Controllo e certificazione del vino biologico



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Controllo e certificazione del vino biologico Alessandro Pulga, ICEA, dir@icea.info (*) Esperienza passata Per tanti anni, fino al 1 agosto 2012, i controlli effettuati dagli enti di certificazione nelle cantine biologiche si limitavano a prove di tracciabilitá e bilanci di massa, con l'unico obiettivo di dimostrare l'effettivo utilizzo di uve biologiche per la produzione di vino. La normativa sul biologico era molto carente, permetteva solo l indicazione vino con uve da agricoltura biologica", non prevedeva alcuna limitazione tecnologica riguardo alle pratiche di vinificazione (erano ammesse tutte quelle previste dalla norma generale di settore) e quindi non c'era alcun obbligo nel valutare i conservanti e i coadiuvanti di vinificazione impiegati nel processo di produzione. In realtà ancor prima del Reg. CEE 2092/91 esistevano certificazioni volontarie correlate a marchi come Denilat, Naturland, Biosuisse e, in Italia, garanziaaiab e gli Italian Organic Standard/Ifoam accredited che valorizzavano processi di produzione più naturali, coerenti con i principi del biologico. Tali certificazioni costringevano gli ispettori a entrare nel merito del processo di produzione e indagare circa la conformità delle sostanze e le tecniche impiegate per la vinificazione. Gli Stati Uniti, sebbene partiti in ritardo con il loro sistema regolamentato National Organic Program (NOP), fin dall'avvio (2002) non trascurarono di definire una lista positiva di sostanze di origine naturale ammesse e limitazioni circa l'impiego di enzimi (questi devono essere derivati da piante commestibili e non tossiche, da funghi non patogeni e da batteri non patogeni), acido tartarico (purché derivante da uva), lieviti (non sintetici e non cresciuti su substrati di origine chimica). Tra le sostanze chimiche di origine sintetica fu ammessa solo l anidride solforosa (ad esclusione dei vini etichettati 100 percent organic e organic ), da utilizzare solo in forma gassosa e a patto che la concentrazione totale dei solfiti non superi le 100 ppm. I tecnici ispettori degli organismi di controllo europei furono, quindi, chiamati a valutare la conformità di migliaia di vini destinati a un mercato molto promettente ma estremamente rigido nelle sue regole. Siccome molti vini hanno periodi d invecchiamento in cantina molto lunghi, ci si accorse, proprio in quell occasione, che per garantire continuità alle forniture era necessario attivare procedure di controllo, anche post produzione, sul prodotto ottenuto in precedenti annate, basate principalmente su controlli documentali e ricerche analitiche. Analogo approccio ha trovato applicazione anche in Europa con l entrata in vigore del Reg. CE n. 203/2012 che ha finalmente definito regole comuni per la vinificazione con metodo biologico in tutti gli Stati membri. Rev.01 07.07.2013 - Pag. 1 di 5

Certificazione in conformità al nuovo Regolamento EU Il nuovo regolamento, entrato in vigore l 1 agosto del 2012, permette di etichettare come BIOLOGICHE (apponendo quindi anche il logo UE) anche le giacenze dei vini prodotti nelle annate precedenti a condizione che: 1) le cantine siano già assoggettate al sistema di controllo 834/07, 2) gli operatori siano in grado di dimostrare all Organismo di Controllo che il vino in questione e! stato prodotto in conformita! al nuovo regolamento, 3) i lotti interessati siano chiaramente identificati e tracciati. Le giacenze delle precedenti annate per le quali non e possibile dimostrare la conformità ai requisiti del nuovo regolamento potranno essere commercializzate come vino prodotto con uve da agricoltura biologica, fino a esaurimento. Le nuove produzioni, dalla vendemmia 2012, dovranno essere inevitabilmente ottenute nel rispetto del nuovo regolamento ed etichettate con il logo europeo. Gli Organismi di Controllo, nella fase iniziale di applicazione, hanno dovuto quindi verificare con attenzione le giacenze delle diverse tipologie di vino e valutare, quando richiesto, la conformità delle tecniche di produzione adottate al nuovo regolamento. Problemi con gli additivi e le tecnologie non ammesse nel biologico Diverse cantine che erano convinte di fare vini biologici e naturali già da parecchi anni si sono accorte di non aver rispettato alcune condizioni, molto particolari e specifiche, contenute tra le pieghe del nuovo regolamento, come le limitazioni circa i nutrienti per lieviti (sono ammessi i fosfati ma non i solfati). Altre hanno dovuto rinunciare al logo UE per aver usato sostanze come lisozima e acido sorbico, che consideravano sostanze naturali, molto efficaci nel contenere il tenore finale di solfiti - così come ci si attende comunemente da un vino biologico - ma diventate all'improvviso vietate dalla normativa europea. Dovendo valutare vini già finiti e stoccati per l'invecchiamento o imbottigliati e pronti per la commercializzazione, gli ispettori hanno dovuto affidarsi alle registrazioni obbligatorie previste dal Reg. CE 436/2009, non sempre complete e applicate con uniformità sia in Italia che nei restanti Paesi Ue, affiancando inevitabilmente anche ricerche analitiche di riscontro. Analisi In Italia alcuni laboratori specializzati nel settore enologico hanno proposto pacchetti di analisi che prevedono le ricerche analitiche possibili, utili ai fini della verifica della conformità alla nuova legge del biologico. Non sono tante le sostanze che si possono identificare con le analisi, la maggior parte dei coadiuvanti e conservanti vietati sono metabolizzati o allontanati nel corso del processo di produzione. Quelle identificabili, però, sono anche le sostanze più utili e più frequentemente impiegate per risolvere i problemi e correggere i difetti dei vini e dei mosti, come ad esempio: lisozima, acido D- Rev.01 07.07.2013 - Pag. 2 di 5

malico, acido sorbico in fase di fine fermentazione svinatura. A queste si possono aggiungere, nelle successive fasi, fino all'imbottigliamento: Carbossimetilcellulosa e Derivati cianici. Nelle fasi intermedie del processo di produzione può essere utile, anche se non esaustiva, l'analisi al microscopio dell'aspetto dei sedimenti e delle fecce per verificare l'impiego di un comodo chiarificante di sintesi come il Polivinilpirolidone (PVPP). Le analisi finalizzate alla verifica della conformità tecnologica del vino rappresentano certamente un costo aggiuntivo, anche piuttosto rilevante ma sono certamente utili ai fini dei controlli, in particolare nelle cantine non specializzate nel biologico, dove l'acquisto e la detenzione in azienda di conservanti e coadiuvanti non ammessi sono legittimi e giustificati per l'uso nella produzione convenzionale. Queste analisi si vanno ad aggiungere alle ricerche chimiche polifunzionali già richieste per il controllo dei vini "con uve biologiche", al fine di verificare la conformità delle uve e della corretta conduzione in campo. Per il resto, anche (quando non in particolar modo) nel caso dell industria enologica, l'integrità e la garanzia del biologico sono affidate alle verifiche durante le fasi critiche del processo di produzione e alla competenza degli ispettori che dovrebbero essere, per quanto possibile, degli enologi o comunque delle figure con adeguate esperienze pratiche in cantina. Al contrario di quanto si attende il consumatore, la cantina è un luogo dove i processi tecnologici si intrecciano intimamente alla chimica, una chimica che implica l uso di sostanze di origine naturale (normalmente si tratta di coadiuvanti e conservanti ammessi anche nel biologico) e molte altre di sintesi. L'enologo di cantina è una specie di alchimista che, in funzione dell'andamento del processo di vinificazione, al comportamento dei lieviti e allo stato sanitario delle uve che entrano in cantina adegua le tecniche di produzione successive. Molte decisioni sono prese inevitabilmente all ultimo momento, decidendo sull'uso di un coadiuvante tecnologico o conservante e piuttosto che di un altro. L'ispettore del biologico, pertanto, dovrebbe essere altrettanto esperto e intuitivo. A differenza di altri settori della trasformazione, l ispettore non può contare su una "ricetta di preparazione" predefinita, già valutata in fase iniziale dallo stesso organismo di controllo e applicata sistematicamente in fase di produzione. E appena il caso di ricordare, infine, che nella produzione del vino le variabili che intervengono - così come le possibili frodi rispetto agli standard del biologico - sono molto più numerose rispetto a quelle che si possono presentare, ad esempio, nei controlli della produzione biologica di una confettura o di un biscotto. Rev.01 07.07.2013 - Pag. 3 di 5

Controllo del corretto impiego di additivi e coadiuvanti Alla difficoltà di controllare circa l eventuale impiego fraudolento di coadiuvanti non ammessi si aggiunge l onere di verificare anche le condizioni specifiche e le limitazioni d impiego delle sostanze ammesse. Per alcune di queste, come le proteine vegetali ottenute da frumento o piselli, colla di pesce, ovoalbumina e i tannini, il legislatore ha previsto che debbano essere utilizzate prioritariamente (se disponibili) quelle ottenute con materie prime biologiche. Alcuni Paesi membri ritengono che questa caratteristica si possa semplicemente autodichiarare mentre altri Paesi, come l Italia, richiedono che ciò sia oggetto di controllo e che gli additivi e coadiuvanti impiegati siano quelli ammessi dal Reg. CE 834/07. A tal riguardo è importante che sia definito un approccio univoco. Lo stesso vale per quanto attiene il giudizio di disponibilità (così com è avvenuto per le sementi); altrimenti si potranno verificare gravi turbative di mercato e concorrenza sleale tra i produttori dei diversi Paesi membri. Nella ancora breve esperienza di controllo le non conformità tecnologiche che si sono manifestate con maggiore frequenza derivano dall impiego di lisozima, carbossimetilcellulosa e acido sorbico. Sono problemi che riguardano principalmente le cantine non specializzate e meno coerenti con i principi del biologico (abituate, quindi, ad usare frequentemente queste sostanze nel convenzionale) o le piccole cantine biologiche che ricorrono a queste sostanze per limitare l impiego di solfiti o per colmare la mancanza di impianti tecnologici all altezza della situazione. Nelle cantine medie e piccole, inoltre, anche biologiche, era molto diffuso l uso delle pastiglie di paraffina (attivate con isotiocianato di allile) che galleggiano sul vino preservandone la superficie da tutte le alterazioni di natura aereobica. Si tratta di una pratica tradizionale e abbastanza diffusa, utile per la conservazione del vino in damigiana, fusti e barrique che, però, il regolamento CE 203/2012 ora non ammette. Occorre poi fare attenzione alle nuove pratiche enologiche, processi o trattamenti enologici introdotti in seguito al 1 agosto 2012 nell OCM vino che non sono consentiti nella produzione biologica. Un esempio è costituito dal chitosano o dalla chitinaglucano, di origine fungina, entrambi sono stati ammessi dalla normativa generale dopo il 1 agosto 2012 ma ancora non sono stati recepiti dalla normativa del biologico. Pertanto il loro uso non è ammesso. Di contro, una modifica dell OCM vino (norme UE per l Organizzazione Comune dei Mercati), che introduca il divieto di una pratica, un processo o un trattamento enologico consentito prima del 1 agosto 2012, è direttamente applicabile alla produzione biologica. Rev.01 07.07.2013 - Pag. 4 di 5

Aceto Balsamico di Modena e Mosti concentrati L aceto balsamico tradizionale - ottenuto a seguito del lungo invecchiamento in botte di solo mosto cotto - e l Aceto Balsamico di Modena IGP - prodotto molto più industrialmente miscelando aceto di vino e mosto concentrato - hanno entrambi incontrato grosse difficoltà a trovare una giusta collocazione nel nuovo quadro normativo. Il Ministero Italiano ha valutato che il processo di produzione dell aceto balsamico IGP/DOP Bio non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) 203/2012, anche se il prodotto è ottenuto da mosto bio. Il mosto biologico utilizzato per la produzione di Aceto Balsamico di Modena, a differenza di tutti gli altri casi, può subire trattamenti con temperature superiori ai 70 C. Il Ministero Italiano ha ritenuto, però, che i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati, normalmente impiegati per l arricchimento dei vini, possono essere destinati anche alla produzione di Aceto Balsamico di Modena o utilizzati, come zucchero d uva, nell industria conserviera. (*) Ringrazio Lao Natale (componente CNC e CoCer) per il prezioso contributo nel perfezionamento sintattico-formale. Rev.01 07.07.2013 - Pag. 5 di 5