PROGETTO DI LEGGE MODIFICA DELLA NORMATIVA E DELL IMPORTO MENSILE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI



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PROGETTO DI LEGGE MODIFICA DELLA NORMATIVA E DELL IMPORTO MENSILE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI Articolo 1 (Misura degli Assegni familiari) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l entità degli assegni familiari in favore dei soggetti di cui all articolo 2 e di cui al primo comma dell articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n. 15 viene così modificata: 1) Euro 69,50 per la prima persona a carico 2) Euro 90,50 per la seconda persona a carico 3) Euro 112,50 per la terza persona a carico 4) Euro 133,50 per la quarta persona a carico Euro 160,50 per la quinta persona a carico e per ciascuna successiva persona a carico. Articolo 2 (Assegno familiare integrativo) 1. Ai soggetti di cui all articolo 2 ed al primo comma dell articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n. 15 l Istituto per la Sicurezza Sociale corrisponde annualmente un assegno familiare integrativo. 2. La corresponsione dell assegno familiare integrativo è subordinata alle seguenti condizioni: a. che i soggetti di cui al comma precedente ed il loro nucleo familiare siano effettivamente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino; b. che il reddito familiare annuo pro-capite corrisponda ad una delle seguenti fasce di reddito: prima fascia pari o inferiore a 6.500,00 (seimilacinquecento); seconda fascia compresa tra 6.500,01 (seimilacinquecento,01) e 7.500,00 (settemilacinquecento); terza fascia compresa tra 7.500,01 (settemilacinquecento,01) e 8.500,00 (ottomilacinquecento). 3. Gli importi di cui alla lettera b) del comma precedente sono rivalutabili annualmente tramite Decreto Delegato previo accordo con le Organizzazioni Sindacali e in riferimento ai dati sull inflazione forniti dal Centro Elaborazione Dati e Statistica dello Stato. 4. Il reddito familiare annuo pro-capite è determinato dividendo la somma dei redditi dell anno fiscale di riferimento di tutti i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare dopo avere apportato le seguenti detrazioni forfetarie, fino ad un importo massimo di: a. 10.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo per l abitazione di residenza;

b. 5.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo, assistito dal contributo dello Stato (Edilizia Sovvenzionata), per l abitazione di residenza; c. 6.000,00 per il pagamento del canone di locazione sostenuto per l affitto dell abitazione di residenza; d. 10.000,00 per il sostenimento di oneri per l assistenza continuativa domiciliare di componenti del nucleo familiare per i quali siano attestate condizioni di non autosufficienza o invalidità fisica o psichica per i quali sia necessaria un assistenza e vigilanza continua; e. 6.000,00 per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido privati accreditati. 5. Ai fini del calcolo del reddito netto familiare pro capite gli oneri di cui al comma precedente, sono fra loro cumulabili e potranno essere portati in detrazione dal reddito del nucleo familiare solamente fatta salva la effettiva comprovazione del loro sostenimento. In ogni caso l ammontare di ogni singola detrazione forfetaria non potrà superare l ammontare dell onere effettivamente sostenuto. 6. Ai fini della determinazione del reddito familiare annuo pro-capite concorrono tutti i redditi dovunque prodotti che profittano ai componenti il nucleo familiare, al netto dell indennità di licenziamento e degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente, previsti dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi dal computo gli emolumenti ed arretrati relativi ad anni precedenti. 7. Il reddito imponibile, concorrente alla formazione del reddito familiare derivante da attività autonome, il cui ammontare lordo risulti inferiore al minimo stabilito dall articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, viene incrementato della differenza fra il reddito dichiarato ed il minimo previsto per l anno di riferimento dal Decreto Reggenziale di cui al quinto comma dell articolo richiamato. 8. L ammontare dell assegno familiare integrativo sarà pari ad una percentuale, diversa per ogni fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo, degli assegni familiari percepiti nel corso dell anno solare di riferimento, esclusa la maggiorazione del primo assegno di cui al successivo articolo 3, e precisamente: 60% per la prima fascia di reddito; 30% per la seconda fascia di reddito; 15% per la terza fascia di reddito. 9. Per ogni figlio di età superiore ai 16 anni, frequentante una scuola secondaria superiore l ammontare dell assegno familiare integrativo verrà maggiorato del: 10% per la prima fascia di reddito; 7,5% per la seconda fascia di reddito; 5% per la terza fascia di reddito. 10. Per ogni figlio frequentante corsi di studio universitari l assegno familiare integrativo verrà maggiorato del: 10% per la prima fascia di reddito; 7,5% per la seconda fascia di reddito;

5% per la terza fascia di reddito. 11. Se il titolare del diritto agli assegni familiari è monogenitore, le percentuali di cui al comma 8 del presente articolo sono così modificate: 100% per la prima fascia di reddito; 70% per la seconda fascia di reddito; 50% per la terza fascia di reddito. In questo caso non si applicano le maggiorazioni previste dai precedenti commi 9 e 10. 12. I soggetti interessati all assegno familiare integrativo di cui al primo comma del presente articolo devono presentare apposita domanda al competente Ufficio dell Istituto per la Sicurezza Sociale entro il 30 giugno di ciascun anno, che provvederà a liquidare l assegno entro il 31 marzo dell anno successivo. Articolo 3 (Maggiorazione in presenza di un figlio di età fino ai 3 anni) 1. L ammontare dell assegno familiare, di cui al punto 1) dell articolo 1 della presente legge, in favore dei soggetti di cui all articolo 2 ed al primo comma dell articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n. 15, per il coniuge avente diritto e con figli entro i trentasei mesi di vita, è elevato a: per la prima fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma dell articolo precedente 310,00 (trecentodieci); per la seconda fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma dell articolo precedente 155,00 (centocinquantacinque); per la terza fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma dell articolo precedente 77,50 (settantasette,50); 2. Tale beneficio si applica alle seguenti condizioni: a. che i soggetti di cui all articolo 2 ed al primo comma dell articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n. 15 ed il loro nucleo familiare siano effettivamente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino; b. che detti soggetti rientrino nelle condizioni di reddito familiare annuo pro-capite determinato nell entità e con le modalità stabilite al superiore articolo 2; c. che il minore non frequenti il servizio Asili Nido Pubblico. 3. Ai fini della progressione delle quote relative all erogazione degli assegni familiari si considera prima persona a carico il coniuge dei soggetti di cui all articolo 2 ed al primo comma dell articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15. 4. L integrazione di cui al primo comma del presente articolo viene erogato con le modalità e nei termini indicati dall ultimo comma del precedente articolo 2.

Articolo 4 1. L entità degli assegni familiari di cui ai precedenti articoli 1 e 3 potrà essere variata con decreto delegato, previo accordo con le Parti Sociali. 2. Gli assegni familiari possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. 3. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive. Articolo 5 (Aspettativa post-partum) 1. A parziale modifica ed integrazione dell articolo 8 del Decreto 26 aprile 1976 n. 15, gli assegni familiari sono dovuti anche alla donna lavoratrice durante il periodo di aspettativa post-partum usufruito a norma della Legge 29 ottobre 2003 n. 137. Articolo 6 (Finanziamenti) 1. La previsione di maggior spesa derivante dall applicazione della presente legge è imputata sul Fondo Cassa Corresponsione Assegni Familiari del Bilancio dell Istituto per la Sicurezza Sociale. 2. Il secondo comma dell articolo 4 della Legge 29 ottobre 2003 n. 137 viene così sostituito: Gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità di cui sopra gravano sul Capitolo Indennità Economica per Inabilità subordinati. 3. Per il biennio 2009-2010 l ammontare pari all 8% del gettito del contributo per la Cassa Corresponsione degli Assegni Familiari ai lavoratori dipendenti, viene prelevato dal Fondo Cassa Compensazione prestazioni economiche temporanee e destinato a parziale finanziamento del Servizio Socio Sanitario. Articolo 7 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Decreto 26 aprile 1976 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 8 1. In considerazione degli effetti del presente provvedimento in termini di aumento del carico di lavoro in capo all Ufficio competente dell Istituto per la Sicurezza

Sociale, viene istituito un posto aggiuntivo di Addetto Sezione Prestazioni Economiche e Sanitarie di cui al Capitolo V (Ufficio Amministrazione), Titolo VIII (Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale) dell Allegato A alla Legge 17 settembre 1993 n. 106 Dotazione Organica dei Dipartimenti, Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato. Articolo 9 1. I benefici ed i disposti introdotti dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009. 2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione ed abroga e sostituisce le Leggi 16 dicembre 1994 n. 113, 28 aprile 1999 n. 54, nonché le norme in contrasto.