D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) Operazioni di smaltimento D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali) D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Operazioni di recupero R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente)
Procedure ordinarie e semplificate I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI ORDINARI SONO QUELLI DISCIPLINATI DAGLI ARTT. DAL 208 AL 211 DEL D.LGS 152/2006 (EX ARTT. 27-28 DLGS 22/97); I PROCEDIMENTI COMUNICATIVI, IN REGIME AGEVOLATO O SEMPLIFICATO SONO QUELLI DISCIPLINATI DAGLI ARTT. 214 AL 216 DEL D.LGS 152/2006 E DAI D.M.5/02/1998 E S.M. (PER RIFIUTI NON PERICOLOSI) E D.M. 161/2002 (PER RIFIUTI PERICOLOSI) (EX ARTT. 31-33 DLGS 22/97)
Impianti a cui si applicano le procedure ordinarie art. 208-209-210 210-211211 d.lgs 152/2006 Rientrano nel campo di applicazione di questa procedura gli impianti che effettuano: Tutte le operazioni di smaltimento (da D1 a D15 All. B Parte Quarta D.Lgs. 152/2006) (es. discariche, inceneritori, depuratori biologici, depuratori chimico-fisici, inertizzazioni ) Operazioni di combustione di rifiuti pericolosi per recupero energetico (R1 All. C Parte Quarta D.Lgs. 152/2006 ) (DM 133/2005) Stoccaggio di rifiuti pericolosi destinati a recupero in luogo diverso da quello in cui avviene il recupero effettivo (R13) (art. 216 co. 14 del d.lgs 152/2006) (es. depositi oli esausti, batterie esauste, solventi ) Stoccaggio e condizionamento di fanghi di depurazione destinati allo spandimento in agricoltura (R13-R3) (D.Lgs. 99/92) Centri di raccolta dei veicoli a motore fuori uso Centri di raccolta dei veicoli a motore fuori uso (R4; R13) (D.Lgs. 209/2003)
Impianti a cui si applicano le procedure ordinarie art. 208-209-210 210-211211 d.lgs 152/2006 Decontaminazione dei pcb (D.Lgs. 209/99) Impianti sperimentali (art. 211 D.Lgs. 152/2006) Impianti mobili eccetto quelli di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione che reimmettono l acqua in testa al processo depurativo in cui operano, ed eccetto gli impianti che effettuano riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee (art. 208 co. 15 D.Lgs. 152/2006) (i frantoi per i rifiuti inerti rientrano nelle procedure) Centri di stoccaggio che effettuano deposito, raggruppamento, condizionamento di rifiuti destinati a smaltimento (D13-D14- D15) Stoccaggio di rifiuti propri c/o lo stabilimento aziendale che non rispetta i requisiti di deposito temporaneo
Impianti a cui si applicano le procedure ordinarie art. 208-209-210 210-211211 d.lgs 152/2006 Operazioni di recupero non conformi agli artt.. 214-215 215-216216 del d.lgs 152/2006 e ai D.M 5.02.98 e D.M. 186/2006 (per il recupero dei RNP) e D.M. 161/2000 (per il recupero dei RP) (R2 fino a R13) Esempi: - Impianti di selezione delle RD multimateriale domestica e/o industriale (R3, R4, R5,..) - Impianti di stabilizzazione biologica della frazione umida da RU indiff. Per la produzione di FOS (R3) - Lavaggio fusti contenenti sostanze residuali pericolose (R4, R3) - Impianto di disassemblaggio RAEE pericolosi, o di stoccaggio (R13) RAEE non pericolosi se di capacità superiore a 1.500 t/a (5.19) + 590 t/a (5.16) (vedi all. 1 e 4 DM 186/2006), o di frantumazione RAEE (R3, R4) non pericolosi di capacità superiore a 40.690 t/a
Esempi: - Impianto di lavorazione rifiuti inerti non pericolosi con capacità superiore a 120.000 t/a (vedi allegato 4 al DM 186/2006) (R5); - Impianto di frantumazione carcasse autoveicoli messi in sicurezza (R4), di capacità superiore a 118.000 t/a o centro di stoccaggio (R13) di dette carcasse di capacità superiore a 5.000 t/a (vedi allegati 1 e 4 al DM 186/2006) - Impianto di compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici da manutenzione del verde (R3) di capacità superiorea 10.000 t/a (16.1 lett l) - Allegati 1 e 4 DM 186/2006) - Messa in riserva di carta (R13), di capacità superiore a 18.000 t/a (1.1 - Allegati 1 e 4 DM 186/2006)
Impianti a cui si applicano le procedure semplificate art. 214, 215 e 216 d.lgs 152/2006 Rientrano nel campo di applicazione di questa procedura gli impianti che effettuano: 1. Operazioni di recupero di RNP conformi al D.M. 5/02/98 e al D.M.186/2006 (soglie quantitative) Esempi: - Frantumazione, vagliatura, deferrizzazione inerti (R5)con capacità < 120.000 t/a (tipologia 7.1 d.m. 186/2006); - Centro di frantumazione rottame ferroso da carcasse veicoli fuori uso bonificate (R4) < 118.000 t/a (tipologia 5.1 d.m. 186/2006); - Lavaggio fusti plastica contaminati da sostanze non pericolose (R3) con capacità < 60.000 t/a - Messa in riserva e disassemblaggio (R13) RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche post-consumo) non pericolosi, con capacità < 1.500 t/a 2. Operazioni di recupero di RP conformi al D.M. 161/2000 - Deargentazione da recupero elettrolitico di liquidi di fissaggio e lavaggio da soluzioni radiofotografiche (R4) < 700 t/a
Correlazione tra tipologie impianti di recupero/smaltimento rifiuti e procedure di VIA ed IPPC
Applicazione procedura L.R. 9/99 sulla VIA agli impianti di smaltimento / recupero Agli impianti che effettuano operazioni di recupero ai sensi degli art. 214, 215 e 216 del d.lgs 152/2006 (ex artt. 31 e 33 del d.lgs 22/97), in conformità ai DM 5/02/98 e s.m. e DM 161/2000, non si sono mai applicati finora le procedure di VIA. Con la recente sentenza della Corte Europea di Giustizia la norma dovrà essere modificata prevedendone l applicazione nei seguenti casi: Recupero di rifiuti pericolosi (da R1 a R9); Recupero di rifiuti non pericolosi di capacità superiore a 100 t/g (da R1 a R9) Agli impianti che effettuano operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti da approvare ai sensi dell art. 208 o dell art. 210 del D.Lgs. 152/2006, la procedura di VIA/screening è attivata sui progetti o varianti progettuali sostanziali agli impianti nei casi espressamente previsti dagli allegati A elenco A.2 e B elenco B.2. della L.R. 9/99 e s.m.
Le procedure previste dalla L.R. 9/99 sulla VIA PROCEDURA ART. DI LEGGE L.R. 9/99 TEMPI DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Procedura di VIA Artt. da 10 a 18 120 gg dalla pubblicazione sul BURER S.I.A. (DPCM dicembre 1988) su progetto definitivo Procedura di verifica (screening) Artt. 8 9 60 gg dalla pubblicazione sul BURER Docum.. di verifica (All. D L.R. 9/99,meglio DPCM dicembre 1988) su progetto preliminare
Le procedure previste dalla L.R. 9/99 sulla VIA Scoping facoltativo per gli impianti assoggettati a VIA Lo scoping è una proposta di piano di lavoro per la redazione del SIA e dei documenti tecnico-amministrativi necessari ad un progetto definitivo necessari all ottenimento di tutti i visti, pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni L autorità competente per tutti i procedimenti VIA, screening e scoping (facoltativo) è sempre la Provincia
Impianti di smaltimento/recupero rifiuti a cui si applica la procedura prevista dalla L.R. 9/99 sulla VIA Alcuni esempi: Tutti gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento di RP (tutte anche D15) e recupero RP (da R1 a R9, anche in regime semplificato) sono assoggettati a VIA diretta; Tutti gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento (D2, da D8 a D11) e recupero di RNP (da R1 a R9, anche in regime semplificato) con capacità>100 tonn/giorno sono assoggettati a VIA diretta; Tutte le discariche ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti non pericolosi con capacità <100.000 mc, sono assoggettati a VIA diretta; Centri di stoccaggio di RNP destinati a smaltimento con capacità> 200 tonn/giorno, sono assoggettati a VIA diretta
Impianti di smaltimento/recupero rifiuti a cui si applica la procedura prevista dalla L.R. 9/99 sulla VIA Centri raccolta veicoli fuori uso di sup. > 1 ha, sono assoggettati a screening; Impianti sperimentali (art. 211) sono assoggettati a screening Depositi di fanghi sono assoggettati a screening Centri di stoccaggio di RNP destinati a smaltimento con capacità> 40 tonn/giorno, sono assoggettati a screening Gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento (D2, da D8 a D11) con capacità>10 tonn/giorno sono assoggettati a screening;
Impianti di smaltimento/recupero rifiuti a cui si applica la procedura prevista dalla L.R. 21/2004 e d.lgs 59/2005 in materia di AIA Rientrano tra gli impianti da assoggettare ad AIA solo una parte degli impianti già assoggettati a VIA o screening: 1. discariche con capacità> 10 tonn/giorno o capacità totale>25.000 tonn,, ad esclusione delle discariche per inerti; 2. Depuratori biologici e chimico fisici per RNP(operaz operaz.. D8 e D9) con capacità > 50 tonn/giorno (ovvero 15.000 tonn/a su 300 giorni lavorativi); 3. Inceneritori di rifiuti urbani con capacità>3 tonn/h; 4. Impianti di recupero di rifiuti pericolosi (operazioni R1, R5, R6, R8 ed R9) e di smaltimento di rifiuti pericolosi (tutte le operazioni compreso D15) di capacità>10 tonn/giorno
screening VIA 60 GIORNI NO 120 giorni Valutazione positiva Valutazione positiva NO Rigetto domanda SI SI SI ART. 208 D.LGS 152/2006 In materia rifiuti 150 giorni IPPC (comprende art. 208 del d.lgs 152/2006 150 giorni AIA Autorizzazione unica