ATTO DI TRANSAZIONE Il Comune di Capri in persona di e Capri Med s.a.s. di Marianna Vertecchi & C., P.IVA 0796705639, con sede in Capri alla Piazzetta Cesare Battisti n.2, in persona del socio accomandatario ed amministratore unico dott.ssa Marianna Vertecchi, in proprio e nella qualità, Premesso: - che la Capri Med S.a.s. ha promosso nei confronti del Comune di Capri i seguenti giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Capri: 1) giudizio R.G. 27/2010, Giudice Dr. Caccaviello, ad oggetto risarcimento dei danni subiti ed accessori, in relazione alla risoluzione del contratto di affidamento per la durata di anni nove delle attività congressuali, cinematografiche, spettacolistiche ed espositive e della gestione del Centro Congressi, di cui al contratto rep. n. 18/2010, disposta a seguito dell annullamento degli atti della gara pubblica, di cui alle sentenze del TAR Napoli n. 573/2008 e del Consiglio di Stato n. 3217/2009; in detto giudizio è intervenuta la UGF assicurazioni; 2) giudizio R.G. 50/2010, ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune di Capri per il pagamento dei canoni della concessione rep. 18/2010 non corrisposti dalla Capri Med S.a.s.; - che innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Capri, pende anche il giudizio RG 47/2010 promosso dalla UGF assicurazioni in opposizione a Decreto Ingiuntivo ottenuto dal Comune di Capri nei
confronti della stessa per euro 300.000,00 oltre interessi, in relazione ad inadempimento degli obblighi assunti con la polizza fideiussoria n. 96/48388031; - che nei citati giudizi sono stati altresì chiamati, ove non erano già parti, la Capri Med s.a.s. di Marianna Vertecchi & C. ed i sig.ri Marianna Vertecchi e Gianluigi Lembo; - che la Capri Med S.a.s. ed il Comune di Capri, in relazione all avvenuto affidamento alla suindicata Società della gestione del Centro Congressi di cui alla delibera consiliare n. del, ed in ottemperanza della stessa, intendono transigere il contenzioso in atto; tanto premesso CONVENGONO 1). La premessa è parte integrante del presente atto. 2) La Capri Med S.a.s., come sopra costituita, dichiara di voler rinunciare ai giudizi 47/2010 e R.G. 50/2010, pendenti innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Capri, in premessa indicati. 3) Il Comune di Capri, come sopra costituito, aderisce alle rinunce, dichiarando di non aver alcun interesse alla prosecuzione dei giudizi. 4) Il Comune di Capri, per effetto di quanto sopra, dichiara di voler rinunciare alla escussione della polizza fideiussoria n. 96/48388031 rilasciata dalla Società Aurora Assicurazioni S.p.A., ora UGF Assicurazioni S.p.A., per l ammontare complessivo di euro 300.000,00 ed al decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Napoli sezione distaccata di Capri nei confronti dell UGF ed all ulteriore decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Napoli sezione distaccata di Capri nei confronti della Capri Med S.a.s. 2
Per effetto l UGF assicurazioni, che interviene a tal fine, dichiara di rinunciare al giudizio RG 47/2010 pendente innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Capri. 5) la Capri Med S.a.s. si obbliga a corrispondere al Comune di Capri a tacitazione di ogni credito ed ulteriori pretese, la somma complessiva di 169.200,00, pari alla metà dei canoni scaduti e non corrisposti relativi al contratto rep. n. 18/2010, con le seguenti modalità: - n. 44 rate trimestrali di euro 3.845,46 decorrenti dall inizio del secondo anno di gestione del Centro Congressi di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. del, della determina n. del e del contratto rep. n. del. Oltre la somma di 100.000,00 oltre I.V.A. afferente al canone per il primo anno, ripartito anch esso in 44 rate trimestrali. Ciascuna rata sarà maggiorata degli interessi legali. 6) A garanzia dell esatto adempimento di tale obbligazione, la Capri Med S.a.s. costituirà cauzione fideiussoria, da rilasciarsi da Società bancaria e/o assicurativa di rilevanza nazionale, per l importo di euro 169.200,00 + 100.000,00 oltre I.V.A. Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (prima chiamata e non saranno opponibili al fideiubente le eccezioni proprie del debitore) e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune escutibile in relazione alle singole violazioni anche parzialmente. In caso di escussione parziale, il concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione per pari importo e/o esibire nuova polizza per l intero importo. 3
Tale cauzione verrà ogni anno ridotta per la somma corrispondente ai ratei scaduti e corrisposti. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro quindici giorni dalla scadenza, il beneficio della dilazione si intenderà risolto ope legis, con conseguente decadenza della dilazione ed obbligo di corrispondere immediatamente il residuo debito in unica soluzione, ed il contratto sarà risolto ipso jure. 7) I giudizi RG nn. 27/2010, 47/2010 e 50/2010 saranno cancellati dal ruolo, ovvero sospesi su richiesta delle parti, per essere definitivamente estinti successivamente al decorso dei termini di legge per l impugnativa da parte di terzi della delibera consiliare n. del innanzi al TAR Campania, ovvero con ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del T.U. 104/2010, e subordinatamente a quanto stabilito al punto 7) della cit. delibera consiliare. 8) Per effetto del presente atto, e fermo restando il mancato avveramento della condizione di cui al punto 6) e 7) e quanto stabilito al punto 5), che precedono, le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte in ogni reciproca pretesa, azione o credito, anche per interessi, rivalutazioni, spese successive, e di non aver null altro a pretendere a qualsiasi titolo per le causali di cui al presente atto. In caso di mancato avveramento della condizione di cui al punto 6) e 7) e quanto stabilito al punto 5), che precedono, le parti dichiarano che ciascuna riprenderà le varie azioni giudiziarie a tutela di ogni reciproco diritto. 9) Le spese dei giudizi sono integralmente compensate tra le parti. 10) La presente transazione viene sottoscritta dai legali delle parti avv.ti 4
Antonio Lembo, Alessandra Croce, Stefania Manfredonia, Francesco Ferroni, Giancarlo Mariniello, Aldo Starace e Umberto Morelli per quanto di ragione e, comunque, per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all art. 68 L.P. Capri, CapriMed atto di transazione/m 5