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Transcript:

LBO e fusione Avv. Leah Dunlop Avv. Paolo Tanoni Milano, 2 Ottobre 2008 Studio Legale

LBO Contrattualistica Buy out: Contratto di acquisizione e/o investimento (equity) Leverage: Contratto di finanziamento e security package (debito) Patto parasociale tra investitori (eventuale) Contratto con i managers (eventuale)

LBO e fusione La struttura classica 1. Capitale per costituzione / finanziamento soci SOCI 2. Finanziamento 3. Prezzo VENDITORI 3. Azioni Target VEICOLO 5. Fusione TARGET BANCHE 4. Pegno su azioni Target 6. Pagamento del finanziamento post fusione

LBOs e fusione La struttura classica Obiettivo: garantire le banche direttamente dagli assets di Target che sarà controparte contrattuale del contratto di finanziamento (cosiddetto "debt push down"). Divieto di assistenza finanziaria (anticipare fondi, accordare prestiti, fornire garanzie, per acquisizione o sottoscrizione delle proprie azioni - art. 2358 cc Eccezione per il LBO introdotta dall articolo 2501-bis cc: una fusione tra Target e Newco, effettuata ai sensi del predetto articolo 2501-bis (e tale per cui il patrimonio di Target viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti da Newco per acquisire il controllo di Target) non viola il divieto Di conseguenza, la maggior parte dei leveraged buy outs è strutturata come segue: i. la banca finanzia tramite bridge loan il veicolo Newco per l'acquisizione di Target. Il bridge ii. iii. iv. loan è garantito dal pegno sulle azioni di Target Newco acquisisce il controllo di Target viene effettuata la fusione tra Newco e Target ( Nuova Target ) e la banca rifinanzia l'operazione tramite un term loan a Nuova Target che verrà utilizzato per estinguere il bridge loan. Il finanziamento term loan è garantito dagli assets che formano il patrimonio della Nuova Target. Valutazione caso per caso della legalità del pacchetto di garanzie

LBO Documenti richiesti ex 2501-bis - Progetto di fusione (sostenibilità del debito) - Relazione dell'organo amministrativo (ragioni economiche e piano economico e finanziario per ripagamento nuovo debito) - Relazione dell'esperto (ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione) - Relazione della società di revisione, se presente

Novità introdotte dal D. Lgs. 4 agosto 2008 n.142 pubblicata in GU del 15 settembre 2008 (attuativo della Direttiva 2006/68/CE) Whitewash D. Lgs. 2008/142 : eliminazione del divieto "assoluto" di assistenza finanziaria e l integrazione del combinato disposto degli articoli 2358 e 2501-bis, in modo da rafforzare la flessibilità nei cambiamenti delle compagine sociale le società per azioni possono prestare assistenza finanziaria in presenza delle seguenti condizioni: i. predisposizione di dettagliata relazione da parte degli amministratori che illustri, tra l'altro: a. il profilo giuridico ed economico dell'operazione b. l'interesse della società c. l'attestazione che l'operazione abbia luogo a condizioni di mercato e d. il prezzo di acquisto della azioni determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter (salvo la disciplina ad hoc per il prezzo delle azioni di società quotate o società ad azionariato diffuso) ii. delibera di assemblea straordinaria che autorizzi l'operazione di assistenza finanziaria illustrata iii. l'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite non possono eccedere il limite degli utili disponibili e delle riserve distribuibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto dell'eventuale acquisto azioni proprie iv. iscrizione di apposita riserva indisponibile per un valore pari alla somma impiegate e garanzia fornita.

Aspetti fiscali: deducibilità degli interessi passivi su acquisition debt Nuovo regime Gli interessi passivi sono deducibili fino all'ammontare degli interessi attivi ricevuti durante lo stesso anno fiscale; L'eventuale eccedenza sarà deducibile nel limite del 30% dell'ebitda Applicabilità si applica a tutti i tipi di interessi passivi, inclusi anche quelli derivanti da finanziamenti non concessi o non garantiti dai soci; non si applica alle Banche, alle Società assicurative ed alle società di persone; Altri limiti in ogni caso gli interessi pagati intragruppo sono deducibili se at arm's length gli interessi pagati a Tax Havens non sono generalmente deducibili.

Aspetti fiscali: Ritenuta ed Imposta Sostitutiva Ritenuta sugli interessi Sugli interessi pagati a lenders esteri è dovuta una ritenuta in genere del 12.5% L'aliquota può variare in funzione di: riduzioni previste nei trattati fiscali riduzione a zero: Direttiva UE 2003/49 Incremento al 27% per pagamenti a paesi Blacklist" Fronting arrangements sono piuttosto comuni Imposta sostitutiva Se il loan è garantito da ipoteca, le imposte (registro e ipocatastali) possono essere elevate Tuttavia è possibile limitare il tutto ad un'imposta sostitutiva dello 0.25% in presenza di tutte le seguenti condizioni i finanziamenti sono concessi da Banche italiane o comunitarie o filiali italiane di banche non comunitarie i contratti devono avere una durata superiore a 18 mesi il contratto di finanziamento deve essere stipulato in Italia il finanziatore non deve avere la facoltà di recesso "ad nutum dal contratto

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