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Articoli Mod. 770: le ultime istruzioni Inps utili anche per la dichiarazione tardiva Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi 56 Il modello 770 presentato entro il 29 ottobre si considera, pagando una sanzione ridotta, validamente presentato. Si potrà quindi anche tenere conto delle istruzioni integrative dell Inps diffuse a ridosso dell ordinaria scadenza(31 luglio 2009) Inps - Circolare 24.7.2009, n. 95 Il 31 luglio 2009 è scaduto il termine per la presentazione telematica del mod. 770/Semplificato relativo ai redditi 2008 (il 31 luglio è scaduto anche il termine per la trasmissione del modello 770/Ordinario). Al riguardo va però ricordato che la normativa in materia di dichiarazione del sostituto d imposta permette, attraverso l utilizzo del ravvedimento operoso (pagando una sanzione ridotta pari a 1/ 12 di 258 euro, vale a dire 21 euro), di presentarla in ritardo, purché il ritardo non superi i 90 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario (vale a dire può essere presentata entro il 29.10.2009). La dichiarazione presentata entro il 29 ottobre 2009, seppure tardiva, si considera validamente presentata. Restano in ogni caso applicabili le sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. 29 ottobre 2009 Entro tale data la dichiarazione, seppur tardiva, è validamente presentata Per il fatto che la dichiarazione, pur trasmessa entro il 29 ottobre 2009, si considera validamente presentata, al sostituto d imposta è altresì permesso trasmettere successive dichiarazioni integrative. Integrazioni tardive Si ricorda che le dichiarazioni integrative possono essere presentate (fatta salva l applicazione delle sanzioni): qnell ipotesi di ravvedimento (art. 13, Dlgs n. 472/1997), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo (possibile sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche). Tale modalità consente l applicazione delle sanzioni ridotte, oltre alla corresponsione degli interessi di legge; qentro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria per correggere errori e/o omissioni cui consegua un maggior debito d imposta (art. 2, comma 8, Dpr n. 322/1998), con applicazione delle relative sanzioni; q entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d imposta successivo per correggere errori e omissioni (art. 2, comma 8 bis, Dpr n. 322/1998) che abbiano determinato l indicazione di un maggior debito d imposta o di un minor credito (modifiche a credito del sostituto d imposta). Il credito eventualmente risultante può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24. Le modalità operative per correggere una dichiarazione I sostituti d imposta, in genere, devono ripresentare l intera dichiarazione con i dati corretti. Risulta possibile, per i sostituti d imposta che hanno presentato un mod. 770 con un numero di comunicazioni superiore a 200, produrre la dichiarazione «integrativa» mediante l invio, oltre al frontespizio, delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. Le nuove istruzioni Inps sui dati previdenziali In considerazione del fatto che risulta possibile integrare le dichiarazioni nel rispetto delle istruzioni precedentemente esposte, cogliamo l occasione per esaminare le istruzioni fornite dall Inps, con la circolare n. 95 del 24 luglio 2009 (emanata a ridosso della scadenza del 31 luglio 2009), integrative di quelle allegate al modello di dichiarazione come già a suo tempo integrate per la predisposizione della certificazione Cud con la circolare 19 febbraio 2009, n. 21 (in n. 9/2009, pag. 50). Si ricorda che tutte le istruzioni per la compilazione del modello 770/Semplificato/2009 sono pubblicate ne I Supplementi di n. 2/2009.

CONTRIBUTI E IRPEF In particolare l Inps precisa che: a) lavoratori subordinati: Punto 2 (ente pensionistico Inps): nel confermare che il punto deve essere barrato quando i contributi pensionistici sono versati all Inps, la circolare evidenzia a quali Fondi pensionistici Inps ci si riferisce: Fpld; Fondo di previdenza addetti pubblici servizi di trasporto; Fondo di previdenza dipendenti Enel e altre aziende elettriche private; Fondo di previdenza personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione; Fondo previdenza personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; Fondo di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato; Fondo di previdenza ex dazieri; Gestione speciale ex enti pubblici creditizi; Punto 4 (imponibile previdenziale): l Istituto, nel ricordare che nel presente punto non devono essere indicate le retribuzioni arretrate corrisposte nel 2008, riferite ad anni precedenti e liquidate a seguito di transazione, conciliazione o sentenza assoggettati a contribuzione utilizzando la procedura di regolarizzazione (mod. DM10/V) e imputabili agli anni e/o mesi di spettanza mediante l utilizzo dei modelli O1/M vig, SA/vig e E Mens (dal 2005), precisa che per tale tipologia di arretrati il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore una certificazione sostitutiva di quella eventualmente già omessa (O1/M vig o certificazione Cud sostitutiva). Per quanto riguarda la contribuzione figurativa per i dipendenti del credito percettori dell assegno del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, l Inps, sciogliendo la riserva, ha precisato che, fermi restando gli adempimenti relativi alla comunicazione mensile tramite flusso telematico E Mens (ovvero Uniemens) dei dati retributivi inerenti i titolari di assegno straordinario, non si rende necessaria l esposizione delle relative basi imponibili nel modello 770 (e ovviamente nel Cud); b) collaborazioni coordinate e continuative: L Inps, nella circolare n. 95/2009 in esame, conferma le istruzioni allegate al mod. 770 e quelle integrative fornite per la certificazione Cud con la circolare n. 21/2009. Il testo della circolare Premessa Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2009, pubblicato ai sensi dell art. 1, comma 361, legge 24.12.2007, n. 244, è stato approvato il modello 770/2009 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d imposta hanno corrisposto nell anno 2008, soggettiaritenutaallafonteai sensi degli artt. 23, 24, 25,25 bis,25 tere29del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 33, Inps - Circolare 24 luglio 2009, n. 95 comma 4, del Dpr n. 42/1998, i dati previdenziali e assistenziali Inps, Inpdap e Ipost, i dati assicurativi Inail, quelli relativi all assistenza fiscale prestata nell anno 2008 per il periodo d imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il mod. 770/Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell anno 2008 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni Oggetto: Provvedimento 15 gennaio 2009 dell Agenzia delle Entrate pubblicato il 16.1.2009 ai sensi dell art. 1, comma 361, legge 24.12.2007, n. 244. Approvazione del modello 770/2009 Semplificato, relativo all anno 2008, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati Sommario: Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2009 Semplificato Parte C (Dati previdenziali e assistenziali Inps). Integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 15.1.2009 rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2008 per il periodo d imposta precedente. I soggetti obbligati alla presentazione sono indicati dettagliatamente al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del modello. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione La dichiarazione dei sostituti d imposta di cui all art. 4 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 mod. 770/2009/Semplificato deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell art. 3, comma 2, del citato Dpr n. 322/ 1998 e successive modificazioni. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichia 57

razione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. Il Dl 30 dicembre 2008, n. 207 (cd. «decreto milleproroghe»), convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 28 alla G.U. n. 49 del 28.7.2009, all art. 42, ha modificato il termine di presentazione del 770 Semplificato, già fissato al 31 marzo, al 31 luglio 2009. Ferrovie dello Stato, Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo(dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi). Punto 3 Altro ente pensionistico Deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall Inps (ad esempio Inpdap, Inpgi, Enpals), per i quali sono dovute all Inps le contribuzioni minori. 58 Composizione del modello 770/2009/Semplificato Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet dell Agenzia delle Entrate. Le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali Inps sono analoghe a quelle contenute nel mod. CUD 2009 e sono riportate integralmente in Appendice al modello 770/2009 Semplificato (cfr circ. n. 21 del 19.2.2009). La parte C (Dati previdenziali e assistenziali Inps) ha subito modifiche nella composizione del prospetto rispetto all anno precedente, per effetto della soppressione del campo «Bonus legge n. 243/2004». I dati retributivi e le informazioni necessarie per l implementazione delle posizioni assicurative individuali e per il calcolo delle prestazioni sono ricavati mensilmente dal modello di denuncia telematica E Mens, previsto dall art. 44 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326. Modalità di compilazione Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate in appendice al citato Provvedimento dell Agenzia delle Entrate. Dati previdenziali e assistenziali Inps La parte C dei Dati previdenziali e assistenziali Inps è suddivisa in due sezioni: Sezione 1 per i lavoratori subordinati; Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi. Sezione 1 Lavoratori subordinati Punto 1 Matricola azienda Indicare il numero di matricola attribuito dall Inps al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali. Punto 2 Ente pensionistico Inps Barrare quando i contributi pensionistici sono versati all Inps (Fpld, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell Enel e delle aziende elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Punto 4 Imponibile previdenziale Indicare l importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra mensili come la 13 a o 14 a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. Qualora le forme contributive sono versate su basi imponibili diverse(lavoratori occupati all estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, lavoratori soggetti al massimale di cui all art. 2, comma, 18, della legge n. 335/ 1995 fissato per l anno 2008 in euro 88.669,00 la retribuzione da indicare deve essere quella assoggettata al contributo Ivs. Per i premi di risultato, in relazione alla nuova disciplina introdotta dall anno 2008 dalla legge n. 247/2008 e dal Dm 7 maggio 2008 (vedi circolari n. 110 del 12 dicembre 2008) deve essere indicato l intero premio od erogazione, compresa la parte soggetta al particolare sgravio (massimo 25 punti datore di lavoro e quota totale lavoratore). L indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo anche se copre parte dell anno 2009 e ai fini dell accreditamento contributivo il periodo di riferimento viene specificato nell elemento <Preavviso> dell E Mens. Gli arretrati di retribuzione corrisposti nell anno 2008 a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo vanno inclusi in tale punto. Sono invece esclusi gli arretrati corrisposti nell anno 2008 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i modelli O1/M vig, SA/vig, e per i periodi dall 1/2005 l E Mens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore un certificazione sostituiva di quella eventualmente già emessa (O1/M vig o CUD sostitutivo). Nel caso di lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall Inps (Fondo esattoriali, Gas e Porto di Genova e Trieste) deve essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al Fpld. Per quanto riguarda l imponibile relativo alla contribuzione «aggiuntiva» art. 3, commi 5 e 6, Dlgs n. 564/1996 (sindacalisti), dato il più ampio termine di versamento della contribuzione in questione (30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento), dovrà essere indicato

CONTRIBUTI E IRPEF l imponibile assoggettato a contribuzione aggiuntiva nell anno 2008, sebbene riferito alla competenza 2007. Il periodo di riferimento ai fini dell implementazione della posizione individuale, viene specificato nell elemento «contribuzione aggiuntiva» dell E Mens. Per l imponibile relativo alla contribuzione «figurativa» art. 6, comma 3, Dm 28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito) nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata all assegno a sostegno del reddito, va indicato l importo complessivo della retribuzione di riferimento. Se nell anno 2008 sono state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti l atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all imponibile stesso. Le informazioni riferite alla collocazione temporale dei suddetti imponibili sono desumibili dalle denunce E Mens. Pertanto, nel mese in cui è stata versata, oltre alla contribuzione «figurativa», anche quella ordinaria, dovrà essere prodotta un unica denuncia E Mens composta di due sezioni <DatiRetributivi>: una identificata dal tipo lavoratore CR o CF(per la contribuzione figurativa), l altra caratterizzata dall assenza del tipo lavoratore (per l ordinaria contribuzione). A scioglimento della riserva di cui al messaggio n. 8848 del 16 aprile 2008 (Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, istituito dal Dm n. 375/2003), fermi restando gli adempimenti relativi alla comunicazione mensile tramite flusso telematico E Mens dei dati retributivi inerenti i titolari di assegno straordinario, non sarà invece necessaria l esposizione delle relative basi imponibili relative all intero anno trascorso nel modello 770 e CUD. Per i lavoratori dell edilizia e i lavoratori a domicilio si richiamano i chiarimenti riportati nella circolare n. 21 del 19 febbraio 2009. Variabili retributive Nel modello 770 l imponibile riferito al 2008 dovrà essere rettificato: degliimportipagatiorecuperatinelmesedigennaioo febbraio 2008 ma riferiti al mese di dicembre 2007; degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2009 o febbraio 2009, ma riferiti al mese di dicembre 2008. Gli importi sono indicati sul DM10 con i codici A000 e D000. Punti da 5 a 7 Contributi dovuti. Punto 5 Sono stati interamente versati. Punto 6 Sono stati parzialmente versati. Punto 7 Non sono stati versati. Tali punti riguardano l attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso deicontributidovuti,siaperlaquotaacaricodeldatoredi lavoro che per quella a carico del lavoratore dipendente. L art. 37, commi 32 e 33, del Dl n. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da apposite disposizioni di legge. Tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito di imposta in cui sono effettivamente versati. Punto 8 Contributi a carico del lavoratore trattenuti In tale punto deve essere indicato l importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore mentre non sono da indicare né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all Inps (ad esempio: contributi Inpdap, ecc.). Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore: 9,19%(Ivs) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici; 0,30% (Cigs); 1% (Ivs) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile; contributo integrativo per i lavoratori in miniera; contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall Inps; contribuzione a carico del lavoratore in favore dei Fondi a sostegno del reddito gestiti dall Inps. Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (Dm 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione. Nel nuovo tracciato del 770, come sopra detto, è stata eliminata la casella Bonus legge n. 243/2004 per effetto della cessazione degli effetti della norma prevista dall art. 1, comma 12, della legge 29 agosto 2004, n. 243. Per i lavoratori cessati entro il 31.12.2007, ai quali nel corso del 2008 sono stati corrisposti importi rientranti nella disciplina del «bonus» (vedi circ. n. 136 del 21.12.2007), ovvero nei confronti dei lavoratori le cui autorizzazioni al bonus sono state rilasciate nel corso del 2008, ferma restando la compilazione dell E Mens nel mese di corresponsione del bonus, dovranno essere rettificate le certificazioni relative all anno 2007 o precedenti, indicando anche gli importi dei contributi corrisposti a titolo di bonus. Nessuna comunicazione sarà effettuata con il 770/2009. Mesi per i quali è stata presentata la denuncia E Mens Punto 10 Tutti. Punto 11 Tutti con l esclusione di. La compilazione di tale campo è obbligatoria e certifica i mesi per i quali, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico E Mens, indipendentemente dal mese in cui è stata effettuata la trasmissione. Il punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori E Mens. Nel punto 11, alternativo al punto 10, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell anno solare in cui non è stata presentata la denuncia E Mens. 59

Sezione 2 Collaborazioni coordinate e continuative In questa sezione si comunicano i compensi corrisposti, durante l anno 2008, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, di cui all art. 2, comma 26, legge 8.8.1995, n. 335, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. Punto 12 Compensi corrisposti al collaboratore Deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti al collaboratore nell anno, nei limiti del massimale contributivo annuo, di cui all art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, pari per il 2008 ad euro 88.669,00. Si devono considerare erogate nel 2008 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2009, ma relative all anno 2008 (art. 51, comma 1, Dpr n. 917/1986). Punto 13 Contributi dovuti Deve essere indicato il totale dei contributi dovuti all Inps in base alle aliquote vigenti nella Gestione separata nell anno 2008. Punto 14 Contributi a carico del collaboratore trattenuti Deve essere indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti). Punto 15 Contributi versati Deve essere indicato il totale dei contributi effettivamente versati dal committente. Mesi per i quali è stata presentata la denuncia E Mens Punto 16 Tutti. Punto 17 Tutti con l esclusione di. La compilazione di tale campo riguarda le denunce dei dati retributivi e contributivi del collaboratore trasmesse con il flusso telematico E Mens (art. 44, Dl n. 296/ 2003 convertito con la legge n. 326/2003 circ. Inps n. 152/2004). Il punto 16 dovrà essere barrato qualora le denunce telematiche siano state presentate in tutti i mesi dell anno solare di riferimento. Nel punto 17, alternativo al punto 16, dovranno essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell anno solare in cui non è stata presentata la denuncia E Mens. Allegati 1, 2 e 3 omissis I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE di G. Bonati Il volume fornisce tutte le risposte per la corretta gestione del personale. Ogni aspetto del rapporto di lavoro è analizzato con cura ed esposto con linguaggio chiaro e diretto. La presenza di numerosi esempi e casi pratici, oltre a schemi, tabelle, suggerimenti operativi e facsimile, permette al responsabile dell amministrazione del personale, al consulente del lavoro e agli altri operatori della materia, di provvedere al corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti. 60 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com Pagg. 1.220 60,00 FORMULARIO DEL LAVORO di E. Montemarano Il volume comprende tutte le formule del lavoro (oltre 800), dal rapporto di lavoro subordinato al lavoro autonomo e parasubordinato, i rapporti e le controversie con gli enti di previdenza e assicurativi, il processo del lavoro, previdenziale e tributario, l autocertificazione. Ogni capitolo è preceduto da un introduzione diretta ad evidenziare le caratteristiche principali dei vari istituti e per ogni formula vengono sintetizzate le più importanti informazioni attinenti all atto. Il Cd-Rom consente di personalizzare e utilizzare direttamente la formula nel proprio sistema di videoscrittura e inoltre costituisce una ricca banca dati, con il testo integrale di tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali. Pagg. 1.100 + CR-Rom 69,00