A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Bologna, 29 novembre 2006. CIRCOLARE PRO-MEMORIA PROT. 33/2006 CONVERSIONE IN LEGGE (N. 286 del 24/11/2006) DEL DECRETO N. 262/2006 COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 In data 24 novembre 2006 è stato convertito in legge con modifiche, il decreto legge n. 262/2006 collegato alla Finanziaria 2007, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 277 del 28/11/2006 e, quindi, in vigore definitivamente dal 29/11/2006. Nonostante il contenuto del decreto legge citato sia stato già trattato dallo Studio con precedenti circolari, si reputa opportuno riepilogare le novità in esso contenute nonchè le modifiche apportate in sede di conversione. L originario decreto legge n. 262 del 3.10.2006, pubblicato nella G.U. n. 230 del.10.2006, era composto da 48 articoli su lotta all evasione, prelievo sulle successioni, categorie catastali, sviluppo. In seguito la Camera dei deputati ha approvato tale testo abrogando gli articoli da 3 a 47 ed ha inserito un neo art. 2 composto da oltre 180 commi, successivamente approvato dal Senato. In relazione ai provvedimenti prettamente fiscali, si segnalano: - la reintroduzione delle imposte sulle successioni mortis causa e sulle donazioni; è prevista la franchigia di un milione di euro nel caso i trasferimenti avvengano a beneficio del coniuge e dei parenti in linea retta (cui si applica l aliquota del 4%). Tali disposizioni decorrono dal 3 ottobre (data di entrata in vigore del D.L.) per le successioni e dal 29/11/2006, data di entrata in vigore della legge di conversione per le donazioni. - aumento del bollo per i motoveicoli Euro 0: disposto il versamento di 26 euro fino a 11 Kw e, oltre tale soglia, 1,70 euro per ogni Kw. - no-tax area ai non residenti: correggendo quanto previsto con il DL Bersani viene riconosciuto, per tutto il periodo d imposta 2006, il diritto alla no-tax area anche ai soggetti non residenti. - autovetture ad uso promiscuo: viene elevata al 50% la percentuale, prevista dalla lettera a), comma 4, articolo 51 del TUIR, utile ai fini della determinazione del fringe benefits per dipendenti e collaboratori. - stock option: viene rimodificato, dopo il DL n. 223/2006, il comma 2-bis dell articolo 51 del TUIR in materia di piani di azionariato offerti ai dipendenti.
IN DETTAGLIO LE NOVITÀ FISCALI SALIENTI:
L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana. RIMODULAZIONE DELL IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (Art. 2, commi da 47 a 53 del D.L. N. 262/2006) Viene di nuovo istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, in base al D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, nel testo vigente al 24.10.2001, tranne quanto di seguito ora indicato. I TRASFERIMENTI DI BENI E DIRITTI PER CAUSA DI MORTE SONO SOGGETTI ALL IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI CON LE SEGUENTI ALIQUOTE SUL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEI BENI: IMPOSTA SULLE DONAZIONI DI ATTI DI TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI BENI E DIRITTI Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta sulle donazioni viene determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'art. 58, co. 1, del D.Lgs. n. 346/1990, o, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti. Le nuove disposizioni hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., (29/11/2006) nonché per le successioni che si sono aperte dal 03.10.2006. Le medesime decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.
ESENZIONE PER 5 ANNI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI A GPL (Art. 2, comma 61 del D.L. 262/2006) Le regioni potranno esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del D.L., conformi alla direttiva 1994/12/CE appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva a tale D.L.. Articolo 2, comma 63 nuova tassa per i motocicli dal 2007 Viene previsto che dai pagamenti effettuati dopo il 01/01/2007, la tassa di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al decreto. Tabella 1 (prevista dall'art. 2, comma 63) IL NUOVO REGIME AUTO PREVISTO DAL D.L. 262/2006 (art. 2, commi 71 e 72) Il D.L. n. 262/2006 del 3 ottobre 2006, collegato al disegno di legge della Finanziaria 2007, ha introdotto delle modifiche alla disciplina relativa al trattamento fiscale dei costi relativi alle auto aziendali, limitandone, in gran parte, la deducibilità rispetto al passato.
Il D.L. n. 262/2006, ha efficacia già dal 3 ottobre 2006. All interno di questo decreto legge vi sono state norme che hanno modificato la precedente disciplina sulla deducibilità dei costi inerenti i veicoli aziendali, prevista dagli art. 51 e 164 del T.U.I.R., riducendone nella maggior parte dei casi tali possibilità. Ciò con lo scopo di recuperare il maggiore costo generato per l Erario dalla detraibilità IVA di tali costi affermata con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 settembre 2006. La totale indeducibilità per le imprese Il D.L. 262/2006 ha modificato il comma 1 dell art. 164 del T.U.I.R., prevedendo la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore identificati nello stesso art. 164, solo se tali mezzi sono: - utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria d impresa, ovvero adibiti ad uso pubblico: In tal caso, deducibili al 100% (ad esempio, veicoli immatricolati come autocarri, motocarri, autobus); - utilizzati parzialmente per l attività propria d impresa: In tal caso, deducibili parzialmente secondo le nuove percentuali indicate nello stesso comma 1, lett. b), dell art. 164, del T.U.I.R.. Ne deriva che non sono più deducibili, neanche al 50%, le spese relative ai veicoli utilizzati che non siano adibiti ad uso pubblico o che non siano strumentali all attività propria d impresa. La deducibilità per i veicoli dati in uso promiscuo L attribuzione, al dipendente, di un veicolo da utilizzare per uso promiscuo (quindi sia per svolgere l attività lavorativa che per il proprio tempo libero) rappresenta la maggioranza dei casi dei veicoli concessi ai dipendenti e, con le novità apportate dal D.L. 262/2006, merita un attenzione particolare. La disciplina previgente (vecchio art. 164, comma 1, lett. a), n. 2), del T.U.I.R.) prevedeva la deducibilità totale dei costi relativi a tali veicoli, a condizione però che: - i veicoli venissero dati in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d imposta; - l utilizzo fosse provato da parte del dipendente stesso sulla base di idonea documentazione. Al contrario, nel caso in cui il mezzo fosse concesso in uso promiscuo per un lasso di tempo inferiore alla maggior parte del periodo d imposta, i costi relativi allo stesso erano deducibili: - totalmente, fino a concorrenza del c.d. fringe benefit, valore corrispondente al 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell ACI; - al 50%, per l eventuale eccedenza, tenendo conto dei limiti massimi disposti dall art. 164, comma 1, lett. b), T.U.I.R., ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente. Il fringe benefit, al netto degli ammontari eventualmente già corrisposti dal dipendente (mediante versamento o ritenuta) per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Ora, invece, è stato modificato quanto previsto nell art. 51, comma 4, lett. a), del T.U.I.R.. Infatti, viene previsto un fringe benefit pari non più al 30%, bensì al 50% dell importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell ACI. Inoltre viene inserita la nuova lett. b-bis) all art. 164, comma 1, del T.U.I.R., nella quale disposizione viene previsto che, per i veicoli dati in uso promiscuo al dipendente, l impresa può dedurre in ogni caso solo l importo costituente reddito di lavoro dipendente, ovvero il fringe benefit, a prescindere dalla durata del periodo per il quale viene assegnato il veicolo al dipendente. Ciò, ovviamente, comporta per l impresa una limitazione della possibilità di deduzione dei costi, nonostante essa possa ora godere di un fringe benefit più elevato.
Inoltre, un fringe benefit più elevato comporta, in capo al dipendente, una maggiore tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Da evidenziare che non è stata modificata la deduzione dei costi relativi ai veicoli degli agenti o rappresentanti di commercio, la cui percentuale di deducibilità resta ferma all 80% fino a concorrenza di un tetto massimo di spesa di 25.822,84. Di seguito un riepilogo a seguito delle disposizioni del D.L. citato: La riduzione della deducibilità per i PROFESSIONISTI Infine, per i professionisti il D.L. 262/2006 stabilisce che, nel caso di soggetti esercenti arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 25% (non più del 50%) limitatamente ad un solo veicolo e fino a concorrenza di un tetto massimo di spesa d acquisto rimasto pari a: - 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan; - 4.131,66 per i motocicli; - 2.065,83 per i ciclomotori. Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione in merito, si porgono i più distinti saluti. Dott. Paolo Montefameglio