N. 16 del 4 maggio 2011



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N. 16 del 4 maggio 2011 Da sapere Fisco - Reti di imprese - Provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate - Chiarimenti pag. 5 Salute e sicurezza sul lavoro - Attrezzature di lavoro e impianti elettrici - Decreto sui lavori su parti in tensione pag. 15 Da valutare Fisco - Determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali - Corso Assoservizi, 24 maggio pag. 17 Fisco - Il reddito di lavoro dipendente prestato all estro - Incontro, 25 maggio pag. 19 Informazioni economiche - Principali indicatori economici - Italia (aprile 2011) pag. 21 Previdenza e assistenza - I congedi di maternità e parentali - Incontro, 18 maggio pag. 23 Salute e sicurezza sul lavoro - La sicurezza di attrezzature, apparecchi e impianti: le verifiche periodiche - Incontro, 25 maggio pag. 25 Contatta gli esperti Ambiente - Gli esperti di Assolombarda per l ambiente pag. 29

N. 16 del 4 maggio 2011 Settore Diritto d Impresa e Fisco 014/028/151 FISCO Reti di imprese - Provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate - Chiarimenti L Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti (1) sull'agevolazione fiscale a favore delle imprese appartenenti ad una "rete di imprese" (2) e con distinti provvedimenti ha approvato: il modello di comunicazione (modello RETI) contenente i dati per la fruizione dell'agevolazione che le imprese devono trasmettere telematicamente all'agenzia stessa nel periodo dal 2 al 23 maggio 2011, 2012, 2013 (3); il modello di comunicazione che gli organismi asseveratori, espressi dalla Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro, dovranno trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate per comunicare di essere in possesso dei requisiti per il rilascio dell'asseverazione del programma di rete (4); il modello di trasmissione dei dati relativi all avvenuta asseverazione del programma comune di rete da inviare telematicamente all'agenzia delle Entrate entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui l'avvenuta asseverazione sia comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto di rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto (5). Con la presente informativa si illustrano i contenuti dell agevolazione fiscale riguardante le "Reti di imprese". Premessa Le reti di imprese sono costituite da un insieme di imprese che aderiscono ad un "contratto di rete" (6), sia per sottoscrizione originaria, sia per successiva adesione, con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. L agevolazione fiscale, per ciascuna impresa che aderisce ad un contratto di rete, consiste in un regime di sospensione d imposta sugli utili d esercizio realizzati, accantonati in un apposita riserva di patrimonio netto e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Il regime di sospensione cessa nell esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d esercizio, salvo il verificarsi di eventi che interrompono la sospensione. L'agevolazione si applica agli utili di esercizio accantonati in apposita riserva dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Si ricorda che l'efficacia dell'agevolazione fiscale era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (7) intervenuta, con esito favorevole, il 26 gennaio 2011 (8). Il contratto di rete Per poter accedere all agevolazione fiscale è necessario che le imprese sottoscrivano un contratto di rete (9) con cui si obbligano, sulla base di un "programma comune di rete", a collaborare nell esercizio delle proprie attività, a scambiarsi informazioni o prestazioni, o anche a esercitare in comune le attività oggetto della propria impresa, oltre a d accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. L istituzione di un "fondo patrimoniale comune" e la nomina di un organo comune, incaricato di gestire l esecuzione del contratto o anche di singole parti, non costituiscono elementi essenziali ai fini della validità di un contratto di rete. Tuttavia, l istituzione del fondo patrimoniale costituisce uno dei presupposti indispensabili per avere accesso all agevolazione fiscale. 5

Nel contratto di rete devono essere definiti: i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante al programma di rete; le modalità di realizzazione dello scopo comune; la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo patrimoniale comune (se previsto) (10). L efficacia del contratto, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, è subordinata all iscrizione nel registro delle imprese. Presupposti per accedere all agevolazione La finalità della disciplina agevolativa è quella di favorire il compimento del programma comune di rete. Per questo motivo, sono agevolati gli investimenti che vengono realizzati a tale fine specifico. In particolare, è previsto che le imprese aderenti ad un contratto di rete per accedere all agevolazione devono (11): accantonare ad apposita riserva una quota di utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all affare) per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete; aver ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati del programma comune di rete. L agevolazione può essere fruita anche prima della realizzazione degli investimenti, a condizione che ricorrano i seguenti presupposti: adesione al contratto di rete; accantonamento e destinazione dell utile d esercizio; asseverazione del programma di rete. Tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell agevolazione, cioè al momento di versare il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all esercizio cui si riferiscono gli utili. La realizzazione degli investimenti, quindi, può avvenire anche dopo la fruizione dell agevolazione, purchè entro l esercizio successivo a quello in cui sia stata deliberata la destinazione dell utile. Per quanto riguarda l ambito temporale di applicazione della misura, l agevolazione concerne gli utili d esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2010 e sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 (12). Imprese interessate L'agevolazione è riservata esclusivamente alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o che aderiscono ad un contratto già esistente, indipendentemente dalla veste giuridica, dalla dimensione aziendale e dalla attività svolta. E' irrilevante anche la localizzazione territoriale delle imprese che quindi possono essere sia imprese residenti che stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Possono accedere all agevolazione anche le imprese in regime di contabilità semplificata (imprese individuali e società di persone) subordinatamente all integrazione nelle proprie scritture contabili di un prospetto ad hoc, da cui risulti la destinazione a riserva dell utile di esercizio e le vicende della relativa riserva (13). Contratto di rete Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere iscritto presso il registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. La data di efficacia coincide con l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari. 6

L'Amministrazione Finanziaria ha inoltre chiarito che le imprese che hanno sottoscritto contratti di rete prima dell entrata in vigore della norma di agevolazione non sono escluse dalla stessa e che i contratti preesistenti sono comunque soggetti a iscrizione nel registro delle imprese. Rimane ferma inoltre la necessità di ottenere la preventiva asseverazione del programma di rete da parte degli organismi abilitati che effettueranno la verifica della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti. Accantonamento a riserva e destinazione dell utile Un ulteriore presupposto per accedere all agevolazione è costituito dalla destinazione di una quota degli utili d esercizio al fondo patrimoniale comune (o del patrimonio destinato all affare). Come già riportato, per espressa previsione normativa, l accesso all agevolazione è consentito soltanto alle imprese aderenti a contratti di rete che abbiano previsto l istituzione del fondo patrimoniale comune. Ai fini fiscali, il citato presupposto è soddisfatto nei limiti dell accantonamento della quota dell utile in un apposita riserva, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell agevolazione in esame e distinta dalle altre eventuali riserve di patrimonio netto (14). I tempi e le modalità di esecuzione dei conferimenti al fondo patrimoniale comune sono invece stabiliti dal programma comune di rete asseverato. La disposizione agevolativa prevede, inoltre, che della riserva sia data informazione in nota integrativa (15). Questa previsione riguarda solamente chi è tenuto per legge alla redazione di tale documento, mentre per gli altri soggetti non sono previsti ulteriori adempimenti oltre a quello costituito dalla redazione del prospetto integrativo delle scritture contabili. L importo massimo agevolabile è pari a 1 milione di euro ed opera: per singola impresa, indipendentemente dal numero di contratti di rete a cui aderisce; per ciascun periodo d imposta in cui è vigente l agevolazione. Conseguentemente, l importo agevolabile non potrà comunque eccedere il limite di 1 milione di euro per ciascun periodo d imposta, anche nell ipotesi in cui un impresa consegua e accantoni a riserva utili di esercizio per un ammontare superiore a detto limite. Asseverazione del programma di rete Per accedere all agevolazione, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato dagli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel C.N.E.L (16). Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate (17) è stato approvato il modello con il quale ciascuna confederazione comunica gli organismi abilitati a rilasciare l asseverazione del programma di rete (18). L asseverazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta e comporta la preventiva verifica dell esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti. L asseverazione del programma comune comporta la verifica preventiva da parte degli organismi abilitati della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto (19). L avvenuta asseverazione, ovviamente, non esime le imprese dal realizzare gli altri presupposti previsti dalla norma per accedere all agevolazione. 7

Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate (20) è stato, inoltre, approvato il modello con il quale gli organismi abilitati sono tenuti a comunicare l avvenuta asseverazione all Agenzia delle Entrate, trasmettendo i dati relativi alle imprese aderenti alla rete (21). La comunicazione deve avvenire telematicamente entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui l'avvenuta asseverazione è comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto di rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto. Investimenti Gli utili di esercizio accantonati nell apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale (o al patrimonio destinato all affare) sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato (22). Di fatto, viene demandato al programma comune di rete l individuazione degli investimenti che in concreto devono essere realizzati. In linea generale, sono da considerarsi ammissibili tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete oggetto di asseverazione, in particolare: i costi sostenuti per l acquisto o l utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l utilizzo di personale; i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. In tal caso, rileva il costo figurativo relativo all effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione egli investimenti. Le imprese sono tenute a conservare adeguata documentazione amministrativa e contabile, utile a dimostrare che i costi sono stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato. Termine di effettuazione degli investimenti Gli investimenti previsti dal programma comune di rete devono essere realizzati entro l esercizio successivo (23). Tale termine è individuato nell esercizio successivo a quello in cui l assemblea decide di accantonare gli utili e di destinarli al fondo patrimoniale (e non nell esercizio successivo a quello di maturazione degli utili). Non sussiste l obbligo di realizzare tutti gli investimenti entro il suddetto termine, il cui timing di realizzazione è quello previsto dal programma comune di rete asseverato, ma è necessario impiegare entro tale termine gli utili accantonati per i quali si beneficia dell esenzione. Fruizione dell agevolazione Gli utili accantonati in apposita riserva concorrono alla formazione del reddito nell esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d esercizio ovvero in cui viene meno l adesione dell impresa al contratto di rete (24). La norma istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili d esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva, attuato mediante una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi. L agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) con esclusione dell IRAP e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento. Gli acconti dovuti per il periodo d imposta successivo devono essere determinati secondo le modalità ordinarie, al lordo dell agevolazione, assumendo, cioè, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative. Gli eventuali versamenti in acconto, che risultassero eccedenti al momento di determinazione del saldo per effetto dell applicazione del regime di sospensione di imposta, generano per il contribuente un credito IRPEF/IRES utilizzabile secondo le modalità ordinarie. 8

Termine del regime di sospensione Gli utili accantonati nell'apposita riserva e finalizzati ad effettuare gli investimenti previsti dal programma comune di rete diventano imponibili nell esercizio in cui la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio oppure nell esercizio in cui viene meno l adesione al contratto di rete senza che si sia completato il programma comune di rete. Pertanto, una volta che il programma di rete è stato portato a compimento, il venir meno dell adesione al contratto di rete non costituisce più un evento interruttivo e il regime di sospensione d imposta permane fino all esercizio in cui la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio. Il verificarsi di eventi interruttivi del regime di sospensione d imposta deve essere valutato singolarmente per ciascuna impresa aderente al contratto di rete, senza che ne consegua automaticamente il venir meno del regime di sospensione di imposta per le altre imprese aderenti al contratto di rete. Adesione alla rete Il venir meno dell adesione al contratto di rete ha effetti interruttivi del regime di sospensione d imposta solo in caso di mancato completamento del programma comune di rete. A titolo esemplificativo, sono considerate tali le ipotesi in cui: viene meno l adesione al contratto di rete da parte di una singola impresa in mancanza del completamento del programma comune di rete (ad esempio: per recesso anticipato, ma senza conseguenze sulla prosecuzione del contratto di rete per le altre imprese aderenti); viene meno l adesione al contratto di rete per tutte le imprese aderenti in mancanza del completamento del programma comune di rete. Al verificarsi dell evento interruttivo, l utile accantonato a riserva concorre alla formazione del reddito d impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l evento stesso. Utilizzo della riserva L utilizzo della riserva di utili per motivi diversi dalla copertura delle perdite d esercizio (ad esempio, distribuzione ai soci) fa venir meno il regime di sospensione d imposta (25). L unica ipotesi che non costituisce causa interruttiva del regime di sospensione è data dall utilizzo della riserva di utili per la copertura di perdite d esercizio, con conseguente non concorso alla formazione del reddito di impresa dalla parte di riserva così utilizzata. Inoltre, il regime di sospensione d imposta permane anche se la riserva è utilizzata per la copertura di perdite d esercizio prima del completamento del programma comune di rete. Il beneficio termina se viene meno l adesione al contratto di rete in mancanza del completamento del programma comune di rete. La nroma inoltre non prevede un obbligo di ricostituzione della riserva utilizzata per la copertura di perdite d esercizio. Le indicazioni fornite con riferimento agli effetti dell utilizzo della riserva sono applicabili anche nel caso di liquidazione di società. Il vincolo sulla riserva riguarda esclusivamente la parte formata con utili che non hanno concorso al reddito (ad esempio, se è effettuato un accantonamento di 1,5 milioni di euro, la parte di riserva eccedente il limite di un milione di euro per periodo d imposta, pari a 0,5 milioni di euro, è liberamente distribuibile). Da ultimo, si precisa che la riserva deve essere mantenuta in bilancio anche se gli investimenti in relazione ai quali gli utili sono stati accantonati sono stati realizzati. Aspetti procedurali Per assicurare il rispetto del limite dello stanziamento economico previsto per ciascun anno (20 milioni di euro per il 2011 e 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013) (26), l accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di un apposita comunicazione (27). Se le richieste complessive supereranno lo stanziamento previsto, l Agenzia delle Entrate applicherà un criterio di ripartizione pro-quota. 9

Presentazione della comunicazione Con Provvedimento del Direttore dell'agenzia (28) è stata approvata la comunicazione (modello RETI) contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa, unitamente alle relative istruzioni. La comunicazione deve essere presentata dalle imprese interessate all'agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, in riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta interessati dall'agevolazione, entro i seguenti termini: dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013, relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al: 31 dicembre 2010, 2011 e 2012. Decorso il termine ultimo di presentazione, sono prese in considerazione esclusivamente le comunicazioni contenenti eventuali rinunce, totali o parziali, all'agevolazione. Indicazione del risparmio d imposta Ai fini della compilazione della comunicazione si evidenzia, in particolare, che nel quadro A va indicato: nella colonna 1, l'ammontare della quota degli utili dell'esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all'affare relativi al periodo d'imposta di riferimento; nella colonna 2, il risparmio d'imposta complessivo corrispondente alla quota degli utili indicati nella colonna 1. L'importo da indicare nel quadro A, rigo A1, colonna 1 non può superare il limite di 1 milione di euro, anche nell'ipotesi in cui l'impresa aderisca a più di un contratto di rete. Il risparmio d'imposta dovuta a titolo di IRPEF o IRES, da indicare nel quadro A, rigo A1, colonna 2, della comunicazione (modello RETI), dovrà essere determinato come segue: per i soggetti IRES applicando l'aliquota del 27,50% all'importo della variazione in diminuzione dal reddito d'impresa (comunque non superiore ad 1 milione di euro) corrispondente alla quota agevolabile e accantonata nell'apposita riserva; per gli imprenditori individuali assumendo la differenza tra l'irpef relativa soltanto al reddito d'impresa (senza tener conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti) calcolata al lordo della variazione in diminuzione e l'irpef corrispondente al reddito d'impresa al netto di detta variazione comunque non superiore ad 1 milione di euro). Ad esempio, se il reddito d'impresa senza l'accantonamento è pari a euro 1.000 e per effetto di detta variazione in diminuzione si riduce a euro 800, il risparmio d'imposta è dato dalla differenza tra l'irpef calcolata su euro 1.000 e l'irpef calcolata su euro 800; in caso di perdita il risparmio dell'imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all'importo deducibile dal reddito d'impresa, corrispondente all'importo accantonato; per le società di persone (29) e societa di capitali (30), assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relativamente al reddito di partecipazione in dette società, computate secondo il criterio indicato al punto precedente. Ai fini della determinazione del risparmio d'imposta relativo all'addizionale regionale all'irpef, occorre applicare all'importo agevolabile l'aliquota dello 0,90 per cento o quella eventualmente maggiore fissata da ciascuna regione. Ai fini della determinazione del risparmio d'imposta relativo all'addizionale comunale all'irpef (dovuta soltanto se i contribuenti hanno il domicilio fiscale nei comuni che ne hanno deliberato l'istituzione), occorre applicare all'importo complessivo agevolabile l'aliquota deliberata dal comune di riferimento. Ripartizione delle risorse disponibili Con specifico riferimento al procedimento di assegnazione del beneficio entro il limite degli stanziamenti (20 milioni di euro per il 2011 e 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013), il Provvedimento (31) precisa che l Agenzia delle Entrate determinerà la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa sulla base del rapporto tra l ammontare delle risorse stanziate e l ammontare del risparmio d imposta complessivamente richiesto, ossia con metodo proporzionale. La percentuale del risparmio di imposta spettante sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it di appositi provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle entrate. 10

La variazione in diminuzione del reddito d impresa non dovrà comportare un risparmio d imposta effettivo, comprese le addizionali regionali e comunali (ove applicabili), superiore all importo risultante dall applicazione della suddetta percentuale al risparmio d imposta indicato nella comunicazione validamente presentata all Agenzia delle entrate. Tale precisazione vale anche nel caso in cui la variazione in diminuzione, concorrendo a determinare un a perdita riportabile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, comporti un risparmio d'imposta in un periodo d'imposta successivo. Qualora l'importo degli utili effettivamente accantonati risulti inferiore all'importo indicato nella comunicazione (modello RETI), la percentuale del risparmio d'imposta spettante determinata dall'agenzia delle Entrate dovrà essere applicata al risparmio d'imposta calcolato sull'importo degli utili effettivamente accantonati. In tale ipotesi, i soggetti sono tenuti a presentare una ulteriore comunicazione contenente l'indicazione del minore importo degli utili effettivamente accantonati e del corrispondente minore risparmio d'imposta, secondo le modalità indicate nel Provvedimento (32). Prima applicazione Un'importante precisazione riguarda il primo anno di applicazione dell'agevolazione. Infatti per tale periodo d'imposta, fermo restando l'accantonamento degli utili d'esercizio ad apposita riserva, è consentito: stipulare il contratto di rete; eseguire l'iscrizione nel registro delle imprese; ottenere l'asseverazione del programma di rete; entro il 30 settembre 2011 (termine di presentazione del modello UNICO 2011 in cui deve essere indicata l'agevolazione). Ciò in considerazione dei tempi tecnici necessari per costituire gli organismi di asseverazione e per il fatto che il decreto ministeriale (33) dispone il rilascio della stessa entro 30 giorni dalla richiesta. In tale caso, tuttavia, il soggetto interessato dovrà effettuare il versamento del saldo delle imposte sui redditi senza tenere conto del risparmio d'imposta derivante dal regime di sospensione, ancorchè abbia prenotato le risorse corrispondenti. Il medesimo soggetto, una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 ed evidenziata l'agevolazione nel modello UNICO 2011, potrà recuperare il versamento del saldo "eccedente" secondo le modalità ordinarie. Controlli In base alla norma istitutiva dell'agevolazione (34), l'agenzia delle Entrate si avvale dei propri poteri di accertamento e di controllo al fine di vigilare sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, disponendo eventualmente la revoca dei benefici indebitamente fruiti. Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'agenzia delle Entrate (35): verifica l'avvenuta asseverazione del programma da parte degli organismi abilitati; verifica l'imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi; vigila sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi. In particolare, l'attività di controllo in materia è diretta a verificare che le imprese che hanno fruito dell'agevolazione: 1. abbiano aderito al contratto di rete, che dovrà risultare redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed iscritto nel registro imprese (36); 2. abbiano ottenuto l'asseverazione del programma di rete da parte degli organismi aventi i requisiti previsti dal decreto. Come già ricordato, tali organismi che attestano l'asseverazione, devono trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello della comunicazione dell'avvenuta asseverazione, i dati relativi alle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l'asseverazione stessa e gli estremi della registrazione del contratto di rete avente ad oggetto il programma asseverato; 11

3. abbiano accantonato ad apposita riserva gli utili d'esercizio, in tal modo destinandoli al fondo patrimoniale nonchè vincolando il corrispondente importo alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. A tal fine, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, si procederà alla verifica dei suddetti presupposti anche mediante il riscontro dei dati indicati dalle imprese beneficiarie nella comunicazione (modello RETI). Si procederà, inoltre, alla verifica dell'effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete anche con il supporto degli organismi di asseverazione sulla base di specifici accordi. Riferimenti e collegamenti 1. Circolare Agenzie delle Entrate 14 aprile 2011, n. 15 (http://www.assolombarda.it/contenuti/188401_27_4_22.asp). 2. Art. 42 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Cfr. "Da sapere - Manovra del Governo - Disposizioni di natura tributaria" - Circolare Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 4, paragrafo 20 "Reti di imprese" (http://www.assolombarda.it/contenuti/168522_3_6_72.asp) (http://www.assolombarda.it/contenuti/188401_27_4_22.asp). 3. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011, protocollo 2011/31139 (http://www.assolombarda.it/contenuti/188401_27_4_22.asp). 4. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011, protocollo 2011/34839 (http://www.assolombarda.it/contenuti/188401_27_4_22.asp). 5. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011, protocollo 2011/54949 (http://www.assolombarda.it/contenuti/188401_27_4_22.asp). 6. Art. 42, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 7. Art. 42, comma 2-septies del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 8. La Commissione Europea con la Decisione C(2010)8939 del 26 gennaio 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea. 9. Art. 3 comma 4-ter lettere a), b), c), d), e), f) del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. 10. Se consentito dal programma l esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un apposito patrimonio destinato costituito ai sensi dell articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del Codice Civile. 11. Art. 42, comma 2-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 12. Art. 42, comma 2-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 13. Art. 2217 del Codice Civile. 14. Art. 42 comma 2-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 15. Art. 42 comma 2-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 16. Art. 42 comma 2-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 25 febbraio 2011 pubblicato in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011. 17. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011 (protocollo n. 2011/34839). 18. La comunicazione è presentata dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel C.N.E.L. all'agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Ufficio assistenza Intermediari - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. Essa è consegnata al predetto indirizzo ovvero spedita a mezzo raccomandata ovvero inviata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it. 19. Art. 3, comma 4-ter del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2011. 20. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011 (protocollo n. 2011/54949). 21. Art. 4, comma 3 del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 25 febbraio 2011. 22. Art. 42 comma 2-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 23. Art. 42 comma 2-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 24. Art. 42 comma 2-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 25. Art. 42 comma 2-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 26. Art. 42comma 2-quinquies del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 27. Art. 42 comma 2-sexies del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 28. Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 14 aprile 2011, protocollo 2011/31139. 29. Art. 5 Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917. 30. Artt. 115-116 Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917. 31. Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 14 aprile 2011, protocollo 2011/31139. 12

32. Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 14 aprile 2011, protocollo 2011/31139. 33. Art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2011 pubblicato in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011. 34. Art. 42, comma 2-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 35. Art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 25 febbraio 2011. 36. Art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. Contatti Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Diritto d Impresa e Fisco, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 27 APRILE http://www.assolombarda.it/contenuti/187879_18_4_81.asp 13

N. 16 del 4 maggio 2011 Area Salute e Sicurezza sul Lavoro 017/017/152 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attrezzature di lavoro e impianti elettrici - Decreto sui lavori su parti in tensione Il Decreto sui lavori sotto tensione Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Decreto sulle autorizzazioni relative a lavori su parti in tensione (1). Il Decreto si applica alle imprese che svolgono lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale (2) con tensione superiore a 1000 Volt ed entra in vigore il 26 aprile 2011. Il D.Lgs n. 81/2008 vieta l'esecuzione di lavori su parti con tensione superiore a 1000 V ad eccezione di quelli effettuati da soggetti autorizzati (3). I requisiti minimi per ottenere l'autorizzazione sono i seguenti: sistemi di organizzazione, controllo e procedure rispondenti a quanto stabilito dalle norme CEI; certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e OHSAS 18001:2007; utilizzare attrezzature adeguate; adottare procedure scritte per l'esecuzione dei lavori; formazione specifica dei lavoratori, con rilascio di certificato personale di idoneità alla effettuazione di lavori sotto tensione. Il datore di lavoro dell'azienda autorizzata può rilasciare il documento di abilitazione ai propri dipendenti che sono stati formati e sottoposti a sorveglianza sanitaria (4). Il documento di abilitazione rilasciato è personale, va rinnovato annualmente ed è revocato per inosservanza delle norme di comportamento o per inidoneità alla mansione. Regime transitorio Le imprese che operavano ai sensi dei DM 9 giugno 1980 e 13 luglio 1990 sono autorizzate a svolgere i lavori sotto tensione e formare gli operatori, ma devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 26 aprile 2013 (5). Riferimenti e collegamenti 1. DM 4 febbraio 2011 - "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni" (http://www.assolombarda.it/contenuti/187550_12_4_85.asp). 2. La frequenza industriale è di 50Hz. 3. Il direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Minsitero della Salute emanano il decreto dirigenziale per l'autorizzazione. 4. L'allegato III definisce i contenuti del corso di abilitazione per il personale che opera su parti in tensione. I corsi devono essere realizzati da soggetti autorizzati e devono prevedere un esame finale. 5. Il nuovo Decreto fa riferimento ai DM 9 giugno 1980 sul "Riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'ente nazionale per l'energia elettrica", e 13 luglio 1990 "Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 10.000 e 30.000 Volt". Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Andrea Burlini, tel. 0258370.573, e-mail andrea.burlini@assolombarda.it; Carlotta Tronconi, tel. 0258370.337, e-mail carlotta.tronconi@assolombarda.it. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 21 APRILE http://www.assolombarda.it/contenuti/188087_20_4_87.asp 15

N. 16 del 4 maggio 2011 Assoservizi 011/029/153 FISCO Determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali - Corso Assoservizi, 24 maggio Corso Assoservizi Assoservizi (1) organizza il corso La determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali che si svolgerà il 24 maggio dalle 09.30 alle 13.00 presso il Centro Congressi di Assolombarda, in via Pantano 9, a Milano. Obiettivo e contenuti Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti per la corretta determinazione della base imponibile IRAP in vista degli adempimenti dichiarativi 2011. Temi Il corso approfondirà i temi seguenti: il principio di derivazione dal Conto Economico; analisi di alcune particolari voci e loro impatto sulla base imponibile: accantonamenti, plusvalenze, immobili patrimonio, leasing, contributi pubblici e privati, prestiti di personale, fiscalità differita; le deduzioni Irap, analisi dell'impatto sulla determinazione del valore della produzione: cuneo fiscale, apprendisti, personale R&S, deduzione max 5 dipendenti; la ripartizione territoriale: criteri; la compilazione dei modelli: analisi e simulazioni. Quota di partecipazione La quota di partecipazione è di: 283,00 euro + IVA per partecipante; 238,00 euro + IVA per partecipante associato ad Assolombarda. La quota comprende la documentazione e il coffee break. E' previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto della stessa azienda. Modalità di iscrizione Gli interessati devono iscriversi direttamente sul sito di Assoservizi (2). Riferimenti e collegamenti 1. Assoservizi (http://www.assoservizi.it/). 2. Iscrizione on-line (http://www.assoservizi.it/formazione/corso.asp?id=0000001170). Contatti Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Assoservizi, Manuela Meletti e Anna Scippa, tel. 0258370.605/643, fax 0258370631, e-mail formazione@assoservizi.it. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 20 APRILE http://www.assolombarda.it/contenuti/188138_20_4_32.asp 17

N. 16 del 4 maggio 2011 Settore Diritto d Impresa e Fisco 015/030/154 FISCO Il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero - Incontro, 25 maggio Organizzatore Settore Diritto d'impresa e Fisco Tipo di incontro Incontro informativo Titolo Il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero Data e ora 25 maggio 2011, ore 14.30-17.30 Luogo Assolombarda, Sala Bracco, via Chiaravalle 8, Milano Condizioni di Partecipazione gratuita partecipazione Obiettivo e tema L'incontro (1) ha lo scopo di analizzare il regime tributario del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, avrà carattere operativo e sarà seguito da un ampio dibattito con i partecipanti. Relatori L'incontro sarà tenuto da Marta Castelli e Massimo Cortese, funzionari del Settore Diritto d'impresa e Fisco. Modalità di iscrizione E' necessario comunicare preventivamente la propria presenza in uno dei modi seguenti: utilizzando il modulo di iscrizione online disponibile nella sezione "Appuntamenti" del sito Assolombarda (2); inviando la scheda di iscrizione compilata e firmata via fax al n. 0258370334 o via mail a fisc@assolombarda.it (3). La scheda con la firma del partecipante in originale dovrà essere consegnata alla Segreteria dell'incontro al momento dell'ingresso in sala. Riferimenti e collegamenti 1. Cfr. informazione del 26 novembre 2010 "Da valutare - Incontri fiscali - Calendario primo semestre 2011" (http://www.assolombarda.it/contenuti/178412_26_11_99.asp). 2. Scheda appuntamento (iscrizione online) (http://www.assolombarda.it/contenuti/179134_13_12_71.asp). 3. Scheda di iscrizione (v. retro). Contatti Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Diritto d'impresa e Fisco, 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 26 APRILE http://www.assolombarda.it/contenuti/187650_14_4_13.asp 19

SCHEDA ISCRIZIONE INCONTRI Da restituire via fax al n. 0258370334 Organizzatore Settore Diritto d Impresa e Fisco Tipo di incontro Incontro informativo Titolo Il reddito di lavoro dipendente prestato all estero Data e ora 25 maggio 2011, ore 14.30-17.30 Luogo Assolombarda, Sala Bracco, via Chiaravalle 8, Milano Condizioni Partecipazione gratuita di partecipazione Utilizzare una copia di questa scheda per ciascuna persona che si iscrive all incontro. Azienda... Numero di iscrizione ad Assolombarda. Indirizzo. Nome e cognome del partecipante... Tel. E-mail.... Qualifica..... Personale interno Consulente esterno In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala, esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere comunicati ad Assoservizi SpA o ad altri enti e soggetti del mondo Confindustria per mailing mirate. Per consenso..

N. 16 del 4 maggio 2011 Area Centro Studi 010/005/155 INFORMAZIONI ECONOMICHE Principali indicatori economici - Italia (aprile 2011) Si riportano il consuntivo per il 2010 (1), le previsioni per il 2011, il 2012 e il 2013 dei principali istituti di previsione italiani: Centro Studi Confindustria (2) - previsioni aggiornate a dicembre 2010; Prometeia (3) - previsioni aggiornate ad aprile 2011. Variazioni % (salvo diversa indicazione) 2010 2011 2011 2012 2012 2013 CSC Prometeia CSC Prometeia Prometeia 1) Prodotto interno lordo 1,2 1,1 0,9 1,3 1,0 1,4 2) Produzione industriale 6,5-1,1-2,2 2,4 3) Investimenti: - in macchinari e attrezzature 9,4-3,8-3,3 3,6 - in costruzioni -3,7 - -0,8-0,2 0,8 4) Spesa delle famiglie residenti 1,0 0,9 0,8 1,2 0,9 1,2 5) Esportazioni di beni e servizi 8,9 5,0 6,1 5,2 5,0 5,7 6) Importazioni di beni e servizi 10,3 4,8 4,7 5,4 5,2 5,5 7) Tasso di cambio $/Euro (*) 1,33 1,32 1,40 1,32 1,43 1,43 8) Inflazione: - indice generale dei prezzi al consumo 1,5 1,8 2,9 1,9 1,7 1,7 9) Indice generale dei prezzi alla produzione 3,1-4,9-1,3 1,0 10) Rapporto debito A.P. / PIL 119,0 120,3 120,3 119,8 119,4 118,1 11) Tasso medio sugli impieghi bancari (**) 4,0-4,5-5,2 5,6 12) Retribuzioni pro-capite: - totale economia - 2,0-2,1 - - - industria in senso stretto 3,6-1,9-2,1 2,4 13) Occupazione totale -0,7 0,1 0,7 0,9 0,8 0,8 14) Tasso di disoccupazione (***) 8,4 8,9 8,7 8,9 9,1 8,8 (*) Livello. (**) Tasso medio annuo. (***) Rapporto tra disoccupati e forze di lavoro. Il prossimo aggiornamento delle previsioni sarà disponibile nel mese di maggio 2011. Riferimenti e collegamenti 1. Consuntivi anni precedenti: Da valutare - Principali indicatori economici 2005-2009 (http://www.assolombarda.it/contenuti/174459_6_10_75.asp). 2. Fonte: Centro Studi Confindustria, Scenari Economici - dicembre 2010 (http://www.confindustria.it/conf2004/dbdoc2004.nsf/(all)/5d25cffe31e2bc22c1256f5d003b1eb1? opendocument&menuid=5f85d684227cbb2bc1256ed1002eea8b). 3. Fonte: Prometeia, Aggiornamento del Rapporto di Previsione - aprile 2011 (http://www.prometeia.it/it-it/corporate/prometeia-associazione.aspx?ln=it-it&idc=61690). 21

Contatti Per ulteriori informazioni è possibile contattare Valeria Negri (valeria_negri@assolombarda.it, tel. 0258370.408) dell'area Centro Studi. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 27 APRILE http://www.assolombarda.it/contenuti/188320_26_4_33.asp 22

N. 16 del 4 maggio 2011 Area Lavoro e Previdenza 019/016/156 PREVIDENZA E ASSISTENZA I congedi di maternità e parentali - Incontro, 18 maggio Organizzatore Area Lavoro e Previdenza Tipo incontro Incontro informativo Titolo I congedi di maternità e parentali Data e ora 18 maggio 2011, ore 14.30-17.30 Luogo Assolombarda, Sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano Condizioni di Partecipazione gratuita partecipazione Obiettivo e tema L'incontro ha lo scopo di analizzare gli istituti dei congedi di maternità e parentali sia dal punto di vista normativo sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali da parte delle aziende (1). Relatori Relatore sarà Roberto Musanti dell'area Lavoro e Previdenza di Assolombarda. Modalità di iscrizione Per ragioni organizzative gli interessati devono inviare la scheda di iscrizione (2) compilata e firmata all'area Lavoro e Previdenza, via fax al numero 0258304945 o via e-mail lav@assolombarda.it. La scheda con la firma del partecipante in originale dovrà essere consegnata alla Segreteria dell'incontro al momento dell'ingresso in sala. Riferimenti e collegamenti 1. Cfr l'informazione del 17 novembre 2010 "Da valutare - I Mercoledì della Previdenza - Calendario incontri gennaio-giugno 2011" (http://www.assolombarda.it/contenuti/177401_16_11_106.asp). 2. Scheda di iscrizione (v. retro). Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all'area Lavoro e Previdenza, tel. 0258370.221/366/391/283/274/262/264, fax 0258304945, e-mail lav@assolombarda.it. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 26 APRILE http://www.assolombarda.it/contenuti/188203_21_4_74.asp 23

SCHEDA ISCRIZIONE INCONTRI Da restituire via fax al n. 0258304945 Organizzatore Area Lavoro e Previdenza Tipo di incontro Incontro informativo Titolo I congedi di maternità e parentali Data e ora 18 maggio 2011, ore 14.30-17.30 Luogo Assolombarda, Sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano Condizioni Partecipazione gratuita di partecipazione Utilizzare una copia di questa scheda per ciascuna persona che si iscrive all incontro. Azienda... Numero di iscrizione ad Assolombarda. Indirizzo. Nome e cognome del partecipante... Tel. E-mail.... Qualifica..... Personale interno Consulente esterno In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala, esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere comunicati ad Assoservizi SpA o ad altri enti e soggetti del mondo Confindustria per mailing mirate. Per consenso..

N. 16 del 4 maggio 2011 Area Salute e Sicurezza sul Lavoro 018/018/157 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO La sicurezza di attrezzature, apparecchi e impianti: le verifiche periodiche - Incontro, 25 maggio Organizzatore Area Salute e Sicurezza sul Lavoro - Assolombarda Tipo incontro Incontro informativo Titolo Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche di primo impianto e periodiche Data e ora 25 maggio 2011, ore 9.30-13.00 Luogo Assolombarda, sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano Condizioni di Partecipazione gratuita partecipazione Obiettivo e contenuti L incontro ha l'obiettivo di approfondire il decreto, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sulle nuove modalità e tempistiche per i controlli sulle attrezzature soggette alle verifiche di primo impianto e periodiche (1). La tematica riguarda un numero consistente di imprese interessate all'uso corretto di macchine e impianti ed al rapporto con i soggetti abilitati alle verifiche sulla loro efficienza. Grazie all'intervento di tecnici ed esperti dell'ex-ispesl ed ASL Milano, l'iniziativa approfondirà gli adempimenti che le aziende devono tenere presenti in questa materia, focalizzando l'attenzione sugli aspetti tecnici e gestionali. Destinatari L incontro è rivolto ai responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, ai professionisti, ai tecnici e ai soggetti che in azienda si occupano di sicurezza. Programma Il programma definitivo dell'incontro sarà reso disponibile con una comunicazione successiva. Modalità di iscrizione E' possibile iscriversi in uno dei modi seguenti: telefonando alla Segreteria dell'area Salute e Sicurezza sul Lavoro (tel. 0258370.204/242); utilizzando il modulo on line presente nella scheda appuntamento sul sito di Assolombarda (2); scrivendo una e-mail a sic@assolombarda.it; compilando la scheda di iscrizione (3) e inviandola via fax al n. 0258370248. La scheda di iscrizione compilata deve essere consegnata all ingresso in sala prima dell inizio dei lavori. Riferimenti e collegamenti 1. La Conferenza Stato-Regioni del 3 marzo 2011 ha espresso parere favorevole su uno schema di Decreto che sarà emanato ai sensi dell'art. 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008. Questa disposizione riguarda gli obblighi del datore di lavoro in tema di attrezzature; in particolare, il nuovo Decreto definisce le modalità per effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature elencate in all'allegato VII ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che le possono effettuare. 2. Scheda appuntamento (http://www.assolombarda.it/contenuti/180955_17_1_89.asp). 3. Scheda di iscrizione (v. allegato). 25

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Andrea Burlini, tel. 0258370.573, e-mail andrea.burlini@assolombarda.it; Carlotta Tronconi, tel. 0258370.337, e-mail carlotta.tronconi@assolombarda.it. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 27 APRILE http://www.assolombarda.it/contenuti/188256_26_4_87.asp 26

SCHEDA ISCRIZIONE INCONTRI Da restituire via fax al n. 0258370248 Organizzatore Area Salute e Sicurezza sul Lavoro - Assolombarda Tipo di incontro Incontro informativo Titolo Attrezzature, macchine, impianti: il nuovo decreto sulle verifiche di primo impianto e periodiche Data e ora 25 maggio 2011, ore 9.30-13.00 Luogo Assolombarda, sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano Condizioni Partecipazione gratuita di partecipazione Utilizzare una copia di questa scheda per ciascuna persona che si iscrive all incontro. Azienda... Numero di iscrizione ad Assolombarda. Indirizzo. Nome e cognome del partecipante... Tel. E-mail.... Qualifica..... Personale interno Consulente esterno In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala, esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere comunicati ad Assoservizi SpA o ad altri enti e soggetti del mondo Confindustria per mailing mirate. Per consenso.. Questa scheda deve essere consegnata all ingresso in sala prima dell inizio dei lavori