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Transcript:

Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza del fatto che il Governo Renzi, con un recente decreto, ha modificato gli adempimenti legati alla comunicazione all Agenzia delle Entrate, dei dati delle lettere di intento, disciplinati dall articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746 del 1983. In particolare, dal 2015, viene posto in capo al c.d. esportatore abituale (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell IVA), l obbligo di informare l'agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell agevolazione predetta, al proprio fornitore. Il fornitore potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell imposta, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento trasmessa e la relativa ricevuta telematica. Si prega la S.V. a contattare lo Studio se necessita di ulteriori chiarimenti in merito. Premessa L articolo 20 del Decreto Semplificazioni, D.Lgs. n.175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90, modifica la comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento, disciplinata dall articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746 del 1983. In sostanza, per effetto delle modifiche, viene posto in capo al c.d. esportatore abituale (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell IVA) l obbligo di informare l'agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell agevolazione predetta, al proprio fornitore.

Di conseguenza, viene abolito l'obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, da parte del fornitore dell'esportatore abituale. Il riscontro telematico In base alle nuove disposizioni, l esportatore abituale, dopo aver segnalato all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d intento, invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all'agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. L'Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale, il quale consegnerà al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento trasmessa all'agenzia delle Entrate assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. ATTENZIONE - Il fornitore potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell imposta, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento trasmessa e la relativa ricevuta telematica. La verifica implica il riscontro telematico dell'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. Esso potrà essere effettuato anche tramite il cassetto fiscale potenziato. Tali documenti devono essere presentati in dogana nel caso delle importazioni, ma solo fino al momento in cui l Agenzia delle Entrate non condividerà l'archivio con le Dogane. Quando sarà conclusa la condivisione dei dati, l'esportatore abituale non dovrà nemmeno più consegnare alle Dogane la copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e le relative ricevute telematiche, ma sarà sufficiente indicare nella dichiarazione doganale il numero della ricevuta rilasciata. Sanzioni Se il fornitore/prestatore emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate, è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% dell'imposta.

SANZIONE PER LA FATTURAZIONE NI art 8 c.1 lett. c) PRIMA DELLA RICEZIONE DELLA LETTERA E DELLA RICEVUTA TELEMATICA Dal 100% al 200% dell imposta non applicata Il nuovo modello da utilizzare Con il comunicato stampa del 12.12.2014, l Amministrazione Finanziaria ha reso noto che è stato approvato, con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 12.12.2014, Prot. 159674/2014, il modello per la dichiarazione d intento, che gli esportatori abituali potranno inviare, direttamente online all Agenzia delle Entrate, per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell Iva, a partire dal 2015. Per la trasmissione telematica, un software ad hoc, denominato Dichiarazione d intento. Adempimenti conseguenti Sempre il fornitore/prestatore dell esportatore abituale, oltre a dover tenere e aggiornare il registro per le dichiarazioni ricevute ed indicare degli estremi delle stesse nelle fatture emesse applicando il regime di non imponibilità, dovrà indicare in dichiarazione annuale Iva (a partire dalla dichiarazione Iva 2016 relativa al 2015) i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'iva nei confronti dei singoli esportatori abituali. Decorrenza La comunicazione telematica delle lettere d'intento sarà effettuata direttamente dall'esportatore abituale a partire da quelle relative al 2015. Dunque, dovrebbero rientrarvi anche quelle eventualmente emesse alla fine del 2014, ma relative a operazioni da effettuarsi a partire dal 1 gennaio 2015. Da segnalare che la nuova procedura potrà essere applicata, solo dopo 60 giorni dall emanazione dei provvedimenti attuativi, per evitare il possibile contrasto

con l art. 3 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000), in base al quale in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell adozione dei provvedimenti di attuazione. Nel Provvedimento viene affermato che fino all 11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all Agenzia delle Entrate, non essendo la stessa avvenuta. Al punto 5.3 del Provvedimento viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all 11 febbraio 2015, vige l obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l avvenuta presentazione della dichiarazione all Agenzia. Di conseguenza, per le lettere d intento che si riferiscono a periodi successivi al 12 febbraio 2015, l esportatore abituale dovrà effettuare l invio telematico in modo da ottenere la relativa ricevuta entro tale data, da presentare successivamente al fornitore e sulla quale lo stesso potrà effettuare i necessari controlli. Conclusioni A seguito delle novità che saranno introdotte, dovrà essere il committente/cessionario (esportatore abituale) a dover trasmettere la dichiarazione in via telematica all'agenzia delle Entrate. La dichiarazione d intento e la ricevuta di trasmissione all Agenzia delle Entrate saranno consegnate al cedente/fornitore, il quale dovrà riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Il COMMITTENTE/CESSIONARIO (ESPORTATORE ABITUALE) trasmette la dichiarazione in via telematica all'agenzia delle Entrate Dichiarazione d intento e ricevuta di trasmissione all Agenzia delle Entrate sono consegnate al cedente/fornitore Il CEDENTE/FORNITORE dovrà riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute CON.SER. IMP SRL