fiscale di limitata deducibilità riservato ai soggetti Ires, a differenza delle holding bancarie, assicurative e finanziarie, risiede nella necessità: di evitare che nell ambito dei gruppi industriali vi fossero soggetti esclusi dalla disciplina ordinaria dell art. 96 del Tuir, sui quali si potesse concentrare l indebitamento (e la possibilità di fruire di un regime più favorevole di deduzione dei relativi interessi) con la conseguenza che tale più ampia deducibilità avrebbe potuto essere sfruttata dal gruppo attraverso la disciplina del consolidato fiscale. Nella nota 63, invece, si precisa che ai fini Irap, invece, holding finanziarie e industriali sono equiparate. L ambito oggettivo di applicazione La regola generale, di cui al co.3 dell art.96, stabilisce che: assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. 20

Per quanto concerne gli interessi passivi: non sono considerabili come tali ai sensi del co.3: gli interessi capitalizzati nel costo dei beni art.110, co.1, lett.b) del Tuir; gli interessi di funzionamento relativi agli immobili patrimonio di cui all art.90, co.2, del Tuir ritenuti espressamente indeducibili. In sostanza, ai fini di determinare l eventuale quota di interessi indeducibile, è necessario effettuare la corretta individuazione degli oneri finanziari che rientrano nel calcolo. Il documento interpretativo del principio contabile n.12, in relazione alla voce C17 del Conto economico, comprende tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio che non siano di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte. L'importo da iscrivere è pari a quanto maturato per competenza nell'esercizio. Dalla lettura coordinata del principio contabile con quanto indicato dal co.3 dell art.96 del Tuir, interessi passivi e oneri assimilati rilevanti possono considerarsi: interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (ad esempio le commissioni di massimo scoperto); spese bancarie e accessorie a finanziamenti. Non rilevano le voci di costo contabilizzate nella voce B7, ovvero i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari, quali: noleggio di cassette di sicurezza; servizi di pagamento di utenze; costi per la custodia di titoli; commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti); spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc.. Medesima lettura combinata del co.3 dell art.96 con il principio contabile Oic 12 (e il documento interpretativo 1) si può utilizzare per la determinazione degli interessi attivi e dei proventi ad essi assimilati. Si ritiene che la locuzione interessi attivi e proventi assimilati possa riferirsi a quanto iscritto nella corrispondente voce C) di Conto economico ovvero: a tutti gli interessi attivi maturati per competenza nell esercizio sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie; agli interessi maturati nell esercizio sui titoli iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie; agli interessi maturati su titoli che non costituiscono immobilizzazioni iscritti nell attivo circolante; agli interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo; agli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti. I contratti di pronti contro termine In merito alla definizione di interesse passivo e onere assimilato per le imprese non IAS adopter, la circolare dell Agenzia fa riferimento alla connotazione contrattuale evidenziando come il co.3 dell art.96 del Tuir attribuisca rilievo agli interessi derivanti da taluni contratti tipicamente indicati nonché da qualsiasi altra operazione avente causa finanziaria 5. 5 Circolare Assonime n.46 par.4.1 a pag.37. 21

In sostanza, rileva Assonime, sembra che l Agenzia metta in evidenza che la disciplina in esame si applichi qualora la restituzione di una determinata provvista di denaro preveda anche la corresponsione di una remunerazione. esclusi Rimangono esclusi, in ogni caso, dall ambito applicativo i componenti reddituali che non sottendono alcun rapporto di finanziamento messo in essere volontariamente dall impresa. 6 A titolo di esempio, Assonime riprende le osservazioni proposte dall Agenzia in merito alle operazioni contro termine. In sostanza, per l Agenzia: gli interessi relativi alle operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di raccolta sono esclusi dall applicazione del novellato art.96 del Tuir. Infatti, resta ferma (anche per i soggetti IAS adopter) l applicazione dell art.89, comma 6, del Tuir per quanto concerne gli interessi maturati sull oggetto dell operazione nel periodo di durata del contratto; tali interessi, infatti, non concorrendo a formare il reddito del cedente (né come componente positivo né come componente negativo) sono da ritenersi esclusi ai fini della disciplina di cui all art.96 del Tuir. 7 Rientrano, invece, tra gli oneri assimilati gli eventuali differenziali negativi compresi esistenti tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine, al netto, come in precedenza precisato, degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto. I contratti di cash pooling Assonime si sofferma anche sulle operazioni di cash pooling ed in particolare nella forma del notional cash pooling, prese in considerazione sempre dall Agenzia in quanto fattispecie aventi causa finanziaria 8. In sostanza, con la C.M. n.19/e/09 l Agenzia aveva ravvisato la sussistenza della causa di finanziamento del notional cash pooling ritenendo che esso costituisca un: sistema di compensazione degli interessi tra le società del gruppo e risulta perciò idoneo a consentire ad alcune di dette società di usufruire nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorché indiretta 9. Tuttavia, come rilevato da Assonime in precederti orientamenti 10, l Agenzia ha ritenuto che lo zero balance non si presta ad essere inquadrato tra i rapporti aventi una funzione tipica di finanziamento, affermandone la non rilevanza, all epoca, ai fini della thin capitalization. Sebbene, evidenzia Assonime, tale posizione non sia stata ripresa nella C.M. n.19/e in relazione alla nuova disciplina di cui all art.96 del Tuir, nella quale non si fa menzione del criterio applicabile allo zero balance, dovrebbe essere confermato l orientamento secondo il quale in simile fattispecie, così come affermato in merito alla thin capitalization, non rileva il regime di deducibilità limitata 11. 6 7 8 9 10 11 A pag.38, Assonime cita a titolo di esempio gli interessi di mora attivi e passivi per il ritardato pagamento dei debiti pecuniari o gli interessi compensativi per ritardato pagamento delle imposte. C.M. n.19/e/09. Come precisato da Assonime a pag.39 nella circolare n.46 citata, l accordo di cash pooling realizza principalmente un servizio di tesoreria accentrata finalizzato a una gestione ottimale dei flussi finanziari infragruppo e che di per sé non presenta una connotazione di finanziamento. Tuttavia, l Agenzia delle Entrate aveva ravvisato la sussistenza della causa di finanziamento nel notional cash pooling. Cfr. circolare Assonime n.46 a pag.39. R.M. n.194/e/05 e C.M. n.11/e/05. Assonime, circolare n.46/09 pag.40 e 41. 22

Gli oneri e i proventi assimilati In merito a tali componenti di reddito, Assonime evidenzia come l Agenzia delle Entrate ritenga riconducibili tra gli oneri assimilati agli interessi passivi gli oneri finanziari accessori alle operazioni di finanziamento 12. Esempio La stessa Agenzia ha citato a titolo esemplificativo: le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi, gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso, gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, sempreché la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria. In sostanza, come rilevato da Assonime e come in qualche modo evidentemente indicato dall Agenzia, ai fini della qualificazione di tali componenti di reddito è necessario, ai fini dell applicazione della disciplina in esame, individuare se gli oneri accessori derivino da rapporti aventi natura finanziaria, quali elementi integrativi del corrispettivo relativo al finanziamento. Ed in tal senso, vale il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, principio valevole per tutti i soggetti 13. Il principio della sostanza economica ai fini della determinazione dell onere assimilato, va assunto, rileva Assonime, in conformità alla rilevanza economica stabilita per la redazione del bilancio di esercizio e, in concreto, secondo quanto sancito dal codice civile all art.2425-bis e dal principio contabile OIC n.12 il quale indica e titolo di esempio i seguenti componenti di reddito: interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (ad es. le commissioni di massimo scoperto) e spese bancarie e accessorie a finanziamenti; differenze negative da indicizzare su prestiti; interessi passivi su dilazioni di pagamento ottenute da fornitori e interessi di mora; sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti pronta cassa; quote di competenza dell esercizio dei disaggi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni; minusvalenze su alienazioni di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell attivo circolante; oneri, per al quota di competenza dell esercizio, relativi a operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine. Assonime, in merito, rileva che sebbene sia in prima battuta utile fare riferimento al principio contabile, laddove questo si riferisce a oneri o proventi finanziari, tali oneri o proventi sono riconducibili all art.96 del Tuir a condizione che la norma fiscale li qualifichi come tali e non, invece, come componenti reddituali di altra natura soggette ad altre regole impositive. Pertanto, come rilevato anche da Assonime, sembra lecito sostenere che casi di dubbia interpretazione rimangano, e soltanto un nuovo ed esaustivo chiarimento da parte dell Agenzia potrebbe sgombrare il campo da discutibili interpretazioni. La cessione pro soluto di crediti non ancora scaduti Per quanto affermato sinora, la cessione di crediti pro soluto, poiché non prevede un obbligo di restituzione, dovrebbe essere esclusa dall ambito di applicazione dell art.96 del Tuir. 12 13 Assonime, circolare n.46/09, pag.41, par.4.2. Assonime, circolare n.46/09, pag.42. 23

Tuttavia, in proposito, la sentenza n.13916/00 della Corte di Cassazione ha affermato quanto segue. Il valore dei crediti non ancora scaduti, per i quali non sia separatamente prevista la corresponsione di interessi, è inferiore al loro valore nominale poiché la somma capitale incorpora in tal caso un interesse implicito, tanto maggiore quanto più lontana è la data fissata per l adempimento; pertanto la loro cessione, ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non rappresenta una perdita (minusvalenza) deducibile; una perdita deducibile è configurabile soltanto se il prezzo di cessione è inferiore al valore attualizzato dei crediti ceduti, e cioè al valore dei crediti ceduti calcolato al netto degli interessi impliciti non ancora maturati al momento della cessione. A questa conclusione ha mostrato di aderire anche l Agenzia delle Entrate, come ad esempio nell ipotesi di cessioni di credito con il factoring. C.M. n.5/e/09 Pertanto, sembra che qualora il credito sia ceduto ad un valore inferiore a quello nominale opportunamente attualizzato tale differenza costituisca un onere soggetto alla disciplina di cui all art.96. Utili e perdite su cambi Dubbia sembra, secondo Assonime, la loro rilevanza. Infatti, alcuni sosterrebbero che la rilevanza di tali componenti di reddito, in sede di adempimento delle prestazioni contrattuali in valuta rispetto a quelli contabilizzati, dipenderebbe dall inquadramento contrattuale dei rapporti in valuta, ovvero rilevanti se dipendenti da una causa finanziaria. Secondo altri, invece, in ragione anche della collocazione bilancistica di queste componenti di reddito nell area C17 bis del Conto economico, come disposto dalla riforma societaria, tali oneri e proventi non avrebbero rilevanza in quanto componenti di reddito eventuali e non finanziari. Assonime, tuttavia, anche se non si pronuncia esplicitamente, sembrerebbe propendere per quest ultima tesi. I contratti derivati Assonime pone in risalto anche il tema dei contratti derivati. Si afferma che sostanzialmente, per quanto concerne i componenti positivi e negativi dei contratti derivati, siano essi derivanti da valutazione o da realizzo, questi non dovrebbero assumere rilevanza qualora trattasi di derivati da valutazione o da realizzo mentre assumerebbero rilevanza ai fini del test di deducibilità i contratti derivati di copertura di oscillazione dei tassi di interesse 14. Gli interessi impliciti derivanti da crediti e debiti di natura commerciale Prima di evidenziare quanto rilevato da Assonime, riproponiamo il testo della norma di interesse. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. 14 Cfr. circolare Assomine n.46, pag.50 anche nota 87. 24

La differenza di impostazione, ovvero l irrilevanza degli interessi passivi e la rilevanza di quelli attivi, gioca a favore, come rilevato da Assonime, dell impresa in quanto porterebbe ad un incremento del Rol. Ma quali sono gli interessi impliciti? Secondo Assonime si tratta di quegli interessi che sono compresi nel prezzo di trasferimento del bene o del servizio, ma che essendo collegati ad una dilazione di pagamento i principi di redazione di bilancio imporrebbero di evidenziare. In altri termini, non emergono da un rapporto contrattuale. Tuttavia, sembrerebbero esistere regole differenti per i soggetti Ias piuttosto che per i soggetti non IAS adopter. Infatti, per i soggetti IAS gli interessi passivi relativi all acquisto di merci e servizi esposti come tali in bilancio costituiscono componenti finanziarie anche ai fini della determinazione del reddito e, in assenza della speciale previsione di esclusione del co.3, sarebbero stati assoggettati al regime di limitata deducibilità. Infatti, l art.83 del Tuir sancisce che i soggetti IAS determinino il reddito, anche in deroga alle disposizioni successive, in base alle risultanze di bilancio. In termini più concreti, un interesse classificato come tale non è considerabile ricavo o costo ed è soggetto alla disciplina di cui all art. 96. Per i soggetti non IAS, invece, ai sensi dell art.109, co.2, del Tuir i costi e i ricavi sono determinati sulla base dei prezzi pattuiti fra le parti, con espresso riferimento alle risultanze contrattuali. Non può, pertanto, assumere rilievo l esclusione degli interessi passivi commerciali di cui al co.3 dell art.96. Tuttavia, poiché come Assonime ricorda, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, ed in particolare i n.15 e 19 dell Oic, è previsto, nel caso in cui i termini di pagamento si protraggano oltre i dodici mesi, di scorporare dal prezzo un corrispettivo di carattere finanziario da imputare a Conto economico, pure se non in presenza di regole del tutto coincidenti sembrerebbe possibile generare una valenza fiscale in capo alla componente interessi. Per i soggetti Ias, invece, il riferimento temporale non è ai dodici mesi ma alle dilazioni rientranti nel normale periodo d uso. Gli interessi da dilazioni di pagamento previsti contrattualmente Stando al tenore letterale della norma, gli interessi in questione, in quanto non impliciti, dovrebbero essere esclusi dall ambito applicativo della disposizione. Per di più, in quanto contrattualmente previsti, assumono rilevanza fiscale proprio come interessi, sia attivi che passivi. Assonime, tuttavia, in virtù di una lettura logico-sistematica della disposizione, ritiene che sarebbe coerente ritenere che anche questi interessi possano beneficiare della disposizione di esclusione dall ambito applicativo dell art.96 in quanto afferenti, come quelli impliciti, all ambito commerciale auspicando in merito un intervento interpretativo da parte dell Agenzia delle Entrate. Gli interessi capitalizzabili per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali L art.96, al co.1, prevede espressamente che la disciplina sulla deducibilità non riguardi gli interessi passivi che vanno compresi nel costo dei beni ai sensi del co.1, lett.b) dell art.110 del Tuir. Si tratta, in sostanza, degli interessi passivi compresi nel costo: 25

dei beni materiali e immateriali strumentali per l esercizio dell impresa degli immobili alla cui produzione è diretta l attività dell impresa in quanto iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge; in quanto relativi a prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. Gli interessi capitalizzati: sono esclusi dalle limitazioni di deducibilità di cui all art.96 del Tuir; incrementano il Rol dell impresa cui fare riferimento per il computo di detto limite. Assonime ricorda anche che l Oic 16 estende con maggiore chiarezza la possibilità di capitalizzazione degli interessi passivi all ipotesi di acquisto dei beni in quanto precisa che: poiché le immobilizzazioni materiali costituiscono beni destinati all organizzazione permanente dell impresa e producono redditi soltanto quando sono in funzione, gli oneri finanziari sostenuti per la loro acquisizione possono essere capitalizzati nel valore da attribuire alle immobilizzazioni materiali. Gli immobili patrimonio Nella circolare, Assonime chiarisce il trattamento fiscale degli interessi relativi agli immobili patrimonio, immobili cioè che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Con la C.M. n.6/e/06, risposta 7.5, l Agenzia delle Entrate aveva affermato che l art.90, co.2, del Tuir sanciva un divieto assoluto di deducibilità di tutti i componenti negativi relativi agli immobili, compresi gli interessi passivi, sia di finanziamento che di funzionamento. Tuttavia, il co.35 della Finanziaria 2008, aveva chiarito che tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell art. 90 non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l acquisizione degli immobili indicati nel comma 1 dell art. 90, in sostanza, per gli immobili patrimonio. Pertanto, a seguito dell interpretazione autentica della disposizione fornita con la Legge finanziaria 2008, si ha che gli interessi: di finanziamento per l acquisto di immobili patrimonio sono deducibili dal reddito d impresa secondo le regole esposte; di funzionamento sono, invece, indeducibili. Gli interessi per l acquisto di autovetture L Agenzia delle Entrate, con C.M. n.47/e/08, ha precisato che gli interessi passivi relativi a finanziamenti per l acquisto di automezzi non sarebbero soggetti ai limiti di deducibilità di cui all art.96 bensì alle regole ordinarie previste per le auto aziendali, sostenendo la specialità dell art.164 rispetto all art.96. Assonime solleva dubbi in merito alla correttezza di tale interpretazione in quanto nella R.M. n.178/e/01 la stessa Agenzia afferma: 26

gli interessi passivi, quali oneri generati dalla funzione finanziaria, possono essere assimilati a un costo generale dell impresa, cioè a un costo che non può essere specificatamente riferito a una particolare attività aziendale o ritenuto accessorio ad un particolare onere Pertanto, contrariamente a quanto affermato nella più recente circolare, dovrebbe rendersi applicabile la disciplina generale dell art.96. In merito, solleva Assonime, dubbi vi sono anche per l acquisizione dei veicoli in leasing in quanto nei canoni è prevista una componente finanziaria. L art.102, co.7, del Tuir prevede che la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell art.96. In sostanza, pertanto, la questione non è molto chiara perché sembrerebbe, evidenzia Assonime, generarsi una disparità di trattamento in caso di acquisizione diretta con finanziamento piuttosto che mediante contratto di locazione finanziaria. Conclusioni Si è cercato di porre l attenzione sulle questioni principali che Assonime ha affrontato, in relazione agli aspetti probabilmente più comuni. Alcuni aspetti, come già evidenziato, per motivi espositivi non sono stati presi in considerazione. In sintesi, ci sembra che sebbene su alcuni passaggi Assonime abbia fatto chiarezza, vi siano tuttavia ancora questioni dubbie sulle quali sarebbe interessante avere una precisazione ufficiale da parte dell Agenzia delle Entrate anche in considerazione della prossima campagna bilanci e dichiarazioni dei redditi. 27