1 premessa Il DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. DL sviluppo ), entrato in vigore il 14.5.2011, è stato convertito nella L. 12.7.2011 n. 106. Il DL sviluppo contiene, tra l altro, alcune disposizioni in materia di accertamento, finalizzate a: ridurre gli adempimenti burocratici derivanti dalla normativa vigente; razionalizzare i controlli, riducendone l impatto sullo svolgimento dell attività del soggetto controllato. Di seguito si segnalano le principali novità, riguardanti: l aumento del limite di ricavi per l applicazione della contabilità semplificata; la tenuta della contabilità con strumenti informatici; le modalità di effettuazione delle verifiche fiscali; la presentazione di dichiarazioni integrative per modificare la richiesta di rimborso del credito in utilizzo in compensazione; l abolizione dell obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d imposta la spettanza delle detrazioni ai fini delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 2 Soggetti in contabilità semplificata - Aumento del limite di ricavi per l applicazione del regime Viene innalzato l ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime di contabilità semplificata previsto dall art. 18 del DPR 600/73 (salvo che optino comunque per quello ordinario). Per effetto delle modifiche, detto regime è adottato naturalmente qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a: 400.000,00 euro (prima 309.874,14 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 700.000,00 euro (prima 516.456,90 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività. In questo caso, il regime contabile è applicabile dall anno successivo. Decorrenza dei nuovi limiti In mancanza di una specifica disposizione transitoria e mutuando i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate (circ. 24.8.2001 n. 80) con riferimento al precedente adeguamento delle soglie, si ritiene che i nuovi limiti trovino applicazione già con riferimento al periodo d imposta 2011. Per individuare il regime contabile applicabile per l anno 2011, occorre, quindi, verificare se, nel 2010, sono stati o meno superati i limiti di 400.000,00 o 700.000,00 euro. N.B. Le nuove soglie riguardano la tenuta delle scritture contabili. Ai fini iva, la periodicità della liquidazione è decisa dalle consuete soglie. 3 novità in materia di verifiche fiscali Il DL sviluppo ha apportato alcune innovazioni in materia di verifiche fiscali presso i luoghi dove il contribuente esercita la propria attività imprenditoriale o professionale. Come regola generale, i funzionari dell Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza possono accedere presso i suddetti locali con la sola autorizzazione amministrativa del capo ufficio, non essendo necessaria quella del pubblico ministero, circoscritta agli accessi presso l abitazione del contribuente. È importante sottolineare che le disposizioni in esame riguardano le verifiche eseguite in ambito fiscale (quindi per la scoperta di eventuali evasioni delle imposte, prime fra tutte IRPEF, IRES e IVA), e non quando la Guardia di Finanza compie sopralluoghi strumentali alla repressione dei reati, ancorché si tratti di reati fiscali. 1
3.1 Durata degli accessi In relazione alla durata delle verifiche, viene confermato il limite generale dei 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 in casi di particolare complessità dell indagine, prevedendo, però, che il suddetto termine debba essere conteggiato con esclusivo riferimento al periodo di effettiva permanenza dei verificatori. In pratica, se, ad esempio, i funzionari, dopo un primo accesso, interrompono il controllo per esaminare la regolarità delle fatture presso la propria sede, e poi ritornano per proseguire la verifica, tale lasso di tempo non viene conteggiato ai fini del rispetto dei 30 giorni. Imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi Regole particolari valgono per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, dove la verifica può durare al massimo 15 giorni, prorogabili di ulteriori 15 in casi di particolare complessità dell indagine. In questi casi: rimane fermo il suddetto criterio di computo sulla base dell effettiva presenza dei funzionari; la verifica deve però essere contenuta nell arco di un trimestre. 3.2 accessi della guardia di finanza Per la Guardia di Finanza, gli accessi presso le aziende e i luoghi dove viene esercitata l attività professionale devono avvenire, per quanto possibile, in borghese. La disposizione è strumentale ad evitare il danno all immagine dell azienda che la presenza di militari in uniforme potrebbe comportare. 3.3 verifiche di diverse autorità amministrative Le imprese possono essere soggette a controlli provenienti non solo dall Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, ma anche da altre autorità amministrative quali l INPS e l INAIL. Con il DL sviluppo viene prevista l emanazione di appositi decreti ministeriali per unificare i controlli posti in essere da diverse pubbliche amministrazioni, al fine di semplificare i rapporti tra cittadini e amministrazione. 3.4 documenti già in possesso della pubblica amministrazione Viene stabilito che il contribuente non deve esibire agli uffici finanziari (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) documenti già in loro possesso o in possesso di altre amministrazioni pubbliche. Ciò costituisce un rafforzamento dello Statuto dei diritti del contribuente, dove è previsto che al contribuente non possono essere chiesti i suddetti documenti. La previsione ha una grande importanza pratica, in quanto legittima il contribuente a non esibire, ad esempio in caso di richiesta mediante questionario ai fini del c.d. redditometro, documenti inerenti la proprietà di immobili e auto (sia i certificati catastali che quelli del PRA, infatti, sono già in possesso di altre amministrazioni pubbliche, nella specie l Agenzia del Territorio e il PRA). Tuttavia, è consigliabile tenere sempre un comportamento prudente nei rapporti con l Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, per cui, salvo situazioni particolari (es. impossibilità di esibire il documento in quanto la richiesta è stata inoltrata in periodo estivo, quando il contribuente si trovava in vacanza), occorre sempre esibire detti documenti. Peraltro, la disposizione in esame potrà essere utile nella fase contenziosa, in quanto il giudice potrà prendere in considerazione il comportamento degli uffici, che, ad esempio, non abbiano riconosciuto la validità di un documento in sede di contraddittorio finalizzato all accertamento con adesione solo perché non esibito in precedenza. 4 Presentazione di dichiarazioni integrative per modificare la richiesta di rimborso del credito in utilizzo in compensazione Viene stabilito che i contribuenti possono integrare le dichiarazioni dei redditi e dell IRAP: 2
al fine di modificare l originaria richiesta di rimborso del credito in opzione per il suo utilizzo in compensazione; presentando una nuova dichiarazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione da modificare; entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione (es. entro il 28.1.2012 in relazione al modello UNICO 2011 o IRAP 2011 da presentare telematicamente entro il 30.9.2011); sempreché il rimborso richiesto nella dichiarazione originaria non sia già stato erogato anche in parte. L intervento del DL sviluppo sembra quindi perseguire l obiettivo: da una parte, di prevedere espressamente a livello normativo la possibilità di ripensamento sulla richiesta di rimborso; dall altra, però, di limitarla temporalmente (120 giorni invece che entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo). 4.1 Utilizzo in compensazione del credito L utilizzo in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione può avvenire: sia in forma orizzontale (o esterna ) nel modello F24, con altri importi a debito da versare (es. ritenute, contributi INPS, IVA periodica); sia in forma verticale (o interna ) nell ambito della stessa imposta (es. scomputo del credito IRPEF, IRES o IRAP dal relativo versamento in acconto). 4.2 Passaggio da compensazione a rimborso Sulla base del dato letterale della norma in esame, non sembra possibile applicare la nuova disciplina all operazione inversa, cioè al passaggio dall utilizzo in compensazione del credito alla richiesta di rimborso. 4.3 Dichiarazione IVA Sempre sulla base del dato letterale della norma, non sembra inoltre possibile applicare la nuova disciplina in relazione alla dichiarazione annuale IVA. Al riguardo, pertanto, salvo future interpretazioni estensive dell Agenzia delle Entrate, la presentazione della dichiarazione integrativa IVA, con passaggio dalla richiesta di rimborso del credito all utilizzo in compensazione, dovrebbe continuare a poter avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo. 5 Abolizione della Dichiarazione annuale al sostituto d imposta della spettanza delle detrazioni sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Per effetto del DL sviluppo, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto) non hanno più l obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d imposta, affinché ne tenga conto in sede di ritenuta sui redditi corrisposti, i dati relativi alle detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell art. 12 del TUIR. 5.1 Efficacia della comunicazione In assenza di variazioni, infatti, la suddetta dichiarazione al sostituto d imposta ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, come avveniva prima dell entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, che ha introdotto l obbligo della dichiarazione annuale. L obbligo di presentare al sostituto d imposta una nuova dichiarazione sussiste quindi solo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (es. coniuge o figlio che cessa di essere fiscalmente a carico). 3
5.2 Familiari a carico di cittadini extracomunitari In relazione ai familiari a carico di cittadini extracomunitari, per il riconoscimento delle detrazioni dovrebbero però rimanere ferme le specifiche disposizioni introdotte dalla legge Finanziaria 2007, riguardanti: la documentazione necessaria da presentare al sostituto d imposta (es. documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto, se i familiari non sono residenti in Italia); per gli anni successivi, in assenza di variazioni, la necessità di effettuare una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata. 5.3 Detrazioni d imposta per tipologie reddituali L obbligo di presentare al sostituto d imposta la dichiarazione di spettanza delle detrazioni viene invece totalmente abolito con riferimento alle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali (cioè quelle collegate al reddito di lavoro dipendente o assimilato o di pensione), di cui all art. 13 del TUIR. Anche in relazione a tali detrazioni, infatti, la legge Finanziaria 2008 aveva introdotto l obbligo di dichiarazione annuale al sostituto d imposta, ma era poi stato chiarito che potevano essere riconosciute dal sostituto d imposta sulla base del reddito da esso erogato, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del contribuente. 5.4 Decorrenza L abolizione dell obbligo di dichiarazione annuale al sostituto d imposta per la fruizione delle detrazioni ex artt. 12 e 13 del TUIR dovrebbe avere efficacia già con riferimento al periodo d imposta 2011. 5.5 Sanzioni L omissione della comunicazione al sostituto d imposta delle variazioni che incidono sul riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, di cui all art. 12 del TUIR, comporta l applicazione della sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro. Peraltro, dovrà essere chiarito se la sanzione in esame è applicabile anche in caso di mancata comunicazione di variazioni favorevoli al contribuente (es. nascita di un figlio), in quanto tale omissione non comporta alcun danno per l Erario (le ritenute IRPEF, infatti, verrebbero operate senza tenere conto della detrazione, che potrà essere usufruita solo nella dichiarazione dei redditi). 6 Esclusioni dalla comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA È stato abolito l obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro: effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA; se il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria ai sensi dell art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste). 6.1 Carte emesse da operatori finanziari non residenti Al riguardo, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che l adempimento in esame resta obbligatorio se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle suddette comunicazioni all Anagrafe tributaria. 4
6.2 Comunicazione da parte degli operatori finanziari delle operazioni effettuate tramite carte Gli operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria provvederanno a comunicare all Agenzia delle Entrate: le operazioni relative al pagamento dei corrispettivi avvenuto mediante le carte di credito, di debito o prepagate da essi emesse; secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento della stessa Agenzia. 7 Esclusioni dalla tenuta della scheda carburante I soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, ai fini della detraibilità della relativa imposta, non devono più compilare e tenere l apposita scheda carburante se il pagamento del corrispettivo avviene esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate, emesse dagli operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria ai sensi dell art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste). Si tratta quindi di una semplificazione analoga a quella sopra illustrata in relazione alla comunicazione delle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro. 7.1 Carte emesse da operatori finanziari non residenti Pertanto, deve ritenersi che anche la compilazione e la tenuta della scheda carburante rimanga obbligatoria se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle suddette comunicazioni all Anagrafe tributaria. 7.2 modalità miste di pagamento Poiché la norma richiede l utilizzo esclusivo delle suddette carte per l acquisto dei carburanti, l utilizzo anche di altre modalità di pagamento (es. contanti, assegni) non permette di beneficiare dell esonero dall obbligo di compilazione della scheda carburante. 7.3 compilazione facoltativa della scheda Stante il carattere agevolativo della disposizione in esame, è comunque possibile non avvalersi della semplificazione continuando a documentare gli acquisti di carburante attraverso l apposita scheda, anche se i pagamenti avvengono sempre mediante le suddette carte. 8 Presunzioni di cessione e di acquisto È stato innalzato da 5.164,57 a 10.000,00 euro il limite del costo dei beni la cui distruzione o trasformazione può essere provata, ai fini del superamento della presunzione di cessione, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anziché con il verbale redatto da pubblici funzionari, dalla Guardia di Finanza o dai notai presenti alla distruzione o alla trasformazione dei beni. Da tale dichiarazione devono risultare la data, l ora e il luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, la qualità, la quantità e l ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. Ai fini del superamento della presunzione di cessione, occorre anche: inviare una comunicazione scritta all ufficio finanziario e al Comando della Guardia di Finanza competenti; compilare e conservare il documento di trasporto relativo ai beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione. 9 Riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni Viene riproposta la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti 5
non commerciali), dietro il versamento di un imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un apposita perizia giurata di stima. Data di riferimento del possesso A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell 1.7.2011. 9.1 redazione e asseverazione della perizia giurata Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d acquisto occorre, entro il 2.7.2012 (in quanto il 30.6.2012 cade di sabato), far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto). A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione. 9.2 versamento dell imposta sostitutiva La rideterminazione comporta il versamento, sempre entro la suddetta scadenza del 2.7.2012, dell imposta sostitutiva, calcolata sull intero valore di perizia: del 4%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni; ovvero del 2%, per le partecipazioni non qualificate. Versamento rateale In alternativa al pagamento in un unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza rispettivamente al 2.7.2012, all 1.7.2013 e al 30.6.2014. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui. 9.3 Possibilità di detrarre l imposta della precedente rivalutazione o di ottenerne il rimborso Innovando rispetto alle precedenti versioni dell agevolazione, il DL sviluppo stabilisce che: i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l importo relativo all imposta sostitutiva già versata; i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione potranno chiedere il rimborso dell imposta sostitutiva già pagata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO). 9.3.1 Limite all imposta rimborsabile Viene però stabilito che l importo del rimborso non può essere superiore all imposta sostitutiva dovuta per l ultima rideterminazione che viene effettuata. Tale disposizione serve ad evitare disparità di trattamento rispetto a chi utilizza la vecchia imposta in detrazione dalla nuova, in quanto non è possibile andare a credito. Ad esempio, se in relazione ad un terreno edificabile erano stati versati 30.000,00 euro di imposta sostitutiva e per la nuova rideterminazione l imposta dovuta è solo più di 25.000,00 euro (per effetto di una diminuzione del valore), è possibile, alternativamente: detrarre i 30.000,00 euro già versati dai 25.000,00 euro dovuti per la nuova rideterminazione, con la conseguenza che non si deve versare più nulla e l eccedenza di 5.000,00 euro della vecchia imposta viene persa ; effettuare il versamento di 25.000,00 euro della nuova imposta e richiedere a rimborso 25.000,00 euro della vecchia imposta. 6
9.3.2 Termine per la richiesta di rimborso dell imposta sostitutiva già versata Il rimborso dell imposta sostitutiva relativa a precedenti rivalutazioni deve essere richiesto entro il termine di decadenza di 48 mesi, calcolato a partire dalla data del versamento dell intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all ultima rideterminazione che viene effettuata. Pertanto, ad esempio, se l imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione viene versata il 28.6.2012, la richiesta di rimborso dell imposta precedentemente versata deve avvenire entro il 28.6.2016. Riapertura del termine per i rimborsi già decaduti Qualora, in relazione ai pregressi versamenti dell imposta sostitutiva riguardanti rideterminazioni effettuate entro il 14.5.2011, il termine per il rimborso risulti essere già scaduto, la relativa richiesta potrà essere effettuata entro il 14.5.2012. 10 Detrazione IRPEF del 36% - abolizione della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di pescara Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per i lavori di recupero edilizio, il DL sviluppo elimina l obbligo di inviare, prima dell inizio dei lavori, l apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate. L omissione o il ritardo di tale comunicazione costituiva causa di decadenza dell agevolazione. 10.1 Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi Al riguardo, diventa invece obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori, e segnatamente: i dati catastali identificativi dell immobile oggetto dell intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, gli estremi di registrazione dell atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione); gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. 11.2 Conservazione della documentazione È inoltre necessario conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, i documenti che saranno indicati in un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate. 12.3 decorrenza In assenza di una specifica disposizione, deve ritenersi che l obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara sia venuto meno a decorrere dai lavori iniziati dal 14.5.2011 (data di entrata in vigore del DL sviluppo ). 12.4 Acquisto di box o posti auto pertinenziali Deve quindi ritenersi ancora operante l obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara in relazione agli acquisti di box o posti auto pertinenziali avvenuti nel 2010. Per tale tipologia di interventi, infatti, la comunicazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui si inizia a fruire della detrazione del 36% (es. entro il 30.9.2011, in caso di trasmissione telematica del modello UNICO 2011). 12.5 acquisto o assegnazione di unità immobiliari ristrutturate La comunicazione al Centro operativo di Pescara non doveva comunque essere effettuata al fine di beneficiare della detrazione del 36% in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari: site in fabbricati integralmente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. 7
12.6 comunicazione all azienda sanitaria locale competente Resta ferma la comunicazione di inizio lavori all Azienda sanitaria locale competente per territorio, se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 13 Detrazioni del 36% e del 55% - abolizione dell obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera Il DL sviluppo elimina anche l obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, che riguardava: sia la detrazione IRPEF del 36% per i lavori di recupero edilizio; sia la detrazione IRPEF/IRES del 55% per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. L omissione di tale indicazione costituiva causa di decadenza delle suddette agevolazioni. 13.1 Decorrenza In assenza di una specifica disposizione, deve ritenersi che l abolizione dell obbligo di indicare il costo della manodopera si applichi a decorrere dalle fatture emesse dal 14.5.2011 (data di entrata in vigore del DL sviluppo ), anche se l esecuzione dei lavori è avvenuta precedentemente. 13.2 acquisto o assegnazione di unità immobiliari ristrutturate L abolizione dell obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera si applica anche in relazione alla detrazione del 36% spettante in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari: site in fabbricati integralmente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. 13.3 indicazione dei beni significativi Rimane ferma l indicazione in fattura della valorizzazione dei c.d. beni significativi (es. infissi, sanitari, caldaie, ecc.): il cui valore superi il 50% dell intero corrispettivo della prestazione; nei casi in cui si applichi l IVA del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. 14 Soggetti in contabilità semplificata - Deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici Vengono modificate le modalità di determinazione del reddito d impresa per le c.d. imprese minori, vale a dire i soggetti che sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per la tenuta della contabilità in forma ordinaria. In particolare, viene stabilito che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di competenza di due periodi d imposta e di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000,00 euro, sono deducibili nell esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi. A fini di semplificazione, viene quindi introdotta una deroga al generale principio di competenza economica, in favore del principio della registrazione ai fini IVA. 8