IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SAN MARINO



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IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SAN MARINO a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Ai fini IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal D.M. 24 dicembre 1993, entrato in vigore il 1 gennaio 1994 a seguito della realizzazione del mercato unico comunitario e dell accordo sull unione doganale e sulla cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, stipulato a Bruxelles il 16 dicembre 1991. Vediamo di seguito come vengono trattate le operazioni con San Marino. Gli acquisti con San marino Per gli acquisti provenienti da San Marino non si applica la normativa prevista per le importazioni pur trattandosi di uno Stato extra UE. Le operazioni di acquisto possono avvenire con due modalità alternative ovvero : acquisto con addebito di imposta da parte del Fornitore di san Marino e acquisto senza addebito d'imposta. Nota : A seguito dell importazione in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, il cessionario nazionale, soggetto passivo IVA, potrebbe ricevere una fattura con addebito dell imposta, ovvero senza addebito: a)nel primo caso, l IVA è già versata dall operatore sammarinese; b)nel secondo caso l IVA dovrà essere assolta dall operatore italiano attraverso il meccanismo del reverse charge, tramite l integrazione della fattura ricevuta.

Le due modalità operative possono essere scelte indifferentemente previo accordo con i contraenti. In entrambi i casi non deve essere compilato il modello INTRASTAT. PRIMA CASISTICA : Acquisto con addebito dell'imposta L'operazione si svolge nel seguente modo : 1)il cedente emette fattura in quattro copie e presenta all'ufficio fiscale di San Marino la fattura provvedendo al versamento dell'iva; l'ufficio di San marino versa l'iva allo Stato Italiano,restituisce la fattura originale perforata con datario all'operatore di San marino il quale provvede ad inviare la fattura all'acquirente italiano che la registra nel libro IVA acquisti provvedendo alla detrazione dell'imposta (sulla fattura devono essere presenti il timbro dell'ufficio fiscale di San marino). L'operazione non è da comunicare con il modello INTRA. l operatore italiano che non abbia ricevuto, entro 4 mesi dalla cessione dei beni, l esemplare della fattura con la marca sammarinese, ne deve dare comunicazione all ufficio tributario di San Marino e, per conoscenza, all ufficio IVA territorialmente competente. L ufficio tributario sammarinese, nei tempi più brevi possibili, effettua i dovuti controlli e ne comunica l esito sia all operatore italiano sia all ufficio IVA territorialmente competente (art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993). Nota : adempimenti del cedente per acquisti con con addebito dell imposta: a)emette fattura in quattro esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano; b)indicare sulla fattura l ammontare dell IVA dovuta dal cessionario in relazione alla tipologia di beni ; c)presentare all ufficio tributario di San Marino i quattro esemplari della fattura, accompagnati da un elenco riepilogativo redatto in quattro esemplari; d)versare all ufficio tributario di San Marino la somma corrispondente all ammontare dell IVA risultante sull elenco riepilogativo; e)trasmettere al cessionario italiano l originale della fattura restituita dall ufficio tributario di San Marino appositamente perforata e timbrata dall ufficio stesso, nonché integrata dall ufficio delle Entrate di Pesaro; f) l'ufficio trasmette inoltre all Amministrazione finanziaria italiana i dati relativi agli scambi effettuati dagli operatori sammarinesi con gli acquirenti italiani entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, attraverso la presentazione dei modelli INTRASTAT);

g)consegnare, per i successivi adempimenti, le fatture restituite dall ufficio delle Entrate di Pesaro agli operatori economici sammarinesi. Adempimenti del cessionario Italiano: Il cessionario italiano, soggetto IVA deve annotare le fatture originali nel registro degli acquisti portando in detrazione l'imposta imposta e non è tenuto a compilare il modello INTRA 2-bis. SECONDA CASISTICA : Acquisto senza addebito dell'imposta Dal punto di vista pratico si procede con le seguenti modalità: 1)l'operatore di San Marino emette fattura in tre esemplari,presenta la fattura all'ufficio fiscale del suo paese che provvede a timbrare il documento restituendo al cedente copia della fattura che verrà poi spedita, a cura del fornitore, al cliente Italiano. L'acquirente italiano registra la fattura con il meccanismo del reverse charge autofattura art. 17 sia negli acquisti che nelle vendite e comunica l'operazione con il modello Polivalente all'agenzia delle Entrate (prima tale obbligo si eseguiva con comunicazione cartacea da effettuarsi entro 5 gg. mentre ora invece, la comunicazione va effettuata telematicamente mediante il Modello di comunicazione polivalente, compilando il quadro SE, entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura ). L'operazione non è da comunicare con il modello INTRA. Nota: adempimenti cedente per dell imposta: operazioni senza addebito 1)emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano; 2)presentare all ufficio tributario di San Marino le tre fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre copie; 3)trasmettere al cessionario italiano un esemplare della fattura restituito dall ufficio tributario di San Marino ( l ufficio tributario di San Marino appone sulle fatture ricevute il timbro a secco circolare e restituisce al cedente sammarinese due esemplari delle fatture ). Adempimenti cessionario italiano per addebito dell imposta: operazioni senza 1)applicare l imposta a norma dell art. 17, comma 2, del D.P.R. n.

633/1972, indicandone l ammontare sull originale della fattura rilasciata dal fornitore sammarinese; 2)annotare la fattura integrata nei registri delle fatture emesse e degli acquisti; 3)comunicare all Agenzia delle Entrate gli acquisti tramite il modello di comunicazione polivalente entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione (provvedimento dell Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013). Ai fini della comunicazione polivalente il contribuente deve : a)compilare il quadro SE per gli acquisti di beni con emissione di autofattura ( non è consentito inviare i dati in via aggregata per gli -acquisti da San Marino). Si ricorda che con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.02.2014, è stata disposta l esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list e pertanto le operazioni poste con soggetti ivi residenti non devono più essere incluse nel quadro BL. Regime sanzionatorio L' art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, stabilisce che per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si rende operativa la sanzione amministrativa nella misura da euro 250,00 a euro 2.000,00, tenendo in considerazione che, ai sensi dell art. 16, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è consentita la definizione agevolata, con riduzione della sanzione (il soggetto interessato può sanare l adempimento avvalendosi del ravvedimento operoso corrispondendo la prevista sanzione amministrativa in misura ridotta ). Le prestazioni di servizi Nel caso di specie possiamo avente i seguenti casi : 1)Committente operatore di San marino : i servizi prestati da un soggetto Italiano rientrano nelle operazioni non rilevanti ai sensi art.7 tre DPR.633-72; 2)Committente soggetto Italiano : i servizi prestati da un fornitore di San marino sono rilevanti in Italia e il soggetto deve emettere autofattura ai sensi art. 17 DPR.633-72. Anche le prestazioni di servizi non sono da comunicare con il modello Intra.

La cessione di beni con San Marino Tali operazioni se effettuate nei confronti di imprese sono assimilate alle esportazioni e pertanto non imponibili ai sensi dell'art.8 /9 del Dpr. 633-72 ; se le operazioni sono effettuate nei confronti di soggetti privati sono da assoggettare ad IVA. In caso di fattura non imponibile il cedente italiano deve farsi rilasciare dal cliente di San marino una copia della fattura recante il timbro a secco dell'ufficio Tributario di San Marino (solo in questo caso può dimostrare al fisco italiano l'operazione).la cessione è da comunicare con il modello INTRA solo se nel periodo in oggetto vi sono state altre operazioni di cessione UE (se non ci sono non occorre compilare il modello). Nota : San Marino non fa parte del territorio della Comunità, come definito dall art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, l art. 71 dello stesso decreto equipara le cessioni, eseguite mediante trasporto o consegna dei beni a San Marino, alle cessioni all esportazione, non imponibili a IVA ai sensi dell art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. CELESTE VIVENZI