S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Decreto Competitività riflessi societari 25/11/2014 D.ssa Lorenza Guglielmi
Norma in commento: 2 2
Riduzione del limite minimo del capitale sociale Art. 2327 c.c. «la società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro» Costituzione con capitale nominale di 50.000 versamento iniziale di 12.500 ( 25% delle sottoscrizioni) contro i 30.000 precedenti Nell intenzione del legislatore stimolo alla nascita di nuove Spa Art. 2454.c.c Estensione alle sapa per il rinvio della norma Si ridimensiona il ruolo assegnato tradizionalmente al capitale sociale come strumento di garanzia delle obbligazioni sociali. 3
Capitale minimo Capitale minimo Forma societaria Fino al 24.06.2014 Dal 25.06.2014 norma Spa 120.000 50.000 Art.2327 c.c Sapa 120.000 50.000 Art.2454 c.c. Srl 1) 10.000 possibilità di costituzione con 1 Art.2463 c.c Srls 2) Da 1 a 9.999,99 Art. 2463 bis c.c. 1) Disposizione introdotta dalla L. 99/2013 di conversione del DL 76/2013 2) Disposizione introdotta dal DL 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 4
Effetti: misure ex artt. 2446 e 2447 c.c. L ammontare delle perdite rilevanti per l adozione delle misure di cui agli artt. 2446 e 2447 sono parametrate al nuovo limite Capitale 120.000 Capitale 50.000 Il superamento del 1/3 avviene con perdite superiori a 40.000 Il superamento del 1/3 avviene con perdite superiori a 16.666 La ricostituzione deve avvenire nel rispetto nel nuovo limite La ricostituzione deve avvenire nel rispetto del nuovo limite 5
Effetti: riduzione volontaria ex art. 2445 c.c. Fatte salve le garanzie dei creditori che possono opporsi entro 90 gg dall iscrizione della delibera di riduzione del capitale nel R.I., l assemblea ex art. 2445 c.c. può volontariamente ridurre il proprio capitale N.b. l art. 2413 c.c., peraltro, impone di tenere anche conto del rapporto che deve sussistere tra capitale sociale riserva legale e riserve disponibili ed obbligazioni emesse N.b. riflessi fiscali se il capitale è stato aumentato gratuitamente mediante passaggio di riserve di utili a capitale. 6
Effetti: leggi speciali che si richiamano all importo minimo del capitale Attività di intermediazione finanziaria: Può essere svolta da società costituite in forma di società di capitali con un capitale minimo non inferiore a 5 volte quello previsto per le Spa: Prima 600.000 dopo 250.000 NB. Per SIM ed SGR si fa ancora riferimento ai regolamenti della Banca d Italia che fissano importi minimi determinati senza richiami al capitale minimo delle Spa. 7
Organo di controllo delle Srl Prima del decreto Nomina obbligatoria dell organo di controllo o del revisore se il capitale sociale non era inferiore a quello minimo stabilito per le Spa Con questa norma sarebbe scattato l obbligo per srl con capitale di almeno 50,000 Dopo la conversione del decreto Abrogato il riferimento al capitale delle Spa nell art. 2477 c.c. Semplificazione e riduzione dei costi delle PMI Spa K 50,000 Organo di controllo Srl K 250.000 NO organo di controllo 8
Effetti dell abrogazione : Circostanze che impongono l organo di controllo: Obbligo consolidato bilancio Controllo di società con obbligo revisione legale Superamento dei limiti ex art. 2435 bis per 2 esercizi consecutivi Estensione alle cooperative Nonostante il mancato coordinamento delle norme: vedi rinvio art. 2543 cc ai commi 2 e 3 del 2477 Solo comma 3 9
Organi in carica all entrata in vigore della norma: L eliminazione dell obbligo ex lege non è causa di DECADENZA Non è tra quelle tassativamente indicate dall art. 2399 c.c. L eliminazione dell obbligo ex lege non è GIUSTA CAUSA per la REVOCA per inadempimento art. 20 c. 8 DL 91: «la sopravvenuta insussistenza dell obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca» 10
Opzioni possibili per gli organi in carica L organo rimane in carica fino a scadenza del mandato L organo rassegna le sue dimissioni L assemblea delibera la revoca per giusta causa la delibera deve essere approvata dal Tribunale ( diverso è per il revisore vedi D. Lgs 39/2010, se il il sindaco o collegio svolge anche funzione di revisore prevale la norma codicistica) NB: VERIFICARE GLI ARTICOLI DEGLI STATUTI 11
Voto plurimo e voto maggiorato Art. 2351 c.c. e artt. 127 quinquies e 127 sexies D.lgs 58/1998 (TUF) Cade il divieto per le Spa quotate e non di emettere azioni che attribuiscono più di un diritto di voto 12
Società quotate AZIONI a voto MAGGIORATO Nelle società quotate è consentito attribuire una sorta di «premio fedeltà» consistente in un diritto di voto maggiorato a favore degli azionisti di «lunga data» Il voto maggiorato è riconosciuto alle azioni che permangono nella titolarità del medesimo azionista per un periodo consecutivo non inferiore a 24 mesi. 13
Voto maggiorato (segue) Gli statuti delle società quotate o in via di quotazione possono disporre che sia attribuito un diritto di voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dall iscrizione in apposito elenco. Gli statuti stabiliscono le modalità per l attribuzione del voto maggiorato, per l accertamento dei presupposti, prevedendo in ogni caso un elenco 14
Voto maggiorato (segue) Le azioni a voto maggiorato NON costituiscono una categoria speciale di azioni ex art. 2348 c.c. La cessione dell azione a titolo gratuito o oneroso comporta la perdita della maggiorazione di voto Il voto maggiorato si conserva per cessioni mortis causa ( se lo statuto non prevede il contrario) Si estende alle azioni di nuova emissione in hp. di aumento di capitale gratuito ex art. 2442 c.c.( se lo statuto non prevede diversamente) 15
Voto maggiorato (segue) Lo statuto può prevedere che il socio a cui compete la maggiorazione di voto possa rinunciarvi in tutto o in parte ma solo irrevocabilmente I progetti di fusione o scissione, di società i cui statuti prevedono la maggiorazione del voto, possono prevedere che il diritto di voto maggiorato competa anche alle azioni attribuite in concambio. Lo statuto può prevedere che il voto maggiorato si estenda alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale a pagamento. 16
Voto maggiorato : funzionamento Della maggiorazione del voto si tiene conto nei quorum costitutivi e deliberativi dell assemblea che fanno riferimento a percentuali del capitale sociale (a meno che lo statuto non disponga diversamente) La maggiorazione non ha effetto sui diritti diversi dal voto che competono in virtù del possesso delle azioni: es. azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione, impugnazione di delibera assembleare, convocazione o rinvio assemblea ecc. 17
Voto maggiorato: fase transitoria In sede di prima applicazione le deliberazioni di modifica dello statuto, in assemblee tenutesi entro il 31/01/2015, per consentire la maggiorazione di voto, sono assunte anche in prima convocazione con la maggioranza semplice dei presenti Si attende il regolamento CONSOB entro il 31/12/2014: è aperta la fase di consultazione 18
Società per azioni: AZIONI a voto PLURIMO PRIMA Art. 2351, 3 comma c.c. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti DOPO Art. 2351, 3 comma c.c. Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. 19
Voto plurimo PRIMA Art. 2351, 4 comma c.c. Non possono emettersi azioni a voto plurimo. DOPO Art. 2351, 4 comma c.c. Salvo quanto previsto da leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino ad un massimo di 3 voti. 20
Voto plurimo società quotate Art. 127 sexies TUF In deroga all art. 2351, 4 comma, del codice civile gli statuti NON possono prevedere l emissione di azioni a voto plurimo 21
DIRITTO DI VOTO SPA Un azione Voti Principio tradizionale (ante L.116) Nuova disciplina L.116/2014 TUTTE LE SPA 1 azione 1voto SPA NON QUOTATE Possibili azioni a voto plurimo SPA QUOTATE Divieto di emettere azioni a voto plurimo 1 1 1 1 1 2 1 3 *) 1 1 1 Azioni con voto maggiorato 2 *) *) è possibile anche attribuire un voto frazionato compreso tra i valori minimi e massimi, rispettivamente tra 1 e 3 e tra 1 e 2 22
DIRITTO DI VOTO SPA Un azione Voti Nuova disciplina L.116/2014 SPA CHE SI STANNO QUOTANDO Possibile salvare azioni a voto plurimo SPA QUOTATE AUMENTO DI K, FUSIONI e SCISSIONI Possono emettere azioni a voto plurimo in proporzione alle esistenti 1 Vecchie e nuove 1 vecchie 1 vecchie 1 Azioni con voto maggiorato 1 Vecchie e nuove 1 vecchie e nuove 1 Vecchie e nuove 1 2 *) 3 *) 2 *) 1 2 *) 3 *) *) è possibile anche attribuire un voto frazionato compreso tra i valori minimi e massimi, rispettivamente tra 1 e 3 e tra 1 e 2 23
Determinazione del valore di recesso SPA QUOTATE Novellato art.2437 ter c.c. Criterio base Riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi precedenti la convocazione dell assemblea Criteri alternativi Consistenza patrimoniale e prospettive reddituali Criteri diversi con specifica definizione degli elementi del passivo e dell attivo che possono essere rettificati Condizioni per utilizzo dei criteri alternativi Previsione nello Statuto Valore non inferiore a quello di cui al criterio base 24
Acquisto della società da parte di soci promotori e fondatori nelle SPA Si rende necessaria, se il corrispettivo è pari o superiore a 1/10 del cap.soc., una relazione: descrizione dei beni o crediti, valore a ciascuno di essi attribuito, criteri di valutazione utilizzati, attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo indicato. Art. 2343 bis c.c. Relazione giurata esperto del tribunale Documentazione ex art, 2343 ter c.1 e c.2 25
Quale documentazione alternativa? Valori mobiliari: valore pari o minore al prezzo medio ponderato di negoziazione dei 6 mesi precedenti (art. 2343 ter c. 1) Beni in natura o crediti: fair value iscritto nel bilancio precedente del cedente, soggetto a revisione legale oppure valore risultante da valutazione non anteriore a 6 sei mesi di esperto indipendente (art. 2343 ter c. 2) 26
Trasformazione di società di persone in società di capitali: determinazione del capitale Novellato art. 2500 ter c.c. Relazione di stima ex art. 2343 c.c. Documentazione ex art. 2343 ter c.c. Per Srl art. 2465 c.c. 27
Modifiche sul diritto d opzione: art. 2441 c.c. Norma previgente L offerta di opzione deve essere depositata presso il R.I. Per l esercizio del diritto d opzione deve essere concesso un termine non inf. a 30 gg dalla pubblicazione (fatte salve le le norme speciali per le Spa quotate) 28 Norma attuale L offerta di opzione deve essere depositata presso il R.I. e contestualmente con avviso sul sito internet della società o in mancanza presso la sede della società Per l esercizio del diritto d opzione deve essere concesso un termine non inf. a 15 gg dalla pubblicazione
La pubblicazione sul sito internet Deve avvenire con modalità che garantiscano: 1. SICUREZZA 2. AUTENTICITA 3. CERTEZZA DEI DATI E DEI DOCUMENTI Nb. Estratto della pagina internet 29
Introduzione della nozione di PMI quotata Emittenti che in base al bilancio approvato relativo all ultimo esercizio, anche se anteriore all ammissione alla negoziazione, abbiano: Un fatturato fino a 300 milioni di euro Una capitalizzazione media di mercato nell ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di euro Non si considerano PMI le emittenti che abbiano superato entrambi i parametri per 3 esercizi o 3 anni solari consecutivi. 30
Norme ad hoc nel TUF per le PMI quotate Gli statuti delle PMI possono modificare in via statutaria,entro un intervallo prestabilito tra il 20% ed il 40%, la soglia rilevante per le OPA obbligatorie. Se la delibera viene assunta post quotazione spetta il diritto di recesso ai soci che non vi hanno concorso REGOLA ORDINARIA nelle emittenti chi detenga una partecipazione superiore al 30% ovvero diritti di voto in misura > al 30% deve promuovere un OPA rivolta a tutti i possessori di titoli ammessi in negoziazione 31
Norme ad hoc nel TUF per le PMI quotate Gli statuti delle PMI possono prevedere che nei primi 5 anni dall inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina delle OPA da consolidamento Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia compresa tra il 25% ed il 40% per promuovere OPA in assenza di soci con partecipazioni superiori (nelle altre emittenti la soglia è il 25% art, 106 comma 1 bis TUF) 32