IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA PREMESSA

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Transcript:

IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA PREMESSA Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007 e entrato in vigore il 1 dicembre 2009) l'unione europea si è dotata di personalità giuridica (cfr. art. 47 TUE e art. 335 TFUE) IL TRATTATO DI LISBONA MODIFICA IL TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 entrato in vigore il 1novemvre 1993, già modificato dal Trattato di Amsterdam del 1997) che permane modificato IL TRATTATO DI LISBONA MODIFICA IL TRATTATO DELLA COMUNITA EUROPEA adottato a Roma il 25 marzo 1957, entrato in vigore il 1 gennaio 1958 (ratificato in Italia con Legge 14ottobre 1957 n. 1203 modificato dall AUE, dal Trattato UE, Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza NOMEN IL TRATTATO CE cambia denominazione in TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA I termini Comunità o Comunità europea cambiano in Unione e Unione europea I termini comunitario in dell Unione TITOLO 1 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI CAPO 1 LE ISTITUZIONI SEZIONE V LA CORTE DI GIUSTIZIA UE (ARTT. 251-281 TFUE)

LA CORTE DI GIUSTIZIA <<è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale - sull interpretazione dei tratatti - sulla validità e l interpretazione degli atti compitui dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell unione >> ART 267 TFUE FUNZIONE PREGIUDIZIALE (EX art. 234 Trattato CE) funzione: l interpretazione uniforme del diritto comunitario la certezza della sua corretta applicazione in tutto il territorio comunitario (27 Stati membri) INSTAURAZIONE di un dialogo e una cooperazione tra i giudici degli Stati membri e la Corte di giustizia europea Creazione di uno spazio giudiziario europeo ESEMPI Regolamento n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, che abroga il regol. n. 1348/2000 sulla notificazione ed alla comunicazione negli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale Regolamento n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale in specie nell ambito del costituendo Spazio giudiziario europeo cosiddetto 3 pilastro del Trattato UE ( configurazione soppressa con la modifica del trattato di Lisbona) (GAI, giustizia, affari interni) i cui esempi sono dati da: Decisione quadro n. 2002/584/GAI: del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca In preparazione decisione quadro 2008/299/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'unione europea etc. FUNZIONE: Competenza esclusiva (sottratta al Tribunale di 1 grado)

Soggetti Legittimati ATTIVI alla domanda di pronuncia pregiudiziale La domanda deve essere proposta dal GIUDICE nazionale (cd. a quo o di rinvio) Le parti della controversia possono chiedere al giudice di procedere al rinvio pregiudiziale, pur non avendo un diritto autonomo al rinvio. GIUDICI LEGITTIMATI: tutti i giudici degli Stati membri (casi peculiari Consiglio di Stato e Corte dei Conti solo quando esercitano la funzione giurisdizionale E nel ruolo costituzionale di organo ausiliario, solo qualora operino un controllo preventivo di legittimità sugli atti e non quando sia investito di funzione di controllo successivo sugli atti o meglio sulla gestione finanziaria operata dagli enti. Vedere in argomento ordinanza CGCE in causa C-192/98, del 26 novembre 1999 e in causa C-440/98, del 26 novembre 1999 Consiglio Nazionale Forense In senso positivo vedere in argomento il Caso Ghebard CGCE in causa C 55/94 del 20 novembre 1995. Il CdO di Milano negava il diritto di iscriversi all albo degli avvocati al sigre Ghebard (diritto di stabilimento). Oggi è previsto un apposito albo per gli avvocati stabiliti. In argomento Corte Costituzionale Per la prima volta con ordinanza 15 aprile 2008, n. 103 la Corte costituzionale, sospendendo il giudizio, ha richiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità dell'imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, prevista dall'art. 2 della LR Sardegna n. 4 del 2006, e dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, prevista dall'art. 3 della medesima LR con le norme del Trattato CE. Con sentenza del 15 aprile 2008, n. 102 ha di poi dichiarato l illegittimità della suddetta imposta Giudici di volontaria giurisdizione. Giudice dell azione monitoria (etc) (etc) (etc)

presupposti: questione sia sollevata nel corso del procedimento giudiziale con i seguenti caratteri - obbligo di giurisdizione (iuris dicere) - la pronuncia è obbligatoria e vincolante per le parti - è rispettato il contraddittorio - sussiste l obbligo di decidere la controversia sulla base del diritto e non sulla equità - sussiste la garanzia di terzietà dell organo adito questione afferisca all interpretazione del diritto comunitario o degli atti delle istituzioni, organi o organismi della UE questione sia rilevante ai fini della decisione della controversia questione non sia ancora risolta dalla CGUE tramite giurisprudenza consolidata questione non verta su questione la cui la corretta interpretazione del diritto comunitario s impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cosiddetto acte clair) Nell ordinamento tedesco => Prima di giungere a tale conclusione, il giudice deve maturare il convincimento che la stessa evidenza, si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri e alla Corte di giustizia. Ciò asserve meglio a creare un dialogo e una cooperazione tra i giudici degli Stati membri e la Corte di giustizia europea

OBBLIGO O FACOLTA ADIRE LA CORTE DI GIUSTIZIA? L obbligo di rinvio ex art. 234 Trattato CE per il giudice di ultimo grado ( facoltà) (negli altri casi) IL GIUDICE DECIDE SE ADIRE O MENO LA CORTE DI GIUSTIZIA Non esiste nell ordinamento italiano uno strumento concesso alle parti per contestare al giudice naturale di ultima istanza la violazione del suo obbligo di rinvio (come ad es. in Germania l articolo 101, paragrafo 1, frase 2, della Legge fondamentale quale il ricorso alla Corte Costituzionale federale -dinanzi al Bundesverfassungsgericht ) EFFETTI VINCOLANTI sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia Effetti vincolanti: per il giudice che deve decidere la vertenza sollevata pregiudizialmente per tutti i giudici e p.a. tenuti ad applicare il diritto CE Nell ordinamento comunitario vigono entrambi i principi di common law e di civil law FORMULAZIONE QUESITI non compete alla Corte di giustizia esprimere un parere su questioni generali o ipotetiche Non compete alla Corte di giustizia interpretare il diritto nazionale MA solo quello CE la Corte di giustizia DEVE disporre di elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte esempio CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sez. V 29 aprile 2004 (causa C-341/01) chiamata su domanda pregiudiziale di interpretazione Landesgericht Korneuburgche in materia di sacchetti di plastica (dva 96/62/CE, imballaggi) dichiarò irricevibile il ricorso perchè non dispone(va) di alcuna informazione in ordine al funzionamento e alle prassi dell ARA né in ordine alla posizione della medesima sul mercato nazionale o al suo atteggiamento nei confronti dei singoli operatori economici.

OBBLIGO O FACOLTA PER I GIUDICI RISPETTARE IL DIRITTO UE? QUALI LE CONSEGUENZE? Tutti GLI ORGANI AMMINISTRATIVI (P.A.) E GIUDISDIZIONALI sono tenuti al rispetto del diritto comunitario (oggi diritto UE) quale diritto primario che prevale su quello nazionale e sono tenuti ad osservare le pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia CE, le cui pronunce ex art. 234 Trattato UE hanno effetti vincolanti. L importanza del rispetto del diritto comunitario è ancora maggiore dopo le ultime pronunce UE che pongono il principio della tangibilità del giudicato nazionale e della disapplicazione dell art. art. 2909 cc, laddove una pronuncia sia emanata in contrasto con il diritto comunitario Vedere sentenza della Corte di giustizia, Causa Lucchini del 18.7.07 C119/05, (riunita in Grande Sezione), in cui sono stati rimossi gli effetti di un provvedimento nazionale divenuto definitivo in quanto ravvisato contrastante col diritto UE. Nel caso di specie è stata consentita la ripetizione di aiuti elargiti in violazione del diritto europeo nonostante fossero trascorsi anni e vi fosse un giudicato. La Corte di giustizia ha imposto che ogni atto, quand anche giudiziale ed inoppugnabile per il diritto nazionale interno debba essere disapplicato o addirittura rimosso dall ordinamento, se esso contrasta col diritto UE. Tale rilievo, impone sempre la corretta applicazione delle norme UE da parte dei Giudici e fa venir meno qualsiasi preclusione frapposta dagli ordinamenti nazionali per violare/eludere il diritto dell Unione. Vedere, altresì, le sentenze della Corte di giustizia C-327/00, del 27.02.2003; C 453/00 del 13.1.2004, il caso Jonas, C 2/06 del 12.2.2008 che ha imposto il riesame della decisione definitiva emanata in contrasto con il diritto europeo. In questa sede la Corte di giustizia ha statuito che il riesame deve avvenire anche se il ricorrente non ha richiamato la disposizione CE nel procedimento nazionale. il caso EDP Editores C-227/08 del 17/12/2009 (tutela del consumatore) Il potere del giudice nazionale di agire d ufficio è giustificata in casi eccezionali per esigenze di pubblico interesse

L art. 10 Trattato che sancisce il principio di cooperazione e leale collaborazione tra stati e UE impone di riesaminare una decisione amministrativa divenuta definitiva in seguito all esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni, al fine di tener conto dell interpretazione della disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta dalla Corte (v.il caso Jonas C 2/06 del 12.2.2008 e le sentenze Kühne & Heitz, e cause riunite C-392/04 e C-422/04, Germany e Arcor, del 19.09.2006). Il rispetto del diritto CE non soggiace a limiti temporali La certezza del diritto c è e deve essere a favore del diritto comunitario Rilevabilità d'ufficio del diritto UE. Divergenze tra norme e doverosa applicabilità della norma comunitaria prevalente. La normativa europea trova applicazione d imperio senza necessità di essere eccepita dalle parti, prevalendo su quella nazionale Esempi di pronunce in tal senso nel nostro ordinamento. Vedere La Suprema Corte Cassazione, Sezione Tributaria, nella sentenza n. 7909 del 9 giugno 2000, confermata da altra sentenza, n. 17564 del 20 dicembre 200l, basandosi sul presupposto indiscutibile del primato del diritto comunitario, ha fissato il principio secondo cui i giudici nazionali hanno l'obbligo di verificare la compatibilità del diritto interno con le norme di diritto comunitario primario e secondario, indipendentemente da una specifica domanda e, quindi, dalla deduzione di uno specifico motivo. La Suprema Corte Cassazione statuisce che il giudice può e deve liberamente conoscere il diritto UE e deve applicare d'ufficio per risolvere la questione di diritto indipendentemente da una specifica domanda. Perché si applichi d ufficio il diritto UE è sufficiente che sussista negli atti la prospettazione della questione di diritto da risolvere e non anche la domanda "specifica" di applicazione di quella norma.

Rilievo che può trovare autonoma fonte nell ordinamento nazionale nell art 113 cpc (pronuncia secondo diritto). Il fatto che nei motivi del ricorso o dell appello la norma comunitaria violata non sia stata invocata non costituisce un ostacolo all applicazione d ufficio di essa da parte della Commissione tributaria (o della Corte di Cassazione) e alla conseguente disapplicazione della norma interna. Presupposti pacifici e largamente assentiti nel settore stra-giudiziale della pubblica amministrazione L annullamento d ufficio dell atto in contrasto con il diritto comunitario è espressione di un attività vincolata e doverosa. La P.A., pertanto, una volta accortasi dell illegittimità di un suo atto, deve annullarlo (Cons. St., sez. IV, 5 giugno 1998, n. 918). Sul ricorso ai poteri di autotutela di cui la p.a. dispone e sull insufficienza della mera disapplicazione di un provvedimento amministrativo contrastante con norme o principi comunitari vedere Cons. Stato. sez. V, 8 settembre 2008, n. 4263. L atto contrastante con il diritto comunitario è disapplicabile, anche dal giudice amministrativo e oltre il termine di decadenza Corte giust. comm. eu, 29 aprile 1999, Tar Lombardia, Milano, sez. III, ord. 8 agosto 2000, n. 234