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News per i Clienti dello studio N. 137 del 21 Ottobre 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Antiriciclaggio: gli esclusi dall esonero di comunicare, entro il 31 ottobre 2014, la PEC Gentile cliente, con la presente ribadiamo che con il provvedimento del 14.10.2014 n. 88, l Agenzia delle Entrate ha disposto l esonero di alcuni professionisti (destinatari della normativa antiriciclaggio) dall obbligo di comunicare, entro il prossimo 31.10.2014, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. Come abbiamo già avuto modo di comunicarvi, l agenzia delle entrate, accogliendo le richieste formulate dai vari ordini professionali, ha sostanzialmente esonerato da tale obbligo soltanto i professionisti: i) che sulla base dei protocolli d intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l Agenzia delle Entrate, hanno comunicato all amministrazione finanziaria il proprio indirizzo pec ; ii) il cui indirizzo pec è già indicato nell Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) - istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico che già raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, tra i soggetti che non sono esonerati dall obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC, entro il prossimo 31 10 2014, rientrano tutti i lavoratori autonomi che: i) non sono iscritti ad un ordine professionale; ii) non sono associati ad un altro organismo che non ha sottoscritto un protocollo d intesa con l Agenzia delle Entrate. Premessa Come noto, con provvedimento dell'8 agosto 2014 dell agenzia delle Entrate, sono state stabilite le modalità tecniche dello scambio informativo relativo alle operazioni intercorse con l'estero, tese alla massima efficienza, senza costi aggiuntivi e senza ulteriori obblighi strumentali, prevedendo l'utilizzo della PEC. 1

OSSERVA In particolare, tale disposizione prevede che l Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) dell Agenzia delle Entrate e i reparti speciali della Guardia di finanzia possano richiedere: agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria, indicati all art. 11, commi 1 e 2 del DLgs. 231/2007, di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l estero di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un operazione unica che di operazioni che appaiono tra di loro collegate, eseguite per conto o a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, dagli enti commerciali e dalle società semplici e associazioni equiparate, ai sensi dell art. 5 del TUIR; agli intermediari finanziari di cui all art. 11 del DLgs. 231/2007, ai professionisti, ai revisori e gli altri soggetti di cui agli artt. 12, 13 e 14 del DLgs. 231/2007, di fornire l identità dei titolari effettivi, come definiti ai fini della normativa antiriciclaggio, con riferimento a specifiche operazioni con l estero o rapporti ad esse collegate. Il punto 6 del provvedimento dello scorso 08 agosto prevedeva, inoltre, per i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007 (ivi inclusi i revisori legali dei conti), l'obbligo di comunicare all'agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre p.v., l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. Risoluzione Agenzia delle entrate del 14.10.2014 n. 88 Con riferimento a tale obbligo normativo, è intervenuta recentemente l agenzia delle Entrate (Risoluzione 14.10.2014 n. 88) che, accogliendo le richieste formulate dai vari ordini professionali, ha sostanzialmente esonerato alcuni professionisti soggetti alle disposizioni dell anti riciclaggio dall obbligo di comunicare entro il prossimo 31.10.2014 il proprio indirizzo di PEC. Tale presa di posizione trova la propria ragione nelle seguenti circostanze: sulla base dei protocolli d intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l Agenzia delle Entrate, gli indirizzi PEC degli associati sono già comunicati all Agenzia; OSSERVA Si rammenta, infatti, che, a norma dell articolo 16, commi da 6 a 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni) e dell art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni) sono tenuti a dichiarare l'indirizzo certificato: le società e le imprese individuali, al registro delle imprese; i professionisti, ai rispettivi ordini; le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica 2

amministrazione. esiste, a livello nazionale, l Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) - istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico che già raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni. OSSERVA Si rammenta, infatti, che, al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è stato istituito - presso il Ministero per lo Sviluppo Economico - l'indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Brevemente sii rammenta che, risultavano interessati dall adempimento in argomento (o lo risultano tutt ora) tutti i soggetti a cui si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio: si tratta, più nello specifico, dei liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, anche per l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano. ANTIRICICLAGGIO: soggetti obbligati Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Revisori Legali e Società di revisione aventi sede legale in Italia nonché agli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale all'estero, anche per l'attività ivi svolta Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; Notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici ana-loghi Prestatori di servizi relativi a società e trust Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (le banche; Poste italiane S.p.A.; gli istituti di moneta elettronica (IMEL); gli istituti di pagamento (IP); le società di intermediazione mobiliare (SIM); le società di gestione del risparmio (SGR); le società di investimento a capitale variabile (SICAV); gli intermediari finanziari iscritti nell albo previsto dall art. 106 del DLgs. 1.9.93 n. 385 (TUB); gli agenti di cambio; le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita, di cui all art. 2 co. 1 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private, CAP); le società fiduciarie di cui all art. 199 co. 2 del DLgs. 24.2.98 n. 58 (TUF); le società che 3

svolgono il servizio di riscossione dei tributi; le succursali insediate in Italia dei soggetti sopra indicati aventi sede legale in uno Stato estero; Cassa depositi e prestiti S.p.A.; le società fiduciarie di cui alla L. 23.11.39 n. 1966, ad eccezione di quelle di cui all art. 199 co. 2 del TUF; i soggetti disciplinati dagli artt. 111 e 112 del TUB (soggetti che svolgono l attività di micro-credito e altri soggetti operanti nell attività di concessione di finanziamenti); i soggetti che esercitano professionalmente l attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; i promotori finanziari iscritti nell albo previsto dall art. 31 del TUF; gli intermediari assicurativi (agenti e mediatori) che operano nei rami vita; i mediatori creditizi iscritti nell elenco previsto dall art. 128- sexies co. 2 del TUB; gli agenti in attività finanziaria iscritti nell elenco previsto dall art. 128-quater co. 2 del TUB e gli agenti indicati nell art. 128-quater co. 6 e 7 del TUB). Altri soggetti che svolgono particolari attività (recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS; custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all art. 134 del TULPS; trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell iscrizione nell albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla L. 6.6.74 n. 298; gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore; offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell iscrizione nell apposita sezione del ruolo istituito presso la Camera di commercio, ai sensi della L. 3.2.89 n. 39 (ruolo ora soppresso a seguito dell iscrizione dei mediatori nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo). Ebbene, con riferimento a tale elenco di soggetti obbligati è opportuno, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla Entrate, specificare quale di questi sono esonerati e quali, invece, dovranno procedere comunque all invio della comunicazione. Sicuramente, sono esonerati dall adempimento in argomento tutti i professionisti (avvocati, commercialisti, notai 1 ), poiché i relativi ordini e collegi hanno provveduto, a loro volta, a comunicare gli indirizzi di ciascun professionista al predetto Indice nazionale (INE PEC). Ad ogni modo, qualora il professionista volesse verificare lo status di iscrizione della propria 1 A tale proposito va detto che, posta la possibilità per lo studio associato di dotarsi di una propria PEC, occorre considerare che l obbligo di comunicazione all Ordine è stato calibrato sui professionisti persone fisiche (cfr. il provvedimento CNDCEC del dicembre 2009) e, anche in caso di invio, l indirizzo PEC dello studio associato non è presente nell elenco INI-PEC, dal momento che il relativo software non è abilitato a riceverlo. 4

pec nel suddetto indice, potrà farlo accedendo al sito www.inipec.gov.it e seguendo la seguente procedura: accedere al seguente link Compilare i campi riportati nella schermata di apertura La medesima procedura può essere effettuata non solo dai professionisti iscritti in ordine e collegi, ma anche dalle società che forniscono servizi in materia di contabilità e tributi, ovvero altre società/ditte individuali iscritte al registro delle imprese tenute agli adempimenti antiriciclaggio (quali, ad esempio, agenzie immobiliari, agenzie di recupero crediti ecc..). In tal caso, quest ultimi dovranno accedere alla pagina all uopo dedicata. 5

OSSERVA Sicuramente, non troveranno l indicazione del proprio indirizzo PEC e, pertanto dovranno procedere alla comunicazione della stessa entro il prossimo 31 ottobre 2014, i lavoratori autonomi non iscritti ad un ordine professionale o associati ad altro organismo che non ha sottoscritto un protocollo d intesa con l agenzia delle entrate. COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC ENTRO IL PROSSIMO 31.10.2014 SOGGETTI Soggetti il cui indirizzo PEC non è presente nell indice INI PEC, ovvero lavoratori OBBLIGATI autonomi non iscritti ad un ordine professionale o associati ad altro organismo che non ha sottoscritto un protocollo d intesa con l agenzia delle entrate. SOGGETTI Soggetti il cui indirizzo PEC è presente nell indice INI PEC, ovvero: ESONERATI professionisti iscritti ad un ordine professionale; società che forniscono servizi in materia di contabilità e tributi; altre società/ditte individuali iscritte al registro delle imprese tenute agli adempimenti antiriciclaggio (quali, ad esempio, agenzie immobiliari, agenzie di recupero crediti ecc..). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 6