ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA PROGETTO INGEGNERE ANALISI DEL PROCESSO EDILIZIO

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ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA PROGETTO INGEGNERE ANALISI DEL PROCESSO EDILIZIO SEMINARI DI AVVIO ALLA PROFESSIONE PER GIOVANI INGEGNERI COMMISSIONE GIOVANI LA PROGETTAZIONE EDILIZIA PER LA COMMITTENZA PRIVATA Le distanze tra le costruzioni Modulo 3 Catania 26 giugno 2013

La distanza tra due punti è la misura del segmento che unisce i due punti. Essa coincide con il raggio del cerchio avente il centro sul primo punto e passante per il secondo punto. Definizione euclidea della distanza 90 La distanza tra un punto ed una retta è la misura del segmento di perpendicolare condotto dal punto alla retta. Essa coincide con il raggio del cerchio avente il centro sul punto e tangente alla retta. In tal modo, la geometria euclidea definisce la distanza con il criterio radiale, come il più piccolo segmento che unisce il punto e la retta

Definizione urbanistica della distanza La distanza tra edifici è rappresentata planimetricamente dal minimo distacco delle fronti del fabbricato da quelle dei fabbricati che lo fronteggiano. La misurazione deve essere fatta in maniera lineare o a squadra e non radiale come se le fronti antistanti avanzassero parallelamente a se stesse verso il confine.

Misura della distanza con il metodo lineare

Misura della distanza con il metodo lineare L art. 9 del DM 1444/1968 prescrive una distanza minima assoluta di 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Ciò significa che: la misura della distanza è da riferire, per espressa previsione letterale della norma, alle pareti di edifici che si fronteggiano; la misura della distanza si applica, in analogia con la distanza prescritta dall art. 873 c.c., soltanto alle pareti che si fronteggiano e la misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non radiale, come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.) (cfr. R. Balasso P. Zen, Il regime delle distanze in edilizia, Maggioli Editore, 2010)

Misura della distanza con il metodo lineare In tal senso, si veda anche la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II, 4 marzo 2011, n. 5158: Le norme sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si fronteggiano, per cui la loro misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non a raggio come invece previsto in materia di vedute. (Cass. n. 7285 dei 07/04/2005)

Misura della distanza con il metodo lineare In precedenza, la stessa Suprema Corte si era pronunciata allo stesso modo: In relazione allo scopo delle limitazioni poste dall'art. 873 c.c., e dalle norme legislative o regolamentari che lo integrano, che è quello di evitare intercapedini dannose, le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare. (Corte di Cassazione 25 giugno 1993, n. 7048).

Misura della distanza con il metodo lineare Le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare. Infatti lo scopo del limite imposto dall'art. 873 codice civile è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, per cui la norma non trova applicazione se non nel caso in cui i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto. (Corte di Cassazione 25 luglio 1972, n. 2548). In direzione contraria, è giusto citare una sentenza del Consiglio di Stato (n. 7731/2010) che ha affermato che la distanza di 10,00 m tra pareti finestrate di edifici antistanti va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati (e non alle sole parti che si fronteggiano) e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.

Misura della distanza con il metodo lineare

Misura della distanza con il metodo lineare

Misura della distanza con il metodo lineare

Art. 9 D.M. 1444/1968 Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Art. 9 D.M. 1444/1968 Zona A

Art. 9 D.M. 1444/1968 Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: Nuovi edifici ricadenti in altre zone (B, C, D, E, F): è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. la distanza minima di dieci metri tra edifici ex art. 9 d.m. 2 aprile 1968 si applica alla realizzazione di nuovi edifici anche in zona omogenea "A" e può essere derogata soltanto nelle operazioni di risanamento conservativo e nelle ristrutturazioni Cassazione civile, sez. II, 03 febbraio 1999, n. 879

Art. 9 D.M. 1444/1968 Tutte le altre ZTO

Art. 9 D.M. 1444/1968 Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 m.

Art. 9 D.M. 1444/1968 Zona C

Art. 9 D.M. 1444/1968 Zona C

Art. 9 D.M. 1444/1968 Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - 5,00 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7 m. - 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 m e 15 m; - 10,000 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m.

Art. 9 D.M. 1444/1968 Zona C

Art. 9 D.M. 1444/1968 Zona C Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

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