LA RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE

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LA RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE

DA CERTIFICAZIONE A RELAZIONE DI REVISIONE Certificazione Giudizio (art. 156 D.Lgs. 58/98) 1. Senza rilievi 2. Con rilievi 3. Negativo Con Motivi 4. Impossibilità Info a Consob Page 2

IL CONTENUTO Titolo Destinatari Primo paragrafo Secondo paragrafo DLgs 58/98; 2409 ter cc, Altre previsioni normative, Revisione volontaria Azionisti, Cda e soggetti terzi nella revisione volontaria Oggetto e responsabilità Principi di revisione adottati e portata della revisione Terzo paragrafo Giudizio positivo Rilievi per errata applicazione dei principi contabili Rilievi per limitazione alla revisione Rilievi dovuti a situazioni di incertezza Quarto paragrafo Richiami di informativa Giudizio con rilievi o negativo Giudizio con rilievi o impossibilità Giudizio con rilievi, impossibilità, giudizio negativo Quinto paragrafo Richiami di informativa Sesto paragrafo (o quarto o quinto) Page 3 Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

TITOLO Incarichi ai sensi del T.U. Draghi - D.Lgs 58/98 Relazione della società di revisione ai sensi del 156 D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 Società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o dell U.E. Società italiane controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o dell U.E. tranne i casi di esenzione stabiliti dal regolamento Consob adottato con delibera n. 11520 del 01.07.98 e successivamente modificato con delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 SIM e SICAV, nonché le società appartenenti a gruppi facenti capo ai soggetti indicati nel caso in cui la Banca d Italia e disponga la revisione Page 4

TITOLO Incarichi ai sensi del T.U. Draghi - D.Lgs 58/98 (segue) Relazione della società di revisione ai sensi del 156 D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 Società di assicurazione con azioni non quotate e rappresentanze generali per l Italia di società aventi sede legale in paese extra U.E. autorizzate all esercizio dell assicurazione Società di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari Società di gestione accentrata di strumenti finanziari Agenti di cambio Page 5

TITOLO Incarichi ai sensi del T.U. Draghi - D.Lgs 58/98 (segue) Esenzione stabilita dal regolamento Consob Art. 151 Le società italiane controllate da società con azioni quotate il cui attivo patrimoniale è inferiore al 2% dell attivo del bilancio consolidalo e i cui ricavi sono inferiori al 5% dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il 10% o il 15%, rispettivamente, dell attivo e dei ricavi consolidati. Page 6

TITOLO Incarichi ai sensi del T.U. Draghi - D.Lgs 58/98 (segue) Esenzione stabilita dal regolamento Consob Nell art. 151, 2 comma si precisa comunque che: sono soggette a revisione contabile e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall ultima parte del comma 1, le società controllare che in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso. Page 7

TITOLO Incarichi ai sensi del T.U. Draghi - D.Lgs 58/98 (segue) Altri aspetti di rilievo indicati nel D.Lgs n.58/1998 Art. 159 1 comma: l incarico viene conferito dall Assemblea, previo parere del collegio sindacale 2 comma: l Assemblea revoca l incarico, previo parere del collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa 6 comma: la Consob provvede d ufficio al conferimento dell incarico, quando esso non è deliberato 7 comma: in caso di revoca dell incarico, l attività di revisione continua ad essere esercitata dalla società di revisione revocata, fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico Page 8

TITOLO Incarichi ai sensi del T.U. Draghi - D.Lgs 58/98 (segue) Altri aspetti di rilievo indicati nel D.Lgs n.58/1998 Art. 162 - La Consob può: 2 comma: - richiedere periodicamente dai e notizie, fissando i termini - eseguire ispezioni - raccomandare i principi e i criteri da adottare nella revisione Art. 163 1 comma: La Consob, quando accerta gravi irregolarità nello svolgimento delle attività di revisione, può: - comminare una sanzione amministrativa - sospendere il responsabile della revisione per un periodo non superiore a 5 anni - vietare alla società di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni Page 9

TITOLO Incarichi ai sensi del T.U. Draghi - D.Lgs 58/98 (segue) 2 comma: La Consob dispone la cancellazione della società dall albo speciale quando le irregolarità sono di particolare gravità. Art. 164 2 comma: i responsabili e i dipendenti che hanno effettuato l attività di revisione sono responsabili in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l incarico e nei confronti dei terzi danneggiati Page 10

TITOLO Incarichi ai sensi del 2409 ter C.C. Relazione della società di revisione ai sensi dell art. 2409 ter C.C 2409-bis. Controllo contabile. 1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. 2. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili [..]. 3. [..]. Page 11

TITOLO Incarichi ai sensi del 2409 ter C.C. (segue) Relazione della società di revisione ai sensi dell art. 2409 ter C.C 2409-ter. Funzioni di controllo contabile. 1. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile: o o o a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Page 12

TITOLO Altri incarichi legali Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Cooperative) Relazione della società di revisione ai sensi della delibera del 21 dicembre 2001, n. 310 dell autorità per l energia elettrica e il gas (Conti separati Energia Elettrica e gas) Incarichi volontari (casi residuali) Page 13

DESTINATARI Assemblea degli azionisti Se revisione volontaria CDA, soggetti terzi, ecc. Page 14

OGGETTO E RESPONSABILITÀ Identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile e delle diverse responsabilità facenti rispettivamente capo ai redattori del bilancio ed alla società di revisione Distinzione delle responsabilità Redazione del bilancio Amministratori Verifica conformità bilancio alle norme di legge, società di revisione Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d esercizio della società ABC chiuso al. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società ABC. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile Page 15

NATURA E PORTATA DELLA REVISIONE CONTABILE Indicazione dei principi di revisione seguiti Finalità della revisione Modalità di svolgimento e caratteristiche della revisione stessa Rinvio alla relazione emessa sul bilancio dell esercizio precedente presentato ai fini comparativi Eventuale riferimento al lavoro svolto da altri revisori Page 16

NATURA E PORTATA DELLA REVISIONE CONTABILE Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile. Il procedimento di revisione comprende l esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori (segue) Page 17

NATURA E PORTATA DELLA REVISIONE CONTABILE (segue) Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l espressione del nostro giudizio professionale (formula omessa nel caso di impossibilità di esprimere un giudizio) Per il giudizio relativo al bilancio dell esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi (o da altro revisore) emessa in data. Page 18

DATA Il Revisore deve datare la relazione con la data in cui è stata completata la revisione. Questa data informa il lettore che il Revisore ha considerato gli effetti sul bilancio e sulla sua relazione di eventi e operazioni dei quali il Revisore è venuto a conoscenza e che sono avvenuti fino a quel momento. Page 19

LUOGO DI EMISSIONE La relazione deve indicare una specifica località, che generalmente è quella in cui ha l ufficio il Revisore responsabile della revisione (o il Presidente del Collegio Sindacale nei casi in cui in controllo contabile è affidato a tale soggetto). Page 20

FIRMA La relazione deve essere firmata dal Revisore persona fisica. Nel caso di Società di Revisione, la relazione del Revisore deve essere sottoscritta da uno degli Amministratori o dei soci che sia iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Nel caso in cui il controllo contabile è assegnato al Collegio Sindacale, la relazione deve essere sottoscritta da ciascuno dei Sindaci. La firma, in ogni caso, deve essere autografa e deve essere apposta sull originale. Page 21

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Giudizio senza rilievi il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; è stata effettuata una revisione contabile senza limitazioni Eventuale presenza di richiami d informativa (sempre possibile) (cambiamenti nei criteri di valutazione, modalità di rappresentazione in bilancio, eventi straordinari, contenziosi aperti ) Page 22

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Richiamo di informativa Le seguenti categorie: Cambiamenti nei criteri di valutazione Appostazioni effettuate con lo scopo di ottenere benefici fiscali (svalutazione crediti effettuata secondo la normativa fiscale) Casi in cui norme speciali confliggono con la disciplina generale del bilancio Fatti sui quali si ritiene utile o necessario richiamare l attenzione del lettore a causa della loro particolare rilevanza (incertezza) Page 23

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Richiamo di informativa (segue) Quanto all ultima categoria Tali fatti debbono essere rappresentati da eventi che abbiano carattere di eccezionalità o particolare rilevanza per il lettore. In quanto non è obiettivo della relazione (di revisione) richiamare quello che è già chiaramente espresso nella nota integrativa Page 24

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Incertezze Si riferisce a circostanze atte ad influenzare il bilancio connesse azioni o eventi futuri ed incerti al di fuori del controllo degli amministratori alla data di redazione del bilancio Es.: incertezze in merito alla continuità aziendale (going concern ISA 570 Page 25

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Incertezze Approfondimento sulla continuità aziendale Il Documento Banca d Italia/Consob/Isvap n.2 del 6 febbraio 2009, ispirato al documento 570, prevede specifiche procedure di revisione per valutare la continuità aziendale La ratio di tale documento è quella di evitare la disclosure di informazioni poco attendibili in un momento di crisi economico-finanziaria Page 26

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Incertezze La procedura di revisione (1) 1. Analisi di indici economico-finanziari, gestionali e di altri indicatori 1. Cash flow, Margine di struttura secondario, Posizione finanziaria netta, Margine di disponibilità (o Capitale circolante netto finanziario), indici di redditività (Ebit, Ebitda) 2. Perdita di amministratori o dirigenti chiave ed incapacità di sostituirli, perdita di mercati, commesse e contratti rilevanti per l economia dell azienda 3. Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali, contenziosi legali e fiscali che potrebbero portare ad obblighi di risarcimento che l impresa non è in grado di rispettare, probabili modifiche legislative a danno dell impresa Page 27

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Incertezze La procedura di revisione (2) 1. Qualora dall analisi per indici emergano eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore deve: 1. Esaminare i piani d azione futuri 2. Raccogliere elementi probativi sufficienti per confermare o meno l esistenza di incertezze significative 3. Ottenere elementi probativi sufficienti per valutare la fattibilità dei piani 4. Stabilire se sono emersi ulteriori fatti o informazioni dopo la data di redazione dei piani 5. Richiedere alla direzione delle attestazioni scritte sui piani d azione Page 28

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Incertezze La procedura di revisione (3) 1. Nel caso di eventi o circostanze che generano dubbi sulla continuità aziendale, gli amministratori devono fornire adeguata informativa in merito a tali incertezze 2. Il revisore dovrà valutare se il bilancio: 1. Descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che generano incertezze significative sulla continuità aziendale, ed i piani posti in essere dalla direzione per fronteggiarli 2. Evidenzia chiaramente il rischio di non poter realizzare le attività ed estinguere le passività dell azienda Page 29

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Incertezze La procedura di revisione (4) 1. Se l informativa fornita è adeguata ma sussiste un incertezza il revisore esprime un giudizio senza rilievi ma inserisce un paragrafo d enfasi nella sua relazione 1. Per sottolineare l esistenza dell incertezza 2. Per richiamare l attenzione sull informativa offerta in bilancio 2. Se l incertezza significativa non sussiste non è richiesto il paragrafo d enfasi 3. Se l incertezza esiste ma non è significativa può essere inserito il paragrafo d enfasi 4. Se esistono molteplici significative incertezze il revisore può dichiarare l impossibilità ad esprimere un giudizio Page 30

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Giudizio con rilievi mancanza di conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione disaccordo con gli amministratori; errori; informativa inadeguata presenza di limitazioni al procedimento di revisione (impedimenti tecnici o restrizioni) Comunque tali da non togliere significatività al bilancio nel suo complesso Page 31

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Giudizio con rilievi (segue) A nostro giudizio, il bilancio..., ad eccezione dei rilievi (o ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi) evidenziati nel precedente paragrafo, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Page 32

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Giudizio negativo le deviazioni dalle norme di legge o dai corretti principi contabili o gli errori sono tali da renderlo inattendibile; spesso è la concomitanza di più eccezioni che conduce al giudizio avverso. Page 33

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Giudizio negativo (segue) A nostro giudizio, a causa dei rilievi esposti nel precedente paragrafo, il bilancio, non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Page 34

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Impossibilità di esprimere un giudizio Le limitazioni alle procedure di revisione sono di particolare gravità, e rendono impossibile la formulazione di un giudizio. A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio. Page 35

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Le situazioni di incertezza Riguardano azioni/eventi futuri e incerti, che non sono sotto il diretto controllo degli amministratori ed i cui riflessi non possono essere ragionevolmente stimati alla data della relazione. Il revisore deve verificare: l adeguatezza e ragionevolezza dei trattamenti contabili adottati le informazioni rese in nota integrativa Page 36

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Le situazioni di incertezza (1) Giudizio senza rilievi Sono reputati adeguati: il trattamento contabile l informativa fornita Giudizio con rilievi incertezza non adeguatamente descritta; trattamento contabile non condivisibile MA IL BILANCIO E ATTENDIBILE Page 37

ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO Le situazioni di incertezza (2) In caso di incertezza rilevante, tanto da porre dubbi sulla attendibilità del bilancio o sulla continuità aziendale: Giudizio negativo L informativa fornita è reputata non adeguata Page 38 Impossibilità di esprimere un giudizio Le azioni previste/ realizzate per superare la situazione ed i conseguenti trattamenti contabili si basano su presupposti fortemente opinabili

SINTESI FINALE Non conformità alle norme Situazioni di incertezza Limitazioni al processo di revisione Giudizio con rilievi Giudizio negativo Giudizio senza rilievi Impossibilità di giudizio Page 39

Casi Interessi passivi capitalizzati dopo che il cespite è pronto per l utilizzo Ammortamenti inadeguati rispetto a quelli economicotecnici Omessa osservazione dell inventario fisico da parte del revisore Mancata quadratura delle partite infragruppo Cambiamento di principio contabile Interferenze fiscali Problemi di continuità aziendale Page 40

IL GIUDIZIO DI CONFORMITA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE Nuovo principio di revisione CNDCEC nr. 001 Previsioni normative 156 comma 4bis lettera d) del TUF 2409 ter. c.c. Il giudizio di conformità interessa tutte le aziende sottoposte a controllo contabile, e interessa sia i bilanci di esercizio e sia i bilanci consolidati Attività di revisione Valutare la coerenza tra le informazioni finanziarie contenute nella relazione e quelle di bilancio Lettura d insieme con spirito critico delle altre informazioni Page 41

LA COERENZA TRA INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE CONTO ECONOMICO RELAZIONE SULLA GESTIONE GRUPPO CDC - BILANCIO SEMESTRALE 30 GIUGNO 2008 PROSPETTO DI BILANCIO Area IT Area Internet COERENZA Ricavi 189447 1148 190595 190595 Altri Proventi 557 8 565 565 TOTALE RICAVI 190004 1156 191160 191160 Costo del venduto 166782 2 166784 166783 Costi per servizi 9412 235 9647 9647 Costi per il personale 8766 214 8980 8980 Costi operativi 384 4 388 389 EBIDA 4660 701 5361 5361 Ammortamenti immateriali 855 11 866 866 Ammortamenti materiali 1179 70 1249 1249 Plus/minusvalenze 34 0 34 34 Acc.&Svalutazioni 520 0 520 520 EBIT 2140 620 2760 2760 Page 42

IL GIUDIZIO DI CONFORMITA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE Nel caso il revisore riscontri un incoerenza dovrà comunicarlo agli amministratori chiedendo una modifica della relazione In assenza della suddetta modifica: Possibilità di esprimere un giudizio con rilievi Possibilità di esprimere un giudizio avverso Nel caso in cui il giudizio sul bilancio sia avverso o sia impossibile da emettere, il giudizio sulla coerenza perde di significato Page 43