Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico nel Mod. 730 Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730/2014 contiene alcune sezioni dedicate all indicazione delle spese che danno diritto alla detrazione del: 50%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 65% (55% sino al 5 giugno 2013) per gli interventi volti al risparmio energetico. 1) Sezione III-A (spese per le quali spetta la detrazione d imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio): per tutto il 2013, confermata la percentuale di detrazione del 50% ed il limite di spesa di 96.000 euro spetta una detrazione d imposta nella misura del 65% (massimo 96.000 euro), per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche 2) Sezione IV (detrazione sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico): recepita la proroga, sino al 31 dicembre 2013, della detrazione con l aliquota dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2014 SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " SCADE " 1) In caso di spese per ristrutturazioni: tutti coloro che sono assoggettati all IRPEF (esclusivamente le persone fisiche), residenti o meno nel territorio dello Stato. 2) In caso di spese per risparmio energetico: la detrazione spetta sia alle persone fisiche che alle società. 1) La Sezione III del Quadro E, dedicata alle spese per ristrutturazioni è sdoppiata nelle seguenti sottosezioni: Sezione III-A: inseriti i dati relativi al calcolo della detrazione Sezione III-B: indicati i dati catastali identificativi degli immobili ed altri dati precedentemente inseriti nell abrogata comunicazione di inizio lavori. 2) Va compilata la Sezione IV del Quadro E per indicare le spese che danno diritto alla detrazione del 55%/65% sugli interventi per il risparmio energetico. 30 aprile 2014: presentazione al sostituto d imposta 3 giugno 2014: presentazione al CAF o professionista abilitato (il termine originario del 31 maggio viene prorogato in quanto cade di sabato). Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014 15
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ADEMPIMENTO " NOVITÀ " Ô È stato possibile, durante il 2013, usufruire di una detrazione, pari al 50%, sulle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, per un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascun immobile. Tale agevolazione riguarda le spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Per le sole parti comuni degli edifici residenziali è possibile usufruire delle detrazione anche per le spese di manutenzione ordinaria. Ô Per le spese sostenute per interventi sul risparmio energetico, è stato possibile detrarne l importo entro i limiti previsti applicando l aliquota del 55% e quella maggiorata del 65%. Detrazioni ristrutturazioni Durante il 2013, l agevolazione ha subito importanti novità che ne hanno radicalmente modificato la fisionomia. Tra esse è possibile ricordare: proroga, a tutto il 2013, della percentuale di detrazione al 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro (art. 16 D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) riconoscimento di una detrazione d imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (Sezione III-A, Codice 4 in Colonna 2, e Sezione III-B del Quadro E). Detrazione sul risparmio energetico Si è avuta una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 per le persone fisiche, fino al 30 giugno 2014 per i condomini con l innalzamento della detrazione dal 55% al 65% della spesa sostenuta a partire dal 6 giugno 2013 (art. 14 D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90). Pertanto, la detrazione d imposta, che verrà calcolata da chi presta l assistenza fiscale, è pari al: 55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1º gennaio al 5 giugno 2013 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. SOGGETTI INTERESSATI " Detrazione ristrutturazioni Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato. L agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) locatari o comodatari soci di cooperative divise e indivise soci delle società semplici imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. 16 Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014
PROCEDURE " Detrazione risparmio energetico Possono godere della detrazione del 55%/65% tutti coloro i quali possiedono, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto di intervento, siano essi residenti o meno nel territorio dello Stato. Pertanto, a differenza di quanto previsto per la detrazione del 36%/50%, possono godere del beneficio del 55%65% non solo le persone fisiche, ma anche le società. In particolare, sono ammessi all agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni i contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) le associazioni tra professionisti gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Dal punto di vista della titolarità del diritto, sono interessati alla detrazione: il proprietario oilnudo proprietario il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) il soggetto che occupa l immobile a titolo di locazione o comodato il condomino, per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Il beneficio, comunque, spetta solo al soggetto che utilizza l immobile. Detrazione ristrutturazioni La detrazione, per il 2013, si applica nella misura del 50% per un ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro. La detrazione, così calcolata, va ad incidere sull imposta lorda IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare. Va ricordato che la suddetta percentuale ha subito, nel corso del tempo, alcune variazioni. DETRAZIONE Ô 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1º ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1º gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 25 giugno 2012 Ô 41% per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1º gennaio al 30 settembre 2006 Ô 50% per le spese sostenute dal 26 giugno2012 al 31 dicembre 2013. Anche l ammontare massimo di spesa ha subito nel corso del tempo modifiche. LIMITI DI SPESA Ô 77.468,53 euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002 Ô 48.000,00 euro, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2003 al 25 giugno 2012 Ô 96.000,00 euro, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Va anche precisato che, dal 1º ottobre 2006, l importo massimo di spesa di 48.000/96.000 euro, per cui è possibile fruire dell agevolazione IRPEF, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio, marito e moglie cointestatari di un abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull ammontare complessivo di spesa di 48.000/96.000 euro). Inoltre, in base alle regole attuali, la detrazione spettante va spalmata su dieci anni. Detrazione risparmio energetico Per ciascuno degli interventi ammessi, la detrazione, nella misura del 55%/65%, si applica su un ammontare massimo di spese sostenute. In particolare, è previsto che, l ammontare massimo della detrazione di cui è possibile usufruire è pari a: Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014 17
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. AMMONTARE MASSIMO DETRAZIONE Ô 100.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell apposita tabella Ô 60.000,00 euro per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi Ô 60.000,00 euro per le spese relative all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università Ô 30.000,00 euro per le spese sostenute per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore. ESEMPIO 1 Si ipotizzi il caso di un contribuente, proprietario al 100% di un immobile sito a Roma (cod. catastale H501), sul quale, ad agosto 2013, sono state sostenute spese di ristrutturazione per un ammontare complessivo di 100.000 euro. Poiché l importo della spesa supera il limite massimo consentito, pari a 96.000 euro, potrà essere detratto solo quest ultimo importo. Il contribuente compilerà il Quadro E, Sez. III-A e III-B nel seguente modo: Rigo E41, Sez. III-A: Colonna 1: 2013 Colonna 8 (casella 10): 1 Colonna 9: 96.000 Colonna 10: 1 Rigo E51, Sez. III-B: Colonna 1: 1 Colonna 3: H501 Colonna 4: U Colonna 5: I Colonna 7: 112 (foglio catastale desumibile dal certificato catastale) Colonna 8: 2225/712 (particella desumibile dal certificato catastale) Colonna 9: 25 (subalterno catastale desumibile dal certificato catastale) Calcola Chi presta l assistenza fiscale effettuerà il seguente calcolo: 96.000 / 10 = 9.600; 9.600 x 50% = 4.800 (da indicare nel Rigo 29, Colonna 1 (dichiarante) del Mod. 730-3). 18 Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014
ESEMPIO 2 Si ipotizzi il caso un contribuente che, in data 20 settembre 2013, ha sostenuto una spesa per sostituire i vecchi infissi della sua abitazione con nuovi a risparmio energetico per un ammontare complessivo di 6.000 euro. È stata regolarmente effettuata tutta la procedura prevista dalla norma e il contribuente è in possesso di tutta la documentazione idonea (fatture, ecc.). Il contribuente compilerà il Quadro E, Sez. IV, Rigo E61 nel seguente modo: Colonna 1: Codice 2 (interventi sull involucro degli edifici per riduzione trasmittanza termica) Colonna 2: 2013 Colonna 3: 2 (spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 - detrazione al 65%) Colonna 6: 10 (numero di rate) Colonna 7: 1 (prima delle 10 rate) Colonna 8: 6.000. Calcola La spesa poiché è stata sostenuta dopo il 5 giugno 2013, sconta la percentuale di detrazione del 65% (Codice 2 in Colonna 3) e va rateizzata in 10 rate di uguale importo, quindi, chi presta l assistenza fiscale effettuerà il seguente calcolo: 6.000 / 10 = 600 600 x 65% = 390 (da indicare nel nuovo Rigo 31 del Mod. 730-3) SCADE " I termini per la presentazione sono: 30 aprile 2014, se il modello è presentato al sostituto d imposta 3 giugno 2014, se il modello è presentato al CAF o a un professionista abilitato. Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014 19